ISSN 2039-1676


14 novembre 2014 |

Sollevata questione di legittimità  costituzionale in merito ai nuovi criteri di accertamento della pericolosità  sociale del seminfermo di mente

Trib. Sorveglianza di Messina, 16 luglio 2014 (ord.)

 

Segnaliamo il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza del 16 luglio 2014, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge 30 maggio 2014, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", per plurimi profili di illegittimità costituzionale.

Al vaglio della Consulta, in particolare, è stata sottoposta quella parte della novella legislativa (art. 1, co. 1, lett. b, l. 81/2014) che dispone che l'accertamento della pericolosità sociale nei confronti dell'infermo e del seminfermo di mente deve essere effettuato dal magistrato - sia esso giudice di cognizione o magistrato di sorveglianza - «sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale», precisando che «non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali».

 

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Per il commento di Raffaele Bianchetti, di cui di seguito si riporta il sommario, clicca sotto su "Download documento".

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Breve descrizione delle vicenda giudiziaria dell'internato. - 3. Il profilo di rilevanza costituzionale della questione. - 4. Il profilo di non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. ­ - 5. Alcuni passaggi significativi dell'ordinanza remittente.