ISSN 2039-1676


02 maggio 2017 |

La Corte Costituzionale si pronuncia nuovamente sull’art. 35 ter o.p.: anche gli internati, oltre agli ergastolani, hanno diritto ai rimedi risarcitori in caso di detenzione inumana

Nota a Corte Cost., sent. 7 marzo 2017 (dep. 13 aprile 2017), n. 83, Pres. Grossi, Red. Lattanzi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017

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1. Con la recente sentenza del 13 aprile 2017, n. 83, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla esperibilità anche da parte degli internati – ossia dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva – del rimedio risarcitorio ex art. 35 ter o.p., previsto nell’ordinamento penitenziario per i detenuti che abbiano subito un trattamento in violazione dell’art. 3 CEDU.

La questione di illegittimità costituzionale è stata sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova che, dovendo decidere su una domanda di risarcimento proposta da una persona internata in una casa di lavoro in condizioni secondo il ricorrente contrarie al senso di umanità (poiché ristretta in una cella con uno spazio inferiore ai tre metri quadrati), ha ritenuto di non poter applicare l’art. 35 ter, essendo ciò precluso tanto dalla lettera della legge, quanto dalle caratteristiche ‘strutturali’ dei rimedi ivi previsti.

Sotto il primo profilo, il Magistrato osserva che la norma menziona tra i soggetti legittimati a proporre la relativa istanza i soli “detenuti”; sotto il secondo profilo, osserva che, quand’anche si riconoscesse in via interpretativa la legittimazione degli internati, il rimedio non sarebbe in grado di garantire il soddisfacimento delle loro pretese, essendo esso strutturalmente compatibile, per i motivi che appresso vedremo, solo con le pene e non invece con le misure di sicurezza, caratterizzate da una durata indeterminata.

Onde evitare il contrasto della norma con molteplici parametri costituzionali, il giudice a quo ha chiesto alla Corte un intervento additivo, “volto" – per usare l’espressione impiegata nell’ordinanza di rimessione (cfr. Mag. sorv. Padova, ord. 2 maggio 2016, n. 125) – "ad inserire l'internato tra i legittimati ad esperire il reclamo ex art.  35 ter  o.p.,  e  quale  conseguenza,  nel  caso  di fondatezza della domanda, la riduzione della durata della  misura  di sicurezza e/o il ristoro pecuniario a titolo di rimedio risarcitorio”.

 

2. La Corte costituzionale ha innanzitutto dichiarato l’ammissibilità delle questioni, riconoscendo che l’art. 35 ter o.p. sarebbe certamente incostituzionale laddove l’unica interpretazione possibile fosse quella ipotizzata dal giudice a quo: l’esclusione degli internati, infatti, porrebbe la norma in contrasto con l’art. 3 Cost, essendo evidente che la condizione dell’internato che subisce una detenzione in condizioni disumane è equivalente a quella del detenuto “perché identico è il bene giuridico leso e analoghe sono le modalità con cui la lesione viene inflitta”, nonché con l’art. 117 Cost., posto che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato il principio secondo cui il divieto di detenzione inumana sancito dall’art. 3 CEDU opera per tutti coloro che sono privati della libertà personale, indipendentemente dal titolo della detenzione (cfr. ad es. Grande Camera, Mursic v. Croazia, 20 ottobre 2016, § 115, in questa Rivista).  Sul punto la Consulta – nel rispondere all’Avvocatura dello Stato che eccepiva un profilo di inammissibilità – precisa che, laddove il giudice a quo, come in questo caso, si sia interrogato sulla possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata e l’abbia espressamente esclusa, la questione che ne deriva non può considerarsi inammissibile, poiché “lo stabilire se l’interpretazione conforme è o non è praticabile attiene al merito della questione di legittimità costituzionale, non alla sua inammissibilità”.

Ciò precisato, la Corte ha tuttavia ritenuto le questioni non fondate, essendo a suo avviso percorribile una lettura costituzionalmente orientata della norma impugnata che, da un lato, ne consente l’estensione agli internati e che, dall’altro, garantisce anche nei loro confronti l’operatività del ristoro in forma specifica e, in subordine, del rimedio risarcitorio.

 

3. Quanto alla prima questione, la Corte dimostra agevolmente – confortando anche la lettura che la dottrina, sin dai primi commenti, aveva fatto della norma (sia consentito rinviare, per comodità, ad A. Della Bella, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014, in questa Rivista) – che l’art. 35 ter, pur menzionando espressamente i soli “detenuti” tra i soggetti legittimati a presentare l’istanza, deve considerarsi applicabile anche agli internati, alla luce di un’interpretazione sistematica. In questo senso, vengono in considerazione: la rubrica dell’art. 35 ter che menziona espressamente gli internati tra i destinatari della norma (“Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati”); l’art. 69 co. 6 lett. b) o.p. - cui l’art. 35 ter rimanda per definire il tipo di pregiudizio che giustifica l’attivazione del rimedio – che pure espressamente menziona gli internati, a fianco dei detenuti;  infine, la disposizione transitoria di cui all’art. 2 co. 2 d.l. 92/2014 che, nel disciplinare l’applicazione dell’art. 35 ter ai fatti pregressi, consentiva l’utilizzabilità del rimedio entro un termine di decadenza di sei mesi tanto ai detenuti, quanto agli internati che avessero presentato ricorso alla Corte EDU prima dell’entrata in vigore del decreto legge. Tale interpretazione sistematica, volta ad includere gli internati tra i soggetti legittimati a presentare l’istanza per il risarcimento delle violazioni patite, oltre ad essere la più corretta sul piano logico-sistematico, è – secondo quanto afferma la Corte - “l’unica capace di soddisfare la Costituzione”.

 

4. Prima di affrontare la seconda questione, ossia il problema dell’allegata incompatibilità ‘strutturale’ del rimedio previsto dall’art. 35 ter con la disciplina delle misure di sicurezza, vale forse la pena di ricordare sinteticamente quali sono i rimedi contemplati dalla norma per i soggetti che presentino l’istanza durante l’esecuzione della misura privativa della libertà (il riferimento dunque è ai commi 1 e 2 dell’art. 35 ter e non al comma 3 che si riferisce al diverso caso dell’istanza presentata dal soggetto in libertà o in custodia cautelare per un titolo diverso da quello per cui si chiede il risarcimento).

Secondo quanto previsto dalla legge, il soggetto che lamenti di aver subito una detenzione in condizioni contrarie a quelle stabilite dall’art. 3 Cedu ha diritto, in via principale, ad una sorta di riparazione in forma specifica, consistente in una riduzione del periodo di detenzione da espiare, pari ad un giorno per ogni dieci di pregiudizio subito (purché le condizioni inumane si siano protratte per più di quindici giorni). Qualora però tale riduzione non sia possibile - perché la detenzione ‘inumana’ ha avuto una durata inferiore ai quindici giorni o perché, pur essendosi protratto il pregiudizio oltre i quindici giorni, il periodo di detenzione da scontare che residua in capo al soggetto non è sufficientemente lungo da consentire la detrazione di tutti i giorni di pena ‘scontata’ – il richiedente ha diritto ad un ristoro in forma monetaria, pari a otto euro per ogni giorno di pregiudizio subito.

Nel disegno del legislatore, quindi, la forma principale di ristoro è rappresentata dalla riduzione della durata della detenzione, mentre il risarcimento monetario soccorre solo in via residuale.

Tornando ora al caso in esame, il giudice a quo riteneva che l’internato non potesse fruire di nessuno dei due rimedi: da un lato, infatti, non potrebbe beneficiare della riduzione dei giorni di detenzione, non essendovi per le misure di sicurezza detentive diverse da quelle del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e custodia (da eseguirsi ora nelle  “R.E.M.S.”) un termine massimo di durata, dal quale sottrarre il periodo di tempo che spetta a titolo di risarcimento; dall’altro, non potrebbe godere del ristoro economico (nei casi in cui, come quello in esame, il pregiudizio si sia protratto oltre i quindici giorni), posto che la legge sembrerebbe riservarne l’operatività ai soli casi in cui il periodo di detenzione ancora da espiare non consenta di operare la riduzione a causa della sua brevità.

 

5. La Corte non condivide tali conclusioni, che poggiano, a suo avviso, su erronei presupposti interpretativi. In primo luogo, si osserva che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, tutte le misure di sicurezza detentive hanno ora, per effetto delle novità introdotte con il d.l. 52/2014, un termine di durata massima (che coincide con il massimo della pena detentiva comminata per il reato commesso), dal quale dunque potrebbe operarsi la riduzione ex art. 35 ter co. 1. La Corte dunque sconfessa l’interpretazione del giudice a quo, secondo cui la nuova disposizione - inserita in un decreto-legge emanato per il «superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari» - riguarderebbe solamente le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dall’assegnazione a una casa di cura e di custodia (da eseguirsi ora nelle R.E.M.S.) e non invece le altre misure di sicurezza detentive (quali ad esempio la casa di lavoro, che è poi la misura di sicurezza cui è assegnato il ricorrente), alle quali si continuerebbe ad applicare la precedente disciplina. E’ questa, ad avviso della Corte, un’interpretazione erronea che, oltre ad essere in contraddizione con “la chiara lettera” della legge, oscurerebbe anche la ratio della riforma, finalizzata a porre fine al tragico fenomeno degli “ergastoli bianchi”, ossia alla situazione dell’internamento senza fine in caso di persistente pericolosità sociale. Una situazione che – osserva la Consulta – “si sarebbe potuta concretizzare anche con riguardo alle misure di sicurezza detentive diverse dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e in una casa di cura e di custodia”.

 

6. La stessa Corte appare però consapevole del fatto che la presenza di un termine di durata massima non assicura di per sé l’effettività del rimedio, poiché – come la stessa Corte riconosce – “la misura di sicurezza generalmente viene revocata prima”. In effetti, il carattere indeterminato della durata delle misure di sicurezza, e la loro prorogabilità sulla base dell’accertamento della pericolosità sociale, rende assai remota l’ipotesi che possa farsi luogo alla riduzione del periodo di detenzione, ipotesi come a breve vedremo confinata ai casi in cui “risulti prevedibile che la durata della misura si protrarrà fino al suo limite massimo”.

 

7. Rimane tuttavia percorribile per l’internato la strada del risarcimento in forma monetaria: a questo proposito, la Corte ritiene di poter superare l’interpretazione strettamente letterale dell’art. 35 ter co. 2, che parrebbe consentire di utilizzare tale rimedio solo per ‘completare’ in via residuale la tutela accordata in forma specifica. Osserva infatti la Corte – riproponendo sul punto l’interpretazione già sostenuta nella sentenza 21 luglio 2016, n. 204, ove si è posta il problema dell’applicabilità dell’art. 35 ter agli ergastolani – che “sarebbe fuori da ogni logica di sistema, oltre che in contrasto con i principi costituzionali, immaginare che durante la detenzione il magistrato di sorveglianza debba negare alla persona condannata all’ergastolo il ristoro economico, dovuto per una pena espiata in condizioni disumane, per la sola ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare”, e che pertanto il risarcimento patrimoniale del danno compete ogniqualvolta il ristoro in forma specifica non sia utilmente attribuibile.

 

8. Occorre da ultimo soffermarsi sulle ipotesi nelle quali l’internato può aspirare alla riduzione del periodo di detenzione. Se ben comprendiamo il ragionamento della Corte, l’internato sarà di regola legittimato a chiedere il ristoro in forma specifica nel corso dell’esecuzione della detenzione (esattamente come l’ergastolano, secondo quanto stabilito nella già citata sentenza 204/2016), ma potrà richiedere la riparazione in forma specifica laddove “risulti prevedibile che la durata della misura si protrarrà fino al suo limite massimo”: l’espressione presumibilmente rimanda ai casi in cui l’internato, che si trovi in prossimità del termine di durata massima, facendo valere le condizioni disumane di internamento, aspiri ad ottenere l’immediata liberazione o, comunque, un’anticipazione del rilascio rispetto alla ‘scadenza naturale’. Benché astrattamente tale situazione sia configurabile, si può ipotizzare che nella prassi i casi in cui l’internato potrà godere della riparazione in forma specifica non saranno numerosi, proprio a causa dello specifico modus operandi delle misure di sicurezza.

Rimane però ferma la fruibilità, per l’internato, del rimedio risarcitorio, e assieme l’affermazione in questa sentenza di un principio importante, quello cioè della doverosità di un’interpretazione delle norme tesa a garantire quanto più possibile la tutela della dignità della persona detenuta, indipendentemente dal titolo per il quale è intervenuta la privazione della libertà, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza europea.