ISSN 2039-1676


06 marzo 2017 |

Le Sezioni Unite sull’applicazione della disciplina del reato continuato in executivis: una convinta affermazione del principio del favor rei

Nota a Cass., SSUU, sent. 24 novembre 2016 (dep. 10 febbraio 2017), n. 6296, Pres. Canzio, Rel. Bonito, Imp. Nocerino

Contributo pubblicato nel Fascicolo 3/2017

Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato".

 

1. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine alla risalente – ma quanto mai attuale – querelle giurisprudenziale in ordine al potere del giudice dell’esecuzione di quantificare, in sede di applicazione della disciplina della continuazione, gli aumenti di pena previsti per i reati-satellite in misura superiore a quelli inflitti dal giudice della cognizione. Sulla questione, invero, si contrapponevano due opposti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo e maggioritario indirizzo esegetico[1], il giudice dell’esecuzione ben poteva quantificare la pena relativa ai reati-satellite in misura maggiore di quella determinata originariamente, incontrando il solo limite previsto testualmente dall’art. 671, comma 2, c.p.p., secondo cui la pena non può “essere superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto”. In altri termini, dall’espressa volontà del legislatore di circoscrivere il limite dell’aumento al solo risultato sanzionatorio finale, si traeva, ragionando a contrario, l’assenza di vincoli nella quantificazione della pena per le fattispecie minori. L’opposto orientamento giurisprudenziale[2], invece, negava categoricamente l’esistenza di un tale potere in capo al giudice dell’esecuzione, valorizzando, in mancanza di esplicite indicazioni normative, il principio del favor rei sotteso all’istituto e il conseguente divieto di reformatio in peius, valido anche – se non soprattutto – in fase esecutiva.

La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione[3], preso atto del radicato contrasto esistente in giurisprudenza, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, perché si pronunciassero sul seguente quesito di diritto: "se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione - una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. - possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato".

 

2. Sconfessando l’orientamento maggioritario seguito dalla giurisprudenza, e accolto anche nell’ordinanza di rimessione, la Corte ha aderito all’opposto indirizzo ermeneutico, negando con convinzione il potere del giudice dell’esecuzione di rettificare in aumento le pene previste per i reati-satellite dal giudice della condanna. Le Sezioni Unite sono giunte a questa soluzione valorizzando una pluralità di argomenti, tra loro eterogenei, ma convergenti nel dimostrare l’impossibilità di applicare in sede esecutiva un regime sanzionatorio deteriore per il condannato, pena lo stravolgimento dei più elementari canoni insiti nel nostro sistema processuale penale.

Il primo criterio che le Sezioni Unite hanno ritenuto d’ausilio nella risoluzione del quesito è quello storico. Viene ricordato, infatti, che la disciplina dettata dall’art. 671 c.p.p. è stata introdotta nell’attuale codice di rito al fine di evitare sperequazioni tra chi viene giudicato in un unico processo per diversi episodi riuniti in continuazione o in concorso formale e chi invece – come spesso auspicato per esigenze di economia processuale – per analoghi episodi subisce più processi. Con la norma in esame, pertanto, “è stata rimessa alla sede esecutiva la possibilità di recuperare, in favor rei, l’operatività del vincolo della continuazione, consentendo l’applicazione di una più mite disciplina rispetto al cumulo materiale in ipotesi di più condotte passate in giudicato ma separatamente giudicate”. La chiara finalità di favor rei sottesa all’art. 671 c.p.p. cozzerebbe apertamente, pertanto, con qualunque aumento sanzionatorio disposto in sede esecutiva.

In secondo luogo, le Sezioni Unite osservano che è la stessa natura del giudizio di esecuzione a deporre in senso contrario alla possibilità, per il giudice, di applicare un trattamento sanzionatorio più grave, seppur limitativamente ai reati-satellite. Infatti, “il carattere sommario del processo esecutivo, il limitato contraddittorio che lo caratterizza, i limiti istruttori riconosciuti  dall'ordinamento al  giudice della esecuzione, il  quale  non può  recepire   i profili   di  conoscenza del fatto  e della  colpevolezza propri  del  processo  ordinario” rendono “incongrua una  valutazione  di  maggiore gravità dei  fatti   portati   in  continuazione (tanto   presuppone l‘aumento delle  relative   sanzioni)   rispetto   a quella  del  giudice della  cognizione”.

Segue, poi, un’acuta riflessione della Corte sul superamento del dogma dell’intangibilità del giudicato, di cui l’art. 671 c.p.p. costituisce una testuale riprova. Si osserva come tutti gli interventi di modificazione della res iudicata – sia quelli consentiti dal codice di rito sia quelli autorizzati in via interpretativa dalla giurisprudenza – siano sempre e solo pro reo, “di guisa che l’opzione favorevole alla possibilità di una decisione in peius del giudice dell’esecuzione, chiamato a determinare la sanzione del reato-satellite nella situazione data dal ricorso in esame,” si appaleserebbe “contraria all’attuale fase evolutiva del diritto penale e processuale”. Ebbene, essendo lo stesso principio di autorità della cosa giudicata destinato a soddisfare un’esigenza di garanzia del condannato, la possibilità di derogarvi può solo essere funzionale a far beneficiare il condannato di un trattamento più favorevole, giammai deteriore.

Ancora, le Sezioni Unite evidenziano che quando - come nel caso di specie - è il solo condannato ad adire il giudice dell’esecuzione, l’ambito di conoscenza di quest’ultimo è, in virtù del principio devolutivo, inevitabilmente delimitato dal contenuto della domanda, sicché non sono ammessi esiti peggiorativi della posizione dell’istante.

Da ultimo, la Corte nega decisamente la possibilità – sostenuta invece con vigore dalla Sezione remittente – di poter estendere al caso del qua le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite del 2014[4], per cui “non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore”. A detta della Corte, trattasi di due situazione affatto assimilabili, se solo si considera che, in un caso, vengono in rilievo le funzioni e i poteri del giudice di secondo grado, che è - e resta- un giudice della cognizione, mentre, nel caso di specie, si discute dei poteri del giudice dell’esecuzione, il quale non ha la piena cognizione del fatto e della colpevolezza proprie del processo ordinario.

Alla luce di tali argomentazioni, le Sezioni Unite hanno pronunciato il seguente principio di diritto: il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna”.

 

*****

 

3. La soluzione accolta dalle Sezioni Unite rispetta pienamente non solo la lettera, ma anche lo spirito della disciplina della continuazione in fase esecutiva e, come tale, va condivisa in toto. Infatti, se è vero che l’art 671 c.p.p. prevede, quale unico limite per il giudice dell’esecuzione, quello di non superare la somma delle pene comminate con ciascuna sentenza o decreto, è altrettanto vero che l’interprete non può esimersi dal ricercare il significato di una norma facendo applicazione di precisi canoni ermeneutici.

Ebbene, dall’applicazione congiunta dei criteri storico, teleologico e sistematico la Corte trae, quale comune denominatore, la necessità di rispettare il principio del favor rei, e questo viene tradotto – coerentemente- nell’assoluto divieto di aumenti sanzionatori disposti in sede esecutiva. Trattasi di una soluzione auspicata ma non scontata, in quanto, a ben vedere, anche l’opposto orientamento si “autoproclamava” rispettoso del principio in questione, come plasticamente evidenziato dalle parole dell’ordinanza di rimessione, secondo cui l’aumento di pena dei reati-satellite non comprometterebbe la legittima aspettativa del condannato all’intangibilità in peius del giudicato in quanto “la disposizione dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. pone il condannato assolutamente al riparo dal pericolo di ogni più gravoso trattamento sanzionatorio finale”.

A tale timido – per non dire apparente - rispetto del divieto di reformatio in peius, le Sezioni Unite contrappongono la convincente lettura di un istituto destinato ad assolvere, in tutte le sue declinazioni, la funzione pro reo per cui è stato pensato e introdotto nell’attuale codice di rito. Del resto, la rivisitazione in senso mitigatorio del trattamento sanzionatorio finale prevista dall’art. 671, comma 2, c.p.p. svela la sua autentica giustificazione proprio nella misura in cui involge anche i reati-satellite, espressione di un unico fatto delittuoso avvinto dalla medesimezza del disegno criminoso.

La coerenza di fondo mostrata dalle Sezioni Unite nell’aver ricercato e applicato la ratio sottesa alla disciplina della continuazione in executivis, si riflette, inevitabilmente, sui connotati del giudizio di esecuzione, ristabiliti nella loro autentica valenza. E infatti, nonostante l’avvenuta rivalutazione dei poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione[5] – questione citata nell’ordinanza di rimessione e per nulla affrontata dalle Sezioni Unite in quanto non pertinente al caso di specie[6] - il giudice dell’esecuzione incontra comunque, anche per i reati-satellite, l’insuperabile limite derivante dalla pena irrogata dal giudice del merito. La funzione del giudice dell’esecuzione rimane, pertanto, quella di dare esecuzione alle pene, giammai quella di irrogazione delle stesse.

 

[1] V. per tutte Cass., Sez. 1, n. 24117 del 19/02/2016, De Cesare, non mass.; Sez. 1, n. 29941 del 11/11/2015, Tomassetti, non mass. ; Sez. 1, n. 29939 del 29/10/2015, dep. 2016, Afeltra; Sez. 5, n. 7432 del 27/09/2013, selis, Rv. 259508; Sez. 2, n. 43768 del 08/10/2012, Bacio Terracino, Rv. 257664.

[2] V. per tutte Cass., Sez. 1, n. 37618 del 01/06/2016, Cavallo, non mass.; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 2016, Di Girolamo, Rv. 265909; Sez. 1, n. 31424 del 07/06/72015, Bianco, non mass., Sez. 1, 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903.

[3] Cass., Sez. I, ord. 22 giugno 2016 (dep. 3 agosto 2016), Pres. Vecchio, Rel. Minchella, Imp. Nocerino.

[4] Cass., Sez. Un., 27 marzo 2014 (dep. 14 aprile 2014) n. 16208, Pres. Santacroce, Rel. Macchia.

[5] Sul punto: Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014 (dep. 14 ottobre 2014) n. 42858, Pre. Santacroce, Rel. Ippolito, Imp. Gatto

[6] Invero, la pronuncia delle Sezioni Unite Gatto ha ritenuto che il trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna può essere modificato per riportare nei termini di legalità una pena che – a seguito alla dichiarazione di incostituzionalità di una norma – ha comporta l’illegalità della stessa. L’ampliamento dei poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione si giustifica in quanto finalizzato a soddisfare imprescindibili esigenze di tutela dei diritti della persona, traducendosi, in ogni caso, in una modificazione del giudicato in bonam partem