ISSN 2039-1676


20 marzo 2019 |

Monitoraggio Corte EDU dicembre 2018

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Francesco Zacchè e Stefano Zirulia

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Edoardo Zuffada (artt. 2, 3, 7, 10, 1 Prot. add. Cedu, 2 Prot. 4 Cedu) e Francesco Zacchè (artt. 5, 6 e 8 Cedu)

 

 

a) Art. 2 Cedu

In tema di obblighi positivi discendenti dall’art. 2 Cedu si richiama la sent. 18 dicembre 2018, Hasan Köse c. Turchia. Nel caso di specie il ricorrente, mentre era alla guida del proprio furgone in compagnia del fratello, veniva accostato da due agenti di polizia, i quali gli intimavano di fermare la marcia del veicolo. Alla richiesta del ricorrente di esibire i rispettivi distintivi, gli agenti reagivano aggredendo i due fratelli: ne scaturiva una violenta colluttazione, che esitava nel ferimento del ricorrente a cagione di un colpo d’arma da fuoco sparato da uno degli agenti. La ferita risultava di grave entità, tanto da determinare una sensibile riduzione delle funzionalità corporee e una conseguente diminuita capacità lavorativa della vittima. Per tali fatti, gli agenti venivano condannati alla pena di cinque mesi di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate; tuttavia, la pena veniva condizionalmente sospesa. La Corte europea, dopo aver ricordato che dall’art. 2 Cedu discende l’obbligo per gli Stati di predisporre un sistema legale interno che assicuri un’adeguata risposta nei confronti di chi ha attentato alla vita di un’altra persona, ha valutato la disciplina turca come scarsamente rigorosa e deterrente, dal momento che è lasciato eccessivo margine di discrezionalità ai giudici nella scelta di sospendere l’applicazione della pena anche in casi in cui è stata messa seriamente in pericolo la vita della vittima. Per tali ragioni, la Corte edu ha riconosciuto una violazione dell’art. 2 Cedu. (Edoardo Zuffada)

 

b) Art. 3 Cedu

In materia di obblighi positivi derivanti dal divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti merita anzitutto di essere segnalata la sent. 4 dicembre 2018, Isayeva c. Ucrania, nella quale la Corte edu ha escluso la violazione dell’art. 3 Cedu con riferimento al suo profilo processuale. Nel caso di specie la ricorrente, già affetta da grave disabilità, durante un ricovero presso una struttura ospedaliera veniva aggredita da un’altra paziente, riportando diverse fratture e perdendo la vista ad un occhio. I procedimenti penali avviati nei confronti dell’autrice dell’aggressione e degli assistenti ospedalieri in servizio al momento dei fatti erano subito archiviati in ragione, da un lato, della sopravvenuta morte della prima e, dall’altro, della impossibilità di ricondurre i secondi nell’ambito della qualifica di “pubblico ufficiale”, richiesta dal codice penale ucraino per l’integrazione del reato di omissione di doveri dell’ufficio. Oltre ad un procedimento disciplinare, venivano avviati anche due procedimenti civili, all’esito dei quali la ricorrente otteneva un (modico) risarcimento del danno. A fronte della doglianza secondo cui lo Stato non avrebbe assicurato un corretto accertamento delle responsabilità e non avrebbe risarcito adeguatamente la vittima, la Corte di Strasburgo ha evidenziato che, se è indubitabile che dall’art. 3 Cedu discenda l’obbligo per ciascuno Stato di assicurare le misure necessarie per impedire la perpetrazione di trattamenti inumani e degradanti da parte di pubbliche autorità o privati, non va tuttavia dimenticato che, nel caso in cui la lesione del diritto alla vita o all’integrità fisica non sia cagionata con dolo, l’indipendenza e l’effettività del sistema giudiziario non riposa esclusivamente sulla previsione di un rimedio di natura penale, essendo rimessa all’apprezzamento di ciascuno Stato la valutazione in merito agli strumenti reputati più congrui. Nel caso in esame, reputando sufficiente l’accertamento dei fatti siccome svolto in sede civile, la Corte di Strasburgo ha escluso che lo Stato resistente sia incorso in una violazione dell’art. 3 Cedu.

È stata invece riscontrata una violazione degli obblighi positivi ricavabili dall’art. 3 Cedu nella sent. 11 dicembre 2018, M.A. e altri c. Lituania. Nel caso di specie i ricorrenti, di origine cecena e momentaneamente residenti in Bielorussia, avevano più volte presentato domanda di asilo alle autorità di frontiera lituane, in ragione del fondato timore di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nel caso in cui fossero dovuti tornare in Russia. Le richieste venivano tuttavia respinte e, a seguito di diverse convocazioni da parte delle autorità russe, i ricorrenti si vedevano costretti a rientrare nel Paese di appartenenza dove, in effetti, uno di essi veniva incarcerato e gravemente percosso dalla polizia penitenziaria. Chiamata a valutare il caso in questione sotto la lente dell’art. 3 Cedu, la Corte di Strasburgo ha ricordato che costituisce un preciso obbligo degli Stati membri quello di assicurarsi che gli stranieri, ancorché privi di regolare titolo di soggiorno , non corrano il pericolo di subire trattamenti inumani o degradanti nel Paese di provenienza; e tale obbligo risulta ancora più stringente nel caso in cui gli stranieri espulsi – come nel caso in esame – siano destinati ad un Paese terzo rispetto alla Cedu. Riscontrando una sostanziale ineffettività e inadeguatezza delle misure lituane a protezione dei richiedenti asilo, la Corte europea ha condannato lo Stato resistente per violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti. 

Sempre in tema di art. 3 Cedu, la sent. 11 dicembre 2018, Rodionov c. Russia, ha riconosciuto una violazione del menzionato articolo in relazione alle condizioni di detenzione. Nel caso in questione il ricorrente, ristretto in carcere per fatti inerenti al commercio di sostanze stupefacenti, lamentava di essere stato collocato in una cella di pochi metri quadri, poco illuminata ed insalubre, insieme ad altri detenuti e senza la possibilità di disporre dell’acqua calda; contestava, inoltre, le condizioni in cui erano avvenuti i trasporti dall’istituto penitenziario al tribunale, nonché le condizioni di detenzione all’interno del tribunale, dove era stato lasciato per lungo tempo senza acqua e senza possibilità di usufruire di servizi igienici. La Corte edu, ritenendo del tutto insoddisfacenti le allegazioni dello Stato resistente, ha concluso che le sopra accennate condizioni rappresentano un trattamento inumano e degradante vietato dall’art. 3 Cedu. (Edoardo Zuffada)

 

c) Art. 5

Quanto alla libertà personale, va menzionata la sent. 6 dicembre 2018, Haziyev c. Azerbaijan, relativa a una vicenda in cui, spirati i termini della custodia cautelare, il ricorrente viene tenuto in carcere, perché nel frattempo rinviato a giudizio. Qui la Corte di Strasburgo accerta la violazione dell’art. 5 comma 1 Cedu, ravvisando altresì la durata irragionevole della detenzione provvisoria ex art. 5 comma 3 Cedu, poiché la proroga della privazione della libertà, nel complesso protrattasi per cinque mesi dalla data dell’arresto alla sentenza di condanna di primo grado, si è fondata su formule astratte e stereotipate. Similmente, nella sent. 11 dicembre 2018, Rodionov c. Russia, si è accertata l’inosservanza del medesimo precetto, per una custodia durata oltre due anni dalla data dell’arresto alla sentenza di condanna in primo grado, in assenza di motivi sufficienti, essendosi le corti nazionali riferite essenzialmente alla gravità del reato contestato. I ritardi hanno, inoltre, caratterizzato anche l’appello cautelare, considerato che la relativa decisione è intervenuta dopo quarantadue giorni dalla presentazione dell’impugnazione, in contrasto con l’art. 5 comma 4 Cedu.

All’opposto, con la sent. 4 dicembre 2018, Ilnseher c. Germania, la grande camera ha escluso la violazione dell’art. 5 comma 1 lett. e Cedu, in una vicenda in cui al ricorrente, condannato a dieci anni di reclusione per omicidio, era stata applicata la c.d. detenzione preventiva retrospettiva (misura di sicurezza prevista dalla legislazione nazionale per i giovani delinquenti infermi di mente): per la C.edu la misura era legittima e adeguata. Del pari, le lungaggini dell’impugnazione cautelare erano giustificate dalla complessità del caso, per cui non è violato nemmeno l’art. 5 comma 4 Cedu. (Francesco Zacchè)

 

d) Art. 6

In tema di equità processuale, si segnala la sent. 13 dicembre 2018, Witkowski c. Polonia, dove si è accertata la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu quanto al diritto d’accesso al tribunale, in un caso in cui il giudice di secondo grado aveva reputato tardiva la doglianza del ricorrente relativa alla mancata motivazione e notificazione della sentenza di primo grado; più nel dettaglio, dopo un aggiornamento della causa, il ricorrente aveva chiesto, un’ora prima della decisione, che la sentenza di primo grado gli venisse notificata con la motivazione; dopo sei giorni, il tribunale aveva però rigettato tale richiesta perché irrituale; quest’ultimo provvedimento era infine stato notificato al ricorrente, quando ormai era decorso sia il tempo per appellare sia per chiedere nuovamente una notifica dei motivi della sentenza di primo grado: per la C.edu ciò ha costituito una sorta di barriera che ha impedito un esame della vicenda in appello.

Ancora la sent. 6 dicembre 2018, Słomka c. Polonia, ha stabilito contraria all’art. 6 comma 1 Cedu l’applicazione di una sanzione della durata di quattordici giorni di privazione della libertà personale del ricorrente per oltraggio alla corte. Tale sanzione era stata applicata dagli stessi giudici oltraggiati in assenza dell’imputato, poco prima allontanato dall’aula di udienza. Ne consegue la violazione dell’imparzialità in senso oggettivo. Viceversa, nella sent. 4 dicembre 2018, Ilnseher c. Germania, si è escluso un pregiudizio all’imparzialità dell’organo giudicante, in un caso in cui, immediatamente dopo l’applicazione della detenzione preventiva retrospettiva (cfr. supra, sub art. 5), il giudice aveva allertato l’avvocato (donna) del ricorrente circa la pericolosità dello stesso, poiché l’avvertimento di questi era successivo alla condanna.

Quanto al diritto all’assistenza d’un avvocato, va rammentata anche la sent. 11 dicembre 2018, Rodionov c. Russia, dove, in occasione della perquisizione del suo veicolo, il ricorrente, sospettato di traffico di stupefacenti, viene sentito dalla polizia senza essere avvertito del diritto a rimanere in silenzio e in assenza del difensore; benché, per l’autorità russa, i ritardi nel garantire i diritti difensivi fosse dovuta “a motivi imperiosi”, la Corte di Strasburgo accerta l’inosservanza dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu,  poiché le dichiarazioni autoindizianti rese nel primo contatto con la polizia giudiziaria senza la difesa hanno avuto un peso nella decisione di condanna. È, inoltre, stabilita la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. b e c Cedu, in ragione dell’impossibilità per il ricorrente, rinchiuso durante lo svolgimento del processo in una gabbia metallica, di difendersi e di comunicare confidenzialmente con l’avvocato.

Con la sent. 18 dicembre 2018, Murtazaliyeva c. Russia, invece, la grande camere ha negato che abbia generato un contrasto con l’art. 6 commi 1 e 3 lett. b Cedu la circostanza che, durante l’udienza, la ricorrente avesse incontrato difficoltà nel vedere lo schermo sul quale si proiettavano le videoriprese effettuate nei suoi confronti durante il periodo di sorveglianza antecedente l’arresto: a tal fine, si valorizza il fatto che, dal verbale d’udienza, non risulta che la ricorrente avesse manifestato alcunché ai giudici nazionali. Al contempo, si esclude una violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu, sotto il profilo del diritto di ottenere l’esame di testimoni ad acta sulle modalità con cui era stata condotta la perquisizione nella borsa della ricorrente, dove era stato trovato dell’esplosivo. Premesso che i testimoni ad acta rientrano nell’ambito d’applicazione dell’art. 6 comma 3 Cedu, nella specie, la grande camera rimodula in tre step il c.d. test "Perna", in materia di ammissione delle prove a discarico: a parere della Corte, anzitutto, va stabilito se l'esame del testimone è sufficientemente ragionevole e rilevante rispetto all'oggetto dell'accusa, sulla base delle circostanze del caso; in secondo luogo, occorre valutare se le corti nazionali hanno considerato la rilevanza della testimonianza e addotto sufficienti motivi per non sentire il teste; infine, bisogna valutare se la scelta di non escutere il testimone ha pregiudicato nel complesso l'equità del procedimento. Nella specie, la ricorrente non aveva spiegato adeguatamente il motivo per cui andavano sentiti i testimoni ad acta, considerato che la stessa aveva asserito che l'esplosivo era stato piazzato dalla polizia prima della perquisizione; con questa argomentazione, poi, la Suprema Corte (quale giudice d'appello) aveva giustificato l'inutilità di sentire le testimonianze in parola; infine, l'assistenza di due legali di fiducia, l'effettività della loro difesa, il controesame dei testimoni a carico, unitamente alle altre prove acquisite al procedimento, concorrevano a escludere l'iniquità complessiva del procedimento.

In tema di contraddittorio, infine, si segnala la sent. 11 dicembre 2018, Dimović e altri c. Serbia, in cui la condanna dei ricorrenti si era fondata sulle dichiarazioni di un coimputato morto poco prima del dibattimento, per una grave e improvvisa malattia. Per la Corte europea, la lettura era giustificata. Le dichiarazioni lette erano decisive per due ricorrenti su tre. Quanto ai fattori di bilanciamento, durante le indagini, non era prevedibile che il coimputato morisse, per cui il mancato confronto non dipendeva né dall’autorità procedente, né dalle scelte difensive degli altri coimputati; la circostanza che il teste decisivo fosse stato sentito dal solo giudice nella fase investigativa non era di per sé idonea a sostituire il diritto al controesame; mancavano, al riguardo, la videoregistrazione delle dichiarazioni; le corti nazionali, infine, non avevano valutato con cautela le dichiarazioni eteroaccusatorie, nonostante il teste avesse cambiato la versione dei fatti. Di qui, la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu. (Francesco Zacchè)

 

e) Art. 7 Cedu

In materia di art. 7 Cedu, si segnala la già riportata sent. 4 dicembre 2018, Ilnseher c. Germania. Oltre alla lamentata violazione degli artt. 5 e 6 Cedu, infatti, il ricorrente contestava l’applicazione retroattiva di una misura di sicurezza detentiva, introdotta nell’ordinamento tedesco circa dieci anni dopo rispetto alla commissione del fatto di reato per cui era stata pronunciata condanna. La grande camera – confermando le conclusioni cui era giunta la quinta sezione nella sent. 2 febbraio 2017, Ilnseher c. Germania – ha tuttavia escluso la violazione del principio di irretroattività tutelato dall’art. 7 Cedu, sulla base dell’argomento che la Sicherungsverwahrung per gli autori di reato minorenni non può essere considerata una sanzione penale ai sensi della Cedu, in ragione tanto della sua finalità trattamentale e terapeutica quanto delle concrete modalità di attuazione della misura, che appaiono sensibilmente diverse da quelle di esecuzione della ordinaria pena detentiva: conseguentemente, nel caso in esame non trovano applicazione le garanzie del nullum crimen, nulla poena sine lege. (Edoardo Zuffada)

 

f) Art. 8

In materia di privatezza, va richiamata la sent. 11 dicembre 2018, Rodionov c. Russia, relativa a un caso in cui l’autorità russa aveva disposto delle intercettazioni telefoniche nei confronti del ricorrente, sospettato di partecipare a un traffico di stupefacenti, senza mai depositare nel fascicolo del procedimento gli atti di autorizzazione delle stesse: si è accertata così la violazione dell’art. 8 Cedu, oltre che dell’art. 13 Cedu per la mancanza di un rimedio interno effettivo contro suddetta inosservanza. A ciò si aggiunge la sent. 11 dicembre 2018, Kryževičius c. Lituania, in tema di segreto familiare. Nella specie, si era imposto l’obbligo testimoniale al marito di una donna considerata dall’ordinamento lituano come “testimone speciale”. Di fronte al rifiuto di rispondere, questi era stato sanzionato con una multa. Dato che il testimone speciale è una figura molto vicina a chi è sospettato di aver commesso un delitto, la normativa nazionale in questione costituisce un’interferenza nella vita privata familiare. Ciò precisato, per la Corte europea, l’interferenza era prevista dalla legge e perseguiva uno scopo legittimo, ma non era proporzionata in una società democratica. Da qua, la violazione dell’art. 8 Cedu. Lo stesso è avvenuto nella sent. 18 dicembre 2018, Resin c. Russia, quanto al denegato diritto del detenuto a incontrare i propri familiari. (Francesco Zacchè)

 

g) Art. 10 Cedu

In materia di libertà di manifestazione del pensiero deve essere in primo luogo segnalata la sent. 4 dicembre 2018, Magyar Jeti ZRT c. Ungheria, con la quale la Corte edu ha condannato lo Stato resistente per violazione dell’art. 10 Cedu, in un caso in cui una testata giornalistica online era stata condannata in sede civile per diffamazione, per aver riportato in un articolo un collegamento ipertestuale rinviante ad un video caricato su YouTube, nel quale il leader di una locale minoranza romena affermava che alcuni recenti episodi di razzismo avvenuti nei pressi di una scuola frequentata da bambini della comunità lasciavano intravedere l’appoggio del principale partito nazionalista ungherese. La Corte di Strasburgo, dopo aver sottolineato la diversità dello strumento del collegamento ipertestuale rispetto ad una tradizionale pubblicazione, ha evidenziato che il mero fatto di “postare” un hyperlink, se non accompagnato da un’adesione espressa o implicita del giornalista ai contenuti richiamati e in assenza di un chiaro ed immediato carattere diffamatorio del materiale, non può determinare una forma di responsabilità della testata giornalistica, pena una sproporzionata restrizione della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 10 Cedu.

Sempre in tema di libertà di manifestazione del pensiero, va poi ricordata la già menzionata sent. 6 dicembre 2018, Słomka c. Polonia, nella quale la Corte europea ha giudicato incompatibile con l’art. 10 Cedu l’imposizione di una modesta sanzione detentiva nei confronti di un soggetto che, in occasione della lettura del dispositivo nell’ambito del processo penale celebrato nei confronti di alcuni ex gerarchi comunisti del Consiglio militare di sicurezza nazionale, aveva apostrofato il collegio giudicante con severe critiche, per la ritenuta ingiustizia della decisione. Dopo aver ricordato, infatti, che l’art. 10 § 2 Cedu ammette, in via di principio, limitazioni alla libertà di manifestare il pensiero per tutelare l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato che, nel caso di specie, la restrizione del diritto in questione, in assenza di adeguate garanzie procedurali, non appariva necessaria in una società democratica.

Infine, nella già più volte menzionata sent. 11 dicembre 2018, Rodionov c. Russia, la Corte edu ha ravvisato una violazione dell’art. 10 Cedu, sub specie di diritto di ricevere le informazioni, nel sequestro di riviste e giornali inviati dai parenti del ricorrente al loro familiare ristretto in carcere. Nell’opinione dei giudici di Strasburgo, i periodici in questione non rappresentavano un pericolo per la sicurezza e la vita degli altri, né tanto meno un turbamento dell’ordine all’interno dell’istituto di detenzione: pertanto, l’applicazione della disciplina nazionale, secondo la quale possono considerarsi ammesse solo le pubblicazioni acquistate per il tramite dell’amministrazione penitenziaria, non rispondeva ad alcuna delle esigenze che legittimano la compressione del diritto in questione ai sensi dell’art. 10 § 2. Per questi motivi, la Corte europea ha concluso che l’interferenza nella libertà di manifestazione del pensiero posta in essere dalle autorità nazionali fosse da considerarsi come non necessaria in una società democratica. (Edoardo Zuffada)

 

h) Art. 1 Prot. add. Cedu

In tema di tutela del diritto di proprietà, si segnala la sent. 13 dicembre 2018, Casa di cura Valle Fiorita s.r.l. c. Italia. Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici europei, la società ricorrente, proprietaria di un vasto complesso immobiliare, si era rivolta al giudice interno per ottenere lo sgombero di alcuni locali, occupati abusivamente da un centinaio di persone. Nell’ambito del procedimento penale instaurato a seguito della denuncia, il giudice per le indagini preliminari accoglieva la richiesta di sequestro avanzata dalla procura. Tuttavia, il provvedimento rimaneva ineseguito, in ragione di una serie di problematiche tecniche opposte dall’amministrazione incaricata. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che la mancata esecuzione del provvedimento cautelare del g.i.p., protrattasi per oltre cinque anni, unitamente alla totale assenza di informazioni in merito alle azioni intraprese o prospettate dalle autorità preposte all’evacuazione dell’immobile, costituiscano una violazione dell’art. 1 prot. add. Cedu. (Edoardo Zuffada)

 

i) Art. 2 Prot. 4

In tema di libertà di circolazione, si segnala la sent. 13 dicembre 2018, Mursaliyev e altri c. Azerbaijan. I ricorrenti lamentavano di essere stati illegittimamente privati del diritto di lasciare l’Azerbaijan: in particolare, la libertà in parola era stata limitata in assenza di un procedimento giurisdizionale e in ragione della mera partecipazione dei ricorrenti, in veste di testimoni, ad alcuni procedimenti penali. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto la violazione dell’art. 2 prot. 4 Cedu sulla base della constatazione dell’inesistenza di una valida base legale nell’ordinamento azero che consentisse all’autorità amministrativa o giurisdizionale di restringere la libertà di circolazione dei cittadini in conseguenza dell’assunzione della qualità di testimoni nell’ambito di un procedimento penale. (Edoardo Zuffada)