ISSN 2039-1676


27 febbraio 2018 |

Monitoraggio Corte EDU dicembre 2017

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Serena Santini (artt. 2, 3, 9, 10 e 11 Cedu) e Violette Sirello (artt. 5, 6 Cedu; art. 4 Prot. n. 7 Cedu).

 

a) Art. 2 Cedu

In materia di obblighi positivi che discendono dal diritto alla vita merita innanzitutto di essere segnalata, questo mese, la sent. 19 dicembre 2017, Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo, in cui la Grande Camera affronta il tema della negligenza medica a fronte del ricorso proposto dalla moglie di un paziente deceduto a causa di una serie di problemi medici sorti dopo aver subito un’operazione routinaria. L’art. 2 Cedu entra in gioco nella decisione della Grande Camera tanto nel suo profilo sostanziale, quanto in quello procedurale. In relazione al primo profilo, la Corte europea esclude – contrariamente a quanto ritenuto dalla Camera in prima istanza – la violazione dell’art. 2 Cedu precisando, in linea con alcuni precedenti (cfr. dec. 4 maggio 2000, Powell c. Regno Unito e sent. 14 aprile 2009, Sevim Güngör c. Turchia), che, in tema di negligenza medica, l’obbligo positivo gravante sullo Stato è circoscritto alla predisposizione di un adeguato e funzionante “regulatory framework” che imponga agli ospedali, siano essi pubblici o privati, di garantire standard elevati nella somministrazione delle cure e di adottare tutte le misure necessarie per proteggere la vita dei pazienti. Ove, come nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna disfunzione strutturale o sistemica dei servizi ospedalieri – rispetto alla quale lo Stato avrebbe l’obbligo di intervenire – anche la sussistenza di eventuali errori da parte dei medici o un difetto di coordinamento tra i vari reparti non sono sufficienti a chiamare in causa la responsabilità dello Stato, salve ipotesi eccezionali. Al contrario, la Corte europea riconosce la violazione dell’art. 2 Cedu nel suo volet procedurale, poiché il sistema giuridico portoghese, considerato nel suo complesso, non è stato in grado di fornire un’adeguata e soprattutto tempestiva risposta giudiziaria a fronte delle plurime e ripetute doglianze della moglie avanzate di fronte alle diverse autorità competenti.

Viene, invece, esclusa la violazione potenziale delle garanzie convenzionali che discendono dall’art. 2 Cedu – così come di quelle che discendono dall’art. 3 Cedu – nella sent. 7 dicembre 2012, D.L. c. Austria, in relazione alla procedura di estradizione avviata nei confronti di un cittadino kosovaro verso il paese d’origine sulla base di un mandato di cattura internazionale. Nel caso di specie, la Corte europea ritiene che il ricorrente non abbia sufficientemente provato né l’esistenza di un serio pericolo per la propria vita – pericolo che, secondo l’allegazione del ricorrente, deriverebbe dall’esistenza di una faida con un clan rivale dalla quale le autorità kosovare non sarebbero in grado di proteggerlo –; né il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in ragione delle condizioni detentive nelle prigioni kosovare. In particolare, con riferimento a tale ultimo profilo – continua la sentenza – da un lato, non è corretto sostenere che le prigioni kosovare siano, nel loro complesso, il teatro di violenza diffusa o sistematica nei confronti dei prigionieri; dall’altro, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito al fatto di essere stato in precedenza sottoposto a maltrattamenti da parte delle autorità o di essere esposto, personalmente, a rischi specifici in caso di incarcerazione.

Si segnala, poi – in ragione della possibile rilevanza dei principi enunciati dalla Corte europea anche in sede penale – la sent. 19 dicembre 2017, A. c. Svizzera, con cui la C. eur. dir. uomo esclude la violazione potenziale dell’art. 2 Cedu (come pure del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 3 Cedu) in relazione ad un procedimento di espulsione avviato dallo Stato svizzero nei confronti di un cittadino iraniano, al quale era stato negato più volte il riconoscimento del diritto d’asilo. Nello specifico, il ricorrente adiva la C. eur. dir. uomo lamentando come l’esecuzione del provvedimento di espulsione verso il paese d’origine lo avrebbe esposto al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, se non addirittura di essere ucciso, in ragione della sua conversione alla religione cattolica, condotta giudicata apostatica dall’Iran. Come anticipato, tuttavia, la Corte rigetta il ricorso sulla scorta di due principali argomenti: a) in primo luogo, il fatto che la situazione del ricorrente sia stata adeguatamente esaminata da differenti autorità svizzere e in più gradi di giudizio, nel corso dei quali si è proceduto all’escussione diretta del ricorrente medesimo; b) in secondo luogo, poi, i giudici di Strasburgo sostanzialmente ratificano la valutazione nel merito compiuta dalle autorità svizzere: la conversione alla religione cattolica – ove ad essa non corrisponda, come nel caso di specie, un “certain level of public exposure” ovvero si caratterizzi per ulteriori profili, sì che essa assuma, agli occhi delle autorità iraniane, i connotati di una vera e propria minaccia – non espone, di per sé, al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti.

La Corte europea si occupa infine – con la sent. 19 dicembre 2017, Khayrullina c. Russia – di un caso di police brutality commesso nei confronti di un soggetto sentito quale testimone nel corso di un’indagine per omicidio, episodio che si conclude con la morte di quest’ultimo. Il riconoscimento della violazione della garanzia convenzionale, tanto nel suo aspetto sostanziale, quanto in quello procedurale, appare quasi scontato: il testimone viene infatti trovato in stato di incoscienza presso la stazione di polizia subito dopo l’interrogatorio e muore dopo tre mesi di coma, senza che alcuna indagine approfondita sia stata condotta per accertare le cause e le circostanze del decesso. Inverosimile, in primo luogo, per i giudici di Strasburgo, che si sia trattato di un tentato suicidio, come invece affermato dalle autorità russe: non solo non sussiste alcuna prova dalla quale inferire condizioni psicologiche di vulnerabilità tali da poter giustificare un tal gesto, ma il fatto che il soggetto sia stato trattenuto illegalmente presso la stazione di polizia e che non sia stata compiuta un’anamnesi completa dei segni presenti sul suo corpo al momento dell’ingresso in ospedale inducono la Corte europea a ritenere violato l’art. 2 Cedu nel suo volet sostanziale. In seconda battuta, poi, le indagini compiute dalle autorità russe vengono giudicate del tutto inadeguate – in particolare per l’estrema lunghezza di queste ultime e le numerose lacune nell’attività di ricerca e conservazione delle prove – rispetto agli standard che una tale “morte sospetta” avrebbe richiesto; ciò che dunque integra la violazione dell’obbligo procedurale di cui all’art. 2 Cedu. (Serena Santini)

 

b) Art. 3 Cedu

Tra le pronunce in materia di divieto di trattamenti inumani e degradanti, oltre alle già menzionate sentenze D. L. c. Austria e A. c. Svizzera, merita segnalazione la sent. 7 dicembre 2012, S. F. e altri c. Bulgaria, in tema di condizioni di trattenimento nei centri di detenzione per stranieri irregolari. Il caso, al quale fa da sfondo il noto quadro delle politiche restrittive adottate dalla Bulgaria in tema di immigrazione, coinvolge una famiglia di cinque profughi iracheni – tre, in particolare, i minori coinvolti, nell’interesse dei quali è stato proposto il ricorso – fermata dalla polizia mentre attraversava il confine e quindi trattenuta temporaneamente presso il centro di detenzione della polizia di frontiera di Vidin. In via preliminare, la Corte europea ha respinto l’obiezione del governo sull’inosservanza della “exhaustion of domestic remedy rule” sollevata in ragione del mancato esperimento, da parte dei ricorrenti, delle vie di ricorso interne per lamentare le condizioni detentive: l’ineffettività di tali rimedi, unitamente all’insussistenza di una ragionevole prospettiva di successo all’epoca dei fatti, è sufficiente – a parere della Corte europea – a fondare l’ammissibilità del ricorso alla luce dell’art. 35, § 1, Cedu. Quindi, la Corte di Strasburgo ha ribadito come, ove si tratti di minori, la valutazione circa le condizioni di trattamento nei centri di detenzione per stranieri irregolari debba essere particolarmente stringente alla luce della condizione di vulnerabilità che li contraddistingue. Ebbene, nel caso di specie, la Corte europea – anche alla luce dei video prodotti dai ricorrenti – ha riconosciuto una violazione dell’art. 3 Cedu in relazione alle condizioni detentive cui sono stati sottoposti i tre minori nel centro di Vidin. Nonostante la brevità di tale periodo (circa quarantuno ore), infatti, la sentenza sottolinea come l’estrema gravità delle condizioni di trattenimento – gravità derivante da una serie di fattori, quali la precarietà delle condizioni della cella, la sporcizia, il limitato accesso ai bagni che li costringeva ad urinare sul pavimento e l’attesa di oltre ventiquattro ore prima di ricevere cibo e acqua – integri un trattamento inumano e degradante. La Corte coglie, altresì, l’occasione per ribadire che l’incremento dei flussi migratori non può in alcun modo assolvere lo Stato dagli obblighi scaturenti dall’art. 3 Cedu che includono, per l’appunto, quello di garantire condizioni di trattenimento dei migranti compatibili con il rispetto della dignità umana.

Si segnala, infine, la sent. 19 dicembre 2017, Krsmanović c. Serbia, con cui la Corte europea condanna la Serbia per la violazione dell’obbligo procedurale discendente dall’art. 3 Cedu di esperire un’indagine effettiva per l’accertamento della dinamica dei fatti nell’ipotesi in cui un detenuto lamenti di essere stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti da parte delle forze di polizia. Il fatto che i denunciati maltrattamenti siano riconducibili nel contesto dell’operazione “Sabre” – avviata dall’unità antiterroristica serba a seguito dell’assassinio dell’allora primo ministro e della dichiarazione dello stato d’emergenza – non assolve lo Stato dall’obbligo di condurre un’indagine effettiva ove, come nel caso di specie, le prove a supporto della denuncia integrino un “arguable claim”. Dirimenti nel senso della ineffettività delle indagini sono – a parere dei giudici di Strasburgo – una serie di elementi, quali: il fatto che le indagini si siano limitate all’escussione degli ufficiali coinvolti e non di altri soggetti presenti durante l’arresto o nel luogo di detenzione; che il detenuto e la madre non abbiano potuto partecipare effettivamente alle indagini; che l’assenza di testimoni diretti abbia indotto le autorità a concludere nel senso dell’insufficienza di prove per instaurare un procedimento penale; che le indagini siano state condotte da soggetti gerarchicamente subordinati alla medesima catena di comando dei potenziali responsabili e l’incapacità stessa dello Stato di individuare i responsabili, nonostante la prova dei maltrattamenti risultante dai certificati medici prodotti. (Serena Santini)

 

c) Art. 5 Cedu

Sul versante della legalità della detenzione provvisoria ex art. 5 comma 1 Cedu va, anzitutto, segnalata la già citata sent. 19 dicembre 2017, Khayrullina c. Russia, che, rammentato il rilievo dell’art. 5 Cedu in uno Stato democratico, accerta la violazione della previsione pattizia sotto due profili: da un lato, il trattenimento del marito della ricorrente presso il commissariato (ivi deceduto, a causa delle violenze subite ad opera della polizia) era privo di giustificazione; dall’altro, le autorità nazionali avevano omesso di redigere un verbale del trattenimento, difettando conseguentemente ogni forma di documentazione della detenzione provvisoria. 

Per quanto concerne, poi, gli scopi per cui può essere disposta la detenzione provvisoria, ex art 5 comma 1 lett. c Cedu, la dec. 5 dicembre 2017, Harizanov c. Bulgaria, rammenta che l’ordinanza cautelare deve recare la giustificazione della sussistenza dell’esigenza cautelare posta a base della privazione della libertà personale, offrendo una motivazione congrua, per l’appunto, in rapporto alla finalità cautelare del provvedimento, con riferimento tanto al versante della conformità alle norme sostanziali e processuali interne quanto a quello della sussistenza di un adeguato un quadro probatorio a carico dell’accusato. Sulla scorta di queste premesse, la Corte europea, riscontrato che il giudice procedente aveva redatto un’analitica motivazione in ordine alle ragioni in fatto e diritto che giustificavano l’ordinanza cautelare, rigetta il ricorso perché manifestamente infondato.

Sul versante del diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo sulla legalità della detenzione provvisoria, protetto dall’art. 5 comma 4 Cedu, va richiamata la sent. 7 dicembre 2017, Stergiopoulos c. Grecia, che accerta una duplice violazione del canone convenzionale. In primo luogo, la Corte europea rammenta – nel solco di una giurisprudenza consolidata – come il procedimento incidentale, instaurato dall’impugnazione de libertate proposta dal ricorrente, debba concludersi entro un termine ragionevole. Così, i giudici di Strasburgo ritengono che il decorso di trentaquattro giorni fra il deposito dell’impugnazione da parte del detenuto e la decisione del giudice de libertate non sia compatibile con l’art. 5 comma 4 Cedu. In secondo luogo, la Corte europea evidenzia – anche sotto tale profilo, nel solco di una giurisprudenza consolidata – come il procedimento giurisdizionale volto al controllo sulla legalità della detenzione debba caratterizzarsi per la necessaria parità delle parti. Conseguentemente, viola il canone pattizio non aver consentito al ricorrente di partecipare personalmente all’udienza nel procedimento incidentale in cui si discuteva della domanda di scarcerazione proposta con l’impugnazione cautelare.  

Per concludere, in materia di diritto ad un equo indennizzo per le violazioni del diritto alla libertà e alla sicurezza di cui all’art. 5 comma 5 Cedu, viene in rilievo la già menzionata sent. 19 dicembre 2017, Khayrullina c. Russia, con cui la Corte europea condanna lo Stato per la mancata previsione di un diritto all’indennizzo ex lege in tutti i casi nei quali sia stata accertata l’illegittimità della detenzione provvisoria. (Violette Sirello)

 

d) Art. 6 Cedu

Sul versante dell’equità processuale, protetta in generale dall’art. 6 comma 1 Cedu, va anzitutto segnalata la sent. 19 dicembre 2017, Ramda c. Francia, relativa ai requisiti necessari e sufficienti affinché un dibattimento penale, conclusosi con un verdetto non motivato di colpevolezza, possa risultare compatibile con la previsione convenzionale. Nel caso di specie, concernente un processo per reati di terrorismo, il verdetto non motivato di condanna era stato pronunciato da una corte d’assise in composizione “speciale” – la cui giuria, cioè, era anch’essa integralmente composta da giudici togati – e il ricorrente si doleva della lesione del diritto di conoscere le ragioni in fatto e diritto della condanna, reputando, così, violato l’art. 6 comma 1 Cedu. La Corte europea, dopo aver premesso che i principi enunciati in rapporto alla conoscibilità delle ragioni in fatto e diritto del verdetto emesso da una giuria popolare si applicano anche in caso di giuria in composizione professionale speciale, evidenzia che il dibattimento in parola è stato rispettoso dei requisiti tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza di Strasburgo in materia di verdetto non motivato di colpevolezza ed equità processuale. In particolare, viene sottolineato come, lungo tutto l’arco del processo, l’imputato abbia avuto piena conoscenza delle accuse, sempre redatte in modo dettagliato, in rapporto sia alla vicenda incidentale cautelare sia a quella principale. Risulta, poi, che il dibattimento era stato instaurato per capi d’imputazione molto particolareggiati e l’imputato aveva potuto assistere alla sua celebrazione, con particolare riguardo allo svolgimento dell’istruzione dibattimentale ed alle discussioni finali di accusa e difesa. Ancora, il presidente aveva fornito alla giuria istruzioni altrettanto dettagliate sia in primo grado che in appello. Il quadro appena delineato consente, dunque, alla Corte europea di escludere la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu, non potendo l’imputato addurre d’ignorare le ragioni della condanna.

Per quanto concerne, poi, il diritto dell’imputato a confrontarsi con i testimoni d’accusa, protetto dall’art. 6 comma 3 lett. d Cedu, merita richiamare la sent. 12 dicembre 2017, Zadumov c. Russia. Il ricorrente, nel caso di specie, si doleva della violazione del canone convenzionale per non aver mai potuto esaminare un testimone d’accusa, le cui dichiarazioni, rese unilateralmente in indagine, erano state lette in dibattimento ed impiegate come prova ai fini della condanna. La Corte europea esamina le doglianze in applicazione del c.d. Al-Khawaja test, elaborato dalla grande camera con la sent. 15 dicembre 2011, Al-Khawaja et Tahery c. Regno Unito, poi sostanzialmente confermato, ancora dalla grande camera, con la sent. 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania. Nello specifico, i giudici di Strasburgo evidenziano che il testimone, affetto da patologie mentali e, peraltro, già gravato da plurime condanne, ben avrebbe potuto essere escusso oralmente nel contraddittorio delle parti, stante la certificata cessazione della sua malattia al momento del dibattimento. La Corte europea precisa, altresì, come le impugnazioni volte a criticare la credibilità delle dichiarazioni unilaterali, rese dal testimone d’accusa in sede d’indagine, non possano ritenersi sufficienti a garantire il diritto al confronto in ragione, da un lato, della natura meramente cartolare della fase e, dall’altro, delle peculiari condizioni soggettive in cui versa il teste. Considerata, poi, la natura di prova decisiva ai fini della condanna del ricorrente assunta dai verbali unilaterali, il diritto al confronto risulta tanto più leso ove venga riscontrata – come nel caso di specie – la mancata predisposizione di garanzie difensive comunque idonee ad assicurare il contraddittorio, quale la possibilità, non concessa alla difesa, di ascoltare il teste d’accusa già in sede d’indagine. La circostanza che non siano mai state garantite le condizioni per riequilibrare il mancato contraddittorio con il testimone d’accusa conduce la Corte europea a ritenere che il processo non sia stato, nel complesso, equo, con conseguente violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu.    

Merita, infine, un cenno, in tema di diritto dell’imputato alla prova, la sent. 19 dicembre 2017, Kuveydar c. Turchia, la quale, inserendosi in un filone ermeneutico consolidato nella giurisprudenza di Strasburgo, rammenta che viola l’art. 6 comma 3 lett. d Cedu la mancata ammissione come prova dibattimentale dell’esame di testimoni a discarico, in conseguenza del rigetto apodittico, da parte del giudice, della richiesta probatoria della difesa. (Violette Sirello)

 

e) Art. 9 Cedu

In materia di limiti alla libertà di religione, si segnala innanzitutto la sent. 5 dicembre 2017, Hamidović c. Bosnia Erzegovina, nella quale la Corte europea riconosce la violazione dell’art. 9 Cedu nella condanna del ricorrente al pagamento di una multa di 10.000 marchi bosniaci (circa 5.000 euro) – poi ridotta a 3.000 in appello – per il reato di oltraggio alla Corte. In particolare, il ricorrente era stato condannato poiché, chiamato a comparire quale testimone in un procedimento penale, si era rifiutato di togliere il copricapo islamico nonostante l’ordine in tal senso della Corte. Pacifica l’esistenza di un’interferenza statale nell’esercizio del diritto, come pure la previsione legale di tale limitazione, lo scrutinio della C. eur. dir. uomo si incentra sulla necessarietà di tale restrizione in una società democratica alla luce degli scopi indicati nell’art. 9 § 2 Cedu; necessarietà che, nel caso di specie, viene esclusa dalla Corte europea. La decisione del ricorrente di non togliersi il copricapo è, a parere dei giudici di Strasburgo, dettata da esclusive ragioni di carattere religioso, senza che sia ravvisabile alcun intento di prendersi gioco del processo, di turbarne il regolare svolgimento o di incitare altri al rifiuto dei valori laici e democratici. Al contrario, il fatto che il ricorrente sia comparso di fronte alla Corte e si sia alzato in piedi all’ingresso dei giudici – si legge nella sentenza – testimonia la sua soggezione alle leggi e all’operato delle corti statali. Insomma, per dirla con le parole della Corte europea, “although individual interests must on occasion be subordinated to those of a group, democracy does not simply mean that the views of a majority must always prevail”. (Serena Santini)

 

f) Art. 10 Cedu

In materia di limiti alla libertà di espressione nell’esercizio dell’attività giornalistica, con la sent. 5 dicembre 2012, Frisk e Jensen c. Danimarca, la Corte europea esclude la violazione della garanzia convenzionale nel caso di due giornalisti condannati per diffamazione, per aver accusato un medico – nel corso di un documentario che si occupava della somministrazione dei trattamenti chemioterapici nel Copenaghen University Hospital – di favorire un trattamento chemioterapico in luogo di un altro per meri scopi personali e a scapito della salute dei pazienti; così alludendo indirettamente alla negligenza dell’ospedale stesso. Nel corso del procedimento di fronte ai giudici nazionali, peraltro, tali accuse venivano ritenute infondate, in quanto non supportate da solide evidenze scientifiche. La Corte di Strasburgo, chiamata a compiere il consueto giudizio triadico per valutare la legittimitàdell’ingerenza statale nell’esercizio del diritto – previsione legale, perseguimento di uno scopo legittimo, necessarietà in una società democratica – mostra di condividere in toto il giudizio di bilanciamento compiuto dalle autorità nazionali tra il diritto di critica dei giornalisti e il diritto alla reputazione del medico e dell’ospedale: il ruolo di “public watchdog” che l’attività giornalistica riveste all’interno di una società democratica – ruolo tutelato dall’art. 10 Cedu – non può giustificare la diffusione di accuse sfornite di valido supporto scientifico, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, si tratti di informazioni diffuse da un programma televisivo che raggiunge un numero elevato di spettatori; ciò che peraltro ha prodotto gravi ripercussioni sull’ospedale medesimo. (Serena Santini)

 

g) Art. 11 Cedu

In materia di libertà di manifestazione, si segnala la sent. 12 dicembre 2017, Süleyman Çelebi e altri c. Turchia, con cui la Corte europea ha condannato la Turchia per la brutalità dell’intervento manu militari che le forze di polizia hanno posto in essere in occasione della dispersione dei partecipanti alla manifestazione del primo maggio e per la successiva apertura di un procedimento penale a carico dei manifestanti; procedimento poi conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere. A parere della Corte europea, infatti, la mancata concessione dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, e la conseguente illegalità di quest’ultima, non conferisce “carta bianca” alle autorità di polizia, il cui intervento – rectius interferenza nell’esercizio di un diritto fondamentale – deve pur sempre contenersi nei limiti imposti dal principio di proporzionalità di cui all’art. 11 § 2 Cedu. Inoltre, la Corte europea ha ravvisato una violazione dell’obbligo positivo di carattere procedurale discendente dall’art. 11 Cedu – così peraltro ritenendo assorbita l’ulteriore censura sollevata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 13 Cedu in punto di ineffettività dei rimedi esperibili per contestare la condotta della polizia –, non avendo lo Stato avviato un’indagine effettiva per chiarire quali fossero gli ordini dati agli agenti e se la reazione violenta da essi posta in essere fosse il frutto di un’iniziativa autonoma ovvero corrispondesse ad un ordine dei superiori. Rigettata, infine, in quanto tardiva, l’ulteriore censura ex art. 13 Cedu circa l’assenza di un rimedio interno per contestare la condotta del prefetto e del capo della sicurezza. (Serena Santini)

 

h) Art. 4 Prot. n. 7 Cedu

Sul versante del ne bis in idem, protetto dall’art. 4 Prot. n. 7 Cedu, va nuovamente richiamata la sent. 19 dicembre 2017, Ramda c. Francia. Il ricorrente lamentava la violazione del canone in parola sul presupposto che i fatti di due distinti giudizi penali, ambedue in materia di terrorismo, fossero i medesimi: più precisamente, a seguito del passaggio in giudicato di una prima sentenza di condanna, il ricorrente si doleva di essere stato condannato per lo stesso fatto in un autonomo, secondo giudizio. La Corte di Strasburgo esclude la violazione dell’art. 4 Prot. n. 7, in applicazione del proprio indirizzo interpretativo in ordine al concetto di «medesimo fatto», così come elaborato dalla grande camera con la sent. 10 febbraio 2009, Sergei Zolotoukhine c. Russia, in forza del quale l’identità del fatto dev’essere apprezzata alla luce di un giudizio di sostanziale coincidenza, anche temporale, delle condotte addebitate nelle due vicende giudiziarie. Alla luce di tale parametro, la Corte europea evidenzia che i fatti oggetto di entrambe le condanne non possono ritenersi “sostanzialmente” i medesimi, ancorché il generale contesto temporale entro il quale essi sono stati commessi sia lo stesso: le condotte, infatti, sono sì parzialmente sovrapponibili ma la vicenda decisa nel secondo giudizio concerne condotte più specifiche, volte alla realizzazione di taluni attentati, che integrano comportamenti diversi dalla mera partecipazione ad un’associazione terroristica, oggetto della prima condanna. (Violette Sirello)