ISSN 2039-1676


27 maggio 2015 |

'Il diritto penale nel processo': l'inquinamento indotto del sapere giudiziario nell'art. 377 bis c.p.

Abstract. L'art. 377 bis del codice penale vigente rappresenta una chiara attuazione di quelle discutibili esigenze di una politica criminale efficientista che, ormai in un evidente contrasto con ragioni dommatiche di garanzia, vede costantemente il diritto penale simbolico subire anche la tirannia del processo. E proprio per evitare una tale ulteriore deriva, al "diritto penale del processo", allora, sembra imporsi il recupero di un 'diritto penale nel processo' che, in una prospettiva di valore, appare destinato, qui, a promuovere una rilettura penalistica degli istituti processuali tale da determinare una rivisitazione teleologica in via non solo ermeneutica, ma anche strutturale, di una norma, quella qui oggetto di studio, solo così capace di affrancarsi da ambiti irrazionali di operatività criminogena.

 

SOMMARIO: 1. L'art. 377 bis c.p. e la "dommatica come garanzia": alle origini della categorizzazione penalistica degli istituti processuali. - 2. Il contributo della ratio di tutela alla ricostruzione ermeneutica di una incriminazione. - 3. L'art. 377 bis c.p. e le basi per una necessaria ridefinizione valorativa: a) della fattispecie oggettiva. - 3.1. b) ... della condotta. - 3.2. ... c) dell'evento e del momento consumativo. - 3.3. ... d) della qualificazione penalistica del soggetto destinatario della condotta - 3.4. ... e) della fattispecie soggettiva. - 4. Il bene giuridico e la natura del reato. - 5. Le prospettive de lege ferenda.