23 marzo 2017 |
La Corte Costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei ‘controlimiti’ e scontro tra paradigmi
Contributo pubblicato nel Fascicolo 3/2017
Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.
Il contributo costituisce il testo della relazione svolta dall'Autore al Convegno di studi tenutosi il 24 febbraio 2017 presso l'Università di Ferrara su "II caso Taricco e il dialogo fra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte Costituzionale"; si ringrazia il Prof. Alessandro Bernardi, organizzatore del Convegno, per aver autorizzato la pubblicazione del lavoro in questa Rivista.
Abstract. Affrontando il caso Taricco, la Corte costituzionale ha scelto una strada mediana: non ha attivato subito i controlimiti , ma non ha nemmeno risolto la questione in via interpretativa (ad esempio, operando una distinzione di ‘grado’ nell’ambito della nozione di principio identitario dell’ordinamento costituzionale tra ciò che esso abbia e ciò che esso non abbia di ‘nucleare’, ascrivendo la disciplina della prescrizione a questo secondo ambito nel contesto del principio di legalità penale, con la conseguenza di non ravvisare nel caso di specie la violazione di un controlimite). Ha, invece, ritenuto violati i controlimiti, ma, prima di dichiararli, ha chiesto alla Corte di giustizia una precisazione sulla sua precedente interpretazione, che suona però come una richiesta di ripensamento. Sotto questo profilo, la vicenda Taricco si è ulteriormente complicata, rischiando di irrigidire le posizioni. Ma l’occasione è propizia per riflettere anche su alcune implicazioni a cui può portare l’uso dei controlimiti. Non sfugge, infatti, quale sia la vera posta in gioco in questa vicenda. Si coglie sullo sfondo uno scontro tra paradigmi: quello della legalità europea di matrice prevalentemente giurisprudenziale e quello della legalità interna di tipo normativo. E se, nella prospettiva di salvaguardare quest’ultima, ci si spingesse a considerare alla stregua di controlimite il principio di esclusiva sottoposizione del giudice alla legge (art. 101.2 Cost.), si dovrebbe giungere ad escludere che il giudice penale possa considerarsi vincolato alle ‘norme giurisprudenziali’ espresse dalle due Corti di vertice europee; ma così facendo si colpirebbe al cuore la stessa logica di integrazione europea che regge i rapporti tra diritto interno e diritto dell’Unione e da cui discende anche il principio della primazia del diritto euro unitario.
SOMMARIO: 1. La Corte costituzionale e i ‘controlimiti’. – 2. Le possibili alternative. – 3. La difesa dei ‘controlimiti’. – 4. Unità nella diversità. – 5. Suggerimenti alla Corte di giustizia. – 6. Un debole distinguishing sul principio della maggior tutela. – 7. Monito al legislatore – 8. Non giudici ‘di scopo’. – 9. Uno scontro tra paradigmi: legalità normativa v. legalità giudiziale. – 10. Possibili gestioni virtuose dei ‘controlimiti’?