ISSN 2039-1676


20 marzo 2018 |

Monitoraggio Corte EDU gennaio 2018

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Edoardo Zuffada (artt. 3, 10 e 11 Cedu) e Paola Concolino (artt. 5 e 6 Cedu).

 

a) Art. 3 Cedu

In materia di divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, merita anzitutto di essere segnalata la sent. 9 gennaio 2018, X. c. Svezia, dove la C. eur. dir. uomo ha ritenuto che l’esecuzione di un provvedimento di espulsione di un cittadino marocchino, con conseguente rimpatrio nel Paese di origine, avrebbe potuto comportare una violazione dell’art. 3 Cedu. Nel caso di specie il ricorrente, dopo aver vissuto in Svezia per più di un decennio, nel 2016 veniva raggiunto da un ordine di espulsione in quanto, secondo il Servizio di sicurezza svedese, rappresentava un pericolo per la sicurezza nazionale per il suo sospetto coinvolgimento in atti di terrorismo. Il ricorrente invocava il diritto d’asilo affermando, da un lato, di non aver mai commesso reati né in Svezia né in Marocco e di non essere mai stato ricercato dalle autorità del Paese d’origine; dall’altro lato, di rischiare in modo serio e concreto di essere sottoposto, una volta rimpatriato, a torture da parte delle forze dell’ordine marocchine a causa dei sospetti di coinvolgimento in attività terroristiche su di lui ricaduti. Nonostante le allegazioni del ricorrente, le autorità svedesi confermavano l’ordine di espulsione. La Corte di Strasburgo ha tuttavia reputato tale provvedimento in contrasto con l’art. 3 Cedu sulla base di due argomenti: per un verso, ha censurato le decisioni delle autorità svedesi, dal momento che non sono riuscite a dissipare i dubbi sollevati dal ricorrente, con riferimento al rischio di una probabile sottoposizione a tortura una volta rientrato in Marocco; per altro verso, ha evidenziato che le autorità marocchine non hanno mai offerto serie rassicurazioni in merito alla non utilizzazione di pratiche di tortura in danno del ricorrente, in caso di suo rimpatrio.

Deve poi segnalarsi la sent. 9 gennaio 2018, Stănculeanu c. Romania, nella quale la Corte di Strasburgo ha ritenuto incompatibili con il disposto dell’art. 3 Cedu, le condizioni cui era stata sottoposta la ricorrente durante la sua detenzione in regime di custodia cautelare presso un carcere di Bucarest. In particolare, la ricorrente lamentava di aver trascorso due mesi, in condivisione con altri due o tre detenuti, in una cella di appena nove metri quadrati, nella quale, peraltro, i servizi sanitari erano separati dalla zona di soggiorno a mezzo di una mera tenda divisoria. Sulla scorta di tali elementi, incontestati dal governo romeno, i giudici europei hanno ritenuto che le condizioni di detenzione cui è stata sottoposta la ricorrente abbiano integrato un trattamento inumano e degradante alla luce dell’art 3 Cedu e della rilevante giurisprudenza europea sul punto. 

Infine, ancora in un caso relativo alle condizioni di detenzione, questa volta presso un centro di accoglienza, identificazione e registrazione situato su di un’isola greca nelle immediate vicinanze delle coste turche, la C. eur. dir. uomo ha escluso, nella sent. 25 gennaio 2018, J.R. e altri c. Grecia, la violazione dell’art. 3 Cedu, lamentata da tre giovani ricorrenti afgani in ragione della scarsa qualità e quantità del cibo a disposizione, delle deprecabili condizioni igienico-sanitarie della struttura, nonché della mancanza di una adeguata assistenza medica ed infermieristica. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che le doglianze dei ricorrenti non fossero sufficienti per ritenere integrato un trattamento inumano e degradante, rilevante ai sensi dell’art. 3 Cedu, per due ordini di motivi: innanzitutto, le carenze alimentari, assistenziali e mediche – ancorché evidenziate in un report del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti del 26 settembre 2016 – non avrebbero raggiunto un livello tale da attrarle nell’orbita del menzionato art. 3, anche in considerazione delle inevitabili difficoltà affrontate dallo Stato greco per far fronte ad un eccezionale flusso migratorio concentrato in un breve lasso temporale (sul punto, cfr. C. edu., grande camera, sent. 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia); inoltre, il limitato periodo di detenzione (trenta giorni) non avrebbe permesso di raggiungere quella soglia di gravità necessaria a reputare configurato un trattamento inumano o degradante. (Edoardo Zuffada)

 

b) Art. 5 Cedu

Con riferimento all’art. 5 Cedu, in materia di detenzione disposta in assenza di una base legale, si evidenzia la sent. 30 gennaio 2018, Makarenko c. Ucraina. In tale vicenda il ricorrente, dopo aver reso una testimonianza autoindiziante in un processo, è informato del fatto che saranno avviate indagini nei suoi confronti ed è trattenuto per tre ore prima che gli venga attribuito giudizialmente lo status di indagato. I Giudici di Strasburgo hanno pertanto ritenuto illegittima la detenzione di tre ore del ricorrente dal momento che non sussisteva nel caso di specie alcuna ragione d’urgenza che giustificasse il suo fermo in assenza di un provvedimento giudiziale.

Peraltro, nella stessa sentenza la Corte europea accerta anche la violazione dell’art. 5, comma 3 Cedu: al ricorrente è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere sulla base di un generico pericolo di inquinamento probatorio di difficile individuazione nella vicenda in oggetto e senza indicare le ragioni per le quali non si potesse applicare nel caso in esame una misura meno afflittiva.

È stata viceversa esclusa la violazione dell’art. 5 Cedu nell’ambito della sent. 9 gennaio 2018, Stanculeanu c. Romania (v. anche sub art. 3 Cedu). La ricorrente, nel corso di un’operazione di polizia riguardante un gran numero di indagati, è condotta presso la centrale di polizia e rimane a disposizione delle forze dell’ordine per qualche ora al fine di essere interrogata. La Corte europea rileva che l’ordinamento interno fissa un limite massimo di otto ore in tali circostanze, limite ragionevole e non superato nel caso di specie. (Paola Concolino)

 

c) Art. 6 Cedu

In tema di equità processuale, si segnala la sent. 9 gennaio 2018, Ghincea c. Romania, con la quale la Corte europea ha riconosciuto una violazione dell’art. 6 Cedu nella condanna del ricorrenteassolto in primo e in secondo gradoda parte del giudice di legittimità senza essere previamente sottoposto ad esame, senza la riassunzione dei testimoni che avevano reso dichiarazioni nel corso del processo e senza l’acquisizione di nuove prove.

È stata inoltre accertata una violazione del diritto di esaminare i testi a carico nella sent. 30 gennaio 2018, Boyets c. Ucraina e nella sent. 23 gennaio 2018, Kuchta c. Polonia: in entrambe le vicende il ricorrente è stato condannato sulla base di dichiarazioni determinanti rese in fase di indagini dalla persona offesa, nel primo caso, e dal coimputato, nel secondo caso, senza che l’ordinamento avesse garantito all’imputato la possibilità di esaminarli in dibattimento.

Per converso, la Corte europea ha escluso la violazione dell’art. 6 Cedu, in relazione al principio della presunzione d’innocenza in una ipotesi in cui il ricorrente, condannato per quattro episodi di violenza sessuale su soggetto incapace, subisce l’applicazione d’una pena particolarmente severa poiché, ai fini della determinazione della sanzione, il giudice nazionale tiene in considerazione il fatto che il ricorrente avrebbe commesso almeno altri 50 episodi di abuso rispetto ai quali, tuttavia, non è potuto arrivare ad una condanna date le difficoltà della vittima di collocarli nel tempo e nello spazio (sent. 25 gennaio 2018, Bikas c. Germania). (Paola Concolino)

 

d) Art. 10 Cedu

In tema di libertà di manifestazione del pensiero, merita menzione la sent. 23 gennaio 2018, Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Ungheria, nella quale la Corte di Strasburgo ha ritenuto incompatibile con l’art. 10 Cedu l’imposizione di una sanzione pecuniaria, per quanto di modesta entità, in capo ad un partito politico di opposizione, a causa dello svolgimento di una campagna anti-referendaria. Nel caso in questione, il suddetto partito di opposizione, particolarmente critico nei confronti di un quesito referendario formulato dalla maggioranza in tema di immigrazione ed obblighi statali di accoglienza dei migranti extracomunitari, era stato sanzionato per aver ideato una applicazione per dispositivi informatici, a mezzo della quale i votanti, in via del tutto anonima, avrebbero potuto pubblicare fotografie ritraenti le proprie schede di voto invalidate nonché scrivere commenti in merito alle operazioni di voto, con l’evidente obiettivo di boicottare il referendum. Secondo la C. eur. dir. uomo, tuttavia, l’imposizione di tale sanzione ha violato l’art. 10 Cedu: dopo aver ribadito che eventuali limitazioni della libertà di espressione sono ammissibili nei soli casi tassativamente previsti dalla norma in parola, i giudici europei hanno ritenuto che la condotta del ricorrente non abbia arrecato alcun pregiudizio per la segretezza e la regolarità del referendum e che nessun diritto di altri soggetti sia stato leso dalla pubblicazione anonima delle schede elettorali; in altri termini, l’applicazione di una sanzione pecuniaria appare, nel caso di specie, priva di un legittimo scopo alla luce dell’art. 10 Cedu. (Edoardo Zuffada)

 

e) Art. 11 Cedu

In materia di libertà di riunione ed associazione, si segnala la sent. 30 gennaio 2018, Barabanov c. Russia, dove la C. eur. dir. uomo ha riscontrato la violazione dell’art. 11 Cedu in relazione ad una condanna penale subita dal ricorrente in ragione della sua partecipazione ad una manifestazione, organizzata in segno di contestazione per sospetti brogli elettorali nelle elezioni presidenziali russe del 2012. I fatti – già sottoposti all’attenzione della Corte europea in altre due occasioni: cfr. sent. 5 gennaio 2016, Frumkin c. Russia; sent. 4 ottobre 2016, Yaroslav Belousov c. Russia – riguardano la dimostrazione di piazza, nota come “marcia dei milioni”, tenutasi a Mosca il 6 maggio 2012: la protesta, dapprima pacifica, era poi sfociata in disordini e atti di violenza, anche a causa della controversa gestione dell’ordine pubblico da parte delle forze di polizia russe. Il ricorrente, pur non avendo contribuito allo scatenamento degli scontri, prendeva tuttavia parte ad essi, aggredendo un agente di pubblica sicurezza con ripetuti calci. Condannato per i reati di “disordine di massa” e “uso di violenza nei confronti di un pubblico ufficiale” (artt. 212 e 318 cod. pen. russo) alla pena di tre anni e sette mesi di reclusione, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 11 Cedu, ritenendo del tutto arbitrari e sproporzionati il procedimento penale e la condanna subiti. La Corte di Strasburgo ha accolto tali doglianze: in ragione del ruolo marginale avuto dal ricorrente nei fatti di piazza Bolotnaya, i giudici europei hanno reputato sproporzionata la condanna rispetto alle esigenze di ordine pubblico, evidenziando che la particolare severità della sentenza ha avuto il principale effetto di scoraggiare i cittadini dal partecipare a dimostrazioni di protesta e, più in generale, dal prendere parte al dibattito politico pubblico. (Edoardo Zuffada)