ISSN 2039-1676


29 gennaio 2015 |

Inaugurazione dell'anno giudiziario 2015: l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione Ciani

1. Segnaliamo ai lettori che dal sito ufficiale della Corte di cassazione è liberamente scaricabile, accanto alla relazione del Primo Presidente di cui abbiamo oggi dato separatamente conto, anche l'articolato intervento del Procuratore Generale Gianfranco Ciani (clicca qui per scaricarlo), che parimenti svolge una complessa analisi circa lo stato della giustizia penale oggi, e sulle riforme necessarie ad affrontare la situazione (p. 11-38), per poi soffermarsi sulle problematiche specifiche relative agli uffici del pubblico ministero nelle varie realtà locali (p. 38-72), nonché su altri aspetti di rilievo tra i quali la responsabilità discipinare dei magistrati, di competenza della stessa Procura generale.

 

2. Non potendo qui dar conto di tutti i temi affrontati nell'intervento, ci limitiamo a evidenziare alcuni passaggi chiave sulla crisi della giustizia penale italiana: una crisi profonda, come ormai da tutti si riconosce.

Interessante è peraltro il punto di partenza dell'analisi svolta dal Procuratore generale, che muove dalla constatazione di un eccesso di aspettative da parte dell'opinione pubblica rispetto al sistema penale (p. 12 ss.) Eccesso di aspettative che si collega anche a quella che Massimo Donini ha definito come un'impropria identificazione dell'etica pubblica con il diritto penale, che caratterizzerebbe la realtà italiana: tutto ciò che è penalmente irrilevante è considerato per ciò stesso moralmente lecito; e, specularmente, spetterebbe (soltanto) al diritto e al processo penale reagire contro qualsiasi violazione dell'etica pubblica. Da un simile discorso resta emarginata ogni diversa tipologia di sanzione (morale, sociale, amministrativa, civile) e ogni misura di carattere preventivo; con l'effetto di riversare sul sistema penale tutte le aspettative non solo di enforcement, ma anche di definizione dell'etica pubblica.

Simili esasperate aspettative - che conferiscono al diritto e al processo penale un improprio ruolo di mediazione e di regolazione del conflitto sociale, anziché quello di mero strumento di controllo di alcune basilari regole del gioco di tale conflitto - sono fatalmente destinate a rimanere deluse, sia in ragione della natura stessa del diritto penale, che è e dovrebbe restare uno strumento di extrema ratio destinato a reagire non contro ogni condotta semplicemente immorale, ma soltanto contro un nucleo di condotte selezionate dal legislatore per la loro particolare dannosità sociale; sia in ragione delle criticità che affliggono specificamente la giustizia penale italiana.

Criticità tra le quali il Procuratore Generale sottolinea in particolare - con scelta tutt'altro che banale - la radicale ineffettività del diritto penale come strumento di contrasto rispetto alla criminalità dei 'colletti bianchi', come dimostrato dal numero irrisorio, nelle nostre carceri, di detenuti condannati per corruzione o per evasione fiscale, nonché dalla sostanziale impunità di fatti gravemente offensivi di interessi collettivi (e che pure impegnano enormi risorse processuali) come gli abusi edilizi, rispetto ai quali la stessa esecuzione dei provvedimenti di demolizione disposti dall'autorità giudiziaria continua a rappresentare una rara avis (p. 16-17).

 

3. Quali possibili rimedi, allora, a una simile crisi?

Il Procuratore Generale individua, nelle pagine iniziali del proprio intervento, alcuni possibili interventi di riforma, selezionandoli in base alla loro ragionevolezza (misurata in termini di capacità di attrarre consensi trasversali tra le varie forze politiche e i vari protagonisti del sistema penale) e del loro essere, tendenzialmente, a costo zero, in un momento come quello attuale di contrazione delle risorse pubbliche disponibili.

Anzitutto, muovendo dalla considerazione che la giustizia penale soffre oggi di un eccesso di oggetto (in altre parole di "troppo penale"), la sua proposta è quella di perseguire con decisione la strada, timidamente intrapresa dalla recente legge delega in corso di attuazione, della depenalizzazione di ipotesi di reato di ridotto  disvalore, con correlativo rafforzamento delle sanzioni amministrative, il cui catalogo dovrebbe essere integrato anche con misure di natura pecuniaria e inibitoria.

Un secondo correttivo dovrebbe essere quello di potenziare i riti alternativi, offrendo però all'imputato non già ulteriori sconti di pena, che finirebbero per minare completamente la credibilità del nostro sistema sanzionatorio, ma la possibilità di accedere a nuove tipologie di sanzioni non detentive, a contenuto afflittivo ma al tempo stesso risocializzatorio, anche per reati di gravità consistente. Su questo versante, il Procuratore generale formula incidentalmente una critica all'attuale meccanismo della sospensione del processo con messa alla prova, in relazione alla sua scarsa appetibilità per imputati che abbiano comunque la prospettiva di conquistare la prescrizione in uno dei vari gradi del processo, o comunque di lucrare - in caso di condanna o di 'patteggiamento' - l'affidamento in prova o addirittura la sospensione condizionale (per analoghe considerazioni, a suo tempo espresse nell'ambito del dibattito al convegno del 2012 dell'Associazione dei professori italiani di diritto penale, si consenta qui il rinvio a F. Viganò, Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 1300-1306).

Un'analisi estesa è poi dedicata alla riforma della prescrizione (p. 20 ss.). Con una premessa importante, spesso sottovalutata nel dibattito scientifico e politico: senza una contestuale depenalizzazione, o comunque senza un significativo decremento dei flussi in entrata nel sistema penale, una riforma che avesse il solo effetto pratico di allungare, o sterilizzare da un certo momento in poi, i tempi di prescrizione si tradurrebbe soltanto in un allungamento dei tempi medi di definizione dei processi, e ci esporrebbe a prevedibili valanghe di condanne in sede europea.

Ciò premesso, il Procuratore Generale si associa alla generale richiesta (proveniente anche, ad es., dal Primo Presidente della Corte di cassazione) di far coincidere il dies ad quem del termine prescrizionale con la pronuncia della sentenza di primo grado, precisando però - a differenza di quanto sostenuto da altre voci - che ciò dovrebbe valere anche in caso di sentenza assolutoria; mentre un rimedio alla possibile irragionevole durata del processo nei successivi gradi di giudizio potrebbe essere ricercato - anziché in un istituto che, come la prescrizione, getta letteralmente alle ortiche tutto il lavoro sino a quel momento svolto dalla giurisdizione, con conseguente frustrazione delle aspettative della collettività e delle stesse vittime - nella riduzione della pena in chiave compensatoria del pregiudizio subito per effetto di un procedimento eccessivamente dilatato, secondo il modello già da decenni sperimentato nell'ordinamento tedesco e adottato ora anche nell'ordinamento spagnolo (per ulteriori approfondimenti su questa prospettiva, mi si consenta ancora il rinvio a F. Viganò, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., n. 3/2012, p. 18 ss.).

Il Procuratore Generale passa quindi in rassegna alcune semplici riforme sul terreno processuale - piccole migliorie, delle quali peraltro da tempo si avverte la necessità, ma che inspiegabilmente non si è ancora trovato il coraggio o semplicemente la determinazione sufficiente per tradurre in legge: dalla riduzione delle possibilità di impugnare per cassazione la sentenza di patteggiamento, alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, alla previsione legislativa di specifiche ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione, all'abolizione del ricorso personale dell'imputato in cassazione, e ancora al rilascio di copie digitali e al più ampio utilizzo di strumenti audiovisivi nelle attività processuali, con conseguente risparmio sui costi di traduzione di imputati e testimoni detenuti.

E infine, premesso un plauso per l'imminente prospettiva - in sede di attuazione della relativa legge delega - di introduzione della pena principale della detenzione domiciliare in sostituzione del carcere, il Procuratore Generale sollecita un ulteriore ampliamento della gamma delle sanzioni principali diverse, appunto, dalla reclusione e dall'arresto: dalle sanzioni interdittive a un ulteriore potenziamento delle ipotesi di confisca. In linea, dunque, con l'idea di fondo - espressa anche dalla parallela relazione del Primo Presidente - di ridurre la centralità del carcere nel nostro sistema penale.