ISSN 2039-1676


14 dicembre 2017 |

Una precisazione, forse ovvia, ma salutare, della Corte di Giustizia: il decreto penale di condanna tedesco rientra fra i provvedimenti di cui la direttiva 2010/64/UE impone la traduzione

Corte di giustizia UE, sez. V, sent. 12 ottobre 2017, causa C-278/16, Sleutjes

Contributo pubblicato nel Fascicolo 12/2017

Il presente contributo si inserisce all’interno di un lavoro di ricerca supportato dalla Fondazione CrTrieste dedicato a “L’evoluzione del diritto all’assistenza linguistica nel procedimento penale nella Grande Europa”.

 

Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui.

 

1. La Corte di Giustizia è tornata a occuparsi dell’assistenza linguistica e, di nuovo, il rinvio pregiudiziale è pervenuto da un giudice tedesco, nel contesto di un procedimento per decreto («Verfahren bei Strafbefehlen»; art. 407 e ss. StPO). Questa volta, però, come si vedrà, non vi è stata alcuna remora nell’affermare la piena fruibilità, da parte dell’accusato, delle garanzie previste dalla direttiva 2010/64/UE[1].

Nel caso di specie, su richiesta del pubblico ministero, era stato emesso un decreto penale di condanna, al pagamento di pena pecuniaria, nei confronti di un cittadino olandese, giudicato colpevole del reato di omissione di soccorso. Tale provvedimento era poi stato notificato al condannato insieme a un’informativa sui mezzi di ricorso redatta in neerlandese, in cui lo si avvisava della possibilità di presentare, entro due settimane dalla notifica, un’opposizione in lingua tedesca, dinanzi al Tribunale circoscrizionale; in caso contrario, il decreto sarebbe divenuto esecutivo.

In data 24 e 26 novembre 2015 – ossia, rispettivamente, dodici e quattordici giorni dopo la notificazione – il condannato inviava dei messaggi di posta elettronica al Tribunale, sollevando alcune obiezioni rispetto all’emesso decreto; tuttavia, il primo dicembre, tale organo giurisdizionale rispondeva che quella corrispondenza, per essere ricevibile, avrebbe quantomeno dovuto essere redatta in tedesco. Quello stesso giorno anche il difensore presentava opposizione, chiedendo contestualmente la rimessione in termini, ma il Tribunale, con ordinanza, rigettava la richiesta, dichiarando quindi irricevibile l’opposizione tardiva. Il condannato proponeva infine impugnazione avverso tale ordinanza.

 

2. Il Tribunale del Land, chiamato a decidere sull’impugnazione, è giunto alla scelta di ricorrere al rinvio pregiudiziale, dopo un ragionamento piuttosto complesso.

Anzitutto è stato stabilito che i messaggi di posta elettronica del 24 e 26 novembre 2015 – benché presentati in termini – non costituivano una valida opposizione; infatti, a differenza di quanto espressamente richiesto nell’informativa allegata alla notificazione, non erano stati redatti in tedesco. Tuttavia, nonostante tale circostanza, il giudice ha deciso di continuare la disamina del ricorso, per accertare se, a monte, sarebbe stato onere dell’autorità giudiziaria notificare al condannato, in lingua neerlandese, non solo l’informativa, ma anche una copia del decreto.

A tal proposito, si è ricordato che, secondo quanto previsto dall’art. 37, par. 3, StPO, «quando l’imputato non padroneggia la lingua tedesca, la ‘sentenza’ de[ve] essergli notificata» insieme a «una sua traduzione in una lingua a lui comprensibile», mentre, nella medesima ipotesi, l’art. 187, par. 2, della legge sull’ordinamento giudiziario («GVG») prescrive, «in linea di principio», «la traduzione scritta, inter alia, dei decreti penali di condanna e delle sentenze non passate in giudicato». Sulla base di tale contesto normativo, il Tribunale si è allora domandato se la nozione di sentenza”, di cui al predetto art. 37, par. 3, StPO, «interpretata alla luce dell’articolo 3 della direttiva 2010/64», possa includere pure i decreti penali di condanna, sebbene – a differenza dell’art. 187, par. 2, GVG – tale disposizione non vi faccia espresso richiamo; la questione è stata ritenuta di primaria importanza: «in caso di risposta affermativa», infatti, la notifica del decreto – non essendo stata accompagnata «da una traduzione integrale» del medesimo «in lingua neerlandese» – avrebbe dovuto essere dichiarata «nulla», con l’ulteriore conseguenza che il decorso del termine per presentare opposizione non sarebbe mai nemmeno cominciato.

Di qui, la decisione di sospendere il procedimento e rivolgere ai giudici di Lussemburgo il seguente quesito: «se l’articolo 3 della [direttiva 2010/64] debba essere interpretato nel senso che la nozione di “sentenza” (Urteil) di cui all’articolo 37, paragrafo 3, della [StPO] includa i decreti penali di condanna (Strafbefehle) ai sensi degli articoli 407 e segg. della [StPO]».

 

3. Così investita della questione, la Corte di Giustizia ha preliminarmente esaminato l’osservazione del governo tedesco, secondo cui una corretta esegesi delle disposizioni interne avrebbe consentito una soluzione favorevole per il cittadino olandese, senza bisogno del rinvio pregiudiziale. A tal proposito, ci si è limitati a ricordare che spetta esclusivamente al giudice del rinvio valutare sia «la necessità di una pronuncia pregiudiziale», sia «la rilevanza delle questioni»; quest’ultima, in particolare, «secondo una consolidata giurisprudenza», sarebbe infatti oggetto di una sorta di «presunzione», controvertibile solo in determinate ipotesi – comunque non riscontrabili nel caso in esame –, ossia «qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte».

Per quanto riguarda il merito, il quesito ha trovato soluzione altrettanto rapidamente. Anzitutto si è confermato che la situazione del destinatario di un decreto penale di condanna, il quale abbia presentato un’opposizione «la cui ricevibilità è esaminata nell’ambito di un procedimento di impugnazione, rientra manifestamente nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/64», secondo quanto previsto all’art. 1, par. 2, della medesima.

In secondo luogo, il decreto penale è stato riconosciuto come uno dei «documenti fondamentali» di cui il successivo art. 3 assicura la traduzione. Per giungere a tale conclusione la Corte ha prima chiarito che il procedimento disciplinato dagli artt. 407 e ss. StPO è un rito «semplificato», in cui la notifica del decreto non solo viene «effettuata soltanto dopo che il giudice si sia pronunciato sulla fondatezza dell’accusa», ma rappresenta anche «la prima occasione per l’imputato di essere informato in merito all’accusa formulata a suo carico». Pertanto, il provvedimento in questione si configurerebbe, «al contempo, come atto contenente un capo di imputazione e come sentenza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2».

A ulteriore sostegno della tesi proposta sono poi stati richiamati anche i considerando 14, 17 e 30, nonché l’art. 3, par. 1, dai quali risulta chiaramente che «il diritto alla traduzione» è finalizzato, fra l’altro, a garantire all’accusato alloglotto la possibilità di esercitare i «diritti della difesa»; e – si legge in conclusione di sentenza – «quando un decreto penale di condanna […] è trasmesso soltanto nella lingua del procedimento penale in questione sebbene la persona che ne è la destinataria non padroneggi tale lingua, quest’ultima non è in grado di comprendere gli addebiti che le sono contestati e non può dunque esercitare efficacemente i propri diritti».

Si è così data risposta affermativa alla questione pregiudiziale, stabilendo che l’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE «deve essere interpretato nel senso che un atto, quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un procedimento unilaterale semplificato, costituisce un ‘documento fondamentale’, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, del quale, conformemente ai requisiti formali prescritti da tale disposizione, deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e sia quindi tutelata l’equità del procedimento».

 

4. Le argomentazioni della Corte di Giustizia sono certamente condivisibili e hanno fatto leva soprattutto sulle peculiarità del procedimento per decreto tedesco[2], che, nei suoi tratti essenziali, così come illustrato in sentenza, appare piuttosto simile a quello italiano.

Anzitutto, posto che il giudice prende la propria decisione in segreto, su richiesta del pubblico ministero, la notifica del decreto penale viene a coincidere con il primo momento in cui il soggetto interessato ha conoscenza dell’accusa formalmente elevata nei suoi confronti; da questo punto di vista, tale provvedimento è stato quindi fatto rientrare fra gli «atti contenenti i capi d’imputazione», che l’art. 3, par. 2, della direttiva 2010/64/UE considera ex lege oggetto di traduzione obbligatoria.

Inoltre, si è detto, – e qui sta la parte più interessante dell’arresto in esame – il decreto penale racchiude anche la decisione del giudice sulla fondatezza dell’accusa, tanto da poter appartenere pure al genus delle “sentenze”, ossia un’altra delle tre categorie citate dal predetto art. 3, par. 2. In altre parole, all’interno di questa seconda parte del suo ragionamento, la Corte di Giustizia ha realizzato un’operazione esegetica simile a quella che, invece, il Tribunale del Lander esitava a compiere: l’art. 37 StPO parla di “sentenza” e non di “decreto penale” e ciò aveva indotto il giudice del rinvio a dubitare che i due atti potessero essere assimilati quanto alle garanzie previste per gli imputati alloglotti; allo stesso modo, anche la direttiva richiama letteralmente solo le “sentenze”, ma i giudici di Lussemburgo non hanno invece avuto alcun dubbio, scegliendo di guardare oltre la mera formula normativa.

Nel fare questa scelta interpretativa, comunque, la Corte di Giustizia ha potuto trovare conforto anche nell’ampia dizione dell’art. 3, par. 1, che, non per caso, è stato citato come argomentazione suppletiva: ben non fosse adattabile a nessuna delle categorie di cui al par. 2, è stato spiegato, lo Strafbefehl assurgerebbe comunque a uno di quei «documenti che sono fondamentali» per «tutelare l’equità del procedimento» e garantire, a indagati e imputati alloglotti, «di esercitare i loro diritti della difesa».

Insomma, da questa sentenza, sembrano emergere i vantaggi derivanti dalla virtuosa positivizzazione della giurisprudenza convenzionale, racchiusa nell’art. 3 della direttiva 2010/64/UE: da un lato, come è noto, la scelta di creare, nel par. 2, un elenco di atti sempre meritevoli di traduzione, ha elevato lo standard della Corte europea dei diritti dell’uomo[3], la quale, basandosi sulle circostanze della fattispecie concreta, ha a volte ritenuto equi procedimenti in cui l’atto d’accusa o la sentenza non erano stati tradotti per iscritto[4]; dall’altro lato, la giustapposizione della clausola aperta, contenuta nel par. 1, consente invece di recuperare l’approccio prevalentemente casistico, tipico di Strasburgo, pure nelle ipotesi come quella in esame, in cui un’efficace protezione dei diritti difensivi richiede di allentare la rigidità di una disposizione apparentemente restrittiva.

 

5. Tramite la soluzione adottata – e a differenza di quanto avvenuto nel “caso Covaci” –, si è inoltre potuto evitare il richiamo alla valvola di sicurezza del sistema di cui all’art. 3, par. 3, che consente al giudice nazionale di valutare, di volta in volta, «se sono fondamentali altri documenti», diversi da quelli richiamati nei parr. 2 e 3[5]; nel caso di specie, peraltro, questo strumento di tutela sostitutivo sarebbe stato del tutto inefficace: come emerge dalle conclusioni dell’Avvocato generale, infatti, il Tribunale del Land era incline a ritenere che, né la direttiva, né il diritto nazionale, imponessero la traduzione del decreto in favore del condannato[6].

Infine, è appena il caso di segnalare che questo arresto non dovrebbe comportare ripercussioni significative per il nostro ordinamento: fra gli atti di cui «l’autorità procedente» deve obbligatoriamente disporre «la traduzione scritta», il rinnovato testo dell’art. 143, comma 2, c.p.p. non manca di annoverare, accanto alle «sentenze», anche i «decreti penali di condanna»[7]. Almeno sotto questo profilo, pertanto, si può dire che il legislatore italiano ha lavorato bene.

 


[1] Cfr. Corte di giustizia UE, sez. I, 15 ottobre 2015, causa C-216/14, Covaci, in Dir. pen. cont.Riv. trim., 4/2015, p. 100, con nota di M. Gialuz, Dalla Corte di Giustizia importanti indicazioni esegetiche in relazione alle prime due direttive sui diritti dell’imputato, alla quale si rinvia anche per ulteriori indicazioni bibliografiche (nt. 1). Si veda, inoltre, seppur in relazione a una tematica differente, comunque riguardante l’assistenza linguistica, Corte di giustizia UE, sez. V, 9 giugno 2016, causa C-25/15, Balogh.

[2] Per un’illustrazione di tale disciplina, si veda M. Bohlander, Principles of German Criminal Procedure, Oxford-Portland, 2012, pp. 135-137; T.R. Rafaraci, voce Processo penale tedesco, in Enc. Dir., Annali, vol. II-1, Milano, 2008, p. 853.

[3] Si veda, in questo senso, M. Gialuz, Il diritto all’assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani, in Riv. dir. proc., 2012, p. 1202.

[4] Cfr. C. eur., Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, § 85; C. eur., dec., sez. III, Ucak c. Regno unito, 24 gennaio 2002. In dottrina, si vedano, ex multis, P. van Dijk-F. van Hoof-A. van Rijn-L. Zwaak, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 4a ed., Antwerpen-Oxford, 2006, p. 511; D. Harris-M. O’Boyle-C. Warbrick, Law of the European Convention on Human rights, 3a ed., Oxford, 2014, p. 490; R. Vogler, Lost in Translation: Language Rights for Defendants in European Criminal Proceedings, in Aa.Vv., Human Rights in European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case Law after the Lisbon Treaty, Heidelberg-New York-Dordrecht-London, a cura di S. Ruggeri, 2015, p. 101 e ss.

[5] Cfr. ancora M. Gialuz, Dalla Corte di Giustizia importanti indicazioni esegetiche in relazione alle prime due direttive sui diritti dell’imputato, cit., p. 104.

[6] Si veda Avv. Gen. N. Wahl, Conclusioni dell’11 maggio 2017, presentate nella causa C-278/16, Sleutjes, § 17.

[7] Per ulteriori approfondimenti, si vedano, fra gli altri, D. Curtotti, La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative, in Proc. pen. giust., 2014, n. 5, p. 127 e ss.; M. Gialuz, La riforma dell’assistenza linguistica: novità e difetti del nuovo assetto codicistico, in Leg. pen., 2014, n. 3, p. 197 e ss.