ISSN 2039-1676


05 novembre 2018 |

Confisca di prevenzione: la pericolosità generica come 'misura temporale'

Cass., Sez. II, sent. 1 marzo 2018 (dep. 9 luglio 2018), n. 30974, Pres. Cerdavoro, Rel. Aielli

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1. Con un’interessante sentenza depositata il 9 luglio 2018, la Seconda Sezione della Corte di cassazione trova occasione per tracciare ancora una volta gli incerti confini applicativi della confisca di prevenzione ex art. 24, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, soffermandosi sul concetto di ‘pericolosità generica’[1] e chiarendone la dimensione temporale di accertamento. In particolare, nel ritenere infondato il ricorso del Procuratore Generale e inammissibile quello della parte privata, la Cassazione conferma la pronuncia della Corte d’appello, con la quale si disponeva la revoca della confisca ordinata dal Tribunale e la restituzione, tra i vari beni confiscati, di quattro immobili e di una somma di denaro depositata sul conto corrente del proposto, confermando invece nel resto la misura.

 

La Seconda Sezione si allinea rigidamente al principio di diritto enunciato dalla sentenza Spinelli[2]: la pericolosità sociale è presupposto ineludibile e “misura temporale” della confisca di prevenzione; sono quindi suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui essa si è manifestata.

 

2. Prima di soffermare l’attenzione sul percorso motivazionale che porta a ritenere infondato il ricorso del Procuratore Generale, appare opportuno un breve cenno alla doglianza della parte privata.

Il difensore presentava ricorso per violazione di legge ex art. 606, lett. c), c.p.p., lamentando la mancata revoca della confisca di alcuni gioielli di proprietà della moglie del proposto, nonché di una somma di denaro depositata sul conto corrente di quest’ultimo ed ottenuta grazie ad un bonifico disposto da «un amico di famiglia». La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, da un lato sottolinea la mancanza di interesse del ricorrente in relazione ai beni di proprietà della moglie, dall’altro rileva la mancata allegazione di alcuna prova esplicativa della provenienza della suddetta somma. Infatti, essendo entrato in possesso del denaro in questione durante l’arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale, è sicuramente onere del soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione l’indicazione degli elementi fattuali che dimostrino la provenienza lecita dei beni. Limitarsi ad affermare genericamente che i denari provengano da «un amico di famiglia» comporta a ben vedere l’aggiramento dell’onere di allegazione a carico del proposto, fornendo una spiegazione priva di riferimenti concreti[3]. Per tali ragioni la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

 

3. Venendo dunque al ricorso del Procuratore Generale, questi eccepiva il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., con riferimento alla decisione della Corte d’appello di escludere dalla confisca tutti i beni non riconducibili ai periodi di pericolosità come dalla stessa chiaramente individuati. Secondo l’impostazione del ricorrente, i giudici di merito avrebbero trascurato la necessità – imposta dal dato normativo – di valutare la condotta del proposto nel suo complesso, fin dai primi segni di inclinazione a delinquere, palesati già prima del compimento della maggiore età.

 

4. La Suprema Corte, nel ritenere infondato il ricorso suesposto, segue un percorso motivazionale che affonda le radici nel concetto di pericolosità sociale. Quest’ultima nozione trova spazio nell’ordinamento penale italiano come fondamento delle misure di prevenzione, costituendone la ragion d’essere e, soprattutto, l’aggancio con i principi costituzionali. La Consulta ha riconosciuto in più occasioni la legittimità di tali misure (apparentemente poco conciliabili con i basilari principi del diritto penale, tra i quali ad esempio la presunzione di innocenza), congegnate come presidi per l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra i cittadini[4].

Per garantire la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione è tuttavia necessario rispettare rigorosamente il principio di legalità. Deve adottarsi, invero, una lettura dell’istituto costituzionalmente orientata, che implichi un giudizio di pericolosità fondato su elementi tassativi e determinati, nonché su fatti sintomatici collegati ad elementi certi (e non a meri sospetti). Tali elementi devono essere provati dal Pubblico Ministero, non sussistendo una vera e propria inversione dell’onere della prova; sull’interessato grava invece un mero onere di allegazione, volto a smentire l’impostazione accusatoria[5].

 

5. Anche la Corte EDU – ricorda il Supremo Collegio – ha più volte riconosciuto, in linea di principio, la compatibilità delle misure di prevenzione con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo[6], evidenziandone l’estraneità rispetto al perimetro delle sanzioni sostanzialmente penali[7]. Queste operano infatti in funzione preventiva, piuttosto che sanzionatoria, intervenendo ex ante sulla base di una condizione personale di pericolosità di un soggetto e non, invece, in ragione di una o più condotte illecite specificatamente individuate[8].

Si tratta, dunque, di misure previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento dell’ordine pubblico, applicate da un Tribunale sulla base di un procedimento che la Corte europea dei diritti umani ha più volte ritenuto conforme alle regole del giusto processo: si svolge nel contraddittorio fra le parti, su tre gradi di giudizio e si basa non su semplici sospetti, ma su fatti oggettivamente accertabili[9].

 

6. Pertanto, una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, implica di riservare un ruolo essenziale alla componente probatoria del giudizio, che deve appunto fondarsi sull’apprezzamento di fatti (e non meri sospetti) legati al precedente agire del soggetto, dai quali si desume la probabilità che egli possa delinquere nel futuro. La Corte precisa sul punto che «il soggetto coinvolto nel giudizio di prevenzione non viene ritenuto colpevole o non colpevole in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto pericoloso o non pericoloso in rapporto al suo precedente agire» (p. 6).

 

7. Prendendo le mosse dalla suddetta statuizione, la Cassazione prosegue analizzando le modalità attraverso le quali la verifica della pericolosità sociale va effettuata. In assenza del giudicato penale, al fine valutare la pericolosità sociale del soggetto proposto, il giudice della prevenzione può pervenire autonomamente ad un giudizio sulla rilevanza penale delle condotte emerse durante l’istruttoria. Affinché si possa definire un soggetto pericoloso (nell’accezione della ‘pericolosità generica’) devono sussistere i) elementi di fatto apprezzabili in ordine alla realizzazione non episodica di attività delittuose, ii) attività che siano produttive di reddito illecito, iii) reddito che sia destinato, almeno in parte, al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento propri e/o della propria famiglia.

La Corte, alla luce della suesposta esigenza di rispettare i principi di determinatezza e tassatività, impone una limitazione temporale: le attività delittuose, per essere rilevanti in questa sede, devono essere poste in essere con continuità; non devono essere sporadiche ed occasionali, ma tali da caratterizzare in modo significativo lo stile di vita del soggetto, consentendogli – almeno parzialmente – di trarne sostentamento.

 

9. Preso atto delle modalità di selezione degli elementi fattuali in astratto rilevanti, la sentenza passa in rassegna le fonti di conoscenza del giudice della prevenzione. In altre parole, individua quali fatti debbano essere analizzati in concreto nel giudizio prognostico sul futuro agire del soggetto. Facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la Cassazione ricorda che non possono essere valorizzati fatti oggetto di una sentenza di assoluzione. Tuttavia, il giudice della prevenzione può certamente procedere con un autonomo apprezzamento di fatti oggetto di pronunce di proscioglimento per prescrizione[10].

In sostanza, ferma restando l’impossibilità di negare fatti accertati in sede penale con sentenza irrevocabile, il giudice è libero di procedere nella propria valutazione in piena autonomia.

 

10. Tornando al caso concreto, la Cassazione, nell’applicare il percorso metodologico fin qui esposto, giunge a ritenere infondato il ricorso del Procuratore Generale.

La Corte d’appello aveva in effetti delineato due periodi di pericolosità del proposto, delimitati e individuati sulla base di pregresse pronunce di condanna passate in giudicato. Tra i due lassi temporali intercorre un periodo di circa dieci anni, rispetto al quale non è emerso alcun elemento fattuale idoneo a fondare un giudizio di pericolosità. Poiché tale giudizio deve considerarsi ragione giustificatrice del provvedimento ablativo, la Corte conferma la correttezza della pronuncia dei giudici di secondo grado nella parte in cui disponeva la restituzione di alcuni beni immobili confiscati a seguito della pronuncia del Tribunale, trattandosi di beni acquistati al di fuori del periodo di pericolosità sociale del proposto.

In questo senso, la Seconda Sezione si allinea perfettamente con il principio dettato dalle Sezioni Unite nella sentenza ‘Spinelli’: è necessaria una rigida connessione temporale tra pericolosità sociale e confisca di prevenzione, al fine di evitare che questa assuma una funzione sanzionatoria[11]. La pericolosità sociale diventa dunque non solo ineludibile presupposto dell’ablazione, ma altresì «“misura temporale” del suo ambito applicativo» (p. 8).

Nella delineata prospettiva non potranno essere considerate, ai fini dell’individuazione dell’arco temporale rilevante al precipuo scopo di ritenere configurata la pericolosità sociale – contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale –, le condanne riportate dal proposto prima del raggiungimento della maggiore età. Nel caso di specie le stesse sono quindi ritenute eccessivamente risalenti e scarsamente utili, dato il lasso di tempo trascorso prima dell’applicazione della misura. Ciò appare evidente se si considera che il primo dei due periodi di pericolosità sociale individuati dalla Corte d’appello – durante il quale il proposto era già maggiorenne – va dal 1989 al 1994.

 

***

 

11. Nel caso in esame, la Cassazione applica rigidamente le direttive fornite dalle Sezioni Unite, contrariamente a quanto deciso dalla stessa Seconda Sezione pochi mesi prima (Cass., Sez. II, 13 marzo 2018 (dep. 27 marzo 2018), n. 14165). In quest’ultima pronuncia la Corte aveva prospettato una rilettura del principio della correlazione temporale, corredata da un temperamento, evidenziando la necessità di applicare la confisca di prevenzione anche rispetto a beni acquistati in un periodo «immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità qualificata»[12].

Una simile impostazione sembrerebbe rappresentare il risultato della volontà di evitare che, a causa della rigida parcellizzazione dei periodi rilevanti ai fini del provvedimento ablativo, si finisca per lasciare al di fuori dall’insieme dei beni confiscabili tutti quelli che, pur essendo acquistati con i proventi di condotte illecite, siano entrati nella disponibilità del soggetto in un momento immediatamente successivo (si parla, in proposito, di «ragionevolezza temporale»)[13]. Ma vi è di più: la Corte si era spinta infatti ad affermare che «d’altra parte, il parametro della ragionevolezza temporale non esclude affatto la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi di accumulazioni patrimoniali o di singole possidenze, anche se materializzatesi in epoca di gran lunga successiva»[14].

La pronuncia in esame sembra non tenere conto della suddetta rivisitazione del principio di correlazione temporale. Appare opportuno domandarsi se ciò possa rappresentare un passo indietro, dettato dalla volontà di rientrare sui binari tracciati dalla sentenza ‘Spinelli’, oppure una scelta volta a limitare il criterio di ‘ragionevolezza temporale’ ai soli casi di ‘pericolosità qualificata’. Invero, nella citata pronuncia del marzo 2018, la Corte non ha esplicitato se tale criterio debba ritenersi operativo con esclusivo riferimento alla pericolosità qualificata (l’unica sulla quale si è in effetti espressa).

Tuttavia, una simile distinzione tra le due tipologie di pericolosità sarebbe difficilmente giustificabile sotto il profilo dell’eguaglianza/ragionevolezza (ergo sulla scorta del parametro di cui all’art. 3 Cost.) atteso che, laddove la pericolosità qualificata non investa l’intero percorso esistenziale del soggetto, essa soggiace alla medesima regola di correlazione temporale necessariamente operante nel caso di pericolosità generica[15]. Del resto, tale ragionamento trova conforto nella pronuncia delle Sezioni Unite ‘Spinelli’ più volte richiamata, ove è stato opportunamente evidenziato che le due tipologie di pericolosità «pur riconnettendosi a fenomenologie criminali profondamente diverse, per coefficiente di gravità ed allarme sociale, costituiscono distinte espressioni di un insieme unitario (testualmente evidenziato dall’accorpamento ex art. 16 d.lgs. n. 159/2011), rappresentato dal sistema di prevenzione». Pertanto, la pericolosità sociale è ‘misura temporale’ dell’ambito applicativo della confisca di prevenzione sia nel caso di pericolosità generica, sia rispetto a quella qualificata, con la precisazione che, mentre per la prima l’individuazione cronologica è un’operazione il più delle volte agevole, per la seconda tale determinazione potrebbe risultare complessa, nella misura in cui «la proiezione temporale di tale qualità non è sempre circoscrivibile in un determinato arco temporale». Tuttavia, «ove la fattispecie concreta consenta al giudice della prevenzione di determinare comunque […] il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale, saranno suscettibili di apprensione coattiva “soltanto” i beni ricadenti nell’anzidetto perimetro temporale».

 

12. Alla stregua di siffatte considerazioni, appare più probabile che con la pronuncia in commento la Cassazione abbia preso le distanze da una flessibilizzazione del meccanismo della ‘correlazione temporale’ recentemente prospettata da altra pronuncia, flessibilizzazione forse dettata più dalle peculiarità del caso concreto che non dalla volontà di formulare un generale principio di diritto volto a contrastare le conseguenze paradossali di una rigidità ritenuta eccessiva. D’altronde, è la stessa Corte che, nel disapplicare il meccanismo anzidetto, suggerisce il rispetto di rigorose condizioni[16].

In conclusione, merita di essere rammentato che il legame cronologico tra pericolosità sociale e misura ablativa garantisce la sussistenza del presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività delittuose ed è in ciò che trova ragione la rigidità del criterio di ‘correlazione temporale’. La sentenza in commento, rigettando la tesi del Procuratore Generale secondo la quale la condotta del proposto andrebbe valutata nel suo complesso senza procedere ad una netta parcellizzazione, abbraccia condivisibilmente l’atteggiamento garantista delle Sezioni Unite.

 


[1] La ‘pericolosità generica’, delineata dall’art. 1 cod. ant., si riferisce a soggetti dediti abitualmente a traffici delittuosi o che vivano, anche in parte, con proventi di attività delittuose o ancora coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono (anche con la sola messa in pericolo) l’integrità fisica o morale di minorenni, la sanità, la sicurezza o infine la tranquillità pubblica.

[2] Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, ric. Spinelli, con nota di F. Mazzacuva, Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un’altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2015, p. 237 ss.

[3] Cfr. Cass., Sez. V, 7 marzo 2014, n. 20743, ove si afferma che ai soggetti sottoposti al procedimento di prevenzione si richiede di indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquisito con i proventi di attività illecita. Non soddisfa tale onere di allegazione affermare semplicemente che un bene sia stato acquisito mediante il corrispettivo di una somma di denaro nella disponibilità dell’acquirente, essendo necessaria l’indicazione circa la provenienza dello stesso.

[4] Già Corte Cost., 20 aprile 1959, n. 57; successivamente, Corte Cost. 16 dicembre 1980, n. 177.

[5] Sul punto, la Corte richiama la celebre sentenza ‘Cagnazzo’, Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 13426. Le Sezioni Unite si sono espresse nello stesso senso con la sentenza ‘Spinelli’, ove si negava che l’onus probandi a carico del soggetto proposto fosse riconducibile ad uno statuto probatorio rigoroso e formale come quello vigente in materia petitoria.  Si ricordi infine che anche la Corte EDU si è espressa nel senso di un necessario riequilibrio nella ripartizione dei carichi probatori, da ultimo in C. edu, 17 giugno 2014, Cacucci e Sabatelli c. Italia.

[6] La dottrina si è più volte pronunciata nel senso della non applicabilità della pronuncia ‘De Tommaso’ (C. edu, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia) alle misure di prevenzione patrimoniali. Mediante la sentenza in parola la Corte edu ha dichiarato la disciplina delle misure di prevenzione personali fondate sulle fattispecie di pericolosità ‘generica’ di cui all’art. art. 1 cod. ant. incompatibili con la libertà di circolazione di cui all’art. 2 Prot. 4 Cedu. Cfr. F. Menditto, La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione, in questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 127.

[7] Tra le altre, C. edu, 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia. Più recentemente, sulla scorta di tale orientamento, la Corte edu si è pronunciata con la sentenza Riela e a. c. Italia, 4 settembre 2001, nel senso di non ritenere necessario un giudizio di colpevolezza al fine di imporre una misura di prevenzione.

[8] Giova ricordare che le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 4880), nel risolvere il contrasto interpretativo sulla natura della confisca di prevenzione - nato a seguito delle modifiche intervenute con i ‘pacchetti sicurezza’ del 2008 e 2009 - hanno confermato l’orientamento della Corte Europea. È stata respinta l’idea della giurisprudenza minoritaria secondo la quale le suddette novità normative avrebbero accentuato i caratteri afflittivi della confisca di prevenzione, rendendo impossibile escluderne il carattere eminentemente sanzionatorio. Le Sezioni Unite con la sentenza del 26 giugno 2014, hanno confermato la natura non sanzionatoria della misura in parola, prendendo le mosse dall’equiparabilità tra misure di sicurezza e misure di prevenzione patrimoniali, le quali assumono come unica funzione quella di neutralizzare dei vantaggi prodotti da attività illecite. 

Sulla scorta di tale pronuncia la Suprema Corte (Cass., Sez. VI, 16 luglio 2014) ha altresì precisato che le misure di prevenzione patrimoniali sfuggono alla logica del principio del ne bis in idem. Esse non presuppongono la violazione di una norma penale, ma tendono ad evitarla (cfr. F. Brizzi, Sentenza Grande Stevens e processo di prevenzione: prime indicazioni del Giudice di legittimità, in www.archiviopenale.it, 2014, n. 3).

[9] Cfr. C. edu, 4 gennaio 2010, Bongiorno c. Italia; C. edu, 26 luglio 2011, Pozzi c. Italia; C. edu, 28 ottobre 2004 e 16 marzo 2006, Bocellari e Rizza c. Italia; C. edu, 26 luglio 2011, Paleari c. Italia.

[10] Sul punto V. Cass., Sez. I, 24 marzo 2015, n. 31209, ove si afferma che, in base al principio della ‘valutazione autonoma’ non possono essere ritenuti rilevanti fatti in relazione ai quali è intervenuta una sentenza di assoluzione, ad eccezione del solo caso in cui il procedimento si sia concluso con una sentenza di proscioglimento per prescrizione, la quale abbia comunque delineato con sufficiente chiarezza il fatto.

[11] Sul possibile carattere sanzionatorio della confisca di prevenzione cfr. Cass., Sez. V, 13 novembre 2012, n. 1255, Occhipinti, con nota di A.M. Maugeri, La confisca misura di prevenzione ha natura “oggettivamente sanzionatoria” e si applica il principio di irretroattività: una sentenza “storica”?, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2013, p. 352 ss.

[12] Cit. Cass., Sez. II, 13 marzo 2018 (dep. 27 marzo 2018), n. 14165, Pres. Diotallevi, con nota di D. Albanese, Confisca di prevenzione: smussato il requisito della ‘correlazione temporale’, in questa Rivista, fasc. 4/2018, p. 193.

[13] Si noti che l’accezione di periodo «immediatamente successivo» deve essere parametrata al caso concreto: in quella sede la Corte aveva accertato che la qualità di partecipe all’associazione di stampo mafioso fosse venuta meno nel mese di luglio del 2005, confermando però la confisca di beni acquistati negli anni 2006, 2007 e 2010.

[14] Cit. Cass., Sez. II, 13 marzo 2018 (dep. 27 marzo 2018), n. 14165, cit.

[15] Così Cass., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 31634: «In tema di misure di prevenzione, ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale».

[16] Cfr. D. Albanese, loc. cit., che evidenzia la prudenza dei giudici di legittimità, i quali sottolineano, ad esempio, che la correlazione temporale potrebbe essere superata solamente allorché il giudice dia conto dell’esistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi.