ISSN 2039-1676


14 settembre 2011

In tema di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Trib. Trapani, 31 marzo 2011, sent. n. 255, Pres. Camassa, Rel. Brignone

Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Legittimità della pretesa della provvigione da parte di mediatore non iscritto nell’apposito ruolo professionale e riqualificazione della contestata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Esclusione – Ragioni
 
Poiché, a norma dell’art. 2231 c.c., il mediatore immobiliare non iscritto nell’apposito albo non ha diritto alla provvigione per la prestazione eseguita ed è nulla, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.,  la contraria pattuizione tra le parti, deve altresì escludersi che la pretesa alla remunerazione da parte del mediatore possa essere giuridicamente legittimata in forza di contratto atipico – che risulterebbe in frode alla legge – come anche di promessa di pagamento o ricognizione di debito, che non costituiscono fonte autonoma di obbligazione, ma possono solo confermare un preesistente rapporto fondamentale. Ne consegue che, quando il mediatore abbia usato violenza o minaccia per far valere la propria pretesa sine titulo, si configura il fatto tipico del delitto di  estorsione e non della meno grave fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
 
 
Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Applicabilità dell’art. 47, comma 3, c.p. con conseguente non punibilità o punibilità per reato meno grave in favore del concorrente asseritamente inconsapevole della illegittimità della pretesa vantata da altri - Esclusione
 
La disciplina prevista per il caso di errore su norma extrapenale che si traduca in errore sul fatto che costituisce reato (art. 47, comma 3, c.p.) non trova applicazione in favore di chi abbia collaborato nel far valere una altrui pretesa illegittima. In primo luogo, infatti, basta ad escludere l’errore anche il mero dubbio dell’agente sulla legittimità della pretesa. In secondo luogo, la possibilità del ricorso al giudice, al fine della configurazione della minore responsabilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, deve esistere obiettivamente, in base all’ordinamento giuridico, e non può essere valutata solo con riguardo all’opinione soggettiva dell’agente; ciò vuol dire che, per dar corso alla derubricazione del fatto in considerazione dell’elemento psicologico dell’agente, si richiede quantomeno che il preteso diritto esista nell’ordinamento, a prescindere dal fatto che spetti a chi lo vanta. Infine, per giurisprudenza consolidata, anche nei casi di giuridica esistenza della pretesa, l’esorbitante intensità della condotta costrittiva vale a disancorare la pretesa vantata dal suo legittimo fondamento per trasformala in pretesa illegittima tout court, conclusione che vale a maggior ragione quando la costrizione sia posta in essere da persona estranea al rapporto tra le parti e con metodo mafioso, quindi con la massima forza di intimidazione.
 
 
Estorsione aggravata ex art. 7 D.L. n. 152/1991, conv. in L. n. 203/1991 – Necessità di violenza o minaccia – Esclusione
 
Quando l’estorsione sia stata contestata come commessa con metodo mafioso, ossia avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, la struttura della fattispecie estorsiva si salda con quella dell’aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/1991, conv. in L. n. 203/1991, e precisamente col profilo che fa riferimento all’avvalersi «delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale», ossia la «forza di intimidazione del vincolo associativo e (la) condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva». In tal caso, la costrizione del soggetto passivo può non derivare da violenza o minaccia, bensì da quella forza intimidatrice del vincolo associativo – desunta da circostanze concrete –, che è conseguenza del prestigio criminale dell’associazione e che non può essere esclusa neppure quando la vittima riesca ad assumere un atteggiamento di contrapposizione dialettica rispetto alle ingiuste richieste.
 
 
Riferimenti normativi:
C.p. artt. 47, comma 3 – 392 – 393 – 629
C.c.: 1322 – 1344 – 1418 – 1988 – 2231
Art. 7 D.L. n. 152/1991, conv. in L. n. 203/1991