ISSN 2039-1676


05 marzo 2019

Le direttive della Procura di Roma e della Procura di Napoli sulle operazioni sotto copertura, estese ai delitti contro la p.a., e sulla causa di non punibilità ex art. 323-ter c.p.

A proposito della l. n. 3/2019

 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo due circolari diramate nei giorni scorsi, rispettivamente, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (a firma del Procuratore Dott. Giuseppe Pignatone) e della Procura dell Repubblica presso il Tribunale di Napoli (a firma del Procuratore Dott. Giovanni Melillo), in merito alle disposizioni della l. 3/2019 riferite alle operazioni sotto copertura (art. 1, co. 8) e alla nuova causa di non punibilità ex art. 323-ter c.p. (art. 1, co. 1, lett. r). 

Per leggere la circolare della Procura di Roma, clicca qui.

Per leggere la circolare della Procura di Napoli clicca qui.

 

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Le due circolari, dal contenuto analogo, forniscono importanti indicazioni operative e interessanti spunti interpretativi in rapporto  a due tra le più significative novità introdotte dalla l. n.3/2019 in tema di riforma della disciplina dei delitti contro la p.a.

Quanto alle operazioni sotto copertura (undercover), le circolari si soffermano su due importanti aspetti: a) l'individuazione dei soggetti legittimati, problematica in mancanza di una struttura investigativa specializzata a livello nazionale, con specifici compiti in materia di contrasto alla corruzione; b) le comunicazioni e i rapporti con il Pubblico Ministero e il Procuratore della Repubblica, da parte degli operanti.

Rispetto a entrambi gli aspetti, le direttive indicano una linea di particolare cautela nell'utilizzo dello strumento investigativo, che deve anzitutto ritenersi riservato agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate esistenti, allorchè la corruzione e gli altri delitti contro la p.a. interessati siano atratti nelle indagini per i reati di competenza (es., in materia di criminalità organizzata), ovvero, in tutti gli altri casi, alle strutture a livello provinciale, con esclusione così delle strutture territoriali (es., stazioni dei Carabinieri e Commissariati di P.S.). Viene altresì sottolineato il necessario coordinamento e controllo da parte del Pubblico Ministero, al quale a norma di legge va data tempestiva comunicazione, previa e in alcune ipotesi successiva, da parte degli ufficiali di p.g. In ogni caso - ed è questa la direttiva più significativa impartita con le circolari in esame - in materia di  corruzione (e, in genere, in rapporto ai reati per i quai non esitono strutture investigative a livello nazionale), ove non sia già intervenuto il pm nel corso delle indagini , circostanza che impne il consenso dell'organo dell'accusa per l'effettuazione dell'operazione sotto copertura, deve essere sempre data previa comunicazione, anche in forma orale, nei casi d'urgenza, al Procuratore della Repubblica territorialmente competente, "al fine di evitare intromissioni in evetuali (altre) attività d'indagine  esistenti presso i singoli uffici inquirenti e di inserire – ove possibile – lo strumento dell'undercover nella più ampia strategia d'indagine".

Quanto alla causa di non punibilità ex art. 323-ter c.p., per chi denuncia il fatto, le circolari, oltre a fornire indicazioni oerative sulla comunicazione della denuncia, sottolineano l'importanza di accertarne la genuinità e, conformemente al dettato della legge, l'assenza di preordinazione. Si tratta anche in questo caso di una indicazione importante, che ancora una volta invita alla cautela nei confronti dei nuovi strumenti di contrasto dei dei delitti contro la p.a., che si prestano a possibili abusi e richiedono pertanto un elevato livello di specializzazione e di attenzione da parte degli investigatori.

L'elevato grado di professionalità degli operanti e il controllo dell'organo che dirige le indagini, unitamente alla consapevolezza del carattere estremamente delicato dei nuovi strumenti introdotti dalla legge n. 3/2019, rappresentano un avamposto per la tutela dei diritti fondamentali che vengono in gioco; diritti la cui violazione, come sottolinea il contributo di Beatrice Fragasso, pubblicato in questa Rivista, è stata in diverse occasioni riconosciuta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a fronte di operazioni sotto copertura sfociate in vere e proprie azioni di provocazione poliziesca (analogamente a quanto, è sempre Beatrice Fragasso a riferirlo, da tempo avviene negli Stati Uniti d'America). Dopo l'introduzione della corruzione (compresa l'istigazione alla corruzione!) tra i delitti per i quali sono ammesse le operazioni sotto copertura, diventa quanto mai importante segnare in modo netto la  differenza con la figura dell'agente provocatore: è quanto, in un contributo pubblicato sul Corriere della Sera e ripreso da questa Rivista, chi scrive ha sottolineato assieme al Presidente di ANAC, Raffaele Cantone, prima ancora dell'approvazione della legge n. 3/2019. Le Circolari qui pubblicate, così come il contributo del Dott. Paolo Ielo, pure pubblicato in questa Rivista e ricco di interessanti spunti, contribuiscono autorevolmente a compiere dei primi passi in questa direzione.

(Gian Luigi Gatta)