11 dicembre 2014
Bancarotta fraudolenta: la cassazione ribadisce che per la sussistenza del dolo dell'extraneus non è necessaria la consapevolezza del dissesto e che la sentenza di fallimento non costituisce l'evento del reato
Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, Pres. Lombardi, Rel. Savani e Pistorelli, Imp. Geronzi e altri (informazione provvisoria)
Riceviamo notizia e immediatamente segnaliamo ai lettori che, nell'ambito del procedimento a carico dei manager Cesare Gironzi e Matteo Arpe, relativo alla distrazione del bridge loan concesso da Banca di Roma a Parmalat S.p.A. il 10 ottobre 2002, la quinta Sezione penale della Corte di cassazione, nel rigettare i ricorsi sul punto, ha ribadito i seguenti principi in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale:
a) per la sussistenza del dolo dell'extraneus concorrente nel suddetto reato non è necessaria la consapevolezza del dissesto della società fallita;
b) la sentenza di fallimento o altro atto equiparato non costituisce l'evento del reato medesimo.
Hanno dato notizia della decisione della Suprema Corte anche i principali quotidiani nazionali (clicca qui per accedere all'articolo pubblicato sul sito repubblica.it il 5 dicembre scorso).
Avremo cura di pubblicare le motivazioni della sentenza non appena saranno depositate.
(Tommaso Trinchera)