ISSN 2039-1676


23 novembre 2017 |

Monitoraggio Corte Edu settembre 2017

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Camilla Mostardini (artt. 2, 3, 8 e 10 Cedu) e Pietro Zoerle (artt. 5 e 6 Cedu).

 

a) Art. 2 Cedu

In materia di obblighi di protezione della vita dei cittadini da parte dello Stato segnaliamo la sentenza Rõigas c. Estonia, relativa al decesso di un giovane affetto da tumore celebrale, avvenuto presso l’ospedale pubblico nel quale era ricoverato. La madre del giovane ha presentato ricorso alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione dell’art. 2 Cedu, e più in particolare della sua componente procedurale, essendo l’Estonia venuta meno all’obbligo di condurre indagini adeguate per stabilire le effettive cause della morte del figlio e le relative eventuali responsabilità dei medici. In via preliminare, la Corte europea ha ribadito come, laddove siano state adottate disposizioni idonee ad assicurare elevati standard professionali nello svolgimento dell’attività medica, la mera commissione di un errore di valutazione da parte dello staff medico, anche se dovuta a negligenza, non è di per sé sufficiente per poter invocare la violazione degli obblighi positivi che l’art. 2 Cedu pone a carico dello Stato. Quindi la C. eur. dir. uomo, conformemente alla sua giurisprudenza, ha precisato come in materia di colpa medica il rispetto degli obblighi procedurali di cui alla norma in parola non richiede che vengano necessariamente condotte indagini nell’ambito penale, risultando sufficiente che lo Stato offra un concreto ed effettivo rimedio dal punto di vista civile. Ebbene, nel caso di specie il quadro legislativo dell’Estonia consentiva l’accesso sia alla giustizia civile che a quella penale, solo quest’ultima concretamente adita dalla ricorrente. A tal proposito, osserva la sentenza in commento che non vi sono elementi sufficienti per poter ritenere che il procedimento penale sia stato condotto in maniera inadeguata o inefficace, posto che la stessa scelta del procuratore di archiviare il procedimento è stata presa sulla base delle prove raccolte, ed in particolare dei pareri dei medici legali che concordemente avevano attribuito la morte del giovane al solo degenerare delle metastasi, escludendo qualsivoglia responsabilità dello staff medico. Si ribadisce quindi il principio per cui la mera assenza di una pronuncia di condanna non inficia, come evidente, la bontà delle indagini svolte (per gli ulteriori profili di censura relativi al trattamento sanitario imposto al paziente, v. infra art. 8 Cedu).

Diversamente, una violazione degli obblighi positivi di natura procedurale discendenti dall’art. 2 Cedu è stata riconosciuta nella sentenza Randelović c. Montenegro, relativa alla morte di numerosi cittadini di nazionalità serba che nel 1999, lasciate le coste montenegrine, tentarono di raggiungere via mare l’Italia, finendo tragicamente per naufragare a causa del sovraffollamento del barcone che li trasportava. I ricorrenti, parenti delle vittime, lamentavano la mancata attivazione da parte delle competenti autorità statali nell’indagare prontamente ed efficacemente le morti – o sparizioni, posto che non tutti i corpi dei profughi sono stati ritrovati –  dei loro cari e nella conseguente individuazione dei responsabili. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto fondata tale doglianza, rilevando come gli obblighi procedurali derivanti dall’art. 2 Cedu investano lo Stato anche qualora la morte sia intervenuta per mano di privati o comunque soggetti sconosciuti, come nel caso di specie, dove il naufragio è stato conseguenza di una condotta pericolosa imputabile a terzi. Ciò premesso, la sentenza ha riscontrato l’assoluta inefficienza delle indagini svolte dallo Stato, posto che, trascorsi più di diciassette anni dai fatti in esame, il relativo procedimento penale risulta ancora pendente in secondo grado, in conseguenza di varie vicende giudiziarie che ne hanno determinato ritardi e rinnovazioni. Circostanza che, lungi dal configurare una mera violazione dell’art. 6 Cedu, comporta l’inevitabile indebolimento degli elementi di prova raccolti, al contempo compromettendo ogni potenziale buon esito delle indagini, oltre che un intollerabile protrarsi del calvario sofferto dalle famiglie delle vittime. La Corte europea osserva, altresì, che nessuna spiegazione è stata fornita dal Montenegro in merito alla lunghezza dei tempi processuali, al punto che i ritardi in parola non possono che essere ritenuti incompatibili con gli obblighi imposti a carico dello Stato dall’art. 2 Cedu.

Gli oneri procedurali derivanti dall’art. 2 Cedu sono stati presi in considerazione dalla Corte di Strasburgo anche nella sentenza Karataş e altri c. Turchia, ove l’inadeguatezza delle indagini svolte dallo Stato è risultata tale da determinare anche una violazione sostanziale della norma. In particolare, nel caso di specie le attenzioni degli inquirenti si sono concentrate quasi esclusivamente nello stabilire se le vittime, due cittadini turchi fucilati dai militari durante un controllo in quanto ritenuti membri di un’associazione terroristica, fossero o meno dei sovversivi, senza invece indagare le circostanze concrete che avrebbero giustificato l’esplosione di colpi al loro indirizzo da parte dei militari. Proprio per questi motivi, la Corte europea ha ritenuto nel caso di specie non soddisfatto l’onere probatorio relativo alla necessità e proporzionalità dell’uso della forza da parte degli agenti statali, gravante appunto sullo Stato.

Ancora in tema di art. 2 Cedu, la C. eur. dir. uomo ha avuto modo di ravvisarne la violazione sostanziale nella sentenza Tekin e Arslan c. Belgio. Nel caso di specie i ricorrenti attribuivano la morte del figlio, all’epoca dei fatti detenuto presso un carcere belga, ad un uso scorretto e non necessario della forza con la quale alcuni agenti penitenziari avrebbero immobilizzato il giovane, causandone la morte per asfissia. In prima istanza, la Corte europea ha ricordato come la responsabilità penale eventualmente ascrivibile in capo agli agenti penitenziari è cosa ben diversa dalla responsabilità dello Stato davanti alla giurisdizione di Strasburgo. Per tale ragione, compito della Corte è quello di verificare che l’esame effettuato dal Tribunale nazionale abbia permesso di stabilire se le manovre effettuate dagli agenti per immobilizzare il figlio della ricorrente siano state necessarie ed eseguite nel rispetto delle precauzioni idonee a ridurre al minimo ogni rischio per la vita del detenuto. Nel caso in esame gli agenti hanno riferito che, chiamati ad eseguire il trasferimento del detenuto in una cella di isolamento, si erano visti costretti a ricorrere all’uso della forza per timore di essere aggrediti dal ragazzo, alla luce dei comportamenti violenti da lui più volte tenuti in precedenza. Ciononostante, la Corte europea ha accolto le prospettazioni dei ricorrenti, ritenendo insussistenti nel caso di specie i requisiti di necessità e proporzionalità richiesti dal comma secondo dell’art. 2 Cedu: viene infatti osservato come al momento del trasferimento il detenuto non poteva rappresentare un concreto pericolo per l’incolumità degli agenti, i quali non hanno neppure preso in considerazione misure alternative alla manovra di ammanettamento particolarmente violenta realizzata nei confronti di un soggetto che, per altro, era affetto da problemi mentali, in alcun modo rientrati nella valutazione effettuata dal Tribunale belga. Alla luce di tale conclusione, la Corte di Strasburgo ha ravvisato l’origine di tale comportamento negligente nell’inadeguatezza del quadro giuridico predisposto dallo Stato in materia di uso della forza da parte degli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti, ritenuto troppo generico e privo di istruzioni chiare e precise relative alle tecniche manuali di contenimento dei detenuti. Ancora, osserva la C. eur. dir. uomo come lo Stato non abbia correttamente adempiuto all’obbligo più generale di formare gli agenti in modo tale da prevenire eventuali violazioni dell’art. 2 Cedu, al punto che molti osservatori internazionali avevano già fatto presente l’esistenza all’epoca dei fatti di gravi lacune nell’addestramento degli agenti penitenziari in Belgio, con particolare riferimento alle cautele da riservare ai detenuti con problemi mentali.

Infine, la violazione sostanziale degli obblighi positivi nascenti dall’articolo 2 della Cedu è stata ravvisata dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Binnur Uzun e altri c. Turchia, relativa alla morte di un uomo accidentalmente precipitato nella tromba di un ascensore in un cantiere abbandonato appartenente al comune, dove si era clandestinamente introdotto. La Corte europea ha osservato che, al di là di ogni eventuale responsabilità civile o penale delle parti coinvolte, la morte della vittima non è stata solo conseguenza della condotta negligente dell’uomo, ma anche della mancata messa in sicurezza del sito, dovuta all’assenza di un quadro regolamentare che indicasse le misure di precauzione da adottare nei cantieri in stato di abbandono. La responsabilità dello Stato ai sensi dell’art. 2 Cedu è stata riconosciuta anche per quanto riguarda gli aspetti procedurali della norma, dal momento che non è stata fornita ai ricorrenti un’adeguata risposta giudiziaria. (Camilla Mostardini)

 

b) Art. 3 Cedu

Quanto al divieto, discendente dall’art. 3 Cedu, di sottoporre i detenuti ad un regime carcerario integrante un trattamento inumano e degradante, segnaliamo la sentenza Kuparadze c. Georgia, nella quale la C. eur. dir. uomo ha negato che le condizioni di detenzione della ricorrente abbiano assunto i caratteri necessari per riconoscere in capo allo Stato una violazione della norma in parola. In particolare la Kuparadze, all’età di quattordici anni condannata a dieci anni di reclusione per omicidio, lamentava in prima istanza di aver dovuto per un certo periodo di tempo condividere la cella con una detenuta adulta, non esistendo all’epoca una struttura penitenziaria minorile; quindi, a seguito della costituzione entro il medesimo carcere di un’ala separata riservata alle detenute minorenni, la generica inadeguatezza delle condizioni di detenzione. La Corte di Strasburgo, dopo aver ritenuto di dover considerare separatamente le due doglianze, in quanto di diversa natura, ha dichiarato l’inammissibilità della prima, intervenuta tardivamente ai sensi dell’art. 35, commi 1 e 4 della Cedu. In merito alla seconda doglianza, la Corte europea ha preliminarmente ricordato come, per potersi parlare di trattamento inumano e degradante, è necessario che le sofferenze legate alla detenzione comportino qualcosa di più rispetto a quella inevitabilmente connessa all’esecuzione stessa della pena, un quid pluris di cui il ricorrente dovrà dare prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Nel caso di specie, nessuna violazione dell’art. 3 può essere derivata dalla mera circostanza che la pena sia stata eseguita in una sezione del carcere creata ad hoc per i minorenni, né dal fatto che vi siano state disfunzioni momentanee nel sistema di tubature della cella, nella quale comunque erano riservati alla detenuta almeno 4 metri quadri di spazio. Osserva inoltre la Corte di Strasburgo che alla ricorrente è stata sempre assicurata la possibilità di fare quotidiane passeggiate, anche se da lei stessa a rifiutate, così come le è stata garantita la costante possibilità di consultare una psicologa, oltre che di completare la propria educazione scolastica.

A diversa conclusione è giunta la C. eur. dir. uomo nella sentenza Mirzashivli c. Georgia, laddove ha ravvisato la violazione dell’art. 3 Cedu in relazione al trattamento di un detenuto affetto da tumore al quale non sono state prestate le adeguate cure mediche, almeno fino all’intervenuto trasferimento in un ospedale penitenziario, cautelarmente disposto dalla stessa Corte europea ai sensi dell’art. 39 del regolamento della Cedu. In particolare, la somministrazione di soli antidolorifici volti a curare i sintomi, e non la causa della malattia, le possibilità di essere visitato da un oncologo e di essere conseguentemente sottoposto ad un ciclo di chemioterapia concesse solo dopo molti mesi, la negazione dell’intervento di rimozione del tumore suggerito dai medici sono stati ritenuti dalla Corte di Strasburgo contrari al divieto di trattamenti inumani di cui all’art. 3 Cedu.

La Corte europea ha inoltre riconosciuto la violazione degli obblighi procedurali discendenti dall’art. 3 Cedu con le sentenze Matevosyan c. Armenia e Zolotorev c. Russia, relative a soggetti che, in qualità di indagati prima, e di detenuti poi, hanno subito ripetute percosse e maltrattati da parte degli agenti di polizia che li avevano in custodia e miravano ad estorcerne le confessioni. In entrambi i casi la Corte di Strasburgo ha ravvisato gravi mancanze nelle indagini condotte a seguito delle denunce presentate dai due detenuti, ritenute carenti di quei requisiti di imparzialità, indipendenza ed effettività richieste da una lettura congiunta degli artt. 1 e 3 della Cedu.

Nella sola seconda pronuncia è stata inoltre riconosciuta la violazione dell’art. 3 Cedu anche nella sua dimensione sostanziale. In particolare, la C. eur. dir. uomo si è detta consapevole della difficoltà per un soggetto sottoposto alla restrizione della propria libertà di fornire una prova sufficientemente attendibile dei maltrattamenti subiti, e proprio per questo motivo ha ribadito che, secondo la propria consolidata giurisprudenza, in casi simili spetta allo Stato fornire una giustificazione per le lesioni riportate da chi si trovi sotto la sua soggezione. In altre parole, in mancanza di spiegazioni alternative alla responsabilità degli agenti per le lesioni denunciate, si ritiene che lo Stato non abbia esaustivamente adempiuto all’onere probatorio in grado di vincere la presunzione a favore della tesi del ricorrente. Per tali motivi, si è ritenuto che le lesioni intenzionalmente inflitte dagli agenti nell’esercizio delle loro funzioni, le quali hanno per altro causato danni piuttosto rilevanti nel ricorrente, rientrino dell’alveo dei trattamenti inumani e della tortura proibiti dall’art. 3 Cedu. (Camilla Mostardini)

 

c) Art. 5 Cedu

In materia di libertà personale, si segnala la sent. 5 settembre 2017, Khaldarov c. Turchia. Il caso riguarda un cittadino uzbeko ­− con permesso di soggiorno scaduto − che, dopo essere stato trattenuto dalla polizia turca in aeroporto per alcuni giorni, veniva trasferito in un centro di espulsione, senza ricevere alcuna comunicazione sui motivi dell’arresto. La Corte ha riscontrato la violazione dell’art. 5, commi 2 e 4 Cedu, in quanto l’ordinamento nazionale non prevede − in violazione della riserva di legge contenuta nel dettato convenzionale − né regole in materia di immigrazione che disciplinino i casi e i modi entro i quali lo straniero possa essere arrestato, né un meccanismo riparatorio per l’ingiusta detenzione. Peraltro, la mancata comunicazione dei motivi dell’arresto da parte delle autorità − oltre a integrare una violazione dell’art. 5, comma 1 Cedu − ha, di fatto, privato il ricorrente del diritto di ricorrere a un tribunale, per il controllo sulla legittimità della misura privativa della libertà personale, in violazione dell’art. 5, comma 4 Cedu.

Sempre sotto il profilo del diritto a un ricorso effettivo sulla legittimità della detenzione cautelare, rileva la sent. 7 settembre 2017, Erol c. Germania, nella quale la Corte ha riconosciuto conforme al dettato convenzionale un provvedimento dei giudici tedeschi, con il quale era stata respinta una domanda di revoca della misura cautelare, condizionata al deposito di una cauzione da parte dei familiari di un imputato, condannato con sentenza non definitiva per traffico di stupefacenti. Nel caso di specie, i legami di parentela tra il ricorrente e la sua famiglia non sono stati considerati sufficientemente forti per evitare, in concreto, il pericolo di fuga dell’imputato.

Ancora con riferimento all’art. 5, comma 4 Cedu, si segnala la sent. Stollenwerk c. Germania, dove la Corte ribadisce che, laddove l’ordinamento garantisca un mezzo di impugnazione contro una decisione di prima istanza sulla legittimità della misura cautelare, tale procedimento deve essere sempre assistito dalle garanzie del contraddittorio e di parità delle armi. In particolare, le ragioni di celerità del procedimento de libertate non fanno venir meno il diritto del ricorrente e del suo difensore a ricevere tempestivamente la comunicazione delle memorie depositate dall’autorità inquirente. (Pietro Zoerle)

 

d) Art. 6 Cedu

Nella sent. 5 settembre 2017, Türk c. Turchia, la persona sottoposta alle indagini, durante un interrogatorio svoltosi in assenza del difensore, ha reso dichiarazioni auto-incriminanti, perché convinto dalla polizia che il reato contestato fosse ormai prescritto. Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu, la violazione del suo diritto a un’adeguata assistenza difensiva a partire dalle prime fasi del procedimento. I giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la violazione, in quanto il giudice nazionale − oltre a fondare la condanna dell’imputato esclusivamente sulle dichiarazioni confessorie illegittimamente acquisite − non ha compiuto alcuna verifica né sull’effettività degli avvisi impartiti al ricorrente relativi al diritto di difesa, né sulla sua reale volontà di rinunciare al difensore. In particolare, la Corte ha sottolineato che una dichiarazione prestampata di rinuncia al difensore, prodotta dall’autorità inquirente, non è di per sé sufficiente a dimostrare una manifestazione di volontà inequivocabile e consapevole da parte dell’indagato.

Sempre in tema di equità processuale, si segnala la dec. 26 settembre 2017, Fornataro c. Italia, con la quale la Corte ha ribadito i principi giurisprudenziali ormai consolidati in tema di giudizio abbreviato (cfr. sent. 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia). Il ricorrente è stato condannato per aver compiuto ripetutamente atti sessuali con il figlio minorenne. La sentenza si è basata, oltre alle dichiarazioni rese dalla madre e dal bambino in incidente probatorio, sulle consulenze psicologiche redatte dal CTU nel giudizio civile, relativo alla revoca dell’affidamento congiunto del minore, e acquisite al fascicolo del pubblico ministero come prova documentale. Secondo il ricorrente, il giudizio si sarebbe svolto in violazione delle regole sul contraddittorio per la prova, in quanto non sarebbe stato possibile esaminare il CTU. La Corte, tuttavia, ha dichiarato irricevibile il ricorso sotto il profilo della violazione dell’art. 6, commi 1 e 3 lett. d Cedu, riscontrando che la consulenza tecnica era stata acquisita al fascicolo del pubblico ministero prima della richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’imputato. Di conseguenza, il mancato esame del consulente tecnico è dipeso dalla scelta consapevole di accedere al rito de quo, nel quale la riduzione delle garanzie processuali viene compensata dalla natura premiale del giudizio.

Degna di nota è anche la dec. 26 settembre 2017, Mazzarella c. Italia. Il ricorrente - condannato in sede di giudizio abbreviato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - ha contestato la mancata valutazione da parte del giudice dell’udienza preliminare di una consulenza tecnica, depositata dalla difesa prima della richiesta del rito deflattivo del dibattimento, secondo la quale il contenuto delle intercettazioni sarebbe stato travisato in sede di trascrizione. La Corte europea − dopo aver ribadito la conformità del rito speciale rispetto ai parametri convenzionali − ha osservato che gli elementi di prova a carico dell’imputato, valutati ai fini della condanna, sono stati molteplici (tra i quali hanno assunto particolare rilievo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia) e, in materia di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito. Non si è ravvisata, quindi, alcuna questione rilevante rispetto ai principi di equità processuale e, in particolare, di parità delle armi di cui all’art. 6 Cedu. (Pietro Zoerle)      

 

e) Art. 8 Cedu

Nell’ambito della già menzionata sentenza Rõigas c. Estonia, la ricorrente ha lamentato anche la violazione degli artt. 8 e 3 Cedu. In particolare, quanto alla prima norma, per il fatto che sono stati somministrati al figlio medicinali e trattamenti sanitari senza richiederne previamente il consenso al paziente stesso o alla madre. Quanto, poi, all’art. 3 Cedu, afferma la donna che l’intubazione e la tracheotomia praticate dai medici al figlio, unitamente al fatto che questi fosse stato legato al letto (anche se per evitare che si facesse del male, posto che l’avanzare del tumore aveva provocato degli squilibri mentali nel giovane), abbiano rappresentato “sofferenze non necessarie”, che non sono state oggetto di adeguata indagine da parte dello Stato.

In via preliminare la Corte di Strasburgo ha – invero, lapidariamente – ritenuto di ricondurre entrambe le doglianze entro l’alveo del solo art. 8 Cedu, in quanto aventi comunque per oggetto i trattamenti somministrati al figlio senza alcun consenso (“in as much as they relate to the alleged involuntary treatment administered to her [the applicant’s] son”). Quindi, viene precisata la duplice veste assunta dalla ricorrente nel procedimento: da un lato vittima indiretta, nell’interesse del figlio deceduto cui sarebbe stato negato il diritto di esprimere un consenso ai trattamenti sanitari; dall’altra vittima diretta, dal momento che, non avendo i medici richiesto la prestazione di tale consenso neppure alla madre, sarebbe stato asseritamente violato anche il diritto alla vita privata di quest’ultima. Ebbene, entrambe le posizioni sono state dichiarate dalla Corte europea inammissibili ratione personae: la prima in ossequio al carattere personalissimo del diritto di cui all’art. 8 Cedu, al punto che non può essere fatto valere da terzi, quali la madre nel caso di specie; la seconda in quanto si ritiene che il diritto alla vita privata della ricorrente non possa ritenersi direttamente violato per il solo fatto che non le sia stato data l’opportunità di esprimere un consenso alle cure del figlio, del quale neppure ricopriva il ruolo di legale rappresentante, essendo questi ormai maggiorenne. (Camilla Mostardini)

 

f) Art. 10 Cedu

In materia di libertà di espressione, la Corte di Strasburgo questo mese ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania, negando la violazione dell’art. 10 Cedu. Nel caso di specie i ricorrenti, rispettivamente una casa editrice e un’emittente televisiva, lamentavano un’indebita restrizione della loro libertà di espressione conseguente all’adozione di un provvedimento assunto nel corso di un procedimento penale, con il quale il presidente del collegio giudicante vietava ai giornalisti ammessi alle udienze aperte al pubblico di diffondere nei servizi realizzati l’immagine dell’imputato (un giovane affetto da gravi patologie psichiatriche, reo confesso dell’assassinio dei genitori, avvenuto con modalità particolarmente cruenti). A tal proposito la Corte europea ha affermato che, se è pur vero che l’ordinanza in parola ha indubbiamente rappresentato un’ingerenza nella libertà di espressione dei giornalisti, ciononostante tale ingerenza risulta giustificata ai sensi del comma secondo dell’art. 10 Cedu, del quale sussistono nel caso di specie tutti i requisiti. Due le osservazioni della C. eur. dir. uomo degne di nota. Anzitutto, quanto alla precisione che deve connotare il dato normativo alla base dell’ingerenza, la sentenza chiarisce come tale requisito non può di per sé dirsi mancante laddove la norma si limiti a indicare, come nel caso concreto, che “il presidente è responsabile del mantenimento dell’ordine alle udienze”: osserva infatti la Corte di Strasburgo che la discrezionalità evidentemente attribuita al giudice con una simile disposizione è inevitabile, non potendo essere stabilite a priori prescrizioni più precise in merito ai provvedimenti da adottare per assicurare il corretto svolgimento delle udienze. In secondo luogo, circa la necessarietà di tale ingerenza in una società democratica, è stato ribadito come la stampa, nello svolgimento del ruolo di primaria importanza ai fini del dibattito pubblico che le spetta, non possa mai oltrepassare certi confini, ed in particolare il rispetto alla vita privata di un imputato e la presunzione di innocenza. La Corte europea ha quindi avallato il bilanciamento tra diritto all’informazione e rispetto della riservatezza dell’imputato effettuato dal giudice nazionale, facendo in particolar modo leva sul fatto che nessun contributo al dibattito pubblico può venire dalla diffusione dell’immagine di chi sia sottoposto a procedimento penale, soprattutto qualora si tratti di persona non nota – a nulla rilevando la presenza di una eventuale confessione che, in particolar modo se proveniente da soggetto affetto da problemi mentali, non fa venir meno la presunzione di innocenza.

Ancora con riguardo alla libertà di espressione, la Corte di Strasburgo ha ravvisato una violazione dell’art. 10 Cedu nella sentenza Lacroix c. Francia, relativa ad un caso di diffamazione. In particolare il ricorrente, professore di geologia, era stato condannato per aver denunciato, in qualità di consigliere municipale e membro della commissione finanze e gare d’appalto, alcune irregolarità relative alla messa in sicurezza di un sentiero, accusando sindaco e vicesindaco di frode negli appalti pubblici. La Corte europea ha ritenuto indebita l’ingerenza dello Stato nella libertà di espressione manifestata dal ricorrente, in quanto non necessaria in una società democratica, in particolare tornando ad affermare l’imprescindibile esigenza di assicurare una maggiore tolleranza nei casi in cui l’opinione di cui si valuta l’eventuale natura diffamatoria riguardi l’operato di un personaggio politico nello svolgimento delle proprie funzioni. Qualità politica che, nel caso di specie, attiene per di più all’autore stesso dell’opinione, espressa nell’ambito del ruolo di vigilanza nelle gare d’appalto al quale era stato specificamente preposto: la C. eur. dir. uomo afferma quindi espressamente che il controllo circa la necessarietà di un’ingerenza nella libertà d’espressione appartenente a un rappresentante del popolo richiede un vaglio più severo, trovando giustificazione una tale ingerenza solo per motivi imperativi. (Camilla Mostardini)