ISSN 2039-1676


06 dicembre 2017 |

Le Sezioni Unite tornano sul principio di specialità: al vaglio la questione del rapporto tra truffa aggravata e malversazione

Nota a Cass., SSUU, sent. 23 febbraio 2017 (dep. 28 aprile 2017), n. 20664, Pres. Canzio, Rel. Petruzzellis, Ricc. Stalla e Battilana

Contributo pubblicato nel Fascicolo 12/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

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Abstract. Nella sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione affronta i rapporti tra il reato di malversazione ai danni dello Stato e quello di truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche. Tra le fattispecie, affermano le Sezioni Unite, non sussiste un concorso apparente, ma il rapporto tra le due si qualifica come concorso materiale, essendo possibile, al più, unificare il fatto di reato sotto il vincolo della continuazione qualora l’erogazione ottenuta fraudolentemente venga successivamente utilizzata dal medesimo soggetto per scopi privati. A tale conclusione giunge la Corte affermando che le due fattispecie si presentano come strutturalmente differenti e cronologicamente distinte.

 

SOMMARIO: 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite, gli opposti orientamenti e la problematica di fondo. – 2. Nulla oltre la specialità: la negazione di altri criteri per la risoluzione del conflitto apparente di norme. – 3. Ne bis in idem e variazioni sul tema. – 4. Premesse teoriche a una diversa ricostruzione. – 5. (segue) Il principio di assorbimento come possibile alternativa. Profili critici. – 6. Prevenire è meglio che curare: e se si trattasse “solo” di interpretare? – 7. Conclusioni.