ISSN 2039-1676


27 gennaio 2014 |

Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014: la relazione del Primo Presidente della Cassazione Santacroce

1. Segnaliamo che sul sito della Corte di cassazione è pubblicata la corposa relazione depositata il 24 gennaio scorso dal Primo Presidente Giorgio Santacroce (clicca qui per accedervi) in occasione dell'inagurazione dell'anno giudiziario 2014, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato (clicca qui per accedere alla cronaca di repubblica.it sull'intera cerimonia).

Tra i molti profili di grande interesse emergenti dalla relazione, mi limito qui a segnalarne alcuni a mio giudizio di particolare interesse dall'angolo visuale del penalista.

 

2. Quanto anzitutto allo stato di salute del sistema penale nel suo complesso, il Primo Presidente ha negato con forza che la giusitizia penale versi, come talvolta si dice, in uno stato comatoso. La durata media dei processi italiani, pari a circa cinque anni, non è difforme rispetto agli standard massimi raccomandati dal Consiglio d'Europa, che sono di tre anni per il giudizio di primo grado e di due e un anno rispettivamente per i giudizi di appello e di cassazione: tanto che le condanne di Strasburgo per l'irragionevole durata dei giudizi concernono in larghissima misura il contenzioso civile, e non quello penale.

E' vero, d'altra parte, che l'Italia è l'unico tra i grandi paesi europei a non prevedere praticamente alcun filtro per i giudizi di appello e di cassazione; con conseguente enorme ingolfamento del casellario dei giudici del gravame, senza paragoni negli altri paesi europei, in cui la stragrande maggioranza dei processi si conclude con un solo grado di giudizio (con conseguente accorciamento della durata complessiva del processo).

E' vero, altresì, che i tempi di definizione del contenzioso sono condizionati negativamente, nel nostro paese, dai ritardi degli uffici della pubblica accusa nel promovimento dell'azione penale dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari. Il Primo Presidente ha invocato, sul punto, un intervento del legislatore per porre rimedio all'attuale mancata previsione di termini stringenti per l'esercizio dell'azione penale, così come per riformare la disciplina della prescrizione - definita "la riforma delle riforme" tra quelle urgenti in Italia - a fronte di un dato complessivo di circa 113.000 declaratorie di prescrizione nel corso del 2012. Egli ha menzionato in proposito i risultati della Commissione istituita sul finire della scorsa legislatura dal Ministro Severino e presieduta dal Prof. Fiorella, auspicando interventi nella direzione profilata dalla Commissione medesima (per ulteriori rilievi e link rilevanti in materia di riforma della prescrizione, cfr. F. Viganò, La relazione del presidente Canzio all'inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto di Milano, in questa Rivista, 27 gennaio 2014).

Tra i molti dati evidenziati dalla relazione relativi ai flussi che hanno interessato lo scorso anno il sistema penale, meritano poi particolare menzione i seguenti:

- i flussi in entrata nel sistema penale nel suo complesso sono stati in lieve aumento rispetto all'anno precedente, e hanno raggiunto l'impressionante cifra di circa 3.300.000 procedimenti;

- di poco inferiori sono state le definizioni, pari complessivamente a circa 3.200.000 procedimenti, mentre le pendenze si assestano attorno alla cifra di 3.400.000 procedimenti;

- le maggiori criticità concernono le Corti d'appello - definite un "imbuto che rallenta tutto lo svolgimento processuale nel circuito delle impugnazioni" -, che riescono a smaltire ogni anno meno di 100.000 processi a fronte di quasi 120.000 nuovi ingressi, con complessive 260.000 pendenze circa e un tempo medio di definizione del giudizio di appello pari a due anni e quattro mesi, dunque troppo elevato rispetto agli standard europei poc'anzi rammentati;

- elevatissime invece si confermano le performances della Cassazione, le cui sezioni penali - che occupano complessivamente 108 magistrati, ciascuno dei quali definisce in media quasi 500 procedimenti all'anno - hanno definito circa 53.000 procedimenti a fronte di un numero pressappoco pari di sopravvenienze, con un tempo medio di definizione di soli 7 mesi, che si riduce a tre mesi e mezzo nei casi di procedimenti de libertate: cifre davvero rimarchevoli a fronte, ad es., dei numeri che interessano la Cassazione francese, chiamata a decidere soltanto su circa 9.000 ricorsi all'anno in materia penale;

- dei 53.000 procedimenti definiti dalla Cassazione, circa 34.000 sono state pronunce di inammissibilità (circa 22.000 delle quali pronunciate dalla Settima Sezione), mentre le pronunce di annullamento hanno interessato circa il 18% dei ricorsi.

 

3. Ampiamente ripresi dai media sono stati i passaggi in cui il Primo Presidente, dopo aver dato conto con favore delle recenti riforme legislative miranti ad alleviare la situazione di sovraffolamento delle carceri italiane e delle riforme in corso di elaborazione da parte delle commissioni ministeriali presiedute dal Prof. Francesco Palazzo e dal Presidente Giovanni Canzio, nonché dei progetti di legge attualmente all'esame delle camere (pp. 95 ss.), ha tuttavia sottolineato come l'unico rimedio in grado di consentire al nostro Paese di ottemperare ai noti obblighi derivanti dalla sentenza Torreggiani c. Italia della Corte EDU appaia, allo stato, quello di un indulto, che comporti l'immediata scarcerazione dei condannati a pene brevi e i detenuti comunque prossimi alla liberazione per avere scontato una parte rilevante della pena. E ciò nella consapevolezza che "grazie all'indulto non si libera chi merita di essere liberato, ma si scarcera hic et nunc chi non merita di stare in carcere ed essere trattato in modo inumano" (p. 100).

 

4. La parte forse più interessante della relazione, dal punto di vista dello studioso del diritto penale vivente, è però costituita dalla ricapitolazione dei principali arresti delle Sezioni Unite e delle sezioni semplici in materia penale nell'anno appena trascorso (p. 122 ss.), nella quale il Primo Presidente ha cura di porre in rilievo alcuni significativi fil rouges che ispirano le decisioni medesime (delle quali la nostra Rivista ha sempre puntualmente dato conto, e che mi astengo qui per brevità dal citare per esteso, dal momento che il lettore potrà agevolmente reperirle consultando la sezione "Novità legislative e giurisprudenziali" in alto a sinstra nella nostra home page).

In materia di diritto penale sostanziale, di grande rilievo teorico appena l'affermazione con cui si apre la relativa analisi, peraltro riecheggiante un'affermazione ricorrente nella giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui "il diritto vivente di marca giurisprudenziale svolge un ruolo fondamentale per consentire alle singole fattispecie incriminatrici il rispetto del principio costituzionale di tassatività e determinatezza" (p. 125).

All'interno di questa logica, il fil rouge in grado di collegare la gran parte delle decisioni segnalate è individuato nel principio, di sicuro rilievo costituzionale, di necessaria offensività dei fatti di rilievo penale", o comunque nel principio di "proporzionalità tra pena e offensività del fatto" (p. 134): principi qui declinati come canoni ermenutici a disposizione della giurisprudenza ordinaria, che hanno condotto il supremo collegio - ad es. - a delimitare l'ambito di applicabilità dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento nei casi, frequentissimi nella prassi, di furto nei supermercati, rispetto ai quali è stato affermato altresì l'importante principio secondo cui la proposizione della querela spetta anche a chi abbia un mero rapporto materiale con la res, e dunque anche al direttore del singolo supermercato: il che dovrebbe consentire a quest'ultimo di meglio valutare, rispetto ai responsabili di grandi società nazionali o internazionali, l'effettiva opportunità di promuovere l'azione penale a fronte di fatti di regola di ben scarsa offensività, ovvero di valutare la praticabilità di rimedi alternativi di tipo restitutorio o risarcitorio.

In un'ottica di adeguamento della sanzione rispetto allo scarso disvalore del fatto vengono lette poi la sentenza delle Sezioni Unite del marzo scorso che ha ritenuto applicabile l'attenuante del danno patrimoniale di tenue valore anche all'ipotesi del tentativo, la pronuncia delle stesse Sezioni Unite in tema di "peculato telefonico", nonché le decisioni delle sezioni semplici in materia di interpretazione estensiva dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 l. stup., nonché i più recenti arresti delle sezioni semplici in materia di coltivazione di sostanze stupefacenti e quelli in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p.

In materia processuale, la relazione sottolinea poi il costante orientamento del Supremo Collegio alla tutela di principi garantistici in tema, ad es., di misure cautelari e di prova dichiarativa nei processi per criminalità organizzata.

Particolarmente interessante appaiono, infine, le osservazioni riservate alla confisca, e in particolare alla questione - divenuta di scottante attualità dopo la sentenza Varvara c. Italia della Corte EDU (su cui cfr. la scheda pubblicata sulla nostra Rivista a firma di F. Mazzacuva, e ivi ulteriori rif.) - della legittimità della confisca in materia urbanistica pronunciata con la sentenza dichiarativa della prescrizione: questione sulla quale la relazione segnala i più recenti orientamenti della S.C., volti a consentire la confisca soltanto in presenza di un accertamento incidentale, nel pieno contraddittorio tra le parti, sulla responsabilità dell'imputato di pari rigore rispetto all'accertamento definitivo.

 

5. Memorabili le pagine finali della relazione (p. 185 ss.), delle quali raccomando comunque la lettura integrale, che muovono dall'amara - e dolorosa - constatazione del perdurante stato di tensione tra magistratura e politica, con il suo effetto nella pubblica opinione di "delegittimazione gratuita e faziosa, che ha provocato, goccia dopo goccia, una progressiva sfiducia nell'operato dei giudici e nel controllo di legalità che ad essi è demandato".

Una constatazione sconfortata, alla quale si affianca tuttavia la coraggiosa affermazione secondo cui "a volte il disorientamento sembra avere una qualche ragion d'essere", con conseguente necessità di un serio esame di coscienza da parte della stessa magistratura, "specie quando viene auspicata la realizzazione di riforme (come quella di temperare l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale o di rendere meno esasperate le logiche di appartenenza correntizia) che trovano molti magistrati arroccati su posizioni conservatrici, rinchiusi in una logica di mantenimento dell'esistente" (p. 187).

Di fronte a questi atteggiamenti, osserva Santacroce, "è sicuramente più produttivo l'esercizio di uno spirito autocritico. Il che significa per i magistrati percorrere con convinzione la strada della responsabilità istituzionale, sentirsi sempre meno potere e sempre più servizio come vuole la Costituzione, abbandonare forme di autoreferenzialità e comportamenti improntati a scarso equilibrio, assumere improprie missioni catartiche". Giacché "il ruolo assegnato dalla legge ai magistrati e la discrezionalità di cui godono nell'esercizio delle loro funzioni spiegano perché da essi si richieda un'integrità morale, oltre i confini di ciò che è normale pretendere da chi svolge altre e pur importanti funzioni [...]. Molto è destinato a cambiare se saremo noi magistrati per primi a pretendere un cambiamento per mantenere ciò che è essenziale nel disegno costituzionale: essere garanti dei diritti fondamentali dei cittadini ed evitare che il processo, qualunque processo, si pieghi a un uso simbolico e improprio della giustizia".