22 dicembre 2017 |
Legittimità costituzionale del limite massimo di pena quale presupposto della non punibilità per particolare tenuità del fatto
Nota a Corte cost., sent. 24 maggio 2017 (dep. 17 luglio 2017), n. 207, Pres. Grossi, Rel. Lattanzi
Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 4/2017
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Abstract. L’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., è prevista solo per i reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena). Da ciò deriva l’inapplicabilità dell’esimente alla ricettazione di particolare tenuità ex art. 648, co. 2° c.p., punita nel massimo con sei anni di reclusione. La Corte costituzionale, con la sentenza in epigrafe, ha escluso che tale conseguenza sia irragionevole, ma ha anche evidenziato alcune incongruità nella normativa vigente, esortando il legislatore ad intervenire. Il presente contributo intende dimostrare come i dubbi sulla costituzionalità del parametro utilizzato dall’art. 131-bis c.p. non siano affatto fugati, prospettando una diversa formulazione della questione.
SOMMARIO: 1. La questione. – 2. I rapporti tra tenuità esimente e tenuità attenuante. – 3. Il giudizio della Corte costituzionale sull’attuale assetto normativo. – 4. Una possibile riformulazione della questione. – 4.1. Individuazione del tertium comparationis. – 4.2. Fondamento della non punibilità per particolare tenuità del fatto. – 5. Il limite massimo di pena come motivo d’irragionevolezza intrinseca della norma. – 6. Conclusioni.