ISSN 2039-1676


18 dicembre 2018 |

Monitoraggio Corte EDU luglio-agosto 2018

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale processuale

A cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Segnaliamo ai lettori che il presente monitoraggio tiene conto delle sole pronunce di rilievo penale processuale.

 

c) Art. 5 Cedu

In relazione alla legalità della detenzione, sotto il profilo della sua ragionevole durata ex art. 5 comma 3 Cedu, merita, anzitutto, una segnalazione – anche per il rilievo politico e mediatico della vicenda -  la sent. 17 luglio 2018, Mariya Alekhina e altre c. Russia. Le ricorrenti, appartenenti al gruppo delle “Pussy Riot” – noto per le manifestazioni di protesta inscenate in varie parti del mondo contro il Governo russo – venivano accusate di aver manifestato pubblicamente il proprio pensiero in modo illecito, perché denigratorio e diffamatorio nei confronti di quest’ultimo. Erano, quindi, sottoposte a custodia cautelare lungo tutto l’arco del procedimento di primo grado, dall’arresto sino alla condanna, pronunciata cinque mesi dopo. Le proroghe della custodia cautelare venivano basate sulla sola gravità delle accuse, senza che le autorità procedenti considerassero la praticabilità di misure alternative alla detenzione, pur richieste dalle ricorrenti. La Corte europea, rammentato il proprio orientamento consolidato in ordine alla portata della previsione in esame, ne accerta la violazione.

Sul profilo del diritto ad un equo indennizzo per l’ingiusta detenzione, protetto dall’art. 5 comma 5 Cedu, viene in gioco la sent. 10 luglio 2018, Vasilevskiy e Bodganov c. Russia. La Corte europea dichiara violata la disposizione pattizia sul presupposto che i giudici nazionali - accertata l’ingiusta detenzione patita da entrambi i ricorrenti -  avevano loro riconosciuto una somma di denaro assolutamente inadeguata per costituire una congrua riparazione. (Violette Sirello)

 

d) Art. 6 Cedu

In relazione alla generale tutela dell’equità processuale, protetta dall’art. 6 comma 1 Cedu, va segnalata la sent. 10 luglio 2018, Kumitskiy e altri c. Russia, che investe il dibattuto tema dell’impiego di agenti provocatori ai fini dell’accertamento della responsabilità penale, divenuto di stringente attualità anche in Italia dopo che il Governo ha manifestato l’intento di riformare la relativa disciplina. Nel caso di specie, i ricorrenti, condannati a pesanti pene detentive per traffico di stupefacenti sulla base del contributo apportato da alcuni agenti provocatori, avevano inutilmente eccepito – lungo tutto l’arco del processo nazionale – di essere stati «incastrati» dalla polizia. I ricorrenti adivano così la Corte europea, lamentando la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu. La Corte di Strasburgo, ritenute fondate le doglianze, evidenzia, innanzitutto, che le procedure per l’impiego di agenti provocatori da parte dello Stato e i limiti della loro “missione di provocazione” non erano chiaramente previsti dalla legge nazionale. Sottolinea, poi, che il processo nazionale è stato complessivamente iniquo, atteso che la condotta penalmente rilevante dei ricorrenti doveva ritenersi l’esclusivo frutto dell’attività dispiegata dagli agenti provocatori. Da qui la violazione della previsione in parola.

L’equità processuale complessiva viene in gioco, poi, in quelle pronunce (sent. 17 luglio 2018, Sergey Ryabov c. Russia; sent. 10 luglio 2018, Abdulkadyrov e Dakhtayev c. Russia) con le quali la Corte europea – in forza della propria giurisprudenza consolidata - ha ravvisato la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu sul presupposto che le dichiarazioni dell’accusato, estorte con torture durante le indagini, erano entrate nel quadro probatorio ai fini della condanna. L’impiego delle confessioni estorte rende complessivamente iniquo il processo, indipendentemente dalla circostanza che le dichiarazioni costituiscano prove determinanti o esclusive ai fini del giudizio di colpevolezza. 

In relazione al diritto alla difesa tecnica, protetto dall’art. 6 comma 3 lett c Cedu, va, invece, menzionata la sent. 17 luglio 2018, Fefilov c. Russia, che affronta il tema dell’impiego probatorio di una confessione, raccolta durante un interrogatorio reso dal detenuto in assenza del difensore, e della conseguente condanna del ricorrente in sede dibattimentale. La Corte europea applica il c.d. “Ibrahim test” per verificare se la compressione del diritto alla difesa tecnica realizzata in indagine sia stata riequilibrata nelle fasi successive del procedimento. Anche alla luce dell’oggetto del processo, i Giudici di Strasburgo riscontrano, però, che non vi erano ragioni per restringere il diritto di difesa sino ad escludere la garanzia della presenza del difensore in sede d’interrogatorio. D’altro canto, la violazione del diritto alla difesa tecnica non era stata controbilanciata dall’assistenza difensiva poi riconosciuta al ricorrente nel corso delle successive fasi processuali. A tal punto, il processo va ritenuto, nel complesso, iniquo, con conseguente violazione del canone convenzionale.

La medesima garanzia è poi oggetto della già rammentata sent. 17 luglio 2018, Mariya Alekhina e altre c. Russia. Nel caso di specie, le imputate erano state detenute in gabbie di vetro durante tutte le udienze pubbliche dibattimentali, circondate da poliziotti armati e da unità cinofile. Davanti alla Corte di Strasburgo, le ricorrenti lamentavano, così, la violazione dell’art. 6 comma 3 lett. c Cedu perché avrebbero subito una compressione ingiustificabile del diritto alla difesa tecnica (oltre che un trattamento inumano e degradante, rilevante ex art. 3 Cedu). Per la Corte europea la doglianza è fondata. La misura adottata dalle autorità procedenti russe nei confronti delle ricorrenti, da un lato, ha integrato l’autonoma violazione dell’art. 3 Cedu perché si è risolta in un trattamento inumano e degradante delle detenute, considerata a maggior ragione la notevole copertura mediatica data al dibattimento. Dall’altro, ha pregiudicato irrimediabilmente il diritto alla difesa tecnica perché la costante detenzione in gabbie di vetro non ha consentito alle imputate di partecipare effettivamente all’udienza, avendo ridotto la loro libertà di movimento e di ascolto. La misura in parola ha altresì impedito loro di espletare i colloqui riservati con i difensori, poiché l’unica “finestra” era posta a un metro dal pavimento e in prossimità di forze di polizia. La Corte europea ritiene, dunque, che il diritto alla difesa tecnica sia stato irragionevolmente compresso da misure, volte ad assicurare la sicurezza dell’udienza, non necessarie in uno Stato democratico né proporzionate in rapporto all’esigenza di assicurare il sereno svolgimento del processo.

Numerose pronunce affrontano, infine, la garanzia del diritto al confronto fra l’accusato e i testimoni di accusa, protetto dall’art. 6 comma 3 lett. d Cedu. La violazione del canone in parola è anzitutto accertata dalla sent. 10 luglio 2018, İshak Sağlam c. Turchia. La condanna del ricorrente in sede nazionale si era basata su dichiarazioni non formate in contraddittorio, senza che, in alcuna fase del procedimento, fosse data la possibilità agli imputati di esaminare i testimoni a carico. Alla luce del c.d. Al-Khawaja test, i giudici di Strasburgo hanno accertato: i) che non vi erano ragioni per giustificare l’assenza dei testimoni dal dibattimento; ii) che le dichiarazioni d’accusa dei testimoni assenti avevano avuto natura decisiva ai fini della condanna; iii) che non era stato approntato, in favore della difesa, alcuno strumento volto a riequilibrare il contradittorio mancato.

Anche la sent. 28 agosto 2018, Cabral c. Paesi Bassi, accerta la violazione della medesima garanzia. Qui, la condanna nazionale dei ricorrenti si era basata sulla testimonianza indiretta della polizia avente ad oggetto le dichiarazioni della vittima di una rapina. Quest’ultima - pur comparsa in dibattimento - aveva rifiutato di sottoporsi all’esame, più volte richiesto dalla difesa dell’imputato in primo grado e in appello. Per la Corte europea, ancora in applicazione del c.d. Al-Khawaja test, il processo va ritenuto nel complesso iniquo: la testimonianza indiretta della polizia ha costituito la prova sostanzialmente unica della colpevolezza ed essendo, inoltre, mancati fattori volti a riequilibrare il contraddittorio tra la vittima e gli imputati.

Nella sent. 26 luglio 2018, N.K. c. Germania, invece, la Corte europea accerta la non violazione del canone in parola. Nel caso di specie, a fronte del rifiuto della vittima di essere esaminata dalla difesa durante il dibattimento,  era stato esaminato – come testimone indiretto delle dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa – il giudice istruttore che l’aveva ascoltata durante le indagini. Sulla base della testimonianza de relato di quest’ultimo, il ricorrente veniva condannato. Per la Corte europea, il procedimento penale va ritenuto, nel complesso, equo. Anzitutto, la credibilità delle dichiarazioni unilaterali della vittima era stata esaminata con scrupolo dal giudice istruttore durante l’esame, da parte sua, in sede d’indagine. Oltre alla testimonianza de relato, resa da quest’ultimo nel corso del dibattimento, sussistevano, poi, solide prove autonome in grado di corroborare le dichiarazioni della vittima. Infine, la difesa aveva potuto offrire la propria versione dei fatti e controesaminare il giudice istruttore. Nuovamente in applicazione del c.d. Al-Khawaja test, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, così, sussistenti diversi fattori idonei a riequilibrare, in favore dell’imputato, il contraddittorio mancato con la vittima.

L’art. 6 comma 3 lett e Cedu – in tema di diritto all’interprete in favore dell’accusato alloglotta - è, infine, oggetto della sent. 28 agosto 2018, Vizgirda c. Slovenia. Un cittadino lituano, trasferitosi in Slovenia, era stato ivi sottoposto ad un procedimento penale, che si era svolto  con l’impiego della lingua russa, per la traduzione scritta di atti e per l’assistenza linguistica da parte di un interprete. Nonostante durante il processo il ricorrente avesse, a più riprese, dichiarato di conoscere poco il russo e avesse conseguentemente richiesto, oltre alla sostituzione dell’interprete, la traduzione degli atti in lingua lituana al fine di potersi difendere in modo adeguato, le autorità procedenti nazionali avevano sempre rigettato le istanze. Adita sotto il profilo della violazione dell’art. 6 comma 3 lett e Cedu, la Corte europea ha ritenuto che il ricorrente non abbia beneficiato di un’adeguata assistenza linguistica, con conseguente iniquità del processo e violazione del canone convenzionale in parola. (Violette Sirello)

 

f) Art. 8 Cedu

Quanto al diritto al rispetto della vita privata del detenuto, protetto dall’art. 8 Cedu, merita di essere segnalata la sent. 10 luglio 2018, Abdulkadyrov e Dakhtayev c. Russia, già sopra menzionata. I ricorrenti, detenuti, accusati e poi condannati per reati di terrorismo, erano stati trasferiti in istituti di pena situati a quasi quattromila chilometri dal loro luogo di residenza, con l’effetto di rendere sostanzialmente impossibili i contatti personali con i propri familiari. La Corte europea - richiamati i principi in tema di tutela della vita privata e familiare del detenuto da ultimo compendiati nella sent. 7 marzo 2017, Polyakova e altri c. Russia - ritiene violato il canone convenzionale: eventuali ragioni di ordine pubblico, che giustifichino la traduzione dei detenuti in carceri di massima sicurezza, devono pur sempre soggiacere al rispetto del principio di proporzionalità. (Violette Sirello)