ISSN 2039-1676


10 aprile 2013

Inammissibile la dichiarazione di abitualità  nel reato disgiunta dall'applicazione della conseguente misura di sicurezza

Tribunale di Sorveglianza di Torino, ud. 6.03.2013, Pres. Cocilovo, Est. Del Piccolo, ric. P.M. Vercelli

PENE ED ESECUZIONE PENALE - Abitualità nel reato  - Misure di sicurezza - Dichiarazione di abitualità nel reato disgiunta dalla concreta applicazione della conseguente misura di sicurezza - Condannato in espiazione di pena detentiva di lunga durata - Possibilità - Esclusione.

Attesa la stretta correlazione sussistente tra la declaratoria di abitualità nel reato e la diagnosi di una concreta ed attuale pericolosità sociale in capo al prevenuto, a norma degli artt. 658 e 679 c.p.p., la competenza del Magistrato di sorveglianza a procedere all' accertamento della pericolosità sociale del condannato ha ragione di attivarsi solo in prossimità dell'effettiva esecuzione della misura di sicurezza. La pronuncia dichiarativa di cui agli artt. 102 e 103, c.p., infatti, mentre da un lato non produce alcun positivo effetto in termini di tutela delle esigenze preventive, determina tuttavia un concreto e grave pregiudizio delle possibilità di rieducazione del condannato in stato di detenzione, precludendo l'accesso ad una serie di benefici penitenziari, con ciò realizzando un effetto in sostanziale contrasto con il principio rieducativo della pena fissato a chiare lettere nella Carta costituzionale dall'art. 27, comma 3.

Riferimenti normativi: c.p.p. art. 658
  c.p.p. art. 679
  c.p. art. 102
  c.p. art. 103