ISSN 2039-1676


25 ottobre 2017 |

Monitoraggio Corte EDU luglio-agosto 2017

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Riccardo Bertolesi (artt. 2, 3, 10, 11) e Pietro Zoerle (artt. 5, 6, 8 Cedu).

 

a) Art. 2 Cedu

In materia di diritto alla vita, si segnalano anzitutto le sent. 6 luglio 2017, Trivkanović c. Croazia e Zdjelar e a. c. Croazia, in cui la C. eur. dir. uomo ha escluso la violazione degli obblighi procedimentali discendenti dall’art. 2 CEDU in relazione alle indagini condotte per casi di uccisione e sparizioni forzate verificatisi durante la guerra di indipendenza della Croazia.

Il primo caso riguarda, in particolare, il ricorso presentato da una donna in merito alle indagini seguite alla morte dell’ex marito e alla sparizione dei due figli avvenute ad opera dei membri di una unità della polizia locale. La Corte di Strasburgo ha ritenuto da un lato che il ricorso fosse incompatibile ratione personae con riferimento alla posizione dell’ex marito, dal momento che il divorzio si era verificato sei anni prima rispetto ai fatti oggetto del giudizio e la ricorrente non aveva fornito alcuna indicazione in relazione alla persistenza di un rapporto di vicinanza tale da giustificare il suo status di vittima; dall’altro lato, ha messo in evidenza che lo Stato convenuto avesse seguito tutte le piste di indagine ragionevolmente percorribili, ricordando tra l’altro come gli obblighi procedurali promananti dall’art. 2 CEDU costituiscano una obbligazione di mezzi e non di risultato.

Il secondo caso aveva invece ad oggetto l’uccisione del padre dei ricorrenti durante una operazione delle forze armate croate realizzata per ristabilire il controllo su un territorio occupato dalle forze paramilitari serbe. Anche in questa vicenda la Corte di Strasburgo ha valutato che le indagini condotte presentassero i requisiti di adeguatezza e indipendenza richiesti dal dettato convenzionale.

Riguarda invece il tema della negligenza medica la sent. 11 luglio 2017 Mardusai c. Lituania, in cui la Corte europea ha escluso la violazione dell’art. 2 CEDU in relazione alle indagini condotte circa la morte della figlia neonata dei ricorrenti avvenuta nei giorni immediatamente successivi al parto. La Corte europea ha avuto modo di ribadire che gli obblighi procedurali di cui all’art. 2 CEDU, laddove a venire in rilievo siano fatti di negligenza medica, non implicano necessariamente che si pervenga all’affermazione di una responsabilità penale, dovendo ritenersi sufficiente la configurabilità di una responsabilità civile. Nel caso di specie, i ricorrenti avevano ricevuto in sede civile il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, causati dalle disfunzioni del servizio medico che avevano contribuito alla morte della bimba. (Riccardo Bertolesi)

 

b) Art. 3 Cedu

In tema di divieto di tortura statuito dalla Convenzione, merita di essere segnalata la sent. 6 luglio 2017, Sadkov c. Ucraina, in cui la Corte europea ha riscontrato la violazione dell’art. 3 CEDU sia sotto il profilo degli obblighi sostanziali, sia sotto il profilo degli obblighi procedurali. Il ricorrente, un cittadino ucraino arrestato per la commissione di svariate rapine, adduceva che durante la permanenza in una stazione di polizia era stato vittima di ripetuti maltrattamenti finalizzati ad estorcere la confessione dei delitti di cui era accusato e l’indicazione dei complici, riportando persino alcune lesioni. Nel riconoscere la violazione del dettato convenzionale, la Corte europea ha avuto modo di ribadire la sua costante giurisprudenza in materia di onere della prova circa l’esistenza di condotte contrarie all’art. 3 CEDU, affermando che spetta allo Stato membro fornire una ragionevole spiegazione delle lesioni riportate da un soggetto mentre si trova affidato alla custodia della autorità statale. In aggiunta, la Corte europea ha ritenuto inadeguate le indagini svolte a seguito delle denunce del ricorrente.

Nella sent. 18 luglio 2017, Rooman c. Belgio, la Corte di Strasburgo è invece tornata ad occuparsi dei trattamenti sanitari di soggetti in vinculis, in relazione al caso di un detenuto affetto da disturbi mentali, che lamentava la mancanza di cure mediche all’interno del carcere in cui era recluso; in particolare, il ricorrente affermava che, sebbene l’istituto in cui si trovava presentasse trattamenti idonei ai suoi problemi mentali, la mancanza di personale che conoscesse la sua lingua di origine (tedesco) gli avesse impedito di poterne beneficiare. A giudizio della Corte europea, la mancanza di un medico a conoscenza della lingua tedesca – anche alla luce del fatto che essa rappresenta una delle lingue ufficiali del Belgio – e il mantenimento all’interno della struttura senza speranza realistica di cambiamento costituiscono una esperienza particolarmente dolorosa, eccedente il livello di sofferenza intrinseca alla detenzione e tale da integrare un trattamento inumano e degradante secondo l’art. 3 CEDU. (Riccardo Bertolesi)

 

c) Art. 5 Cedu

In materia di libertà personale, si segnala la sent. 6 luglio 2017, Memetov e altri c. Russia, con la quale è stata dichiarata la violazione dei commi 1 lett. c, 3 e 5 dell’art. 5 Cedu. Sotto il profilo della legittimità della detenzione cautelare, la Corte ha riscontrato sia il superamento dei limiti temporali previsti per legge sia l’omessa indicazione, nelle ordinanze di custodia, di un termine ad hoc. Per quanto riguarda l’art. 5 comma 3 Cedu, è stata riconosciuta l’eccessiva estensione temporale delle misure disposte, le quali hanno avuto durate comprese tra i tre mesi fino a oltre i sei anni. Infine, ai sensi dell’art. 5, comma 5 Cedu, è stata dichiarata l’inadeguatezza degli istituti previsti nell’ordinamento russo per ottenere un equo indennizzo per l’ingiusta detenzione. (Pietro Zoerle)

 

d) Art. 6 Cedu

In merito all’equità processuale, si segnala la sent. 11 luglio 2017, Moreira Ferreira c. Portogallo (2), con la quale la Grande Camera ha affrontato la questione dell’esecuzione delle proprie sentenze da parte dello Stato soccombente, con riferimento all’obbligo di riapertura del processo conclusosi con sentenza irrevocabile e riconosciuto viziato ex art. 6 Cedu. Nel caso di specie, il Portogallo era stato condannato ai sensi dell’art. 6 comma 1 Cedu per il mancato esame dell’imputata in appello (v. sent. 5 luglio 2011, Moreira Ferreira c. Portogallo). La ricorrente proponeva alla Corte suprema nazionale domanda di revisione, dichiarata, però, inammissibile, perché ­– in base al diritto interno – la violazione riscontrata costituiva una mera irregolarità procedurale che non dà luogo all’impugnazione straordinaria. Di qui un secondo ricorso alla Corte di Strasburgo, non avendo lo Stato – secondo la ricorrente – garantito una completa restitutio in integrum. I giudici di Strasburgo non hanno, tuttavia, ritenuto sussistente la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu, riconoscendo, da un lato, che l’ordinanza di inammissibilità della Corte suprema fosse compatibile con la prima sentenza resa dalla Corte di Strasburgo e, da un altro lato, che i motivi posti a fondamento della decisione fossero ricompresi nel margine di apprezzamento rimesso ai giudici nazionali. Viene, inoltre, precisato che la riapertura del processo – pur rappresentando una via per garantire l’esecuzione delle sentenze della Corte Edu – non rappresenta né un rimedio restitutorio espressamente previsto dalla Convenzione né la scelta obbligata, unica ed esclusiva, per garantire i diritti dei ricorrenti, come dimostra, peraltro, la mancanza di un approccio uniforme alla questione da parte degli Stati membri.

La rilevanza del tema trattato dalla sentenza risalta anche per la strettissima maggioranza – nove giudici contro otto – che si è pronunciata a favore della non violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu. I giudici dissenzienti hanno espresso una serie di opinioni al riguardo, fra le quali si distingue un primo gruppo di dissenting opinion, a cui parere la Corte avrebbe dovuto dichiarare l’irricevibilità del ricorso, per difetto di competenza in materia di esecuzione delle proprie sentenze, riservata invece al Comitato dei Ministri (cfr. sent. 5 febbraio 2015, Bochan c. Ucraina e la dissenting opinion del giudice Malinverni in sent. 4 ottobre 2007, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera). Si segnala, altresì, un secondo gruppo di dissenting opinion – di cui è fautore il giudice Pinto de Albuquerque – a cui avviso la Corte avrebbe dovuto dichiarare la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu, valorizzando gli istituti di riapertura del procedimento interno rispetto alle misure di equa compensazione del danno subito dalla ricorrente, alla luce degli sviluppi interpretativi della c.d. clausola Öçalan (cfr. sent. 12 maggio 2005, Öcalan c. Turchia).

Sempre in tema di equità processuale, rileva la sent. 25 luglio 2017, M c. Olanda. Il caso riguarda la condanna di un ex agente dei servizi di intelligence per rivelazione di segreti di Stato. Per quanto concerne l’art. 6 commi 1 e 3 lett. b Cedu, l’accesso parziale ai documenti secretati avrebbe costituito, secondo il ricorrente, una violazione del dettato convenzionale. La Corte, tuttavia, ha negato la violazione ritenendo che le copie prodotte e autenticate dei documenti “sensibili” non hanno influito sul diritto del ricorrente a un ricorso effettivo, in quanto le informazioni in esse contenute erano da considerarsi sufficienti per la sua difesa.

Viceversa, nella stessa sentenza viene dichiarata la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu che tutela il diritto alla difesa tecnica. Durante le indagini, infatti, i servizi segreti avevano avvisato il ricorrente dell’impossibilità di rendere note al suo difensore notizie coperte dal segreto di Stato, minacciando, peraltro, l’inizio di un secondo procedimento penale nel caso di inosservanza di tale prescrizione. Secondo la Corte europea, questa interferenza nei rapporti tra l’imputato e il suo difensore ha irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa, perché il ricorrente non era stato posto nella condizione di valutare, con l’ausilio del proprio avvocato, gli effetti della divulgazione delle informazioni riservate.

Diversamente, nello stesso caso non vi è stata alcuna violazione dell’art. 6, commi 1 e 3 lett. d Cedu, con riferimento alle modalità con le quali si sono svolti gli esami dei testimoni. Questi, anch’essi agenti dei servizi segreti, sono stati sentiti in forma anonima e non hanno deposto su questioni coperte dal segreto di Stato. Secondo la Corte, tuttavia, le dichiarazioni testimoniali non sono state determinanti ai fini della condanna, avendo il tribunale valutato almeno cinquantatré differenti argomenti di prova che confermavano l’accusa.

Sotto il profilo della durata ragionevole del processo si segnala la sent. 6 luglio 2017, Kantsara e altri c. Ucraina, con la quale è stata riscontrata la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu in una pluralità di casi. In particolare, per tutti i ricorrenti il periodo considerato ai fini della dichiarata violazione decorre dalla data di applicazione della custodia cautelare. Per quanto riguarda, invece, il dies ad quem, i casi sottoposti al vaglio della Corte si distinguono, perché alcuni conclusi con sentenza irrevocabile, mentre altri risultano ancora pendenti. Complessivamente i tempi calcolati non sono inferiori ai cinque anni e superano, in alcune ipotesi, i nove anni: le vicende processuali – secondo i giudici europei – non manifestano tratti di complessità tali da giustificare queste durate e non rispettano, quindi, il dettato convenzionale.

Quanto al principio di parità delle armi, la Corte, con la dec. 4 luglio 2017, Galea e Pavia c. Malta, ha dichiarato irricevibile un ricorso, dove si lamentava la mancata imparzialità del perito chiamato a pronunciarsi sulla paternità di alcuni documenti doganali falsificati, dai quali era dipesa la condanna per importazione illegale di alcolici. In particolare, secondo i ricorrenti, la circostanza che il perito nominato dal tribunale dipendesse da un ufficio subordinato al dipartimento di polizia non ne assicurava la terzietà. La Corte, tuttavia, ha riscontrato che nessuna istanza di ricusazione era stata sollevata dalle parti. Inoltre, viene precisato che l’appartenenza del perito alle forze dell’ordine non pregiudica ipso facto la sua imparzialità. Nel caso di specie, infine, la decisione dei giudici non si è fondata in modo esclusivo e determinante sui risultati del mezzo di prova in esame. (Pietro Zoerle)

 

e) Art. 8 Cedu

In materia di diritto alla privatezza, si segnala anzitutto la sent. 11 luglio 2017, Z. B. c. Croazia, in cui la Corte europea ha riconosciuto la violazione dell’art. 8 CEDU in relazione ad un caso di violenza domestica. Nel maggio 2007 la ricorrente presentava denuncia per le violenze fisiche e psichiche arrecatele dal marito. Il Tribunale di prime cure riconosceva sussistente il reato di maltrattamenti in famiglia, ma la sentenza di condanna veniva annullata in appello e rimessa in decisione, a causa del mancato accertamento dei fatti denunciati. A maggio 2013 il processo era riaperto, ma veniva definitivamente interrotto per l’intervenuta abolitio criminis del reato di violenza domestica (anno 2011).

Dopo avere ricordato che l’art. 8 CEDU prevede che ogni Stato debba assicurare tutele giuridiche adeguate contro gli atti di violenza domestica, la Corte di Strasburgo si sofferma sui meccanismi giuridici predisposti dall’ordinamento croato per la repressione di tali fatti e sulle loro concrete modalità di attuazione nel caso in esame. Sul primo versante, la Corte europea osserva che il codice penale croato del 2011, pur avendo eliminato la fattispecie specifica di violenza domestica, prevedeva che i fatti di violenza perpetrati in ambito familiare costituissero circostanza aggravante di altri reati e fossero, pertanto, oggetto di una tutela effettiva. Di converso, a riguardo del secondo profilo, la Corte di Strasburgo ritiene che le autorità giudiziarie nazionali, scegliendo di interrompere il procedimento senza valutare la possibilità di configurare una continuazione dell’illecito, abbiano determinato l’impunità del marito della ricorrente e abbiano di conseguenza violato gli obblighi positivi scaturenti dall’art. 8 CEDU.

Degna di nota è poi la sent. 18 luglio 2017, Mustafa Sezgin Tanrıkulusi c. Turchia.

Il caso nasce da un provvedimento dell’autorità giudiziaria turca che autorizzava i servizi segreti a intercettare per circa un mese e mezzo qualsiasi comunicazioni elettronica, al fine di identificare gli autori di un attentato terroristico a un tribunale. Il ricorrente, appresa la notizia da un giornale, presentava una denuncia sia in procura sia al ministero della giustizia contro i giudici, il pubblico ministero e gli agenti coinvolti. Entrambe le denunce, tuttavia, furono archiviate, ritenendo che le intercettazioni disposte fossero legittime e necessarie per garantire la sicurezza nazionale. Diversamente, secondo la Corte di Strasburgo non vi era, al momento dell’adozione del provvedimento, alcuna base legale per disporre intercettazioni preventive ad ampio raggio. Di qui la violazione dell’art. 8 Cedu, in particolare per il mancato rispetto della riserva di legge contenuta nel dettato convenzionale. (Pietro Zoerle)

 

f) Art. 10 Cedu

In materia di libertà di espressione viene in rilievo la sent. 4 luglio 2017, Halldórsson c. Islanda, con la quale la Corte europea ha escluso la violazione del dettato convenzionale di cui all’art. 10 CEDU nel caso di un giornalista condannato per diffamazione, per avere diffuso nel corso di un programma televisivo notizie false relative alla partecipazione di un imprenditore ad una operazione economica illecita. I giudici di Strasburgo hanno aderito al giudizio di bilanciamento operato dalle autorità giudiziarie nazionali tra le notizie pubblicate e il diritto alla reputazione dell’imprenditore, ribadendo che tale valutazione, ove effettuata seguendo i criteri emergenti dalla giurisprudenza convenzionale, può essere sostituita soltanto in presenza di pregnanti ragioni.

Degna di nota è poi la sent. 4 luglio 2017, Kacki c. Polonia, in cui la Corte europea ha riscontrato la violazione del parametro convenzionale di cui all’art. 10 CEDU. Il ricorrente, un giornalista in servizio presso un quotidiano, subiva una condanna per diffamazione, per avere pubblicato un’intervista in cui la persona intervistata faceva, tra l’altro, allusione ad episodi di nepotismo all’interno di un partito politico, fatti rivelatisi poi infondati. Nel rilevare la violazione del precetto convenzionale, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato l’importanza di distinguere in base alla natura della pubblicazione. Diversamente dalla pubblicazione di articoli, per la pubblicazione di interviste non si può ragionevolmente esigere che il giornalista possa sempre verificare la veridicità di tutte le informazioni in esse contenute, soprattutto quando – come nel caso di specie – l’intervistato abbia confermato il testo oggetto della pubblicazione. (Riccardo Bertolesi)

 

g) Art. 11 Cedu

Per quanto riguarda la libertà di riunione, nella sent. 18 luglio 2017, Mesut Yildiz e altri c. Turchia la C. eur. dir. uomo ha riconosciuto la violazione dell’art. 11 CEDU in relazione ai componenti del comitato direttivo di una festa popolare, che erano stati condannati alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa, perché durante la manifestazione vi erano state dichiarazioni e slogan inneggianti al separatismo. Dopo avere valorizzato il fatto che i ricorrenti - nel corso della manifestazione – avevano preso le distanze dalle posizioni di stampo separatista che venivano espresse e che erano intervenuti per la loro cessazione, la Corte europea ha ritenuto che la condanna ad essi inflitta costituisse una indebita interferenza della libertà di manifestazione convenzionalmente tutelata, non potendosi considerare “necessaria in una società democratica”. (Riccardo Bertolesi)