1 giugno 2018 |
Monitoraggio Corte EDU febbraio 2018
Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale sostanziale e processuale
A cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè.
Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.
Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Davide Sibilio (artt. 3, 9, 10 e 11 Cedu) e Valentina Vasta (artt. 5, 6 e 8 Cedu).
a) Art. 3 Cedu
In materia di divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, merita di essere segnalata la sent. 1 febbraio 2018, V. C. c. Italia, con la quale la C. eur. dir. uomo ha condannato il nostro Paese per violazioni degli obblighi positivi in relazione agli artt. 3 e 8 Cedu. Nel caso di specie, la ricorrente, che al momento dei fatti (2013-2014) era minorenne e si trovava in una situazione di vulnerabilità, lamenta il tardivo e inefficace intervento del tribunale dei minorenni e, soprattutto, dei servizi sociali, i quali non si erano tempestivamente attivati per porre la giovane in una comunità protetta, dove potesse essere sottoposta a trattamenti di disintossicazione da alcol e stupefacenti e dove potesse essere posta al riparo dai delitti di cui è rimasta vittima (nello specifico, sfruttamento della prostituzione minorile e violenza sessuale di gruppo), nel periodo di vacanza dell’intervento tutelare delle autorità. La Corte di Strasburgo ha quindi condannato l’Italia a risarcire la ricorrente per non aver rispettato gli obblighi di tutela della minore da lesioni alla sua integrità psico-fisica, sia sotto il profilo dei trattamenti degradanti, sia sotto il profilo delle lesioni alla vita privata; i doveri di protezione di fronte a tali violazioni si fanno più pregnanti in ragione della condizione di particolare debolezza in cui si trova il minore, accentuata (come nel caso in esame) dalle problematiche psicologiche o psichiatriche e dall’abuso di alcolici e stupefacenti: in casi simili lo Stato, di fronte all’impotenza della famiglia, deve direttamente ed efficacemente attivarsi per tutelare il minore, anche da se stesso.
Deve poi segnalarsi la sent. 1 febbraio 2018, M.A. c. Francia, in cui la C. eur. dir. uomo ha ritenuto sussistente una violazione dell’art. 3 Cedu, con riferimento all’esecuzione di un provvedimento di espulsione conseguente a una condanna per terrorismo. Più in particolare, il ricorrente – cittadino algerino, affiliato ad un’organizzazione terroristica islamica e rifugiato in Francia da diversi anni – nel 2015 veniva espulso – dopo varie vicissitudini processuali – dal territorio francese in seguito ad una condanna per associazione a delinquere a fini di terrorismo. L’espulsione del ricorrente verso l’Algeria (ove veniva quasi immediatamente arrestato e messo sotto processo per vari reati legati all’appartenenza a organizzazioni terroristiche), esponeva lo stesso ad un serio rischio di essere sottoposto a trattamenti contrari all’art. 3 Cedu, con conseguente violazione di tale norma convenzionale da parte della Francia, per aver eseguito l’espulsione di uno straniero verso uno Stato in cui lo stesso rischia di essere sottoposto a torture o trattamenti inumani e degradanti. Nonostante il riconoscimento della violazione, i giudici di Strasburgo non hanno ritenuto di concedere un risarcimento pecuniario per i danni morali patiti dal ricorrente. La Corte europea non ha invece ritenuto sussistente una violazione dell’art. 8 Cedu, con riferimento al distacco del ricorrente dalla famiglia, susseguente all’espulsione. Su tale pronuncia pende una domanda di rinvio alla Grande Camera.
Va segnalata anche la sent. 6 febbraio 2018, Akimenkov c. Russia: nel caso di specie, il ricorrente, arrestato durante una manifestazione di protesta, lamentava una serie di violazioni del divieto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti durante il periodo di custodia cautelare, consistenti in una inidonea assistenza medica durante la detenzione, in violazioni legate al trasporto da e verso il tribunale e infine per il confinamento in cabine di vetro in aula, durante l’udienza. La C. eur. dir. uomo tuttavia non ha ritenuto sussistente una violazione dell’art. 3 Cedu, riconoscendo unicamente una violazione dell’art. 5 Cedu. Diversamente, con la sent. 13 febbraio 2018, Portu Juanenea e Sarasola Yarzabal c. Spagna, la C. eur. dir. uomo ha condannato lo Stato spagnolo per la violazione del divieto di praticare trattamenti degradanti da parte delle forze dell’ordine: nel caso di specie, alcuni membri delle forze speciali antiterrorismo della polizia insultavano, minacciavano e percuotevano degli arrestati sospettati di appartenere al movimento indipendentista basco, realizzando così dei trattamenti qualificati dalla Corte come degradanti, in violazione dell’art. 3 Cedu. (Davide Sibilio)
b) Art. 5 Cedu
In materia di libertà personale, quanto alla ragionevole durata della custodia cautelare, protetta dall’art. 5 comma 3 Cedu, si segnala, innanzitutto la sent. 8 febbraio 2018, Ramkovsky c. Repubblica jugoslava di Macedonia. Nel caso di specie, i giudici nazionali avevano disposto nei confronti di entrambi i ricorrenti – indagati per associazione a delinquere ed evasione fiscale – la misura della custodia cautelare in carcere, il cui termine massimo veniva indicato in trenta giorni. Queste le esigenze cautelari ritenute sussistenti dai giudici interni: il pericolo di fuga, in virtù delle dichiarazioni rese dagli indagati – compreso il fatto che alcuni si fossero avvalsi del diritto a rimanere in silenzio – e della gravità delle accuse; il pericolo di reiterazione dei reati, poiché la maggior parte di loro aveva incarichi direttivi, con poteri di firma dei documenti finanziari, nelle società coinvolte nel procedimento penale; il rischio di inquinamento probatorio, poichè, sulla base delle circostanze del caso concreto, gli indagati avrebbero potuto influenzare i testimoni d’accusa che il giudice istruttore avrebbe dovuto esaminare.
Diversamente, le relative proroghe erano fondate esclusivamente sulla astratta gravità delle accuse e non su fatti concreti, senza che le competenti Autorità nazionali prendessero in considerazione l’eventuale applicazione di misure alternative a quella custodiale. Per tali ragioni, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto sussistente la violazione dell’art. 5 comma 3 Cedu.
La stessa sentenza esclude, invece, la violazione dell’art. 5 comma 4 Cedu, sotto il profilo della tutela del diritto ad un rapido riesame delle condizioni di legalità della detenzione, dal momento che, nel caso di specie, la durata complessiva del relativo giudizio è stata di quattordici giorni.
La Corte europea ha ravvisato la violazione dell’art. 5 comma 3 Cedu anche con la sent. 13 febbraio 2018, Andrey Smirnov c. Russia, dal momento che il mantenimento in custodia cautelare del ricorrente è avvenuto senza che le relative proroghe fossero adeguatamente giustificate, se non dalla permanenza del pericolo di fuga e di recidiva desunte sulla sola base della gravità delle accuse, ricorrendo, nella motivazione dei relativi provvedimenti, a formule stereotipate e senza considerare, anche in questo caso, la possibile applicazione di misure alternative. (Valentina Vasta)
c) Art. 6 Cedu
Per quanto concerne l’equità processuale, ed in particolare in materia di diritto al confronto, si segnalano la sent. 1 febbraio 2018, Asani c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la dec. 6 febbraio 2018, Bidenko c. Russia.
Nel primo caso portato all’attenzione della Corte europea, il ricorrente è stato condannato sulla base di dichiarazioni determinanti di testimoni oculari, che avevano identificato i ricorrenti come autori del crimine, corroborate da quanto riferito in fase d’indagine da un altro testimone, poi non comparso in udienza, in quanto irreperibile. Inoltre, le prime dichiarazioni erano state rese dietro pseudonimo e dunque in forma anonima.
Due i profili censurati dalla Corte. Anzitutto, una violazione del diritto alla difesa, poiché il difensore aveva potuto sottoporre domande ai testimoni presenti solo indirettamente e in forma scritta, sulla base delle trascrizioni del contenuto delle loro dichiarazioni, visto che non era stato riconosciuto neppure l’uso dello streaming, seppur previsto in tali ipotesi dalla legislazione nazionale. In secondo luogo, la Corte europea ha utilizzato il c.d. test sui testimoni assenti – secondo i criteri stabiliti dalla Grande Camera nella sent. 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania – per affermare come, le competenti Autorità nazionali, da un lato, non avessero assicurato la comparizione del testimone a carico in dibattimento e, dall’altro, sebbene non si fosse trattato di una prova decisiva, non avessero impiegato alcuna cautela nel valutare il “peso” delle dichiarazioni accusatorie del test assente. In definitiva, i giudici di Strasburgo, in assenza di idonee garanzie procedurali volte a riequilibrare la lesione dei diritti difensivi subita dal ricorrente, hanno ritenuto la violazione dell’art. 6 comma 1 e 3 lett. d) Cedu.
Nel secondo caso, invece, il ricorrente lamentava il fatto che il materiale probatorio utilizzato ai fini della pronuncia della sentenza di condanna nei suoi confronti comprendesse la relazione dell’esperto che aveva effettuato accertamenti medici sulla vittima, al quale la difesa non aveva potuto rivolgere domande né in fase di indagine né durante il processo. I giudici di Strasburgo, tuttavia, considerato che la relazione non ha costituito prova decisiva per la condanna, e che l’esperto anche se esaminato dal difensore dell’imputato, non avrebbe potuto fornire ulteriori e diversi elementi rispetto a quelli contenuti nella propria relazione, ha dichiarato la questione irricevibile perché manifestamente infondata, sotto il profilo dell’art. 6 comma 1 Cedu.
Sempre sul fronte dell’equità processuale, degna di nota è la sent. 13 febbraio 2018, Ulay c. Lituania, in materia di diritto alla difesa tecnica. Nello specifico, i giudici interni avevano condannato il ricorrente, per omicidio e rapina, sulla base di dichiarazioni autoincriminanti rese alla polizia in assenza di un difensore e senza essere informato del diritto di richiedere assistenza legale e di rimanere in silenzio. Le stesse venivano, poi, confermate di fronte al pubblico ministero, questa volta alla presenza del difensore, ma successivamente negate in giudizio. Di qui, la ritenuta iniquità del processo celebrato dalle Autorità lituane nei confronti del ricorrente e la violazione dell’art. 6 comma 3 lett. c) Cedu.
In riferimento alla presunzione d’innocenza, poi, si segnala la già citata la sent. 8 febbraio 2018, Ramkovsky c. Repubblica jugoslava di Macedonia (v. supra, sub art. 5). Qui la Corte europea non ha ritenuto violato l’art. 6 comma 2 Cedu perché i provvedimenti del giudice che disponevano la proroga della misura della custodia cautelare si basavano sulla permanenza delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e reiterazione del reato e non già sull’affermazione della responsabilità penale dei ricorrenti per i reati contestati, prima che questa fosse accertata nel relativo giudizio di merito.
Infine, merita di essere segnalata la sent. 22 febbraio 2018, Drassich c. Italia (n° 2) (in questa Rivista con scheda di F. Zacchè, Brevi osservazioni su Drassich (n. 2) e diritto alla prova, 13 marzo 2018). Il nostro Paese era stato condannato per violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. a) e b) Cedu, poiché la Corte di cassazione aveva riqualificato il reato di corruzione originariamente contestato al ricorrente in quello più grave di corruzione in atti giudiziari, rigettando, così, la richiesta di quest’ultimo di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (v. sent. 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia). La Corte europea torna a pronunciarsi, a poco più di dieci anni di distanza, sugli sviluppi di questa vicenda. Dopo la condanna in sede europea, infatti, i giudici interni – non essendo ancora stato introdotto il rimedio ad hoc della c.d. “revisione europea” – avevano ritenuto il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 625-bis c.p.p. strumento idoneo a dare esecuzione alla suddetta pronuncia. Secondo il ricorrente, tuttavia, il rimedio di cui all’art. 625-bis c.p.p. non avrebbe assicurato alcuni dei suoi diritti difensivi, e cioè i diritti di partecipare personalmente all’udienza, di disporre di un congruo termine per preparare la propria difesa e di acquisire nuove prove. Di qui un secondo ricorso a Strasburgo.
Tali doglianze, però, non sono state accolte dai giudici europei, i quali hanno invece reputato che nel giudizio celebratosi nei confronti di Drassich non sia stata lesa alcuna garanzie difensiva, e ciò perché, in primo luogo, la presenza dell’imputato in udienza non era da considerarsi necessaria visto che il giudizio aveva avuto come oggetto esclusivamente questioni di diritto; inoltre, il ricorrente aveva potuto presentare due memorie scritte nelle more dell’udienza in Cassazione; infine, l’imputato non aveva mai contestato la ricostruzione dei fatto, chiedendo l’ammissione di ulteriori prove. (Valentina Vasta)
d) Art. 8 Cedu
In materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare, si segnala anzitutto la sent. 1° febbraio 2018, Hadzhieva c. Bulgaria, in cui la Corte europea ha riconosciuto la violazione dell’art. 8 Cedu poiché le Autorità bulgare non hanno adempiuto all’obbligo positivo di cura, assistenza e custodia del minore, al momento della privazione della libertà personale dei genitori. Destinatari del rimprovero gli agenti di polizia: questi ultimi, infatti, avevano abbandonato una quattordicenne in casa dopo aver arrestato i suoi genitori, senza provvedere al suo affidamento, né tantomeno informandola di quanto stesse accadendo.
Degna di nota è poi la già menzionata sentenza Andrey Smirnov c. Russia, (v. supra sub art. 5), concernente il diritto al rispetto della vita familiare durante il periodo di detenzione cautelare in carcere. Il ricorrente detenuto lamentava che i giudici nazionali avessero posto ingiustificate limitazioni alla possibilità di ricevere visite dei suoi genitori, e cioè due visite al mese da svolgersi, peraltro, sotto la supervisione della polizia penitenziaria e attraverso un vetro divisorio. La Corte - dopo aver preliminarmente chiarito che, perché vi sia un’interferenza con il diritto del detenuto al rispetto della sua vita familiare, non è necessario un divieto assoluto alle visite familiari - ha riscontrato, nel caso di specie, la violazione dell’art. 8 Cedu, dato che tale ingerenza risultava non necessaria in una società democratica.
Infine, con riguardo alla privatezza, viene in rilievo la sent. 8 febbraio 2018, Ben Faiza c. Francia. Nella vicenda in questione il ricorrente lamentava un’interferenza nel diritto al rispetto della propria vita privata per essere stato sottoposto ad una “surveillance totale”, consistente in una forma di pedinamento tramite GPS, installato sulla propria autovettura a sua insaputa. La Corte europea ha ritenuto che tale attività investigativa fosse stata compiuta in assenza di una base legale, richiesta dall’art. 8 comma 2 Cedu, poiché la legge francese, all’epoca dei fatti, non indicava con chiarezza i casi e i modi in forza dei quali il pedinamento poteva essere eseguito, nonché le relative garanzie procedurali. Da qui, la violazione dell’art. 8 Cedu. Diversamente, la Corte europea non ha ravvisato la violazione del dettato pattizio, in ordine all’acquisizione dei tabulati telefonici eseguita sull’utenza del ricorrente e alle operazioni di localizzazione tramite celle telefoniche, perché previste dalla legge, proporzionate agli scopi legittimamente perseguiti e necessarie in una società democratica, in quanto finalizzate al perseguimento dei reati e, in particolare, nella specie al contrasto di un importante traffico di droga.
Ulteriori violazioni dell’art. 8 Cedu sono state riscontrate dalla Corte di Strasburgo anche nelle sentenze V. C. c. Italia e Mockuté c. Lituania, per le quali si rinvia sub. art. 3 e sub. art. 9. (Valentina Vasta)
e) Art. 9 Cedu
In tema di libertà di religione, si segnala la sent. 27 febbraio 2018, Mockuté c. Lituania, con la quale la C. eur. dir. Uomo ha ritenuto sussistente una violazione degli artt. 8 e 9 Cedu, in relazione alla seguente vicenda: la ricorrente, affetta da disturbi psichiatrici fin dalla giovane età, e partecipante, nel corso del tempo, a diverse sette religiose (tra cui, da ultimo, quella di Osho, nota come centro di meditazione Ojas), veniva ricoverata coattivamente in un ospedale psichiatrico nel 2003 a seguito di una crisi; nello stesso periodo, un programma televisivo che si occupava della setta raccontava la vicenda della ricorrente, e nel corso della trasmissione venivano rivelate diverse informazioni riservate relative alla ricorrente (venivano anche intervistati dei medici che la avevano in cura). Pertanto, da un lato, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che l’impedimento di fatto nell’esercizio della meditazione durante il periodo passato all’ospedale psichiatrico, costituisse una lesione della libertà di religione, garantita dall’art. 9 Cedu; dall’altro lato,, secondo la Corte europea, la rivelazione da parte dei medici dell’ospedale psichiatrico di informazioni sensibili sullo stato di salute della ricorrente ha integrato una violazione del suo diritto alla privacy, in contrasto con l’art. 8 Cedu. (Davide Sibilio)
f) Art. 10 Cedu
In materia di libertà di manifestazione del pensiero, si segnala la sent. 13 febbraio 2018 Aydogan et Dara Radyo Televizyon Yayincilik Anonim Sirketi c. Turchia: nel caso di specie, i ricorrenti, un’emittente radio-televisiva turca e una dirigente di questa, si erano visti respingere dall’Autorità preposta la concessione del “certificato di sicurezza nazionale”, necessario per l’autorizzazione ad iniziare le trasmissioni, con la richiesta di estromettere tre dirigenti (tra cui la ricorrente) – accomunati unicamente dall’appartenenza ad un’associazione di tutela dei diritti dell’uomo – per poter ridiscutere la concessione dell’autorizzazione. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto sussistente una violazione dell’art. 10 Cedu, ravvisando, in relazione a tale vicenda, un’ingerenza ingiustificata dello Stato in danno della libertà d’espressione.
Merita poi menzione la sent. 22 febbraio 2018, Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia c. Grecia, con la quale la C. eur. dir. uomo ha ritenuto sussistente una violazione dell’art. 10 Cedu, giudicando su un ricorso, presentato da una società proprietaria di un canale televisivo greco, che lamentava di aver ricevuto una sanzione pecuniaria (di 100.000 €) dall’Autorità nazionale greca per la radio e la televisione, a seguito della trasmissione in un programma televisivo di un video, ripreso attraverso una telecamera nascosta, nel quale veniva mostrato un parlamentare, membro della commissione sul gioco d’azzardo elettronico, mentre giocava d’azzardo. Secondo la Corte europea, la sanzione imposta alla televisione per la ripresa e la trasmissione di tale video non è giustificabile, in considerazione dell’interesse pubblico della notizia e del fatto che la scena fosse stata ripresa in luogo pubblico, quindi nell’esercizio del diritto di informazione, garantito dall’art. 10 Cedu. La Corte di Strasburgo ha invece escluso la violazione della stessa norma con riferimento a due altri video, relativi alla medesima vicenda, considerando legittimo e corretto il bilanciamento effettuato dallo Stato, al momento dell’inflizione della sanzione, tra diritto all’informazione e diritto alla privacy, a sua volta garantito dall’art. 8 Cedu.
Va infine segnalata la sent. 27 febbraio 2018 Guja c. Moldavia (2): nel caso di specie, il ricorrente, giornalista, a capo del dipartimento stampa dell’ufficio del procuratore generale, veniva licenziato nel 2003 dopo aver inviato ad un giornale due lettere contenenti informazioni relative a pressioni esercitate dal vice-presidente del Parlamento sul procuratore generale, per cui il primo lamentava la persecuzione penale da parte della procura di membri della polizia sospettati di maltrattamenti e comportamenti illeciti. Tale caso era stato in precedenza giudicato dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo, con sent. 12 febbraio 2008, Guja c. Moldavia, nella quale si dava ragione al ricorrente. A seguito di tale pronuncia, il ricorrente veniva reintegrato nel posto di lavoro, per essere tuttavia nuovamente licenziato poco dopo, seppure con motivazioni apparentemente slegate alla rivelazione di informazioni che aveva causato il primo licenziamento. Sulla base degli elementi forniti dal ricorrente, la Corte di Strasburgo ha tuttavia ritenuto che anche il secondo licenziamento fosse conseguenza del “whistle-blowing” del giornalista e che violasse il suo diritto alla libertà di espressione, tutelato dall’art. 10 della Convenzione. (Davide Sibilio)
g) Art. 11 Cedu
In materia di libertà di riunione e associazione, occorre menzionare la sent. 27 febbraio 2018, Agit Demir c. Turchia, nella quale la Corte è stata chiamata a decidere sul caso di un cittadino turco, appena tredicenne all’epoca dei fatti, che aveva partecipato ad una manifestazione in sostegno del leader curdo Ocalan, organizzata da un partito turco di opposizione al governo, e che per questo veniva arrestato dalla polizia con l’accusa di aver fatto propaganda in favore del PKK (partito filo-curdo, considerato movimento terroristico in Turchia), di aver partecipato ad una manifestazione violenta e di aver resistito alla polizia; per questi fatti il ricorrente veniva condannato dal tribunale minorile a un anno e 15 giorni di reclusione. La Corte di Strasburgo ha ritenuto sussistenti violazioni sia dell’art. 5 sia dell’art. 11 Cedu, in particolare ritenendo non ragionevoli e sproporzionate le misure prese dallo Stato turco contro il ricorrente. (Davide Sibilio)