ISSN 2039-1676


11 dicembre 2014 |

La pericolosità  sociale tra 'sottigliezze empiriche' e 'spessori normativi': la riforma di cui alla legge n. 81/2014

 

Abstract. Nell'ambito delle strategie per il superamento degli OPG, la legge n.81/2014 è intervenuta incidendo sugli assetti fondamentali della disciplina delle misure di sicurezza e, in particolare, sui criteri del giudizio di pericolosità sociale degli infermi e seminfermi di mente. Sotto quest'ultimo profilo, la riforma, per quanto criticata e oggettivamente discutibile per taluni aspetti, è parsa necessaria ad adeguare la disciplina di riferimento a fondamentali parametri di legittimità costituzionale ed impedire, quindi, «una certa dilatazione del concetto di pericolosità sociale» che, nella prassi giudiziaria, era già stata rilevata nel 2011 dalla Commissione parlamentare sul sistema sanitario nazionale.

 

SOMMARIO: 1. Gli 'spessori normativi': un modello teorico. - 2. Gli 'spessori normativi': gli esempi legislativi. - 3. Le «sottigliezze empiriche». - 4. La pericolosità sociale tra "malattie infantili" e malattie congenite. - 5. Mito e realtà della particolare propensione criminale del sofferente psichico. - 6. Aneliti di scientificità e rantoli argomentativi nelle valutazioni di pericolosità sociale. - 7. Gli «indicatori esterni» della pericolosità sociale e l'affermazione della rilevanza diagnostica e terapeutica dei fattori ambientali in psichiatria. - 8. L'interpretazione dell'art.133 co.2 n.4 c.p.: le «auctoritates» nell'ermeneutica dell'ontologismo tra psichiatria e Costituzione. - 9. Psichiatria forense e criteri di pericolosità sociale: la riforma di cui alla legge n.81/2014 tra consolidate acquisizioni teoriche e mere indicazioni operative. - 10. L'irrilevanza delle condizioni di cui all'art.133 co.2 n.4 c.p. nel contesto complessivo della riforma. - 10.1. La riforma dei criteri della pericolosità sociale di cui alla legge n.81/2014: fondamento e limiti di legittimità costituzionale. - 10.2. Oltre la irrilevanza della «mancanza di programmi terapeutici individuali»: necessità ed autonomia del divieto di «tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale». - 11. Le «proroghe sistematiche basate su una certa dilatazione del concetto di pericolosità sociale»: i "dimissibili". - 11.1. Pericolosità sociale e paranoie giurisprudenziali: la «pericolosità latente». - 12. Valutazioni di sintesi: le «ragioni della nostra ripugnanza». - 12.1. Il fondamento costituzionale della riforma. - 12.2. L'irrilevanza della «mancanza di programmi terapeutici individuali»: le soluzioni alternative. - 12.3. Gli esigui margini di illegittimità costituzionale della riforma. - 12.4. Le censure normative delle competenze di settore: fondamento etico ed epistemologico. - 12.5. L'inopportuno riferimento alle «qualità soggettive». - 12.6. La via maestra della libertà vigilata terapeutica. - 12.7. Le «ragioni della nostra ripugnanza».