ISSN 2039-1676


28 gennaio 2016 |

Monitoraggio Corte Edu novembre 2015

 

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, per questo mese, da Elena Mariani e Roberta Casiraghi. L'introduzione è a firma di Elena Mariani per quanto riguarda gli artt. 2, 3, 7, 10 e 1 Prot. add. Cedu, mentre si deve a Roberta Casiraghi la parte relativa agli artt. 5, 6 e 8 Cedu.

 

 

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 8 Cedu

f) Art. 10 Cedu

g) Art. 13 Cedu

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

***

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

Questo mese la Corte europea ha ravvisato la violazione dell'art. 2 Cedu, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, in un caso, sent. 5 novembre 2015, Nagmetov c. Russia, in cui vi era stato uso eccessivo della forza da parte di agenti dello Stato e non erano state svolte indagini efficaci sull'accaduto. Il figlio dei ricorrenti era morto a causa di una granata di gas lacrimogeno sparata dalla polizia durante una manifestazione e lo stesso Stato aveva riconosciuto che era contrario alla legge russa sparare le granate direttamente contro una persona. Inoltre, sebbene l'indagine fosse stata svolta senza ritardo e non vi fosse un collegamento gerarchico tra investigatori ed indagati, l'analisi balistica era stata inadeguata e non era stata aperta un'inchiesta sui superiori degli agenti, in relazione alla loro formazione e supervisione durante l'operazione.

In varie pronunce, invece, è stata accertata la sola violazione dell'obbligo procedurale di svolgere indagini pronte e diligenti. La sent. 3 novembre 2015, Olszewscy c. Polonia, riguarda la scomparsa e la morte in circostanze ignote di un ragazzo che era stato portato in una stazione di polizia in stato di ubriachezza, era stato rilasciato, ma non era tornato al campus universitario e circa un mese dopo era stato trovato in un prato morto per ipotermia. La Corte europea ha escluso che gli agenti di polizia sapessero o avessero dovuto sapere che il figlio dei ricorrenti si trovava in un reale ed immediato rischio per la salute o per la vita e, quindi, che avessero un obbligo speciale di proteggerlo da ogni pericolo imminente: il ragazzo era sotto l'effetto di alcool, ma non in misura elevata, si comportava normalmente ed era calmo. Però, i giudici europei hanno riscontrato l'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato per quanto riguarda l'efficacia delle indagini sulle circostanze della morte. La sent. 5 novembre 2015, Buzurtanova e Zarkhmatova c. Russia, concerne la scomparsa di un noto sportivo praticante arti marziali. I giudici di Strasburgo hanno evidenziato che le ricorrenti non avevano allegato prove convincenti, secondo gli standard dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", relativamente al coinvolgimento di agenti dello Stato nella sua sparizione e che l'onere della prova non poteva essere completamente spostato in capo al governo. Tuttavia la Corte europea ha ritenuto che le autorità inquirenti, sebbene avessero svolto una notevole quantità di lavoro per chiarire le circostanze della scomparsa dell'atleta con prontezza e diligenza, non avevano dimostrato la stessa scrupolosità nell'effettuare indagini relativamente alla presunta implicazione di agenti dello Stato. Allo stesso modo, nella sent. 12 novembre 2015, Bimuradova c. Russia, che si riferisce alla scomparsa del fratello della ricorrente, la Corte di Strasburgo ha statuito che non è stato possibile stabilire, secondo il livello di prova richiesto per iniziare un processo penale, il coinvolgimento di agenti dello Stato, ma che l'investigazione, che durava da anni e che non aveva portato a nessuno sviluppo significativo, era stata carente sotto molteplici aspetti (i militari del posto di blocco vicino all'abitazione non erano stati sentiti, non era stato accertato se ci fossero operazioni in corso e non era stata esaminata la scena del crimine). La sent. 10 novembre 2015, Hakim Ä°pek c. Turchia, è relativa al ferimento del ricorrente durante alcuni scontri avvenuti tra manifestanti e polizia. La Corte europea ha rilevato che non è stato possibile accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente fosse stato oggetto di un uso eccessivo della forza da parte di agenti dello Stato, a causa di un'indagine inefficace che non aveva consentito di appurare da chi fosse stato sparato il colpo d'arma da fuoco. Nelle sent. 5 novembre 2015, Basyuk c. Ucraina, e 12 novembre 2015, Shulga c. Ucraina, la Corte di Strasburgo ha riscontrato l'ineffettività delle indagini, per l'eccessiva lunghezza e l'inadeguatezza a ricostruire la dinamica dei fatti e ad accertare le responsabilità, in due casi di incidenti stradali nei quali avevano perso la vita due donne. La Corte europea ha anche precisato che, a volte, un risarcimento civile, piuttosto che l'azione penale, sarebbe sufficiente. Tuttavia, se non viene stabilita la responsabilità delle parti non ci sono le basi per prendere una posizione chiara su quale azione, civile o penale, sia adeguata. Inoltre, i giudici europei hanno sancito che l'intervenuta compensazione tra le parti non solleva il governo dall'obbligo di stabilire i fatti. La sent. 17 novembre 2015, Özel e altri c. Turchia, riguarda la morte di alcuni membri della famiglia dei ricorrenti sotto le macerie durante un terremoto: i giudici di Strasburgo hanno evidenziato come le autorità nazionali non avessero agito prontamente per determinare le responsabilità per il crollo degli edifici (per una sintesi, v. infra).

Invece, non è stata ravvisata alcuna violazione dell'art. 2 Cedu in due casi concernenti la morte per suicidio di due ragazzi durante il servizio militare obbligatorio. Nelle sent. 17 novembre 2015, Tanışma c. Turchia e Sefer Yılmaz e Meryem Yılmaz c. Turchia, i giudici di Strasburgo - nel verificare se le autorità militari avessero saputo o avessero dovuto sapere che c'era un rischio reale di suicidio e, in caso affermativo, se avessero fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per evitarlo -, tenendo conto dell'imprevedibilità del comportamento umano e del fatto che non si può imporre un onere impossibile o sproporzionato, hanno rilevato che nulla indicava problemi psicologici o inidoneità dei giovani al servizio militare e che i problemi familiari e finanziari che gli stessi avevano riferito non potevano essere considerati come segni premonitori di un imminente rischio di suicidio. Inoltre, per ciò che concerne il primo caso, la Corte europea non ha rinvenuto alcun motivo per mettere in discussione l'accertamento dei fatti che le autorità nazionali avevano condotto ed ha ritenuto impossibile stabilire un nesso causale, in assenza di disturbi mentali, tra la condotta del superiore del giovane, che due giorni prima del suicidio lo aveva colpito ed insultato di fronte ai suoi compagni, ed il suicidio stesso, poiché si era trattato di un singolo atto non grave. Per quanto riguarda il secondo caso, i giudici europei hanno affermato che le censure dei genitori che non si sarebbe trattato di suicidio, ma di un probabile incidente, non erano state in alcun modo motivate, mentre le indagini erano state effettuate con la dovuta diligenza e senza ritardo, dimostrando la volontà di chiarire l'accaduto.

 

b) Art. 3 Cedu

In numerose pronunce la Corte europea ha ravvisato la violazione sostanziale e/o procedurale dell'art. 3 Cedu a vario titolo.

In primo luogo, è stata riscontrata la commissione di trattamento inumano o degradante in ragione del comportamento tenuto dalle forze dell'ordine: per l'uso eccessivo della forza durante l'arresto (sent. 10 novembre 2015, Åžakir Kaçmaz c. Turchia, caso in cui il governo non aveva fornito informazioni credibili in merito al fatto che quel grado di forza fosse stato strettamente necessario e proporzionato, mentre l'indagine era durata più di otto anni e gli indagati non erano stati sospesi, né avevano subito azioni disciplinari); per le modalità degradanti con le quali si era svolto l'arresto (sent. 10 novembre 2015, Slavov e altri c. Bulgaria, caso in cui il ricorrente era stato ammanettato e trascinato fuori dall'abitazione alla presenza della moglie e dei figli minori e l'operazione era stata ripresa dalla televisione. I giudici di Strasburgo hanno evidenziato che l'operazione aveva perseguito lo scopo legittimo della repressione dei reati, ma che avrebbe dovuto essere garantito un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della società e la salvaguardia degli interessi fondamentali della persona: dato che l'arrestato non era violento e non avrebbe opposto una resistenza tale da giustificare l'intervento di una squadra armata e incappucciata, la forza fisica impiegata non era stata proporzionata e assolutamente necessaria. Inoltre, sebbene non fossero stati arrecati danni fisici, le riprese televisive erano state umilianti. Infine, nella pianificazione dell'operazione, avrebbe dovuto essere fatto un bilanciamento con gli interessi legittimi della moglie e dei figli, soggetti vulnerabili che avevano subito un trauma psichico) (per una sintesi, v. infra); per la violenza impiegata al fine di ottenere dichiarazioni (sent. 24 novembre 2015, Siništaj e altri c. Montenegro, caso in cui per uno dei ricorrenti il governo non aveva contestato l'esistenza di lesioni e non aveva fornito una spiegazione in merito alla provenienza delle stesse; inoltre, l'indagine era stata effettuata unicamente da parte dell'ufficio di controllo interno della polizia e non poteva quindi essere considerata né indipendente, né approfondita).

La violazione dell'art. 3 Cedu è stata identificata, poi, in un caso (sent. 26 novembre 2015, Basenko c. Ucraina) di brutalità commessa da un ispettore dell'azienda di trasporto pubblico che, dopo aver fatto scendere un passeggero dal tram, lo aveva colpito al ginocchio causandogli una frattura. A parere dei giudici europei, l'impossibilità di alzarsi a seguito dell'aggressione avvenuta in pubblico e la necessità di ricevere aiuto da parte dei presenti avevano comportato altresì sentimenti di umiliazione e di impotenza, riducendo la dignità del ricorrente. Inoltre, l'indagine, che aveva portato alla condanna a due anni di reclusione con pena sospesa, era stata caratterizzata da ritardo nel trovare il responsabile e da carenza di informazioni fornite al ricorrente, cosicché egli non aveva potuto partecipare efficacemente al procedimento, contestare l'insufficienza della condanna ed ottenere un risarcimento in modo tempestivo.   

Nella sent. 12 novembre 2015, Rustam Khodzhayev c. Russia, è stata ravvisata esclusivamente una violazione di carattere procedurale. Le lesioni evidenziate dai certificati medici solo in parte potevano dipendere dagli abusi denunciati dal ricorrente e avrebbero potuto, al contrario, essere state causate da una caduta dello stesso mentre cercava di opporsi al suo arresto, come sostenuto dalle autorità nazionali. La Corte europea, quindi, non disponeva di prove sufficienti per concludere, "oltre ogni ragionevole dubbio", che il ricorrente fosse stato sottoposto a maltrattamenti durante l'arresto o nell'ufficio di polizia. Tuttavia, tale carenza era dipesa da un'indagine non efficace: c'erano fondati motivi di ritenere che delle lesioni fossero responsabili gli agenti di polizia, ma la procura aveva rifiutato di aprire un'indagine penale al fine di stabilirne l'esatta origine.

Nella sent. 12 novembre 2015, Merezhnikov c. Russia, invece, non è stata riconosciuta alcuna violazione in ragione dell'uso legittimo della forza, resosi necessario poiché il ricorrente aveva più volte opposto resistenza durante la detenzione presso il centro di polizia. Dal momento che la frattura alla spalla era avvenuta a causa di un suo comportamento, l'uso della forza non era stato eccessivo o sproporzionato e, comunque, gli agenti erano stati immediatamente sospesi. Nella già citata sent. 12 novembre 2015, Bimuradova c. Russia, non è stata ravvisata la violazione dell'art. 3 Cedu, in quanto non vi era la prova di un coinvolgimento di agenti dello Stato nel sequestro e nella detenzione della vittima.

In due casi, la gravità delle condotte poste in essere dagli agenti e delle conseguenze subite dalle vittime ha comportato il riconoscimento da parte della Corte europea di una situazione costituente tortura. La sent. 3 novembre 2015, Myumyun c. Bulgaria, è relativa ad un caso in cui il ricorrente, alla stazione di polizia, era stato picchiato per molte ore per fargli confessare i reati commessi (per una sintesi, v. infra). La sent. 12 novembre 2015, Zakharin e altri c. Russia, riguarda il maltrattamento subito da due dei ricorrenti, dapprima, da parte degli agenti di polizia al fine di ottenere la confessione degli omicidi commessi e, poi, in carcere da alcuni detenuti con la consapevolezza degli agenti di polizia penitenziaria. I giudici di Strasburgo, dal punto di vista sostanziale, hanno ritenuto che le violenze inferte (uno dei ricorrenti era stato picchiato, gli erano state inflitte scosse elettriche ed era stato minacciato di morte e di stupro, tanto che aveva tentato il suicidio; l'altro detenuto era stato violentato e ricattato con una videocassetta e, perciò, si era impiccato) configurassero la violazione più grave dell'art. 3 Cedu. Dal punto di vista procedurale, la Russia è stata ritenuta inadempiente all'obbligo positivo di svolgere un'effettiva investigazione, dal momento che il procedimento a carico degli agenti era stato chiuso per mancanza di prove di reato, dovuta al ritardo nell'apertura delle indagini, senza che il governo avesse accertato come erano state causate le lesioni.

Varie sono state, poi, le condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo in riferimento alla situazione di detenzione patita dai ricorrenti.

Innanzitutto, la Corte europea si è espressa sull'applicazione del regime detentivo speciale per detenuti pericolosi nella sent. 3 novembre 2015, ChyÅ‚a c. Polonia. I giudici di Strasburgo hanno evidenziato come la continua, ripetuta ed indiscriminata applicazione dell'intera gamma di misure previste da quel tipo di regime (ispezioni corporali all'uscita e al rientro in cella, divieto di visite, esclusione dalle attività, ritardo nei controlli medici, controllo della corrispondenza, utilizzo di manette) per un periodo di tre anni e dieci mesi non fosse stata necessaria allo scopo legittimo di mantenere la sicurezza in carcere e avesse sminuito la dignità umana del ricorrente e provocato in lui sentimenti di inferiorità e afflizione che erano andati al di là della sofferenza inevitabile nell'imposizione della custodia cautelare. Infatti, la Corte europea ha rilevato che, a parte i motivi originari basati essenzialmente sulla natura molto grave delle accuse, le autorità non avevano successivamente trovato altre ragioni per continuare a classificarlo come "detenuto pericoloso". Mentre quelle circostanze avrebbero potuto giustificare l'imposizione del regime per un certo periodo di tempo, anche relativamente lungo, non potevano bastare come unica giustificazione per la sua continuazione prolungata; invece la procedura per la revisione era diventata una pura formalità, con la ripetizione degli stessi motivi in ogni decisione successiva. Nella sent. 17 novembre 2015, Bamouhammad c. Belgio, che riguarda un caso in cui il ricorrente aveva sviluppato la sindrome di Ganser a causa dello stato mentale deteriorato dalle condizioni di detenzione, la Corte europea ha stabilito che non era stato fatto un giusto bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e di detenzione e le condizioni umane di detenzione, poiché non era stata considerata la vulnerabilità del soggetto. La ripetuta sottoposizione al regime speciale (che aveva comportato isolamento per sette anni, utilizzo di manette, ispezioni corporali), i continui trasferimenti tra strutture penitenziarie (circa quaranta), non necessari per questioni di sicurezza o per il rischio di fuga, l'applicazione del braccialetto elettronico durante la semilibertà, la mancanza di monitoraggio psicologico per le sue condizioni di salute mentale, il ritardo nel fornirgli la terapia occorrente ed il rifiuto di prendere in considerazione qualsiasi alternativa alla custodia, nonostante il deperimento del suo stato di salute, avevano sottoposto il detenuto ad uno stress di intensità tale da superare il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione.

La Corte europea ha evidenziato, poi, come costituiscano violazione dell'art. 3 Cedu tutte le forme di isolamento, che non siano giustificate da particolari motivi di sicurezza, in assenza di una stimolazione mentale e fisica adeguata, poiché possono avere effetti dannosi a lungo termine (sent. 17 novembre 2015, Radev c. Bulgaria e Dimitrov e Ribov c. Bulgaria).

Varie sentenze concernono anche questo mese il sovraffollamento carcerario, considerato di per sé o unitamente ad altre carenze presenti all'interno della struttura penitenziaria (spazio personale inadeguato, scarse condizioni igieniche e sanitarie, assenza di illuminazione naturale, carenza di privacy, mancanza di attività lavorative o ricreative), che costituiscono una violazione dell'obbligo positivo degli Stati di garantire che una persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che non comportino disagio o difficoltà di intensità superiore al livello inevitabile nella reclusione: sent. 5 novembre 2015, Chukayev c. Russia (per una sintesi, v. infra); sent. 12 novembre 2015, Morozov c. Russia, Butko c. Russia, Filippopoulos c. Grecia, Koutsospyros e altri c. Grecia, Korkin c. Russia (in quest'ultima pronuncia la violazione è stata rilevata anche in ragione delle pessime condizioni di trasporto del soggetto dal carcere al tribunale, dell'elevato numero e della lunga durata dei viaggi); sent. 24 novembre 2015, Verdes c. Romania. Nella sent. 5 novembre 2015, A.Y. c. Grecia, a configurare trattamento inumano o degradante sono state le cattive condizioni di detenzione nei locali del posto di frontiera ove il ricorrente era stato incarcerato, oltre al rischio di subire maltrattamenti nel caso fosse stato espulso, essendo un iracheno che aveva cooperato con le forze americane e che, per questo, era stato minacciato.

Nella sent. 26 novembre 2015, Mahamed Jama c. Malta, la Corte europea invece non ha ravvisato alcuna violazione dell'art. 3 Cedu, in quanto la situazione all'interno del centro per l'immigrazione in cui la ricorrente era detenuta non aveva raggiunto la soglia minima di gravità rilevante, considerando l'effetto cumulativo delle varie circostanze (spazio vitale accettabile; temporanea limitazione di attività all'aria aperta; disponibilità di ventilatori e coperte; disagio perché il personale era prevalentemente di sesso maschile; igiene e pasti adeguati). I giudici di Strasburgo hanno evidenziato che erano state fornite le prestazioni di base e per altre esigenze, secondo standard appropriati, e che il periodo di permanenza sarebbe stato più breve se la donna non avesse mentito sulla sua età.

 

c) Art. 5 Cedu

Con riguardo all'art. 5 comma 1 Cedu, si segnala la sent. 12 novembre 2015, Naimdzhon Yakubov c. Russia (per una sintesi, v. infra), in cui è stata riscontrata l'illegalità di due periodi della detenzione provvisoria subita dal ricorrente nel giudizio di revisione, poiché il primo di essi è stato autorizzato solo a posteriori, mentre il secondo è stato disposto senza una previa verifica della sussistenza di motivi che lo giustificassero. Nella medesima sentenza, è accertata la violazione dell'art. 5 comma 3 Cedu: sebbene il giudice interno, consapevole del lungo periodo cautelare subito dall'imputato, abbia previsto la possibilità di assicurare la sua partecipazione al processo attraverso l'imposizione di una cauzione, quest'ultima è stato stabilita dall'autorità giudiziaria non adducendo alcuna giustificazione circa la sua entità e senza una preliminare valutazione della ricchezza e del patrimonio dell'interessato. Sempre con riguardo all'art. 5 comma 3 Cedu si richiama altresì la sent. 3 novembre 2015, ChyÅ‚a c. Polonia: pur non sottovalutando la severità delle accuse e la complessità del caso, la Corte europea osserva come l'autorità non abbia condotto il procedimento con la dovuta diligenza né abbia preso in considerazione l'adozione di misure meno severe: di qui, l'irragionevolezza di una durata della detenzione provvisoria complessivamente pari a 3 anni, 1 mese e 3 giorni e composta da un primo periodo decorrente dalla data di consegna del ricorrente (arrestato in Italia) all'autorità polacca a quella della condanna in primo grado e da un secondo intervallo protrattosi dalla data di annullamento della condanna in appello a quella della nuova condanna (dedotto però il periodo in cui il ricorrente si trovava in detenzione per l'esecuzione di un'altra condanna). Al contrario, con la sent. 24 novembre 2015, Nenad Kovačević c. Croazia, è stata considerata ragionevole una detenzione provvisoria di 6 mesi, successiva alla riapertura del procedimento svolto in absentia, poiché, da una parte, sussisteva un concreto rischio di fuga non neutralizzabile con altre misure cautelari e, dall'altra, il processo di revisione è stato condotto con la dovuta diligenza. Si precisa che, sia in questo caso che nel precedente caso ChyÅ‚a, non è stato considerato rilevante ai sensi dell'art. 5 comma 3 Cedu il periodo trascorso fra la condanna inizialmente emessa e il suo annullamento in sede di impugnazione, poiché tale lasso temporale va reputato detenzione a seguito di condanna, ex art. 5 comma 1 lett. a Cedu. 

Nella già citata sent. 12 novembre 2015, Naimdzhon Yakubov c. Russia (per una sintesi, v. infra), infine, si è affermata una violazione dell'art. 5 comma 4 Cedu, sotto il profilo della parità delle armi, in relazione alla mancata partecipazione personale dell'accusato all'udienza d'appello del giudizio cautelare, nonostante il suo contributo apparisse essenziale per verificare la congruità della cauzione in relazione alla sua condizione economica.

 

d) Art. 6 Cedu

Con riguardo all'art. 6 Cedu, si segnala anzitutto la sent. 12 novembre 2015, Sakit Zahidov c. Azerbaijan (per una sintesi, v. infra), dove il giudice europeo ha considerato iniquo l'impiego determinante per la condanna di prove di dubbia attendibilità, senza neppure che l'autorità giudicante previamente considerasse le doglianze a tal riguardo sollevate dalla difesa. Ancora in tema d'equità processuale, va poi rammentata la dec. 17 novembre 2015, Rupp c. Germania (per una sintesi, v. infra), in cui è stata dichiarata irricevibile la doglianza relativa al disconoscimento, in sede di revisione, del rimborso della spese legali e di un risarcimento per l'ingiusta detenzione, basato sulla considerazione che la precedente condanna e la detenzione siano state causate dalla condotta negligente dei ricorrenti e, più precisamente, dalle loro originarie confessioni: secondo la Corte europea, manca la prova che tali confessioni siano state estorte, come appurato dallo stesso giudice della revisione dopo una scrupolosa valutazione. Né tale decisione ha compromesso il principio della presunzione d'innocenza, poiché essa non è basata su una ipotizzata colpevolezza dei ricorrenti, bensì sul mero rilevamento di un rapporto causale fra la negligente condotta processuale dei ricorrenti e la loro detenzione.

Sempre sotto l'angolo prospettico dell'art. 6 comma 2 Cedu, viene in rilievo la sent. 10 novembre 2015, Slavov e altri c. Bulgaria (per una sintesi, v. infra), con cui è stata riscontrata una violazione della presunzione d'innocenza per un doppio ordine di ragioni: tanto per le dichiarazioni pronunciate nel corso di un'intervista dal Ministro dell'interno, il quale, nell'illustrare l'operazione investigativa, ha additato in modo inequivoco il ricorrente come colpevole, quanto per l'impiego nell'ordinanza cautelare di termini che, oltrepassando la semplice descrizione di uno stato di sospetto, hanno espresso un'indebita dichiarazione di colpevolezza. Va inoltre ricordata la sent. 12 novembre 2015, El Kaada c. Germania (per una sintesi, v. infra), in cui si è rilevato come una revoca della sospensione della pena con messa alla prova basata sulla mera confessione del ricorrente circa la commissione di un altro reato (non ancora accertato in una sentenza) pregiudichi la presunzione d'innocenza.  

Quanto alla durata ragionevole del processo, la sent. 24 novembre 2015, Alexandrescu e altri c. Romania, ha rilevato il contrasto con il dettato convenzionale di un processo che si è sviluppato per 7 anni, senza che sia stata resa alcuna decisione in merito alla richiesta del ricorrente (costituitosi parte civile) di ottenere il risarcimento del danno derivante dal reato. Si segnalano altresì la sent.  12 novembre 2015, Naimdzhon Yakubov c. Russia (per una sintesi, v. infra), in cui è stata reputata irragionevole una durata di 3 anni e 10 mesi, comprensiva del procedimento ordinario e del giudizio di revisione (il cui dies a quo è rappresentato dalla data di annullamento del giudicato), e la sent. 3 novembre 2015, ChyÅ‚a c. Polonia, in cui l'irragionevole durata ha riguardato un procedimento ancora pendente da  8 anni e 8 mesi.

In materia di difesa tecnica, nella sent. 5 novembre 2015, Chukayev c. Russia (per una sintesi, v. infra), viene esclusa la violazione del dettato convenzionale sotto un duplice profilo: anzitutto, la mancata assistenza del difensore nelle fasi immediatamente successive all'arresto non rende iniquo il procedimento, laddove non abbia pregiudicato le istanze difensive e a condizione che l'imputato sia stato comunque avvertito; in secondo luogo, non è irragionevole addossare all'imputato l'onere di dimostrare il proprio stato di "soggetto non abbiente" al fine di aver accesso al gratuito patrocinio. Si segnala altresì la sent. 19 novembre 2015, Mikhaylova c. Russia, in cui il giudice di Strasburgo ha accertato la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu con riguardo a un procedimento - amministrativo per il diritto interno, ma di natura penale ai sensi della Convenzione - nel corso del quale all'imputato è stato negato il diritto all'assistenza legale gratuita, nonostante gli "interessi della giustizia" lo esigessero, tenuto conto della serietà delle accuse (le quali coinvolgevano l'esercizio di una fondamentale libertà protetta dagli art. 10 e 11 Cedu, essendogli rimproverata la partecipazione a un raduno non autorizzato) e dell'insufficiente conoscenza giuridica del ricorrente.

Infine, con riguardo al diritto al confronto, nella già rammentata sent. 5 novembre 2015, Chukayev c. Russia (per una sintesi, v. infra), la Corte europea ha escluso la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu, per l'impiego non determinante di dichiarazioni unilateralmente raccolte nel corso delle indagini e i cui autori sono risultati giustificatamente assenti in dibattimento a causa delle loro condizioni di salute.

 

e) Art. 8 Cedu

Sono due le pronunce d'interesse in relazione all'art. 8 Cedu. Anzitutto, si richiama anche qui la  sent. 5 novembre 2015, Chukayev c. Russia (per una sintesi, v. infra), dove il giudice europeo ha accertato la violazione della norma convenzionale a causa dei controlli penitenziari - contrari già al diritto interno - aventi ad oggetto la corrispondenza diretta alla Corte europea. Poi, si segnala la sent. 10 novembre 2015, Slavov e altri c. Bulgaria (per una sintesi, v. infra), in cui è stata riconosciuta l'illegittimità ex art. 8 Cedu (e il suo intrinseco potenziale arbitrario) di una perquisizione svolta dalla polizia giudiziaria senza una preventiva autorizzazione o un successivo controllo effettivo da parte di un giudice.

 

f) Art. 10 Cedu

Tre pronunce hanno riscontrato la violazione dell'art. 10 Cedu ed hanno ribadito principi di interesse anche per il diritto penale, pur riguardando misure di carattere civile inflitte dagli Stati membri ai ricorrenti. La sent. 3 novembre 2015, Stankiewicz e altri c. Polonia (n. 2), concerne un caso in cui un giornalista e l'editore capo di un quotidiano erano stati condannati a pubblicare delle scuse e a devolvere una somma in beneficenza, per avere pubblicato tre articoli nei quali denunciavano la maggiore difficoltà di perseguire la "mafia del carburante", a causa di una modifica legislativa, e la parte rivestita da un membro del consiglio nazionale dei consulenti legali. La Corte europea ha osservato che l'ingerenza nella libertà di espressione, seppure prescritta dalla legge al fine di perseguire lo scopo legittimo di proteggere "la reputazione o i diritti degli altri", non era stata "necessaria in una società democratica". Infatti, erano state riportate solo trascrizioni di riunioni e interviste pubbliche e la vittima era una figura pubblica che, per tale ruolo, era sottoposta a maggiore critica e controllo pubblico. Le autorità, quindi, non avevano effettuato un attento bilanciamento tra la tutela della reputazione ed il diritto di diffondere informazioni. Anche nella sent. 10 novembre 2015, Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia, relativa alla condanna inflitta ad un gruppo editoriale per la pubblicazione di notizie riguardanti il principe Alberto di Monaco, la violazione della normativa convenzionale è stata accertata in ragione della natura pubblica delle informazioni diffuse (per una sintesi, v. infra). La sent. 26 novembre 2015, Annen c. Germania, concerne, invece, un'ingiunzione emessa dal tribunale tedesco a carico del ricorrente di non continuare a distribuire volantini anti-aborto davanti ad un ambulatorio che praticava l'interruzione di gravidanza e di non continuare ad elencare sul suo sito i nomi dei medici che esercitavano in quella struttura. I giudici europei hanno ritenuto che le autorità interne non fossero riuscite a trovare un giusto equilibrio tra il diritto del ricorrente alla libertà di espressione ed i diritti alla personalità dei medici, poiché negli opuscoli era esplicitato che gli aborti effettuati in clinica non erano soggetti a responsabilità penale, ma solo davanti a Dio, e, senza dubbio, tale attività aveva contribuito ad un dibattito di pubblico interesse altamente controverso. Il riferimento all'Olocausto fatto nei volantini doveva essere visto nel contesto specifico della storia tedesca e, sebbene ci fosse un richiamo alla Shoah, le attività professionali dei medici non erano state comparate al regime nazista e non erano stati esplicitamente equiparati gli aborti all'Olocausto, ma questi riferimenti potevano essere intesi come modo per creare consapevolezza del fatto più generale che la legge potrebbe divergere dalla morale. La violazione è stata riscontrata anche sotto il profilo procedurale, poiché le corti tedesche non avevano esaminato il contesto globale in cui i nomi dei medici erano stati inclusi in un elenco alfabetico sul sito internet, né avevano interpretato l'espressione "medici abortisti" alla luce del fatto che erano stati effettivamente eseguiti degli aborti nell'ambulatorio; inoltre non avevano verificato se i medici stessi avessero reso pubblica sulla rete l'attività della clinica o se la loro inclusione nella lista avesse incitato alla violenza o all'aggressione nei loro confronti.

La Corte europea, invece, non ha ravvisato la violazione dell'art. 10 Cedu in due casi. La sent. 3 novembre 2015, Bestry c. Polonia, si riferisce ad un caso in cui il ricorrente, membro del parlamento polacco, era stato condannato penalmente ad una multa e civilmente a pubblicare delle scuse per aver calunniato un giornalista ed una casa editrice. Poiché era stato accusato, in alcuni articoli, di aver abusato sessualmente di giovani ragazze quando era insegnante, in una conferenza stampa aveva detto che il giornalista aveva preso denaro per diffondere quelle informazioni e che lui stesso era vittima di un complotto. I tribunali nazionali avevano argomentato che la libertà di espressione non poteva oltrepassare i limiti della critica ammissibile e non poteva consentire l'esternazione di dichiarazioni pubbliche infondate (infatti, il giornalista era stato assolto dall'accusa di calunnia, in quanto aveva raccolto prove sufficienti sulla veridicità dei fatti pubblicati). La Corte europea ha ritenuto che i giudici nazionali avessero effettuato un bilanciamento adeguato tra il diritto alla libertà di espressione e la protezione della reputazione e dei diritti altrui, poiché il ricorrente non aveva presentato sufficienti elementi di fatto a fondamento delle sue accuse e le sanzioni impostegli non erano sproporzionate rispetto al fine legittimo perseguito: l'interferenza era stata necessaria in una società democratica. La sent. 12 novembre 2015, Bidart c. Francia, riguarda gli obblighi che erano stati imposti all'ex leader di un'organizzazione separatista basca quando era stato rilasciato dal carcere in licenza. Poiché aveva partecipato ad una dimostrazione davanti ad un istituto penitenziario in favore di alcuni detenuti baschi, gli era stato imposto l'obbligo di astenersi dal parlare pubblicamente o dal diffondere qualsiasi opera riguardante i reati (omicidi premeditati commessi nell'ambito dell'attività terroristica) per cui era stato condannato. La Corte di Strasburgo - sebbene vi fosse stata un'effettiva restrizione della libertà di espressione ed il giudice nazionale non avesse soppesato gli interessi in gioco e non avesse pienamente dimostrato l'esistenza di un rischio per l'ordine pubblico -, ha escluso la violazione dell'art. 10 Cedu in quanto il ricorrente aveva avuto la possibilità di appello, il divieto era riferito solo ai reati commessi ed era limitato nel tempo, il soggetto, dopo essere stato condannato all'ergastolo, era stato rilasciato e ciò aveva creato malumore nella popolazione: perciò, non era stato superato il margine di apprezzamento concesso allo Stato.

 

g) Art. 13 Cedu

Quanto al diritto ad un ricorso interno effettivo, diverse pronunce già citate hanno accertato la violazione dell'art. 13 Cedu in combinato disposto con l'art. 3 Cedu: sent. 5 novembre 2015, A.Y. c. Grecia, in ragione delle carenze del sistema di asilo greco; sent. 10 novembre 2015, Slavov e altri c. Bulgaria, poiché sia un ricorso per il risarcimento dei danni contro lo Stato che una denuncia penale sarebbero stati destinati a fallire, dal momento che l'inflizione di sofferenza psichica non era stata criminalizzata dal diritto interno; sent. 12 novembre 2015, Morozov c. Russia e Butko c. Russia, giacché, come la Corte europea aveva già rilevato in alcuni suoi precedenti, i ricorsi interni nel sistema giuridico russo per la denuncia relativa alle condizioni materiali di detenzione non avrebbero offerto un rimedio efficace per prevenire una violazione, o per impedirne la continuazione, o per fornire un'adeguata e sufficiente riparazione (il direttore del carcere o i suoi superiori gerarchici non avevano un punto di vista sufficientemente indipendente; il difensore civico e la commissione di supervisione pubblica non erano investiti dell'autorità per emettere decisioni giuridicamente vincolanti; i controlli periodici di supervisione svolti dai pubblici ministeri erano questioni tra l'autorità di vigilanza e il soggetto supervisionato e non erano orientati a fornire un rimedio preventivo o risarcitorio alla parte lesa; una causa civile di risarcimento non poteva offrire al ricorrente alcun risarcimento diverso da un pagamento puramente compensativo e non poteva porre fine ad una situazione di violazione in corso); sent. 12 novembre 2015, Filippopoulos c. Grecia, e Koutsospyros e altri c. Grecia, poiché i rimedi disponibili ai sensi del codice di procedura penale e la presenza di un sostituto procuratore distaccato presso il carcere, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di trattamento dei detenuti e di condizioni di detenzione, non sarebbero stati sufficienti a far cessare una situazione comune a tutti i reclusi; sent. 17 novembre 2015, Bamouhammad c. Belgio, atteso che i continui trasferimenti tra istituti penitenziari non avevano consentito una valutazione d'urgenza della situazione di salute del ricorrente da parte del giudice; sent. 17 novembre 2015, Dimitrov e Ribov c. Bulgaria, dal momento che una denuncia ai sensi della legge sul regime di detenzione per gli ergastolani o al procuratore incaricato di vigilare sull'esecuzione delle pene non sarebbe stata un rimedio efficace in materia di condizioni di detenzione e nemmeno una denuncia alle autorità del carcere, poiché non avrebbero avuto un punto di vista sufficientemente indipendente; sent. 26 novembre 2015, Basenko c. Ucraina, giacché i rimedi di compensazione in teoria a disposizione del ricorrente, nelle circostanze del caso di specie, erano stati inefficaci, avendo egli saputo dell'accusa solo cinque anni e sette mesi dopo l'aggressione.  

 

***

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 3 novembre 2015, Myumyun c. Bulgaria

Il ricorrente, in data 20 febbraio 2012, si era presentato spontaneamente alla stazione di polizia per essere interrogato in merito ad un furto con scasso. Una volta lì, per parecchie ore, era stato colpito con una mazza di legno e con un manganello di gomma, preso a calci, picchiato e sottoposto a scosse elettriche da parte di alcuni agenti, affinché confessasse il reato. Il 27 febbraio aveva sporto denuncia. Il procedimento disciplinare, che era stato aperto dal dipartimento regionale di polizia, aveva concluso che gli ufficiali di polizia avevano detenuto illegalmente il soggetto, ma non lo avevano maltrattato: perciò, essi erano stati puniti con l'esclusione dalla possibilità di partecipare ai concorsi per la promozione per tre anni. Nel procedimento penale, invece, essi erano stati condannati per il maltrattamento inferto, ma la pena era stata sostituita con una sanzione pecuniaria amministrativa ed il giudice aveva ritenuto che non ci fosse bisogno di sollevarli dalla loro carica di ufficiali di polizia. La Corte europea (richiamando il caso Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015) ha ravvisato una violazione sostanziale dell'art. 3 Cedu costituente tortura, per la gravità e la durata del maltrattamento, l'intenzione che era alla sua base, gli effetti fisici e psicologici sulla vittima. I giudici di Strasburgo hanno precisato, infatti, che tale tipo di comportamento non solo - e non sempre - nuoce gravemente alla salute fisica della persona, ma colpisce in modo molto serio anche la sua dignità ed il suo benessere psicologico (§§ 61-63). Inoltre, è stata ritenuta sussistere una violazione procedurale, sebbene il procedimento penale fosse stato concluso rapidamente. Infatti, la sanzione inflitta non è stata considerata appropriata ai comportamenti posti in essere: la disciplina dei reati imputati - lesioni personali, abuso d'ufficio e coercizione per una confessione - non era stata in grado di far fronte a tutta la gamma di questioni che gli atti di tortura avevano sollevato. L'assenza di un reato autonomo di tortura nel codice penale bulgaro aveva impedito allo Stato di dare una risposta adeguata ai fatti accaduti. La Corte europea ha ricordato, in proposito, che sia il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura che il Comitato delle Nazioni Unite dei diritti umani hanno già ripetutamente invitato la Bulgaria a prevedere una tale fattispecie delittuosa (§§ 77-78). (Elena Mariani)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 5 novembre 2015, Chukayev c. Russia

Arrestato per spaccio di stupefacenti e avvertito della facoltà di assistenza tecnica, il ricorrente, in assenza di un difensore, viene perquisito e sono acquisite le sue impronte digitali e palmari. Disposto il rinvio a giudizio, il processo si conclude con la condanna, basata su numerose prove, tra cui diverse testimonianze dibattimentali e dichiarazioni predibattimentali rese da testimoni assenti. Non concorrono invece alla condanna le impronte digitali e le impronte palmari del ricorrente: le prime sono dichiarate inammissibili, mentre le seconde costituiscono prova a discarico. Successivamente, viene disposta la revisione del processo, che si conclude con la conferma della condanna e con l'ordine a carico del ricorrente di pagare le spese legali, essendo respinta la richiesta di accesso al gratuito patrocinio.

La Corte europea anzitutto accerta la violazione dell'art. 3 Cedu, per le inadeguate condizioni detentive. Il ricorrente lamenta poi la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu, sotto un duplice profilo: l'assenza di un difensore nelle fasi immediatamente successive all'arresto e il rigetto della richiesta di patrocinio gratuito avanzata nel corso del giudizio di revisione. Quanto al primo punto, la Corte europea osserva, da una parte, come il ricorrente sia stato regolarmente avvertito del proprio diritto alla difesa tecnica e, dall'altra, come l'assenza del difensore nei momenti immediatamente successivi all'arresto non abbia pregiudicato le istanze difensive. Infatti, in tale fase, il ricorrente non è stato interrogato; al tempo stesso, le prove ivi acquisite non sono servite a dimostrarne la colpevolezza. È dunque esclusa la violazione convenzionale. Quanto al mancato accesso al gratuito patrocinio, la Corte di Strasburgo reputa accettabile addossare a carico dell'imputato l'onere di provare l'insufficienza dei propri mezzi economici per sostenere le spese legali. Ne consegue che, non avendo il ricorrente dimostrato la propria indigenza, l'ordine a suo carico di rimborsare le spese legali non compromette la fairness processuale. Analogamente viene esclusa la violazione del diritto al confronto ex art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu: in primis, l'assenza dei testimoni risulta giustificata dalle loro condizioni di salute; in secondo luogo, i verbali delle loro dichiarazioni rese in indagine non hanno costituito la base unica o decisiva della condanna. È infine accertata la violazione dell'art. 8 Cedu: già la legge nazionale vieta all'autorità penitenziaria di controllare la corrispondenza diretta alla Corte europea. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 10 novembre 2015, Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia

I ricorrenti sono il direttore e la società che pubblica la rivista settimanale Paris Match. Il 3 maggio 2005 un quotidiano inglese aveva diffuso la notizia che la signorina Coste aveva dichiarato che il padre di suo figlio era Alberto Grimaldi, il principe di Monaco, rimandando per i dettagli ad una pubblicazione di prossima uscita sul Paris Match. Il principe Alberto II aveva chiesto che l'articolo non venisse pubblicato; tuttavia, in data 5 maggio, erano state pubblicate un'intervista alla donna ed una fotografia che ritraeva il sovrano con il bambino in braccio. Il 19 maggio il principe aveva chiesto il risarcimento dei danni e che la decisione del tribunale fosse pubblicata sulla copertina della rivista. In data 29 giugno 2005 il Tribunale di grande istanza di Nanterre aveva ordinato il pagamento di 50.000 euro al principe e la pubblicazione dei dettagli della sentenza, ritenendo che l'articolo avesse colpito la sfera più intima della vita privata di Alberto di Monaco e che non riguardasse un dibattito di interesse generale. Il 6 luglio il principe aveva, poi, riconosciuto la paternità sul bambino. Il 24 agosto 2007 i ricorrenti si erano rivolti alla Corte europea lamentando l'interferenza nel loro diritto alla libertà di informazione ed il 12 giugno 2014 la sezione V aveva riconosciuto la violazione dell'art. 10 Cedu, giudizio poi confermato dalla sentenza in commento.    

La Corte di Strasburgo non ha condiviso le argomentazioni avanzate dal governo francese in relazione alla necessità di tutela della vita privata del principe Alberto e del suo diritto alla propria immagine di fronte ad informazioni che non avrebbero riguardato una materia di pubblico interesse, essendo il bambino escluso dalla successione al trono. I giudici europei, al contrario, hanno ritenuto che le informazioni pubblicate - seppure avevano riportato anche aspetti della vita privata del principe e della sua presunta relazione sentimentale, non di interesse pubblico - rivestissero comunque tale interesse, almeno per gli appartenenti al principato di Monaco, poiché riguardavano l'eredità del titolo di un principe che, all'epoca, si riteneva fosse privo di discendenti (§§ 111-113). Infatti, sebbene il figlio fosse escluso dalla successione, sarebbe stata possibile la legittimazione a seguito del matrimonio; inoltre, era stato evidenziato l'interesse superiore del bambino ad una relazione ufficializzata con il padre. Per di più, il principe era apparso in pubblico con la madre del bambino in svariate occasioni (§ 126). La Corte europea ha evidenziato anche che la veridicità delle affermazioni fatte è elemento essenziale per la tutela della reputazione degli altri (§ 134). In conclusione, le motivazioni dei giudici nazionali non potevano essere considerate sufficienti a giustificare l'interferenza, attuata con sanzioni di carattere esclusivamente civile, ma non irrilevanti (§ 151): essi non avevano effettuato il dovuto bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita privata ed il diritto alla libertà di espressione, eccedendo così il margine di apprezzamento dello Stato (§ 153). (Elena Mariani)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 10 novembre 2015, Slavov e altri c. Bulgaria

Il 31 marzo 2010, verso le ore 6, la polizia, nel rispetto della legislazione interna, procede a una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dei ricorrenti, senza alcuna preventiva autorizzazione giudiziaria. Al termine della perquisizione, Slavov è arrestato e formalmente accusato di una serie di reati; la detenzione è poi prorogata dal tribunale, il quale ritiene sussistenti tanto i sufficienti indizi  di colpevolezza quanto il rischio di reiterazione di nuovi reati; successivamente, è disposta la liberazione su cauzione. La vicenda - nota come operazione "Medusa" - riceve un grande eco mediatico: la videoregistrazione della perquisizione e dell'arresto viene consegnata ai media, i quali a più riprese la divulgano; importanti riviste pubblicano interviste del Ministro dell'interno e del procuratore titolare delle indagini.

Accogliendo le doglianze dei ricorrenti, la Corte europea accerta la violazione degli art. 3 e 8 Cedu, a seguito del compimento della perquisizione, in quanto questa è stata svolta con modalità tali da generare presso i ricorrenti forti sentimenti di paura e angoscia e senza una preventiva autorizzazione o un successivo controllo effettivo di un giudice che ne verificasse la legalità e la necessità. Con riguardo, a quest'ultimo profilo, si ribadisce come l'esistenza di una norma interna che autorizzi perquisizioni autonomamente svolte dalla polizia non garantisca una protezione rispetto ad eventuali comportamenti arbitrari dell'autorità. Di qui, altresì, la violazione dell'art. 13 Cedu, in combinato disposto con gli art. 3 e 8 Cedu, per l'assenza di un rimedio effettivo. In merito alla presunzione d'innocenza, questa è risultata pregiudicata sia per le dichiarazioni pronunciate nel corso di un'intervista dal Ministro dell'interno, il quale non si è limitato a comunicare i risultati dell'operazione investigativa, bensì ha additato in modo inequivoco il ricorrente come colpevole, sia per l'impiego nell'ordinanza cautelare di termini che, oltrepassando la semplice descrizione di uno stato di sospetto, hanno espresso un'anticipata dichiarazione di colpevolezza. Viceversa, il giudice di Strasburgo esclude la violazione dell'art. 6 comma 2 Cedu con riguardo a due articoli di stampa in cui venivano riportate le dichiarazioni del procuratore, poiché non è stabilito al di là di ogni ragionevole dubbio che il contenuto degli articoli riportasse fedelmente i termini esatti impiegati dall'organo dell'accusa. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 12 novembre 2015, El Kaada c. Germania

Nell'ottobre 2008, il ricorrente viene condannato per diversi episodi di estorsione, furto, appropriazione indebita e aggressione alla pena detentiva di due anni, pena però sospesa con conseguente messa alla prova. Nel giugno 2009, il ricorrente è arrestato con l'accusa di un nuovo furto (commesso la notte del 31 maggio) e, interrogato dalla polizia previo avvertimento del diritto al silenzio e del diritto all'assistenza tecnica, confessa di aver commesso il fatto: confessione poi ritrattata, alla presenza del proprio difensore, nell'udienza di proroga della detenzione. Nell'ottobre 2009, la sospensione della pena con messa alla prova viene revocata, proprio sulla scorta della confessione del ricorrente di aver commesso un reato simile a quelli per cui è già stato condannato. I successivi ricorsi del ricorrente sono rigettati. Nel giugno 2010, il ricorrente viene condannato in via definitiva per il reato del 31 maggio 2009.

La Corte europea, condividendo la doglianza del ricorrente, rileva come la revoca della sospensione della pena con messa alla prova abbia pregiudicato la presunzione d'innocenza ex art. 6 comma 2 Cedu, poiché basata sulla considerazione che il ricorrente avesse commesso un nuovo reato prima ancora che il relativo accertamento fosse contenuto in una sentenza di condanna emessa da un tribunale competente in conformità con la legge. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 12 novembre 2015, Naimdzhon Yakubov c. Russia

Nel giugno 2004, il ricorrente è arrestato e posto in detenzione provvisoria; rinviato a giudizio, il processo di primo grado si conclude nel marzo 2005 con una condanna che, dopo un annullamento con rinvio disposto nell'aprile 2005 dal giudice di seconde cure, diviene definitiva nell'aprile 2006.  Tuttavia, nel febbraio 2007, a seguito di un procedimento di revisione, la condanna è annullata; il ricorrente rimane però in carcerazione preventiva (fino all'ottobre 2007, in virtù di espresse proroghe; il periodo successivo è invece autorizzato da una decisione del gennaio 2008, avente anche efficacia retroattiva). Nel maggio 2008, considerato il lungo periodo detentivo e la natura delle accuse, viene previsto il rilascio su cauzione: tuttavia, il ricorrente non è in grado di pagare la somma stabilita. Nell'agosto 2008, il ricorrente viene condannato e la sentenza è confermata in appello, nel febbraio 2009.

Anzitutto, a parere della Corte di Strasburgo, due periodi della detenzione provvisoria disposta nel giudizio di revisione risultano contrari all'art. 5 comma 1 Cedu: quanto al primo di essi, il giudice europeo rammenta come qualsiasi autorizzazione a posteriori della custodia cautelare sia necessariamente connotata da sospetti di arbitrarietà; quanto al secondo periodo relativo alla proroga della detenzione intervenuta nel corso del procedimento di revisione, essa è stata disposta senza che venisse verificata la sussistenza di motivi che la giustificassero. È poi accertata la violazione dell'art. 5 comma 3 Cedu. Più precisamente, se la doglianza è irricevibile con riguardo ai due periodi di custodia cautelare sofferti dal ricorrente, rispettivamente, dalla data dell'arresto alla prima condanna del marzo 2005 e dall'annullamento di tale condanna nell'aprile 2005 alla successiva condanna del dicembre 2005 (essendo spirato, ai sensi dell'art. 35 comma 1 Cedu, il termine semestrale per il ricorso convenzionale), con riguardo all'ultimo periodo di detenzione preventiva (decorrente dall'annullamento della condanna disposta in sede di revisione e durato fino alla nuova condanna dell'agosto 2008) e a partire dal maggio 2008, pur essendo stata disposta la possibilità di una liberazione su cauzione, l'ammontare di quest'ultima è stato fissato dall'autorità giudiziaria senza alcuna giustificazione e senza verificare la disponibilità economica del ricorrente: da ciò, il contrasto con la norma convenzionale. Vi è altresì la violazione dell'art. 5 comma 4 Cedu:  la mancata partecipazione dell'accusato all'udienza d'appello relativa al giudizio cautelare ha compromesso il principio di parità delle armi, poiché il suo contributo personale era essenziale per verificare la sua incapacità di pagare la cauzione stabilita. Infine è accertata, ex art. 6 comma 1 Cedu, l'irragionevole durata del procedimento penale, pari complessivamente a 3 anni e 10 mesi: questo periodo decorre dalla data dell'arresto alla condanna confermata in via definitiva nel giudizio di revisione (nel febbraio 2009), sottratto il periodo compreso fra la prima condanna definitiva dell'aprile 2006 e il suo annullamento in revisione del febbraio 2007. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 12 novembre 2015, Sakit Zahidov c. Azerbaijan

Nel giugno 2006, il ricorrente è arrestato, senza esserne informato delle ragioni, e condotto al Dipartimento narcotici del Ministero degli interni, ove gli viene rinvenuta in tasca della droga, a seguito di una perquisizione eseguita in assenza di difensore. Successivamente interrogato alla presenza del proprio legale, il ricorrente afferma di non sapere dove e quando la droga sia stata collocata nella sua tasca. Il processo, in cui il ricorrente si dichiara innocente e afferma che le accuse sono frutto di una complotto nei suoi confronti, si conclude con la condanna, senza che i giudici rispondano alle doglianze della difesa relative alle condizioni in cui si è svolta la perquisizione e alle legittimità delle prove ivi ottenute.

Il ricorrente afferma di essere stato condannato sulla base di prove false. A tal riguardo, il giudice europeo osserva come il lasso di tempo di circa 20 minuti tra l'arresto e la perquisizione sollevi fondate preoccupazioni circa la possibilità che la droga sia stata posta dalla polizia, considerato che il ricorrente era in quel momento completamente sotto il controllo della polizia stessa e che niente rendeva impossibile effettuare una perquisizione subito dopo l'arresto. Per di più, i giudici nazionali, nonostante l'esplicita istanza del richiedente, non sono riusciti ad ottenere una copia della registrazione-video della perquisizione; copia che neppure il Governo ha messo a disposizione, come richiesto, della Corte europea. Premesso che la condanna è stata fondata sugli elementi probatori rinvenuti a seguito della perquisizione e che i giudici sono rimasti silenti in merito alle doglianze con cui il ricorrente contestava l'autenticità di tali prove, è accertata la violazione dell'art. 6 Cedu. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 17 novembre 2015, Özel e altri c. Turchia

I ricorrenti sono parenti di alcune persone che erano morte sotto le macerie di diversi edifici crollati durante il violento terremoto avvenuto nel 1999 nella città di Çınarcık, situata in una regione classificata come zona di maggior rischio sulla mappa delle attività sismiche. La società che aveva costruito gli edifici era stata accusata di avere usato materiali scadenti, che avevano causato il cedimento dei palazzi in seguito alle scosse del sisma. Il 14 settembre 1999 tre soci della compagnia e i due direttori scientifici erano stati perseguiti: i giudizi si erano conclusi, a fine 2011, con la condanna di due degli imputati, mentre per gli altri tre era intervenuta la prescrizione. Invece, in assenza della necessaria autorizzazione amministrativa, non era stato possibile perseguire penalmente i funzionari pubblici ritenuti corresponsabili per il crollo, per aver concesso i permessi di costruzione. I familiari delle vittime avevano, quindi, presentato ricorso alla Corte europea lamentando la violazione del diritto alla vita ex art. 2 Cedu a danno dei loro congiunti.

La Corte europea ha puntualizzato, innanzitutto, che per gli Stati vi è l'obbligo di adottare le misure necessarie per la protezione della vita degli individui all'interno della propria giurisdizione anche in caso di catastrofi naturali. L'obbligo di prevenire disastri consiste principalmente nell'adozione di misure volte a rafforzare la capacità delle autorità di risponde a fenomeni naturali letali ed inas