ISSN 2039-1676


2 ottobre 2017 |

Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco)

Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 4/2017

Il presente contributo costituisce il testo rielaborato di un intervento svolto dall’Autore all’incontro di studio su Prescrizione in materia penale e “controlimiti”. Il caso Taricco dopo l’ordinanza della Corte costituzionale di rimessione alla Corte di giustizia, tenutosi a Salerno il 26 settembre 2017 (data alla quale lo scritto è aggiornato) ed organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Salerno e dall’Osservatorio sullo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia - Cattedra Jean Monnet.

Abstract. Lo scritto mette in evidenza il carattere parziale delle prospettive adottate tanto dalla Corte di giustizia quanto dalla Corte costituzionale per ciò che attiene al riconoscimento dell’identità costituzionale, rispettivamente, dell’Unione europea e dello Stato, pervenendo quindi all’effetto di uno squilibrato bilanciamento tra il principio di apertura e il principio del primato dell’un ordinamento nei riguardi dell’altro. Rileva quindi le due anime presenti presso la Corte dell’Unione, di cui rendono testimonianza le Conclusioni su Taricco dell’avvocato generale Y. Bot e quelle su Scialdone dell’avvocato generale M. Bobek. Tratta, infine, della questione relativa alla sede istituzionale competente a dare il riconoscimento dei principi costitutivi dell’identità suddetta e della possibile conversione dei conflitti interordinamentali in conflitti intraordinamentali, la cui soluzione resta demandata alla tecnica usuale del bilanciamento secondo i casi.

 

SOMMARIO: 1. La preliminare questione di ordine metodico-teorico concernente la struttura dell’identità costituzionale, i modi del suo riconoscimento in prospettiva assiologicamente orientata, il carattere parziale e, a conti fatti, distorsivo con cui essa è fatta valere in Taricco tanto dalla Corte costituzionale quanto da quella dell’Unione. – 2. La soluzione maggiormente corretta di comporre in sistema gli elementi costitutivi dell’identità costituzionale, attraverso la loro paritaria partecipazione ad operazioni di bilanciamento secondo i casi che portino ad esiti apprezzabili secondo ragionevolezza (ciò che non si è avuto in Taricco né nella pronunzia della Corte dell’Unione né in quella della Corte costituzionale di rinvio pregiudiziale e dei suoi benevoli laudatores). – 3. Le due anime presenti presso la Corte dell’Unione: i pregiudizi metodico-teorici disvelati dalle Conclusioni su Taricco dell’Avvocato Generale Y. Bot e la sensibilità manifestata verso l’identità costituzionale dello Stato dalle Conclusioni su Scialdone dell’Avvocato Generale M. Bobek. – 4. Segue: La cruciale questione relativa alla individuazione del soggetto che ha il titolo per dare il riconoscimento “autentico” dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali, la sua adeguata soluzione che tenga conto del pur parziale e nondimeno avanzato processo d’integrazione sovranazionale in corso, le implicazioni di ordine istituzionale che possono aversene (specie per ciò che concerne la contrapposizione tra un modello ordinamentale fondato sulla “legalità legale” ed uno invece ispirato ad una crescente “legalità giudiziale”). – 5. La “morale” lasciataci da Taricco (con specifico riguardo alla conversione dei conflitti interordinamentali in conflitti intraordinamentali e alla loro possibile, auspicabile commutazione in conflitti apparenti, se del caso mettendo allo scopo in campo tecniche decisorie manipolative).