3 ottobre 2018 |
Monitoraggio Corte EDU aprile 2018
Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale
A cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè.
Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.
Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Lucrezia Rossi (artt. 3 e 10 Cedu) e Francesco Zacchè (artt. 5, 6 e 8 Cedu).
a) Art. 3 Cedu
In materia di espulsione di un condannato verso uno Stato straniero dove questi sarebbe esposto al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, si segnala la sent. 19 aprile 2018, A.S. c. Francia. Il ricorrente era stato condannato in Francia per associazione a delinquere a fini di terrorismo ed in seguito espulso in Marocco. Questi lamentava il fatto che tale decisione, non solo lo avesse esposto ad un serio rischio di tortura, ma avesse anche comportato una detenzione contraria all’art. 3 Cedu, a causa del sovraffollamento e delle scarse condizioni igienico-sanitarie nella prigione marocchina di Tiflet. La Corte non ha ritenuto sussistente una violazione degli obblighi derivanti dall’art. 3 Cedu da parte del Governo francese. La decisione si fonda sulla circostanza che il Governo marocchino aveva adottato misure concrete per prevenire pratiche di tortura e trattamenti inumani e degradanti e sulla mancanza di prove con riguardo alle condizioni di detenzione e circa la sottoposizione dei complici del ricorrente, processati in Marocco, a pratiche di tortura o a trattamenti contrari all’art. 3 Cedu.
Con riferimento alle condizioni inumane e degradanti di detenzione, si segnala la sent. 10 aprile 2018, Tsvetkova e altri c. Russia. Il ricorrente lamentava di esser stato detenuto per cinque giorni in una cella sovraffollata, in assenza di finestre o altri sistemi di ventilazione e con limitata facoltà di accesso ai servizi igienici. Sulla base di questi elementi la Corte ha ritenuto che tali condizioni violassero il divieto di trattamenti inumani e degradanti.
La Corte Edu si è pronunciata allo stesso modo nelle sent. 3 aprile 2018, Danilczuk c. Ciproe 17 aprile 2018, Karachentsev c. Russia, valutando in entrambi i casi le condizioni di detenzione dei ricorrenti come contrarie all’art. 3 Cedu.
Si segnala infine, sempre in relazione all’articolo 3 Cedu, la sent. 26 aprile 2018, Andersen c. Grecia. Il ricorrente lamentava di esser stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti durante la detenzione e l’assenza di un processo imparziale a carico degli agenti di polizia responsabili degli abusi da lui subiti. Quanto al primo profilo – la sottoposizione a trattamenti contrari all’art. 3 Cedu – la Corte Edu non ha ritenuto sussistente alcuna violazione: la documentazione medica prodotta dal ricorrente non prova infatti con certezza quale sia stata la causa dei danni fisici da lui riportati. Quanto al profilo procedurale, i giudici di Strasburgo hanno invece riconosciuto una violazione da parte del Governo greco. Nonostante vi fosse stato un processo a carico degli agenti di polizia coinvolti, questo non era stato indipendente (l’organo giudicante infatti era composto dai colleghi degli imputati) e non vi era stato un adeguato approfondimento probatorio dei fatti (la decisione si era basata sulle sole dichiarazioni di nove agenti di polizia, ivi compresi quelli sottoposti al processo). (Lucrezia Rossi)
b) Art. 5 Cedu
Quanto alla disciplina della libertà personale, si segnalano due pronunce in tema di mandato d’arresto europeo che hanno coinvolto il Belgio: più precisamente, la sent. 17 aprile 2018, Paci c. Belgio, e la sent. 17 aprile 2018, Pirozzi c. Belgio.
Il primo provvedimento concerne un mandato eurounitario spiccato dall’autorità belga per la consegna d’un sospetto trafficante di armi da parte dell’Italia, la cui concessione era stata subordinata alla condizione che, dopo l’interrogatorio, l’imputato venisse ricondotto nello Stato richiesto, ai sensi dell’art. 19 lett. cl. n. 69 del 2005, per espiare l’eventuale pena inflitta. Poiché dopo sua la condanna, lamenta il ricorrente, l’autorità nazionale si era rifiutata di riconsegnarlo al nostro Stato, egli sosteneva il carattere arbitrario della detenzione subita in Belgio. A tal proposito, la Corte europea chiarisce che non spetta a lei occuparsi dell’interpretazione della decisione quadro sul mandato d’arresto né dell’esegesi dell’art. 19 lett. cl. n. 69 del 2005 da parte dell’autorità belga, a meno che esse siano arbitrarie o manifestamente irragionevoli. La C.edu, piuttosto, deve verificare se la detenzione trascorsa in Belgio sia stata rituale. In tal senso, rileva la Corte di Strasburgo, all’esito della condanna pronunciata dal giudice di secondo grado nel 2008, il ricorrente è rimasto in carcere per quasi due anni, senza essere trasferito in Italia; nel frattempo, rigettato il ricorso per cassazione, la sentenza è divenuta definitiva nel 2009. Orbene, mentre il ricorrente e l’autorità italiana non si sono mai attivati per la consegna, a partire dal 2009, l’autorità belga ha cercato di prendere contatti con lo Stato dell’esecuzione per la riconsegna del condannato, ma senza risposta. Secondo la Corte europea, dunque, la detenzione sopportata dopo il giudizio di Cassazione non è imputabile all’autorità belga, con l’effetto che la privazione della libertà subita dal ricorrente in Belgio va inquadrata, rispettivamente, nell’art. 5 comma 1 lett. ae cCedu. È esclusa così la violazione del dettato convenzionale.
Circa il secondo caso, il Belgio, questa volta come Paese dell’esecuzione, aveva ricevuto la richiesta di dare corso a un mandato d’arresto europeo da parte dell’Italia per una condanna emessa in contumacia. Oltre all’inosservanza dell’art. 6 Cedu (cfr. infra, sub art. 6), il ricorrente sostiene che le attività svolte dalla polizia belga al fine di rendere possibile la sua localizzazione e il suo arresto non si trovavano nel dossierdell’accusa, con il risultato che egli non sarebbe stato in grado di controllare la legalità dell’arresto. Per la Corte di Strasburgo, però, non risultano manovre abusive a opera della polizia, anzi sono state seguite tutte le procedure previste dalla legge belga in materia. Pertanto, anche in tale vicenda, non vi è violazione dell’art. 5 comma 1 Cedu. (Francesco Zacchè)
c) Art. 6 Cedu
In tema d’equità processuale, meritano nota due sentenze relativa all’imparzialità del giudice, sotto il profilo oggettivo. Con la sent. 5 aprile 2018, Boyan Gospodinov c. Bulgaria, la Corte di Strasburgo ha riscontrato una violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu in una vicenda in cuiuno dei giudici collegiali che stava procedendo per un episodio di spaccio di stupefacenti era la medesima persona che aveva deciso un precedente caso di cessione di sostanze vietate sempre nei confronti del ricorrente e in merito al quale pendeva una causa sull’indennizzo per l’ingiusta detenzione subita. A tal riguardo, occorre segnalare che né il giudice in questione si era astenuto, né era stata accolta la richiesta di ricusazione, in contrasto con quanto previsto dall’ordinamento nazionale; che il secondo giudizio penale era in grado di riflettersi sull’azione di risarcimento esercitata in sede civile e in ordine alla quale l’eventuale condanna sarebbe andata ad intaccare il budgeta disposizione dell’ufficio giudiziario, oltre ai profili di responsabilità civile del magistrato.
Nella seconda vicenda, sent. 12 aprile 2018, Chim e Przywieczerski c. Polonia, il ricorrente dubitava dell’imparzialità di uno dei giudici del tribunale, perché questi, in veste di consulente d’una commissione parlamentare, aveva contribuito alla modifica della disciplina della prescrizione con conseguenze sul processo in corso. La Corte ha però negato la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu, poiché l’attività del giudice ai lavori della commissione parlamentare era stata minima e, comunque, successiva alla sentenza di condanna da lui pronunciata. La Corte sovranazionale ha altresì escluso che l’adozione della legge che allunga i tempi di prescrizione si sia risolta in un’interferenza del legislatore nel procedimento penale a carico dell’interessato, rilevante sempre ai sensi dell’art. 6 comma 1 Cedu: secondo il giudice europeo, infatti, la modifica non ha avuto un impatto sugli aspetti sostanziali del caso, in quanto non toccava le fondamenta della responsabilità penale e le relative sanzioni. Piuttosto, la Corte sovranazionale ha accertato la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu, laddove tutela il «giudice stabilito dalla legge», in quanto il magistrato era stato assegnato al processo in violazione delle regole poste dal codice di rito in materia.
Merita un cenno, poi, la sez. IV, sent. 10 aprile 2018, Brudan c. Romania, dove si è stabilita la durata irragionevoled’unprocesso sviluppatosi per oltre quattordici anni, dall’arresto al giudizio di terzo grado, e conclusosi per prescrizione, nonostante il ricorrente avesse sempre impugnato per il riconoscimento della propria innocenza: decisivi per l’iniquità processuale i tempi morti fra un rinvio e l’altro delle udienze.
Ancora in materia d’equità processuale, nella sent. 17 aprile 2018, Paci c. Belgio, la Corte europea si è occupata dell’utilizzo nel processo ad quemd’intercettazioni telefoniche provenienti da altro procedimento. Nella specie, il ricorrente lamentava l’impossibilità d’accedere integralmente al dossierdel procedimento a quoper contrastare i risultati delle intercettazioni nel processo ad quem. Tuttavia, il giudice europeo esclude la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu, valorizzando il fatto che il ricorrente aveva avuto accesso all’ordinanza motivata e ai verbali d’esecuzione delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento, a cui si aggiunge che, nel processo ad quem, egli aveva discusso in contraddittorio sulla loro ritualità e sui relativi esiti.
Pure nella sent. 17 aprile 2018, Pirozzi c. Belgio, non vi è stata violazione dell’equità processuale. A parere del ricorrente, la sua consegna all’Italia da parte dell’autorità belga inesecuzione di un mandato d’arresto europeo (cfr. supra, sub art. 5) sarebbe stata in contrasto con l’art. 6 comma 1 Cedu, a causa della disciplina della contumacia allora in vigore nel nostro Stato. In effetti, in secondo grado, il ricorrente aveva addotto un impedimento legittimo, valutato dalla corte d’appello italiana pretestuoso. Ora, secondo la Corte europea, è suo compito applicare le regole convenzionali al diritto eurounitario, quando quest’ultimomanifesti una tutela insufficiente rispetto ai diritti riconosciuti dalla Carta di Roma. Così, nella presente vicenda, diversamente da quanto accaduto nel caso Sejdovic, la Corte rileva che il ricorrente era stato informato ufficialmente della data e del luogo dell’udienza, era stato difeso da un avvocato di fiducia, che lo aveva difeso anche in primo grado. In conclusione, la consegna all’autorità italiana non costituisce un diniego flagrante di giustizia.
Nella presente sede, infine, va rammentata la sent. 4 aprile 2018, Correira De Matos c. Portogallo, pronunciata dalla grande camera. Il ricorrente era un avvocato che non aveva potuto assumere la propria difesa nel processo instaurato nei suoi confronti per oltraggio alla corte e che, quindi, era stato assistito da un difensore d’ufficio. In Portogallo, rileva la Corte europea, l’assistenza della difesa tecnica è obbligatoria, cosicché, disponendo d’un margine di apprezzamento, gli Stati possono imporre l’assistenza di un avvocato per garantire l’effettività della difesa. Nel caso concreto, prosegue la Corte, all’accusato non sono stati negati margini per esercitare l’autodifesa; egli ha scelto di non partecipare al processo, non ha concordato strategie difensive, né ha mai messo in discussione la preparazione del suo avvocato d’ufficio di fronte all’autorità nazionale. Pertanto, non vi è stata violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu. (Francesco Zacchè)
d) Art. 8 Cedu
In tema di privatezza, si segnala lasent. 24 aprile 2018, Benedik c. Slovenia, in relazione a una vicenda in cui il ricorrente era stato condannato per lo scambio di immagini pedopornografiche via internet. Questi si lamentava che i suoi dati erano stati detenuti illegalmente dall’internet service provider(I.S.P.), e che i suoi dati di abbonato, associati al suo indirizzo dinamico I.P. (e, quindi, alla sua identità), erano stati ottenuti dalla polizia in maniera arbitraria. Secondo la Corte di Strasburgo, invero, la richiesta dei dati in questione da parte della polizia si è risolta in un’interferenza nella vita privata del ricorrente; nonostante l’interferenza fosse prevista dalla legge, ai tempi del procedimento, questa non regolamentava in maniera specifica le condizioni per la conservazione dei dati, né assicurava garanzie adeguate contro gli abusi della polizia nelle procedure di accesso e di trasferimento dei dati in questione. Inoltre, aggiunge la Corte, l’I.S.P. era stato costretto a fornire all’autorità di polizia, in assenza di una supervisione indipendente, una grande quantità di dati relativi alle attività on-linesvolte dal ricorrente senza il suo consenso. Di qui, la violazione dell’art. 8 Cedu.(Francesco Zacchè)
e) Art. 10 Cedu
In materia di libertà d’espressione si segnala la sent. 19 aprile 2018, Ottan c. Francia. Il ricorrente, avvocato a Montpellier, al termine di un processo aveva criticato davanti ai media la composizione etnica dei membri della Corte d’assise, in quanto non adeguatamente rappresentativa degli imputati coinvolti nel processo. A causa di queste affermazioni era stato quindi sanzionato disciplinarmente dall’Ordine degli Avvocati di Montpellier con la sanzione dell’avvertimento. Il ricorrente lamentava come tale decisione avesse comportato un’ingiustificata compressione della propria libertà d’espressione. La Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 10 Cedu. I Giudici di Strasburgo hanno sostenuto che, pur in presenza di una base legale, tale ingerenza non può ritenersi necessaria in una società democratica. Le affermazioni del ricorrente, infatti, lungi dall’essere un’aggressione rivolta all’integrità e imparzialità del Tribunale, s’inserivano in un dibattito d’interesse generale relativo al funzionamento della giustizia penale in Francia. La Corte Edu ha specificato altresì che sussiste una violazione dell’art. 10 Cedu anche a fronte di una sanzione apparentemente minima, ma nel concreto incisiva, come in questo caso, data la notorietà della vicenda e l’incidenza che la stessa ha avuto sulla reputazione e l’onore dell’avvocato.
Sempre con riguardo all’art. 10 Cedu, si segnalano due sentenze del 24 aprile 2018, Fatih Tas c. Turchia (n. 3)e Fatih Tas c. Turchia (n. 4). Il ricorrente aveva pubblicato alcuni libri favorevoli al PKK, partito filo-curdo ritenuto in Turchia un movimento terroristico. Questi lamentava l’ingiusta compressione del proprio diritto alla libertà di espressione, a causa dei processi per propaganda terroristicada lui subiti in seguito all’uscita di due dei suoi libri. Nel primo dei due casi, i giudici di Strasburgo hanno valutato l’ingerenza del Governo turco come necessaria in una società democratica, in quanto posta a protezione della sicurezza nazionale: tale decisione si fonda sul contenuto di uno dei due libri che inneggia allo scontro armato con le forze statali e glorifica e incita all’uso della violenza e di altri metodi terroristici. Nel secondo caso, invece, la Corte ha ritenuto il processo a carico del ricorrente una misura non necessaria in una società democratica. E ciò in ragione del contenuto del secondo libro che si limita a diffondere le idee del Partito filo-curdo, in assenza di un’effettiva istigazione all’odio e alla violenza.
Da ultimo, sempre in materia di art. 10 Cedu, si segnala la sent. 17 aprile 2018, Ergundogan c. Turchia. Il ricorrente aveva pubblicato un articolo sul presidente del BTP, “Partito per una Turchia Indipendente”, a causa del quale era stato processato e in seguito condannato per il reato di diffamazione a mezzo di stampa. Per questo motivo il ricorrente lamentava un’ingiusta compressione del proprio diritto alla libertà di espressione. La Corte Edu ha affermato la violazione dell’art. 10 Cedu, ritenendo l’ingerenza da parte del Governo turco non necessaria in una società democratica. E ciò perché il contenuto dell’articolo del ricorrente riguarda un personaggio pubblico e s’inserisce in un dibattito d’interesse generale. Le informazioni ivi contenute sono state semplicemente riprese da un sito internet in cui erano state reperite dal ricorrente e, infine, la decisione di condanna dell’autorità giudiziaria turca risultava insoddisfacente, difettando di una motivazione adeguata circa l’offesa dell’onore e della dignità delle persone coinvolte. (Lucrezia Rossi)