ISSN 2039-1676


27 novembre 2015

Corte costituzionale: il cumulo materiale delle sanzioni irrogabili in concreto, se più favorevole al reo, costituisce il limite della pena applicabile per il reato continuato o per il concorso formale tra reati

Corte cost., 26 novembre 2015, n. 241, Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi

 

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Segnaliamo immediatamente, con riserva di approfondire il tema, l'intervenuta pubblicazione di una sentenza nel cui ambito - pur optando per una dichiarazione di inammissibilità della questione sollevata -  la Consulta ha offerto una lettura assai rilevante della regola posta al terzo comma dell'art. 81 cod. pen., relativamente al cumulo giuridico delle pene per il delitto continuato o per il concorso formale di reati.

Il legislatore ha sempre inteso evitare che il meccanismo dell'aumento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave potesse condurre ad un trattamento del reo deteriore rispetto a quello risultante dalla logica del cumulo materiale delle sanzioni. Il terzo comma dell'art. 81 cod. pen. stabiliva e stabilisce, dunque, che la pena non possa essere superiore a quella applicabile secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Con le modifiche indotte dalla riforma della recidiva, la salvaguardia  è stata riprodotta anche riguardo ad una nuova disposizione, concernente il cumulo giuridico per i recidivi reiterati. Il nuovo quarto comma  dell'art. 81 stabilisce infatti che per costoro l'aumento di pena per il reato satellite non possa essere inferiore ad un terzo della sanzione applicata per il reato più grave, ma fa salvi, appunto, "i limiti indicati al terzo comma".

Ora, la regola sfavorevole ai recidivi, coniugata alla lettura corrente della tradizionale "clausola di garanzia" del terzo comma, implica che la pena per il reato satellite (magari, come nella specie, una semplice contravvenzione, coniugata ad un delitto molto grave) possa essere sproporzionata per eccesso, trovando il solo limite inferiore nel massimo edittale previsto per il reato meno grave. Il giudice dovrebbe infatti computare una sanzione pari almeno al terzo di quella base, e solo a quel punto ridurla, in applicazione del terzo comma dell'art. 81 cod. pen., ad un valore coincidente con il limite massimo edittale stabilito per il reato concorrente.

Questa, almeno, era la lettura data dal giudice rimettente, che su tale presupposto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in merito al quarto comma dell'art. 81, per l'asserita violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione: un problema insomma di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità della pena.

La Corte ha dichiarato, come si accennava,  la inammissibilità della questione, anzitutto addebitando al rimettente una insufficiente descrizione della fattispecie concreta. Ma soprattutto, per quanto qui interessa, ha considerato "evidente" che il limite della pena "applicabile" secondo le disposizioni sul cumulo materiale non va inteso quale  valore edittale, cioè astratta sommatoria delle pene previste per i reati in concorso, da confrontare con il triplo della pena massima comminata in rapporto alla fattispecie più grave. Piuttosto, il detto limite va intenso in concreto, cioè con riguardo alla pena che il giudice effettivamente irrogherebbe per ciascuno dei reati in contestazione, se non ricorresse l'ipotesi del concorso formale o del reato continuato.

Ecco dunque, quanto al caso del recidivo reiterato,  che la clausola di salvezza posta in apertura della norma censurata consentirebbe di scendere al di sotto del terzo della pena base, se il cumulo materiale delle pene da infliggere in concreto porterebbe ad una punizione più blanda. Ed ecco, sul piano più generale - e per quanto può dirsi ad una prima lettura del decisum - che la sommatoria delle pene riferibili ai reati in concorso, quale limite per l'applicazione del cumulo giuridico, si riferisce sempre a valori sanzionatori identificati in concreto, e non opera quale mero limite edittale computato  sui massimi astrattamente previsti  per ciascuna delle fattispecie criminose prese in considerazione.

L'autorevolissima presa di posizione della Consulta trascende quindi il tema, pur rilevante, del trattamento dei recidivi, per investire l'intera e tradizionale disciplina del delitto continuato e del concorso formale. Si imporrà dunque, in tempi brevi, il pieno e meditato approfondimento della questione. (G.L.)