ISSN 2039-1676


05 ottobre 2016 |

Il progetto 2015 della Commissione Caselli

Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari

Il contributo è pubblicato nel n. 1/2016 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.

 

Il presente studio, già pubblicato nella Rivista "Diritto agroalimentare", n. 2/2016, pp. 207 ss., sviluppa il testo della relazione svolta a Roma il 17 marzo 2016 al Corso di formazione su «La tutela penale e civile del made in Italy» organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura. Il commento qui esposto tiene inevitabilmente conto dell'esperienza compiuta dall'A. nell'ambito della Commissione Caselli, quale coordinatore della seconda Sottocommissione sulla sicurezza alimentare, ma le interpretazioni accolte, in particolare là dove non siano già presenti nelle Linee-guida rese pubbliche il 14 ottobre 2015 a commento dell'articolato (poi pubblicate con lo Schema del disegno di legge in questa Rivista, in data 2 novembre 2015), non possono che rappresentare un proprio punto di vista.

 

SOMMARIO: 1. Una premessa di fondo sulla specificità e la centralità dei reati contro la salute pubblica e la sicurezza alimentare. - 2. I problemi preesistenti alla riforma. - 3. La presenza di cinque modelli d'intervento nella legislazione vigente: dalla precauzione ai disastri. - 4. Problemi di tecnica legislativa: fattispecie penali culturalmente orientative o codice alimentare con precettistica per specialisti? - 5. Le norme penali che «non possono stare nel codice penale» e l'opzione preliminare di fondo della Commissione Caselli. - 6. Le scelte del Progetto 2015, dopo il Progetto 2009-2010. A) Le ipotesi di riforma della legge n. 283/1962 in materia di sicurezza degli alimenti. - 7. (segue). B) I nuovi delitti codicistici in materia di salute pubblica (art. 439 ss. c.p.). - 8. Soggetti attivi e beni tutelati, tra salute pubblica, livelli intermedi di aggressione, sicurezza del prodotto e beni individuali. - 9. Una rivoluzione nella disciplina del reato contravvenzionale e una svolta nel modo di intendere il principio di precauzione. - 10. Il livello decisivo della prevenzione e la parziale attuazione della responsabilità degli enti e delle forme di giustizia riparativa.