ISSN 2039-1676


13 marzo 2017 |

Monitoraggio Corte EDU gennaio 2017

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Edoardo Zuffada (artt. 2, 3, 4, 10, 14 e 1 Prot. add. Cedu) e Francesco Zacchè (artt. 5, 6 e 8 Cedu).

 

a) Art. 2 Cedu

In materia di obblighi positivi di tutela della vita dei detenuti, la C. eur. dir. uomo ha negato nella sent. 17 gennaio 2017, Gengoux c. Belgio la violazione dell’art. 2, lamentata dal ricorrente a seguito della morte del padre, affetto da neoplasia al polmone con metastasi a livello osseo ed epatico, occorsa mentre questi era sottoposto a custodia cautelare in carcere. Più in particolare, il ricorrente sosteneva che lo stato di carcerazione del padre avesse determinato una riduzione della sua aspettativa di vita e che le autorità belghe non avessero adottato tutte le misure necessarie a garantire la protezione della vita stessa, con ciò violando le obbligazioni positive scaturenti dall’art. 2 Cedu. La Corte di Strasburgo ha ritenuto impossibile stabilire un nesso di causalità tra lo stato di carcerazione e il decesso del padre del ricorrente: in primo luogo, perché la diagnosi relativa allo stadio ormai avanzato del tumore metastatico risale ad un momento antecedente alla carcerazione; ed in secondo luogo, perché le prescritte cure chemioterapiche sono state regolarmente somministrate. Pertanto, la Corte europea ha escluso la violazione dell’art. 2 Cedu. (Edoardo Zuffada)

 

b) Art. 3 Cedu

Merita anzitutto di essere segnalata la sent. 17 gennaio, Hutchinson c. Regno Unito, pronunciata dalla Grande Camera, in un caso relativo ad un soggetto condannato all’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata nel 1984 (per un'ulteriore interessante pronuncia in tema di ergastolo cfr. altresì infra, sub art. 14 Cedu). In particolare, il ricorrente lamentava che la condanna ad una pena detentiva perpetua costituisse un trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art. 3 Cedu, dal momento che egli non avrebbe potuto in nessun modo beneficiare di un rilascio anticipato. Con una determinazione di problematica compatibilità con i propri precedenti in materia (cfr.: sent. 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito; sent. 26 aprile 2016, Murray c. Paesi Bassi), la C. eur. dir. uomo ha escluso, nel caso di specie, la violazione dell’art. 3 Cedu. Sebbene la legislazione domestica in tema di liberazione condizionale si limiti ad affermare che il rilascio anticipato può essere concesso solo in presenza di “circostanze eccezionali” e sulla base di “compassionate grounds”, la Corte di Strasburgo ha stabilito che tale legislazione non si pone in contrasto con l’art. 3 Cedu, in quanto ciascun condannato alla pena dell’ergastolo potrebbe attivare in ogni momento la procedura necessaria per l’ottenimento di un rilascio anticipato; e che tale liberazione condizionale sarebbe concessa non soltanto per motivi umanitari, bensì in tutti i casi in cui il protrarsi dello stato di detenzione non risponda più a nessuna esigenza retributiva, preventiva o rieducativa. Dopo aver condannato il Regno Unito per violazione dell’art. 3 in relazione a fatti del tutto analoghi (Vinter, cit.), in questo caso la Corte europea ha dunque reputato sufficienti le rassicurazioni offerte dall’esecutivo e dalla giurisprudenza inglesi circa un adeguamento, in via interpretativa, delle rilevanti disposizioni nazionali ai principi stabiliti dalla Cedu in materia di art. 3.

Nella già menzionata sent. Gengoux c. Belgio, relativa a un caso di allegato difetto di cure mediche nei confronti di un detenuto, la C. eur. dir. uomo ha escluso anche la violazione dell’art. 3 Cedu. Con riferimento a tale disposizione, la Corte di Strasburgo ha affermato che le misure adottate dalle autorità belghe non sono passibili di censure sotto il profilo della corretta amministrazione della giustizia penale e che pertanto, nonostante la grave malattia e la sua progressiva evoluzione, lo stato di carcerazione del padre del ricorrente non aveva costituito, nel caso di specie, un trattamento inumano e degradante.

In materia di obblighi processuali e, in particolare, di obbligo di condurre indagini da parte delle autorità nazionali, si segnala, infine, la sent. 17 gennaio 2017, J. e altri c. Austria, con la quale la C. eur. dir. uomo ha negato la violazione dell’art. 3 Cedu, in un caso in cui tre donne di nazionalità filippina, reclutate nel 2006 nel loro Paese d’origine per svolgere il lavoro di domestiche o ragazze alla pari presso una famiglia degli Emirati Arabi Uniti residente in Dubai, erano state per lungo tempo maltrattate e sfruttate, nonché costrette ad orari e condizioni di lavoro estenuanti, senza peraltro ricevere lo stipendio pattuito. Tale situazione si era protratta sino al 2009 quando, durante un breve soggiorno della famiglia in Austria, le ricorrenti erano riuscite a fuggire con l’aiuto della comunità filippina viennese. In seguito all’archiviazione del relativo procedimento penale, le ricorrenti contestavano alle autorità austriache di non aver adempiuto all’obbligo positivo di svolgere adeguate indagini in merito ai fatti denunciati. La C. eur. dir. uomo ha tuttavia escluso la violazione dell’art. 3 Cedu, ritenendo che l’Austria abbia adempiuto al proprio obbligo di protezione delle ricorrenti quali (potenziali) vittime di tortura o di trattamenti inumani e degradanti, garantendo assistenza legale ed uno specifico supporto da parte di una Ong finanziata dal governo austriaco, fornendo loro una residenza e il permesso di lavoro, nonché inserendole in un percorso volto a facilitare la loro integrazione in Austria. La Corte di Strasburgo ha rilevato, poi, che non vi è stata violazione delle obbligazioni positive procedurali scaturenti dall’art. 3: innanzitutto, le autorità austriache non hanno giurisdizione sui fatti commessi negli Emirati Arabi Uniti e, inoltre, la decisione di archiviare il procedimento penale relativo ai fatti commessi in territorio austriaco è apparsa non irragionevole nel caso di specie. (Edoardo Zuffada)

 

c) Art. 4 Cedu

Nella già citata sentenza J. e altri c. Austria, la C. eur. dir. uomo ha escluso anche la violazione dell’art. 4, per le medesime ragioni già sopra esposte. (Edoardo Zuffada)

 

d) Art. 5 Cedu

In materia di libertà personale, si segnala – oltre alla sent. 24 gennaio 2017, Khamtokhu e Aksenchik c. Russia, con cui la Grande Camera ha negato la disparità di trattamento ex art. 14 e 5 Cedu fra i condannati all’ergastolo uomini e i minorenni, le donne e gli ultrasessantacinquenni, per i quali lo Stato convenuto esclude la pena perpetua (v. infra, sub art. 14) – la sent. 31 gennaio 2017, Vakhitov e altri c. Russia, dove la C. eur. dir. uomo ha riscontrato la violazione dei commi 2 e 3 dell’art. 5 Cedu: sotto il primo profilo, uno dei ricorrenti ha potuto accedere alla documentazione dell’indagine solo dopo un mese dalla privazione della libertà personale, ossia in tempi incompatibili con il diritto di conoscere repentinamente i motivi dell’arresto; quanto al comma 3, fra l’esecuzione dell’ordine di custodia cautelare degli interessati e il contatto con il giudice è trascorso un lasso di tempo superiore ai trenta giorni.

Con riguardo all’art. 5 comma 4 Cedu, si rammenta anche la sent. 19 gennaio 2017, I.P. c. Bulgaria, con la quale il giudice di Strasburgo ha constatato come l’assenza nel sistema bulgaro d’una forma di controllo sul collocamento di un minore presso un centro temporaneo per l’infanzia implichi una violazione del dettato convenzionale. (Francesco Zacchè)

 

e) Art. 6 Cedu

In merito all’equità processuale, degna di nota è la sent. 26 gennaio 2017, Lena Atanasova c. Bulgaria, dove la Corte di Strasburgo ha negato la violazione del diritto della ricorrente a partecipare al suo processo, ai sensi dell’art. 6 comma 1 Cedu. Nonostante fosse stata informata in modo adeguato dell’esistenza del processo a suo carico, l’accusata aveva scientemente omesso di comunicare all’autorità procedente il cambiamento d’indirizzo, rinunciando così implicitamente al suo diritto di comparire personalmente in giudizio.

La sent. 17 gennaio 2017, Habran e Dalem c. Belgio, dal canto suo, ha escluso che abbia violato l’art. 6 comma 1 Cedu la condanna dei ricorrenti fondata sulle dichiarazioni di “pentiti” che hanno beneficiato di vantaggi in cambio della collaborazione processuale, valorizzando soprattutto la circostanza che tutti quanti i testi erano stati sentiti in contraddittorio durante le istruzioni formale e dibattimentale. Nella medesima pronuncia, si è inoltre giudicata ragionevole la durata del processo - oltre cinque anni dall’inizio dell’istruzione alla conclusione del processo in Cassazione – in ragione della complessità della causa e della diligenza nella relativa conduzione.

Viceversa, nella sent. 17 gennaio 2017, Pantea c. Romania (n. 2), la C. eur. dir. uomo ha riscontrato l’inosservanza dell’art. 6 comma 1 Cedu per un processo che si è protratto per oltre sette anni e cinque mesi a decorrere dalla data in cui il procuratore aveva informato il ricorrente dell’inchiesta in corso fino alla conclusione del giudizio di rinvio di fronte alla corte d’appello, in cui si condanna il ricorrente ai danni e alle spese civili, prosciogliendolo per prescrizione. La pronuncia si segnala perché, diversamente dal caso Gagliano Giorgi c. Italia (in questa Rivista, con scheda di F. Zacchè, Ricevibilità del ricorso a Strasburgo per la durata ragionevole del processo e prescrizione del reato, 9 marzo 2012), qui il ricorrente ha subito un pregiudizio dalla durata eccessiva del procedimento, imputabile ai tempi morti dello stesso, nonostante la prescrizione del reato.

Sempre in tema d’equità, interessante è pure la sent. 31 gennaio 2017, Kalnėnienė c. Belgio (v. pure infra, sub art. 8), dove si è escluso che abbia violato il dettato convenzionale l’impiego in condanna di prove ottenute da una perquisizione irrituale: nella specie, le prove reali sequestrate erano affidabili e genuine, il ricorrente le aveva potute contestare nei tre gradi di giudizio, la condanna infine si fondava anche su altre prove.

Ancora, la sent. 24 gennaio 2017, Paulikas c. Lituania, ha reputato conforme all’art. 6 commi 1 e 2 Cedu la condanna del ricorrente, un poliziotto, per la morte di tre bambini avvenuta in un sinistro stradale. Il ricorrente lamentava che il suo processo era stato celebrato in un clima istituzionale e mass-mediatico contrario alla presunzione d’innocenza. Ma – osserva la Corte europea – le dichiarazioni rilasciate dagli ufficiali dello Stato (ministro, capo dello Stato, capo della polizia) non avevano mai addebitato (in fatto e in diritto) al ricorrente la responsabilità dell’accaduto; inoltre, se è vero che la campagna stampa aveva assunto toni aspri, non risulta comunque che essa abbia influenzato il processo, celebrato da giudici professionisti, per tre gradi di giurisdizione, con un’attenuazione della pena in appello.

Con riguardo specifico alla presunzione d’innocenza, poi, si segnala la sent. 31 gennaio 2017, Vakhitov e altri c. Russia (v. supra, sub art. 5), dove si è accertata l’inosservanza dell’art. 6 comma 2 Cedu perché, nel disporre la procrastinazione della custodia, il giudice ha affermato nell’ordinanza cautelare che il ricorrente aveva commesso i reati prima del legale accertamento della sua responsabilità nel giudizio di merito; nonché la sent. 17 gennaio 2017, Béres e altri c. Ungheria, in cui, al contrario, si è negata la violazione del precetto in parola. In tale vicenda, lo Stato convenuto aveva adottato una legge di amnistia applicabile ai delitti commessi proprio nella data in cui si erano verificati gli eventi per cui i ricorrenti erano stati indagati. Nel negare la violazione del dettato convenzionale, i giudici europei hanno fatto leva sulla circostanza che, nella legge di amnistia, non vi era alcun collegamento fra i fatti amnistiati e i supposti responsabili degli stessi e che, comunque, la presunzione d’innocenza non garantisce il diritto a un particolare esito del processo, specie quando non entrano in gioco effetti irreversibili a detrimento delle parti. (Francesco Zacchè)

 

f) Art. 8 Cedu

Quanto alla privatezza, si segnalano ancora la sent. 31 gennaio 2017, Kalnėnienė c. Belgio (cfr. supra, sub art. 6), e la sent. 17 gennaio 2017, Cacuci and S.C. Virra & Cont Pad S.R.L. c. Romania, dove è risultato violato l’art. 8 Cedu, perché, in un caso, la polizia aveva dato corso a una perquisizione domiciliare senza mandato del giudice istruttore, nell’altro, le forze dell’ordine avevano eseguito una perquisizione personale sulla ricorrente, non autorizzata dall’autorità giudiziaria né giustificata da ragioni d’urgenza, nel corso d’una perquisizione domiciliare legittima. (Francesco Zacchè)

 

g) Art. 10 Cedu

Nella sent. 17 gennaio 2017, Jankovskis c. Lituania, la C. eur. dir. uomo ha riconosciuto all’unanimità la violazione dell’art. 10 Cedu, in un caso in cui le competenti autorità penitenziarie avevano negato l’accesso ad internet ad un detenuto, il quale chiedeva di poter consultare il sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione lituano al fine di reperire le informazioni e la documentazione necessarie all’iscrizione alla facoltà di giurisprudenza. In particolare, la Corte di Strasburgo ha ritenuto insufficienti le ragioni di sicurezza addotte dal governo lituano a giustificazione del divieto di accesso ad internet da parte dei detenuti: in considerazione del proposito formativo manifestato dal ricorrente, nonché della non pericolosità del sito web di cui era chiesta la consultazione, nel caso di specie la restrizione del diritto di accesso alle informazioni, tutelato dall’art. 10, è apparsa non “necessaria in una società democratica”. (Edoardo Zuffada)

 

h) Art. 14 Cedu

Nella sent. 24 gennaio 2017, Khamtokhu e Aksenchik c. Russia, la C. eur. dir. uomo ha escluso la violazione dell’art. 14 Cedu, in relazione all’art. 5 Cedu, in un caso in cui due soggetti adulti di sesso maschile, condannati alla pena dell’ergastolo, lamentavano una disparità di trattamento rispetto alle donne, ai minori degli anni diciotto e agli ultrasessantacinquenni, nei confronti dei quali il codice penale russo esclude in ogni caso l’applicabilità della pena detentiva a vita. La Corte di Strasburgo ha negato, in primo luogo, che la disciplina prevista dal codice penale russo in materia di ergastolo comporti una discriminazione in ragione dell’età dei condannati: per un verso, infatti, la rieducazione dei giovani delinquenti – considerate la loro immaturità emotiva ed emozionale, nonché l’accentuata malleabilità delle loro personalità ancora in fieri – può ritenersi più efficacemente perseguibile attraverso la previsione e l’irrogazione di pene che riducano al minimo il contatto dei minori condannati con i luoghi di detenzione; per altro verso, l’esclusione dell’ergastolo per i condannati ultrasessantacinquenni appare ragionevole, dal momento che, in caso contrario, ogni prospettiva di rilascio anticipato rappresenterebbe una “possibilità meramente illusoria” (cfr. ancora: sent. 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito). Anche con riferimento alla asserita disparità di trattamento in ragione del sesso, la Corte europea ha escluso la violazione dell’art. 14 Cedu, in relazione all’art. 5 Cedu, affermando che, a fondamento dell’inapplicabilità dell’ergastolo alle donne, sussiste un interesse pubblico connesso ad esigenze di protezione della donna stessa, sia per quanto attiene agli abusi soventemente perpetrati nei loro confronti nelle strutture carcerarie, sia per quanto riguarda la tutela della gravidanza e della maternità. (Edoardo Zuffada)

 

i) Art. 1 Prot. add. Cedu

Nella sent. 17 gennaio 2017, B.K.M. Lojistik Tasimacilik Ticared Limited Sirketi c. Slovenia, la C. eur. dir. uomo ha ritenuto, con sei voti contro uno, la violazione dell’art. 1 Prot. add. Cedu, in un caso in cui, a seguito della condanna di un autista di una compagnia di autotrasporti per il reato di traffico di stupefacenti, l’autorità giudiziaria slovena di secondo grado aveva disposto la confisca obbligatoria dell’autocarro sul quale era stata rinvenuta l’eroina e che era stato utilizzato dal colpevole per il trasporto della sostanza stessa, sebbene non vi fossero elementi per ritenere che la compagnia fosse in alcun modo coinvolta nel traffico illecito. Nel caso di specie, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la violazione dell’art. 1 Prot. add. Cedu, ed ha qualificato come illegale e sproporzionata la confisca dell’automezzo: da un lato, infatti, la Corte europea ha sottolineato che la mancanza di realistiche opportunità di ottenere una compensazione da parte della compagnia titolare del mezzo ha di fatto impedito una valutazione degli interessi della compagnia stessa; dall’altro lato, poi, è stato rilevato che, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna del dipendente della società ad una pena detentiva di nove anni, non residuano validi motivi per non restituire l’automezzo al suo legittimo proprietario, e che dunque non è stato operato dalle autorità slovene un equo bilanciamento tra gli interessi generali della collettività e il diritto del titolare di godere pacificamente dei propri beni. (Edoardo Zuffada)