ISSN 2039-1676


01 febbraio 2018 |

Monitoraggio Corte EDU novembre 2017

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Pietro Bernardoni (artt. 2, 3, 7, 10 e 11 Cedu) e Roberta Casiraghi (artt. 5, 6 e 8 Cedu).

 

a) Art. 2 Cedu

In materia di diritto alla vita, si segnalano, per il mese di novembre, cinque sentenze in particolare. Con la prima, sent. 16 novembre 2017, Boukrourou e altri c. Francia, la Corte Edu rigetta il ricorso di sei cittadini francesi che lamentano la violazione del diritto alla vita di un loro congiunto, morto in conseguenza di un’operazione di polizia. M.B., infatti, era stato trascinato a forza dalla polizia fuori dalla farmacia in cui si trovava e dalla quale non voleva uscire perché il farmacista si rifiutava di modificargli la terapia psichiatrica senza una prescrizione medica; nel corso delle operazioni, M.B. moriva per arresto cardiaco, a causa dello stress provocatogli dall’intervento delle forze dell’ordine in concomitanza con una stenosi del 70% di un’arteria cardiaca, patologia fino a quel momento sconosciuta anche alla stessa vittima. I famigliari ricorrenti sostengono che vi sarebbe stata una violazione del diritto alla vita di M.B., vittima di un uso inutile e sproporzionato della forza; la Corte di Strasburgo, tuttavia, nega tale assunto e ritiene che le precarie condizioni di salute cardiaca della vittima non potessero essere in alcun modo prevedibili per i poliziotti, i quali hanno agito correttamente, esercitando nei confronti della persona una forza di per sé non letale. Inoltre, gli stessi poliziotti hanno allertato tempestivamente i soccorsi, che sono intervenuti in un lasso di tempo molto ridotto: pertanto, secondo la Corte europea, non è neanche possibile affermare che lo Stato abbia violato l’obbligo di curare le persone sottoposte al suo controllo, quale era la vittima nel momento in cui era stata immobilizzata dai poliziotti (con riferimento ai profili di violazione dell’art. 3, si veda infra).

Nel secondo caso, poi, con la sent. 16 novembre 2017, Ceesay c. Austria, la prima Sezione della Corte Edu ha affrontato ancora una volta il tema degli obblighi procedurali di indagine sulla morte di soggetti sottoposti alla custodia dello Stato. Nel caso di specie, Y.C., il fratello del ricorrente, detenuto in seguito a condanna per traffico di stupefacenti e in attesa di essere espulso dall'Austria verso il Gambia, suo paese di origine, era morto in conseguenza di uno sciopero della fame durato pochi giorni. Dalle indagini condotte dopo la morte, era emerso che il detenuto era portatore di tratto dell'anemia falciforme (sickle cell trait), patologia ignorata dallo stesso Y.C., di per sé non mortale, ma in grado di condurre rapidamente un soggetto alla disidratazione in caso di prolungata carenza di liquidi. Le indagini interne si erano tutte concluse con l'esclusione della responsabilità dei soggetti che avevano in carico il detenuto, in quanto la patologia da cui egli era affetto non poteva essere individuata se non attraverso una ricerca mirata; né l'omissione di tale indagine diagnostica era stata ritenuta imputabile ai medici, in quanto non vi erano elementi tali da far nascere il sospetto che Y.C. fosse portatore di tale patologia. Il ricorrente, però, lamenta una violazione del diritto alla vita del fratello perché, a suo dire, le indagini condotte non sarebbero state sufficientemente approfondite da giungere a far luce sulle reali cause della morte, che egli sostiene dovuta ad una non corretta valutazione della soglia critica di peso del fratello da parte dei sanitari che l'avevano in cura. La Corte di Strasburgo, tuttavia, basandosi sulle diverse consulenze tecniche effettuate dalle autorità nazionali nel corso delle indagini, evidenzia come la causa della morte sia da ricondursi esclusivamente alla disidratazione, a sua volta causata dal concorso tra lo sciopero della fame posto in atto da Y.C. e l'anemia falciforme di cui egli era inconsapevole portatore. La Corte europea, inoltre, evidenzia come le indagini sulla morte siano state condotte in modo approfondito e completo da soggetti imparziali, e ritiene pertanto che l'obbligo procedurale derivante dall'art. 2, in questo caso, sia stato rispettato (per quanto riguarda i profili relativi alla compatibilità con l'art. 3 CEDU delle cure garantite al fratello del ricorrente, si veda infra).

Sempre nel senso di non riconoscere la violazione dell’obbligo positivo di garantire il diritto alla vita di soggetti in qualche misura affidati allo Stato si è pronunciata la Corte Edu con la sent. 14 novembre 2017, Mehmet Hidayet Altun e altri c. Turchia; in questa pronuncia la Corte europea ha escluso la responsabilità dello Stato convenuto per la morte per epilessia di un militare in servizio. La sentenza si basa sul fatto che le visite mediche a seguito delle quali la vittima era stata dichiarata idonea al servizio militare erano state condotte in modo abbastanza approfondito da garantire il rispetto dell'art. 2 Cedu.

Si segnalano, infine, due sentenze in cui la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la violazione dell'art. 2 Cedu sul versante processuale, per insufficienza delle indagini condotte rispetto alla morte di due uomini, le sent. 16 novembre 2017, Tsalikidis e altri c. Grecia e Movsesyan c. Armenia. La prima riguarda la morte del sig. Tsalikidis, apparentemente suicida, coinvolto in uno scandalo relativo ad intercettazioni illegali che aveva visto violati i telefoni di molti personaggi influenti, tra cui lo stesso Primo Ministro greco dell'epoca; in questo caso, la Corte europea individua una falla nelle indagini sulla morte in relazione alla carenza motivazionale del provvedimento che chiudeva la seconda tranche di indagini sulla morte, in quanto identico a quello con cui il procedimento veniva archiviato in prima istanza. La sent. Movsesyan c. Armenia concerne, invece, l'insufficienza di investigazioni condotte dallo Stato armeno nei confronti di un sospetto caso di malpractice sanitaria che avrebbe condotto alla morte della figlia del ricorrente. A parere della Corte di Strasburgo, infatti, gli accertamenti condotti sull'accaduto da parte delle autorità armene nella forma delle indagini preliminari non sono stati adeguati allo scopo di ricostruire le cause della morte e il ruolo svolto dal personale sanitario nell'impedire o favorire il decesso; anzi, tali indagini si sono concluse con risultanze parziali e a tratti contraddittorie, senza che al ricorrente siano state offerte forme di ristoro alternativo, quale la possibilità di ottenere un risarcimento per i danni non patrimoniali subiti o la sanzione in via disciplinare del personale medico coinvolto. (Pietro Bernardoni)

 

b) Art. 3 Cedu

Di art. 3 CEDU si occupa innanzitutto la già citata sent. Ceesay c. Austria, in particolare in relazione agli obblighi di cura che tale norma impone all'amministrazione carceraria nei confronti di detenuti in sciopero della fame. Il ricorrente, infatti, lamenta che le cure garantite al fratello non siano state adeguate, sia sotto il profilo della vigilanza sulle condizioni di salute del detenuto – a suo dire, Y.C. avrebbe iniziato lo sciopero prima di comunicarlo, ma gli operatori penitenziari non se ne sarebbero accorti – sia dal punto di vista delle scelte trattamentali, insufficienti ad assicurare un corretto controllo sull'evolvere della condizione del detenuto nel corso del periodo di volontaria privazione di cibo. La Corte, pur riconoscendo che l'art. 3 Cedu impone allo Stato anche l'obbligo di tutelare la salute delle persone sottoposte a restrizioni di libertà, ribadisce come tale obbligo non possa essere inteso nel senso di accollare allo Stato la responsabilità di qualsiasi danno tali persone subiscano. In particolare, nel caso di specie, la patologia da cui era affetto il detenuto era totalmente imprevedibile, e gli operatori si sono attenuti in modo preciso alle indicazioni fornite dall'autorità penitenziaria per la gestione dei detenuti in sciopero della fame, indicazioni che la Corte di Strasburgo ritiene sufficientemente precise ed effettive da garantire, se seguite, il rispetto dell'art. 3 Cedu.

Al contrario, una violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti viene individuata dalla Corte europea nella sent. Boukrourou e altri c. Francia, cit., in relazione alle modalità di intervento delle forze dell'ordine nei confronti di M.B.; se, infatti, tali condotte non sono ritenute gravi al punto da porre a rischio direttamente la vita dell'interessato, esse hanno costituito una violazione della dignità della persona, tanto più in considerazione della non necessità delle stesse. Il sig. M.B., infatti, al momento dell'intervento delle forze di polizia stava ponendo in essere una mera resistenza passiva, rifiutando di allontanarsi dalla farmacia in cui era entrato. La Corte di Strasburgo ritiene corretto il comportamento degli agenti nel senso di invitare l'interessato ad uscire, ma ritiene altresì che l'utilizzo della forza fisica nei confronti dello stesso sia stato inutile e sproporzionato, in ragione delle sue condizioni di persona affetta da disturbi psichiatrici. Addirittura, i due pugni con cui M.B. era stato colpito all'addome e l'immobilizzazione a terra sul fondo di un furgone sarebbero stati, secondo la Corte, la causa stessa della reazione violenta della vittima, e costituiscono, pertanto, una violazione degli obblighi negativi derivanti dall'art. 3 Cedu.

Sempre di divieto di trattamenti inumani e degradanti si è occupata, poi, la sent. 7 novembre 2017, Dudchenko c. Russia, in particolare in relazione al tema della compatibilità delle condizioni detentive con l’art. 3 Cedu. La Corte europea si è trovata, in questo caso, a confrontarsi con le condizioni di restrizione e di trasporto di un soggetto sottoposto a misura cautelare durante il processo: il ricorrente, infatti, lamenta di essere stato costretto in spazi angusti, con numerosi altri compagni di cella, in precarie condizioni igieniche, con scarso accesso all’aria aperta e vitto insufficiente. Per quanto riguarda le condizioni dei trasporti tra i diversi luoghi in cui il ricorrente si è trovato ristretto, poi, i motivi di ricorso si incentrano, oltre che sulla carenza di spazio e sulle precarie condizioni igieniche, sulla carenza di cibo cui lo stesso sarebbe stato sottoposto; in particolare, durante uno degli spostamenti, egli sarebbe stato lasciato senza mangiare per quattro giorni. Il primo problema che i giudici si trovano ad affrontare riguarda la valutazione del quadro probatorio: il Governo russo, infatti, contesta la ricostruzione fattuale operata dal ricorrente, e porta a sostegno alcune dichiarazioni rese dagli operatori delle prigioni in cui il ricorrente era stato rinchiuso, affermando di non poter fornire i documenti ufficiali relativi ai periodi di carcerazione in quanto distrutti dopo lo spirare del termine legale per la loro conservazione. Anche in relazione alle condizioni di trasporto, poi, il Governo sostiene che i mezzi utilizzati fossero del tutto adeguati e di dimensioni adatte per il numero di passeggeri; inoltre, la parte resistente sostiene che non vi sia stata alcuna privazione di cibo nei confronti del ricorrente durante tali spostamenti. La Corte europea, come sempre fa nei casi in cui le prove si trovano nella disponibilità di una sola delle due parti, pone in capo al Governo l’onere di dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto allegato dal ricorrente e, non ritenendosi soddisfatta del materiale probatorio fornito dal resistente, dichiara la violazione dell’art. 3 Cedu sotto entrambi i profili: per quanto riguarda le condizioni detentive, in base al “test Muršić”, le ritiene incompatibili con l’art. 3 Cedu in quanto la “forte presunzione” di violazione ingenerata dalla carenza di spazio al di sotto della soglia dei 3 m2 pro capite non è compensata, nel caso di specie, da alcun fattore compensativo di segno opposto tra quelli indicati dalla Grande Camera; in relazione alla condizioni di trasporto, invece, oltre alla carenza di spazio, la Corte di Strasburgo ritiene determinante la “manifesta insufficienza del cibo fornito” (per quanto riguarda i profili relativi agli artt. 5, 6 e 8 Cedu affrontati nella sentenza, si veda infra).

L'art. 3 Cedu si dimostra, comunque, una della norme con cui gli Stati fanno più fatica a confrontarsi, in particolare in relazione al trattamento dei detenuti: in questo specifico campo, nel mese in esame, si registrano infatti altre due sentenze contro la Russia in cui la Corte Edu ha individuato violazioni della norma nei confronti di soggetti ristretti a vario titolo, per le condizioni di trasporto (sent. 7 novembre 2017, Pukhachev e Saretskiy c. Russia) e per la carenza di adeguate cure mediche, oltre che per le condizioni generali di detenzione e di trasporto (sent. 28 novembre 2017, Kavkazskiy c. Russia). L'insufficienza dei trattamenti terapeutici e la non concessione di misure alternative idonee a garantire il diritto alla salute è, poi, alla base di un'ulteriore pronuncia nei confronti della Romania, emessa in relazione ad un caso di condannato affetto da tubercolosi e da altre patologie, deceduto dopo pochi mesi di detenzione (sent. 28 novembre 2017, Dorneanu c. Romania). Nei confronti della Repubblica di Moldavia, infine, la violazione è stata riconosciuta in quanto, di fronte al ricorso di un detenuto per l'insufficienza delle condizioni detentive, il governo non è stato in grado di portare prove a sostegno dell'asserito miglioramento delle condizioni carcerarie generali, ritenute sistematicamente insufficienti con la sent. 26 aprile 2016, Cristioglio c. Repubblica di Moldavia (sent. 28 novembre 2017, Valentin Baştovoi c. Repubblica di Moldavia).

Al contrario, invece, merita di essere segnalata una decisione emessa nei confronti dell’Ungheria (dec. 14 novembre 2017, Domján c. Ungheria), nella quale la Corte europea si è confrontata con il problema dell’effettività e dell’efficacia dei rimedi predisposti dallo Stato per ristorare il pregiudizio subito dal carcerato che abbia trascorso dei periodi in condizioni incompatibili con l’art. 3. La decisione merita di essere menzionata in quanto la Corte di Strasburgo, nel 2015, aveva emesso una sentenza “pilota” con la quale imponeva allo Stato di rimediare alle carenze strutturali in cui versava il sistema carcerario ungherese, predisponendo, tra l’altro, uno strumento di ricorso effettivo ed efficace, in grado di risarcire adeguatamente il danno patito da coloro che si fossero trovati in condizioni incompatibili con l’art. 3. Con la decisione Domján c. Ungheria, per la prima volta, la Corte di Strasburgo riconosce che un sistema di ricorsi interni effettivo ed efficace è stato predisposto, e che pertanto il ricorso alla Corte europea stessa è inammissibile fintanto che tali strumenti nazionali non siano stati utilizzati. (Pietro Bernardoni)

 

c) Art. 5 Cedu

In materia di libertà personale, si segnala anzitutto la sent. 28 novembre 2017, Merabishvili c. Georgia, con cui la Grande camera, pur dichiarando legittima la detenzione provvisoria ai sensi dell’art. 5 comma 1 Cedu, ne ha accertato l’irragionevole durata. Più precisamente, il giudice europeo ha reputato legittimi sia l’arresto, condotto in conformità alla legge e con un’indicazione sufficiente dei motivi, sia la successiva misura custodiale, il cui termine massimo, nonostante non fosse indicato nel provvedimento cautelare, era stabilito per legge in nove mesi. Quanto alla durata, se inizialmente la detenzione cautelare, protrattasi per otto mesi e ventisette giorni, era giustificata tanto dal pericolo di inquinamento probatorio quanto dal rischio di fuga, la sua proroga, disposta dopo quattro mesi e tre giorni, si è invece basata su un superficiale controllo giurisdizionale, senza stabilire in modo convincente l'esistenza di nuovi fatti concreti giustificativi della detenzione né prendere in considerazione eventuali misure alternative alla custodia in carcere: di qui, la violazione dell’art. 5 comma 3 Cedu. Inoltre, viene dichiarato violato l’art. 18 Cedu, essendo stata la privazione della libertà finalizzata a scopi eterogenei rispetto a quelli espressamente previsti. Più precisamente, se non risulta provato che il reale scopo della detenzione fosse quello di escludere dalla vita politica il ricorrente (importante oppositore del Governo in carica ed ex Ministro dell’Interno), viceversa, la Corte europea evidenzia come, dopo un periodo iniziale in cui sussistevano ragionevoli indizi a carico del ricorrente, il successivo mantenimento in carcere avesse quale reale obiettivo quello di indurlo a rendere, in qualità di testimone, informazioni compiacenti in merito ad altre indagini penali (aventi ad oggetto l’omicidio dell’allora Primo ministro e i conti bancari dell’ex Presidente della Georgia).

Sempre in tema di proroga della custodia cautelare, viene in rilievo la sent. 28 novembre 2017, Gaspar c. Portogallo, in cui la Corte di Strasburgo non ha reputato eccessiva la durata della detenzione provvisoria, ritenendola giustificata sia dalla gravità del reato sia dal rischio di recidiva; pertanto, il giudice interno, chiamato trimestralmente a valutare la sussistenza di motivi validi ed attuali, ha ragionevolmente respinto sia le richieste di liberazione sia quelle di applicazione di misure alternative meno afflittive. Analogamente, la tempestiva traduzione davanti a un organo giurisdizionale, avvenuta trentaquattro ore dopo l’arresto, e la pronta pronuncia del giudice, il quale ha disposto la custodia cautelare dopo circa tre giorni e tre ore dall’arresto, quindi entro il termine massimo di quattro giorni previsto dalla giurisprudenza europea, sono compatibili con le prescrizioni dell’art. 5 comma 3 Cedu. (Roberta Casiraghi)

 

d) Art. 6 Cedu

In merito all’art. 6 comma 1 Cedu, degna di nota è la sent. 16 novembre 2017, Ilgar Mammadov c. Azerbaijan (n. 2), dove la Corte di Strasburgo ha affermato l’iniquità di un procedimento in cui la condanna si è basata su prove travisate, con le obiezioni della difesa sistematicamente respinte in modo inadeguato e le sue richieste probatorie dichiarate inammissibili senza motivazione o con una motivazione manifestamente irragionevole. Viceversa, nella sent. 7 novembre 2017, Konstantin Moskalev c. Russia, si è escluso che l’impiego delle prove ottenute con intercettazioni telefoniche illegittime abbia violato il dettato convenzionale: nella specie, il ricorrente aveva potute contestare la loro attendibilità sia nel dibattimento di primo grado sia nel giudizio d’appello e, in ogni caso, la condanna si fondava anche su altre risultanze.

Con riguardo alle operazioni undercover, si menziona la sent. 23 novembre 2017, Grba c. Croazia, in cui è stata constatata la violazione dell’equità processuale, in quanto le autorità nazionali non hanno accertato se la condotta degli agenti fosse stata sempre meramente passiva oppure, dopo il primo fatto di reato compiuto volontariamente dal ricorrente, avesse assunto i caratteri della provocazione con riguardo ai successivi episodi criminosi oggetto della sentenza di condanna.

Sempre in tema di equità processuale, si segnala, la sent. 28 novembre 2017, Aleksandr Konovalov c. Russia, in cui si ribadisce come l’uso della confessione estorta, a prescindere dal peso probatorio ai fini della condanna, violi l’art. 6 comma 1 Cedu.

Meritevole di attenzione è altresì la sent. 23 novembre 2017, Haarde c. Islanda, in cui il giudice europeo ha negato la violazione dell’equità processuale con riguardo a molteplici profili. Anzitutto, si è escluso che la fase antecedente al giudizio, all’esito della quale il ricorrente è stato messo in stato d’accusa dal Parlamento per impeachment, abbia compromesso il successivo sviluppo dibattimentale: più precisamente, l’iter attraverso cui si è giunti all’esercizio dell’azione penale non è stato arbitrario o determinato da mere motivazioni politiche e l’atto d’accusa conteneva un’indicazione sufficientemente chiara e precisa dei fatti contestati; allo stesso modo, la circostanza che il procuratore incaricato a proseguire l’azione in dibattimento fosse stato sentito in precedenza dalla Commissione parlamentare chiamata a verificare i presupposti per la messa in stato d’accusa, per un verso, non rende iniquo il procedimento, in quanto la Convenzione europea non richiede un procuratore imparziale, né, per l’altro, viola la presunzione d’innocenza, considerato che l’opinione del procuratore verteva non sulla colpevolezza ma sulla sussistenza di elementi per sostenere l’accusa e, per di più, non era stata resa in pubblico. Quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice dibattimentale, il giudice europeo ha condiviso la decisione adottata dal Parlamento di prorogare, in pendenza del procedimento, il mandato dei giudici laici nominati dal Parlamento anni prima che gli eventi rilevanti del caso si svolgessero: in tal modo, si sono scongiurati giustificati dubbi di indipendenza e imparzialità dei nuovi giudici laici che sarebbero stati nominati specificatamente per il caso in esame.

In materia di diritto al confronto, interessante è la sent. 28 novembre 2017, Rastoder c. Slovenia, in cui è stata esclusa la violazione convenzionale. Nonostante la residenza all’estero dei testimoni non costituisca di per sé una valida ragione per giustificare l’assenza in giudizio, nella vicenda in esame le deposizioni predibattimentali dei testi assenti non hanno rivestito il carattere della “prova unica o decisiva” e, in ogni caso, il deficit dialettico è risultato controbilanciato da adeguate salvaguardie processuali: più precisamente, durante le indagini, la difesa è stata posta nella condizione di porre domande ai testimoni; in dibattimento, l’accusato poteva chiedere l’esame a distanza o la rogatoria internazionale e, ad ogni modo, ha avuto l’opportunità di contestare l’attendibilità delle testimonianze lette; infine, il tribunale ha valutato attentamente sia queste prove sia le altre risultanze. (Roberta Casiraghi)

 

e) Art. 7 Cedu

In relazione al principio del nullum crimen, la Corte Edu, nella sent. Haarde c. Islanda, cit., si è occupata nuovamente dei requisiti di chiarezza e di prevedibilità della norma penale. Il caso riguarda un ex Primo Ministro islandese condannato per non aver discusso in sede collegiale con gli altri componenti del Governo i problemi della crisi bancaria che aveva colpito l’Islanda nel 2008, epoca in cui il sig. Haarde si trovava alla guida del Governo. Il ricorrente lamenta la non prevedibilità della condanna in quanto la norma costituzionale che pone l’obbligo di discutere in sede collegiale i problemi di governo più importanti sarebbe stata applicata dalla Court of Impeachment che lo giudicava adottando un’interpretazione diversa da quella più diffusa nella prassi. La Corte di Strasburgo rigetta il ricorso in quanto ritiene che la norma costituzionale, che occupa un ruolo centrale nel sistema islandese, sia stata interpretata dalla Court of Impeachment in maniera compatibile con l’essenza dell’obbligo posto dalla norma stessa. (Pietro Bernardoni)

 

f) Art. 8 Cedu

Con riguardo alla privatezza, viene in rilievo la sent. 21 novembre 2017, Tarman c. Turchia, in cui la Corte europea ha reputato contrario agli obblighi positivi imposti dall’art. 8 Cedu il comportamento delle autorità che si sono limitate a verificare la coerenza formale di un articolo di stampa in cui il ricorrente (indagato solo per i reati di minaccia e di ricatto) era descritto come un pericoloso terrorista, non compiendo invece il necessario bilanciamento fra la libertà di stampa e il diritto alla reputazione.

Si segnala altresì la sent. Konstantin Moskalev c. Russia, cit., in cui il giudice di Strasburgo ha affermato che intercettazioni telefoniche disposte d’urgenza dalla polizia senza un successivo controllo giurisdizionale violano l’art. 8 Cedu. (Roberta Casiraghi)

 

g) Art. 10 Cedu

In relazione al diritto alla libertà di espressione, con la sent. 28 novembre 2017, MAC TV s.r.o. c. Slovacchia, la Corte Edu ha riconosciuto la violazione dell'art. 10 Cedu nei confronti di un'emittente televisiva sanzionata in via amministrativa per aver mandato in onda un commento relativo alla morte del presidente polacco in un incidente aereo. In particolare, la sanzione era stata irrogata in quanto il commento si concludeva con l'evocazione della morte del presidente polacco come evento positivo, espressione che era stata ritenuta dalle autorità slovacche lesiva della dignità umana dello stesso. Al contrario, la Corte di Strasburgo afferma che tale valutazione positiva della morte del presidente come essere umano, se inserita nel contesto in cui si trova, deve essere letta come una valutazione positiva circa la fine dell'era politica che egli ha rappresentato per il suo paese, e come tale costituisce libera espressione del pensiero politico dell'emittente televisiva, non lesiva della dignità del defunto presidente. Pertanto, la sanzione irrogata dalle autorità slovacche costituisce un'interferenza nel diritto garantito dall'art. 10 Cedu non “necessaria in una società democratica”. (Pietro Bernardoni)

 

h) Art. 11 Cedu

Con riguardo ai diritti di riunione e di associazione, la Corte Edu ha emesso la sent. 14 novembre 2017, Işıkırık c. Turchia. La pronuncia trae origine dal ricorso di un cittadino turco, condannato a sei anni e tre mesi di reclusione come membro di un’associazione terroristica armata (il PKK) e a un anno e otto mesi di reclusione per aver diffuso propaganda a sostegno della medesima associazione illegale. Entrambe le condanne si basavano sulla partecipazione, da parte del ricorrente, a due manifestazioni riconducibili al PKK, la prima svoltasi in concomitanza con i funerali di quattro membri dell’associazione e la seconda all’interno dell’università dove il ricorrente studiava all’epoca dei fatti; dalla ricostruzione dei fatti emerge come il ricorrente avesse dimostrato adesione agli scopi delle manifestazioni, urlando slogans e facendo con le braccia gesti di supporto ai manifestanti e ai membri dell’associazione. Sulla base di queste sole condotte, i giudici turchi ritenevano che il ricorrente si fosse reso responsabile di aver commesso un reato per conto di un’organizzazione illegale, e come tale potesse essere ritenuto anche membro dell’associazione stessa. La Corte, adita dal ricorrente che lamenta la violazione degli artt. 10 e 11 CEDU in quanto la condanna emessa nei suoi confronti avrebbe costituito un’interferenza non prevista dalla legge, non necessaria e comunque sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti, riconosce la violazione del solo art. 11 CEDU, individuato come lex specialis rispetto all’art. 10. A parere dei giudici di Strasburgo, infatti, l’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione turca, in base a cui la mera partecipazione ad una manifestazione di supporto al PKK possa integrare il reato di affiliazione all’associazione stessa, amplia a tal punto la fattispecie delineata dal legislatore da rendere totalmente imprevedibile quali condotte potranno essere punite sulla base della norma stessa e rende, pertanto, l’interferenza con il diritto garantito dall’art. 11 CEDU non “prescritta dalla legge” ai sensi del comma 2. (Pietro Bernardoni)