ISSN 2039-1676


03 febbraio 2011

Trib. di Milano, 3 febbraio 2011, Est. Mannucci (Bancarotta fraudolenta)

Ai fini del concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessaria la conoscenza specifica dello stato di insolvenza della società 

REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – Concorso dell’extraneus – Elemento soggettivo – Dolo – Momento rappresentativo – Necessaria conoscenza del dissesto della società – Esclusione
 
Esula dal dolo dell’extraneus concorrente nel delitto di bancarotta per distrazione la specifica conoscenza dello stato di dissesto della società. Il pregiudizio alle ragioni dei creditori – che certamente deve rientrare nell’oggetto del dolo – non è, infatti, necessariamente connesso allo stato di decozione dell’impresa, potendosi anche desumere da altri elementi di fatto. (Intervenendo in un quadro giurisprudenziale controverso, il Tribunale ha precisato in motivazione che lo stato di insolvenza potrebbe addirittura non sussistere ancora all’epoca della distrazione ed essere determinato proprio dall’attività distrattiva, o potrebbe conseguire all’ulteriore svolgimento dell’attività da parte di impresa priva delle risorse distratte tempo prima; in tali ipotesi, l’extraneus potrebbe determinare consapevolmente con la sua condotta un rischio per le ragioni dei creditori, rischio che si è concretizzato in danno solo dopo un congruo periodo temporale).
 
 
Riferimenti normativi:
art. 110 c.p.
 
Art. 216 R.D. n. 267/1942
 
 
REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – Amministratore di fatto – Presupposti per il riconoscimento della qualifica
 
In tema di reati fallimentari, il parametro di riferimento per l’individuazione di un amministratore di fatto in è rappresentato dall’esercizio in modo significativo e continuativo dei poteri di gestione dell’impresa da parte dell’extraneus. In particolare, non basta che l’extraneus intervenga esclusivamente in singole operazioni di gestione, ma è necessario che assuma o concorra ad assumere le scelte d’impresa, per un congruo periodo temporale, senza soluzione di continuità e in un ambito gestionale rilevante; per altro verso, l’esercizio di tali attività non deve necessariamente riguardare tutti i poteri gestionali dell’impresa, essendo sufficiente che le suindicate caratteristiche riguardino ambiti determinati – ma appunto significativi – dell’attività d’impresa.
 
Riferimenti normativi:
art. 2639 c.c.
 
 
REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – Condotta distrattiva – Sottrazione o dissipazione di bene oggetto di locazione finanziaria
Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nell’ipotesi in cui venga sottratto o dissipato un bene oggetto di contratto di leasing, in quanto ciò comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore del bene e, al contempo, gravata da un ulteriore onere economico scaturente dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione del bene alla società locatrice. (Massime a cura di Tommaso Trinchera)
Riferimenti normativi:
art. 216 R.D. n. 267/1942