ISSN 2039-1676


25 ottobre 2012 |

Una peculiare applicazione del canone del ne bis in idem nella fase esecutiva

Trib. Lecce, Sez. II pen., 2 ottobre 2012, (ord.) Giud. Biondi

 

Si segnala qui questa ordinanza del Tribunale monocratico di Lecce inerente una vicenda davvero singolare che ha determinato il Giudice dell'Esecuzione ad esaminare, nel tessuto motivazionale, la natura della patologia processuale che colpisce la riproposizione dell'incidente di esecuzione, allorché non presenti elementi di novità (art. 666, comma 2, c.p.p.).

Il Giudice di Lecce è stato chiamato a decidere in sede di rinvio sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p., a fronte dell'annullamento, disposto dalla Corte di Cassazione, dell'ordinanza emessa dallo iudex in executivis, "nella parte in cui non riconosceva la continuazione fra i reati oggetto delle sentenze di condanna irrevocabili citate nell'atto introduttivo dell'incidente esecutivo".

La particolarità del caso in esame è rappresentata dal fatto che, nell'ambito del giudizio di rinvio, il G.E. di Lecce ha acquisito agli atti del procedimento il carteggio relativo ad un precedente procedimento esecutivo (non conosciuto dalla Suprema Corte e attivato dallo stesso imputato) sempre volto a richiedere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i medesimi reati e conclusosi con ordinanza di rigetto. Il Giudice del rinvio ha dunque dichiarato "inammissibile (rectius: improcedibile) l'incidente di esecuzione proposto", non essendo dissimile da altro già oggetto di decisione irrevocabile dello stesso Ufficio giudiziario, di cui, appunto, la Suprema Corte non aveva avuto contezza.

Nelle motivazioni dell'ordinanza in argomento, si giunge a statuire che la previsione contenuta nell'art. 666, comma 2, c.p.p. non darebbe luogo, malgrado la lettera della norma, ad una ipotesi di inammissibilità, bensì ad una preclusione a riproporre la richiesta, rebus sic stantibus, finché non si prospettino nuovi elementi fattuali o nuove questioni giuridiche.

Del tutto peculiare è il fatto che con l'ordinanza di inammissibilità in oggetto il Giudice dell'Esecuzione di Lecce abbia interrotto il giudizio di rinvio senza uniformarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con il provvedimento di annullamento, nonché abbia invocato il canone della preclusione per non sottostare all'applicazione del disposto dell'art. 627, comma 4, c.p.p. che, come noto, bandisce in sede di rinvio la deducibilità di nullità o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

Presupporre la sussistenza del principio di preclusione derivante dal ne bis in idem è operazione interpretativa legittima, trattandosi di argomento contenuto nella parte motivazionale di svariate pronunce di legittimità[1]   che poggiano sull'esigenza della ragionevole durata del processo.

Nondimeno, come ha osservato autorevole dottrina sul punto, il richiamo alla preclusione va posto in essere cum grano salis [2] Le patologie processuali di matrice giurisprudenziale sono coniate con l'obiettivo di colmare lacune ed incertezze normative presenti nel sistema che, però, non sussistono nella richiesta di incidente di esecuzione de qua, atteso che è proprio la norma prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. a parlare espressamente di inammissibilità (cfr. anche art. 2, punto 7, legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale).

Sicché, grande attenzione occorre prestare ad interpretazioni estensive delle ipotesi d'invalidità (suscettibili di porsi in contrasto con il principio di legalità processuale che trova conforto nella Carta costituzionale) per "paralizzare" il riferimento all'inammissibilità contenuto nell'art. 666, comma 2, c.p.p.

 

 


[1] Ex plurimis, Cass. pen., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati, in Cass. pen., 2006, p. 66; Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, in Cass. pen., 2004, p. 2746

[2] L. Lupária, La maschera e il volto della preclusione nei delicati equilibri del rito penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, I, p. 135 ss; R. Orlandi, Principio di preclusione e processo penale, in Processo penale e giustizia, 2011, p. 1 ss.