ISSN 2039-1676


5 dicembre 2016 |

Concorso di reati o concorso apparente di norme? Alle Sezioni Unite la vexata quaestio del rapporto tra truffa e malversazione

Nota a Cass. pen., sez. VI, ord. 3 novembre 2016 (dep. 9 novembre 2016), n. 47174, Pres. Carcano, Est. Ricciarelli, Ric. Stalla

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Abstract. Con l’ordinanza in commento, la VI sezione della Corte di Cassazione chiama le Sezioni Unite a dirimere un contrasto giurisprudenziale (e dottrinale) relativo alla possibilità che il reato di truffa aggravata di cui all’art. 640-bis c.p. concorra con quello di malversazione a danno dello Stato ex art. 316-bis c.p.: problema che si pone, in particolare, laddove chi abbia ottenuto fondi pubblici attraverso artifici e raggiri non li destini poi alla finalità per la quale erano stati erogati. Questo contributo, delineati i termini della questione, mette in luce come la sua soluzione richieda una presa di posizione circa l’ammissibilità di criteri regolatori del concorso di reati diversi da quello di specialità, indicando altresì le ragioni che paiono rendere auspicabile una rivalutazione del possibile ruolo del criterio dell’assorbimento da parte delle Sezioni Unite.

 

SOMMARIO: 1. Premessa: la questione rimessa alle Sezioni Unite. – 2. I fatti in giudizio. – 3. I motivi di ricorso e l’ordinanza della VI sezione. – 4. L’oggetto e le ragioni del contrasto giurisprudenziale e dottrinale. – 5. L’inapplicabilità del principio di specialità. – 6. Un ulteriore criterio per regolare il concorso di norme: l’assorbimento. – 6.1. Lo scetticismo delle Sezioni Unite verso ogni criterio diverso da quello di specialità. – 6.2. L’assorbimento come criterio di sistema, espressione del principio fondamentale di proporzionalità della pena. – 7. Tre passaggi logici per individuare il postfatto non punibile e applicabilità del principio di assorbimento nel caso di specie. – 8. Conclusioni.