ISSN 2039-1676


09 dicembre 2016 |

Monitoraggio Corte EDU settembre 2016

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Fabio Cassibba e Riccardo Bertolesi. L'introduzione è a firma di Riccardo Bertolesi per quanto riguarda gli art. 2, 3, 10, 13 e 2 Prot. n. 4 Cedu, mentre si deve a Fabio Cassibba la parte relativa agli art. 5, 6, 8 Cedu.

 

1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 8 Cedu 

f) Art. 10 Cedu

g) Art. 13 Cedu

h) Art. 2 Prot. n. 4 Cedu

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

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1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

Tra le pronunce in tema di diritto alla vita, si segnalano anzitutto le sent. 1° settembre 2016, Mikhno c. Ucraina e Svitlana Atamanyuk e altri c. Ucraina, nelle quali la C. eur. dir. uomo ha escluso la violazione dell’art. 2 Cedu, in relazione alle indagini condotte dalle autorità ucraine su un incidente avvenuto nel luglio 2002 a Lviv, dove, nel corso di uno spettacolo aero – acrobatico della aviazione militare ucraina, due aerei precipitavano sulla folla e causavano la morte di circa 77 persone, tra cui alcuni familiari dei ricorrenti. Nel caso di specie, la Corte europea ha ritenuto – in linea con i suoi più consolidati principi – che le indagini condotte dal governo ucraino presentassero i requisiti di adeguatezza e indipendenza richiesti dal dettato convenzionale e che i ricorrenti fossero già stati sufficientemente risarciti sul piano nazionale. Nessuna violazione degli obblighi procedurali sanciti dall’art. 2 Cedu è stata rilevata anche dalla sent. 6 settembre 2016, Cindrić e Bešlić c. Croazia, relativa alle indagini condotte in seguito all’uccisione di due cittadini croati da parte di alcuni paramilitari serbi in un territorio della Croazia che, all’epoca dei fatti, si trovava sotto il controllo dell’esercito serbo e jugoslavo. La C. eur dir. uomo ha così avuto modo di ribadire che il giudizio sull’efficacia delle indagini svolte da parte di uno Stato deve essere effettuato alla luce di tutte le circostanze del caso concreto e deve necessariamente tenere conto anche della presenza di eventuali ostacoli e difficoltà che possano frapporsi al compito delle autorità (nel caso di specie, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che il ritardo delle indagini dovesse essere imputato alla generale situazione della Croazia nell’immediato dopo guerra).

b) Art. 3 Cedu

Con riguardo all’art. 3 Cedu, nella sent. 1° settembre 2016, Wenner c. Germania la Corte europea è tornata ad occuparsi dei trattamenti sanitari di soggetti in vinculis, in relazione al caso di un detenuto tossicodipendente a cui era stato negato di accedere a terapie di sostituzione della droga, senza che le sue condizioni di salute e la correlativa necessità di sottoporsi a detti trattamenti fosse stata accertata da un medico specialista esterno alla struttura carceraria. Nel condannare il governo tedesco, la Corte di Strasburgo ha avuto modo di ricordare che grava sullo Stato convenuto l’onere di fornire una prova credibile e convincente che il ricorrente abbia ricevuto un trattamento medico appropriato e comparabile a quello che le autorità si sono obbligate ad offrire alle persone in libertà.

In tema di tutela del diritto degli internati a non scontare la pena in condizioni tali da integrare un trattamento inumano e degradante, in contrasto con l’art. 3 Cedu, riveste un ruolo di primo piano la sent. 6 settembre 2016, W.D. c. Belgio (per la cui sintesi, v. infra), con la quale i giudici di Strasburgo hanno rilevato le deficienze strutturali del sistema carcerario belga per la detenzione di persone affette da disturbi mentali, raccomandando allo Stato convenuto di adottare misure generali al fine di garantire condizioni detentive compatibili con il parametro convenzionale.

Una violazione degli obblighi positivi scaturenti dall’art. 3 Cedu è poi riscontrata nella sent. 13 settembre 2016, A.S. c. Turchia (per la cui sintesi, v. infra), ove la Corte europea ha dichiarato incompatibile con il precetto convenzionale l’applicazione al caso di specie di una norma del codice di procedura penale turco che subordina la procedibilità di un determinato reato alla querela di parte, senza tenere in debita considerazione l’eventuale vulnerabilità della vittima. Il caso concerne un minorenne che, dopo essere stato arrestato e posto in stato di custodia cautelare all’interno di un dormitorio comune, era stato vittima di due violenze sessuali ad opera di un co-detenuto e subiva un’aggressione fisica da parte di altri tre compagni. Il pubblico ministero locale esercitava l’azione penale contro i responsabili. Tuttavia, mentre l’autore dell’abuso sessuale veniva processato e condannato, il procedimento a carico dei responsabili dell’aggressione veniva interrotto, avendo il ricorrente scelto di non presentare querela.

c) Art. 5 Cedu

Sul versante della legalità della detenzione merita almeno una segnalazione la sent. 6 settembre 2016, Erkenov c. Turchia, con cui la Corte europea ha condannato la Turchia per plurime violazioni dell’art. 5 Cedu. Più precisamente, la Corte di Strasburgo – considerando unitariamente tutte le doglianze sollevate in rapporto agli art. 5 commi 1, 2, 4 e 5 Cedu – ravvisa la violazione di tutti i parametri convenzionali invocati: il ricorrente, arrestato nell’ambito di un’operazione antiterrorismo, dapprima posto in custodia cautelare e poi rilasciato dall’autorità giudiziaria, era stato privato della libertà personale in mancanza di una chiara previsione che legittimasse l’arresto e la detenzione; non era stato informato della natura e dei motivi dell’arresto; non aveva potuto esercitare il diritto al controllo giurisdizionale sulla legalità della detenzione; né, infine, aveva potuto esercitare il diritto all’equo indennizzo per la detenzione illegale.

d) Art. 6 Cedu         

Sul versante dell’equità processuale, protetta in generale dall’art. 6 comma 1 Cedu, merita anzitutto di essere segnalata la sent. 1° settembre 2016, Huzuneanu c. Italia (per la cui sintesi, v. infra). La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia, ravvisando la violazione della previsione in parola, in rapporto alla disciplina del termine per proporre impugnazione ex art. 175 c.p.p., nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate con la l. n. 67 del 2014. Più precisamente, il ricorrente, condannato in absentia, non era stato messo in condizione di far riesaminare la propria vicenda giudiziaria, svoltasi secondo le regole all’epoca vigenti del c.d. processo contumaciale, benché la mancata conoscenza del processo fosse dovuta a una causa a lui non imputabile.

Quanto al diritto di accesso al giudice ex art. 6 comma 1 Cedu, va almeno rammentata la sent. V, sent. 1° settembre 2016, Marc Brauer c. Germania: la Corte europea dichiara la violazione della previsione convenzionale sulla premessa che la dichiarazione d’inammissibilità di un atto di appello scritto a mano dall’imputato (condannato in primo grado) mentre era ristretto in un ospedale psichiatrico per disturbi mentali si basa su un’interpretazione della legge nazionale da parte dei giudici dell’impugnazione eccessivamente formalistica (pretendendosi una non necessaria redazione dattiloscritta dell’atto di impugnazione) e integra, così, una restrizione sproporzionata del diritto di accesso al giudice.

L’identica garanzia convenzionale è considerata pure dalla dec. 13 settembre 2016, Vence Noveski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia (per la cui sintesi, v. infra). Il ricorrente, danneggiato civilisticamente dal reato, reputa violato il canone dell’art. 6 comma 1 Cedu poiché il giudice penale non gli ha riconosciuto il risarcimento dei danni civilistici nella sede penale. In realtà, la Corte europea evidenzia come il ricorrente fosse stato adeguatamente informato dal giudice penale che, dopo la condanna del danneggiante, egli avrebbe dovuto agire per il risarcimento del danno nell’autonoma sede civile; inoltre, la mancata liquidazione del danno nella sede penale è compatibile con la legge nazionale e non integra un’irragionevole e arbitraria limitazione del diritto di accesso al giudice. Da qui, la declaratoria di non ricevibilità della doglianza.

Il diritto di accesso al giudice è oggetto anche della sent. 15 settembre 2016, Johansen c. Germania. La Corte di Strasburgo esclude la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu in un caso in cui il giudice nazionale aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione al decreto penale di condanna, notificato attraverso il deposito nella cassetta della posta dell’indirizzo di residenza della condannata (essendo stata impossibile la consegna a mani per sua assenza): il giudice nazionale aveva considerato come dies a quo per proporre l’impugnazione il giorno della notifica del decreto penale attraverso il deposito nella cassetta della posta e non quello, successivo, in cui la ricorrente aveva asserito di averne avuto notizia. Per la Corte europea, l’interpretazione della legge da parte del giudice nazionale è ragionevole.

La sent. 20 settembre 2016, Hernández Royo e altri c. Spagna, poi, accerta la non violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu, in un caso in cui l’imputato, assolto in primo grado, era stato condannato all’esito del giudizio d’appello svoltosi in sua assenza, previa riqualificazione giuridica del fatto già oggetto dell’assoluzione. L’imputato, pur ritualmente informato dell’udienza di secondo grado, aveva rinunciato a parteciparvi: tanto basta per escludere la violazione del diritto di accesso al giudice.  

Sul versante dell’imparzialità del giudice ex art. 6 comma 1 Cedu, va almeno menzionata la dec. 6 settembre 2016, Shabir Ahmed c. Regno Unito. La Corte europea dichiara non ricevibile il ricorso con cui il condannato all’esito di un giudizio con giuria si doleva della mancanza di equità del processo, in forza d’una pretesa mancanza d’imparzialità della giuria. Per i giudici di Strasburgo, invece, la giuria, composta da un panel di giurati selezionato in conformità alla legge, era stata adeguatamente istruita dal giudice togato, che, a sua volta, aveva condotto in modo rigoroso il dibattimento.

Quanto al profilo del diritto di difesa, personale e tecnica, grande rilievo riveste – anche per la delicatezza e la perdurante attualità dei temi affrontati – la pronuncia resa dalla Grande camera, con sent. 13  settembre 2016, Ibrahim e altri c. Regno Unito (per la cui sintesi, v. infra). Per un verso, la Corte europea non ravvisa la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu in relazione ad una vicenda in cui nei confronti di tre accusati di terrorismo, in stato di detenzione di polizia, non era stata assicurata, sin dal momento dell’arresto, la difesa tecnica, in applicazione della speciale e molto restrittiva normativa interna antiterrorismo: il colloquio fra i detenuti e i difensori era stato posticipato di alcune ore mentre, nel frattempo, gli indagati venivano interrogati in via di urgenza per prevenire un attentato dinamitardo a Londra. La Corte europea giustifica la non violazione delle previsioni convenzionali in parola sulla scorta di vari argomenti: le autorità procedenti avevano illustrato agli indagati tutte le circostanze eccezionali che legittimavano l’applicazione della legge speciale e dopo poche ore avevano loro riconosciuto il diritto di colloquiare col difensore; nel dibattimento gli imputati avevano potuto contestare, anche a mezzo dei difensori, le modalità di interrogatorio impiegate dagli organi inquirenti; dal canto suo, il giudice dibattimentale aveva prestato particolare cura nell’esaminare le circostanze eccezionali che avevano giustificato l’applicazione delle norme antiterrorismo e nel dare alla giuria le più complete e precise istruzioni su come valutare la situazione processuale e le dichiarazioni delle dichiarazioni degli imputati come prova utilizzabile. In definitiva, per la Corte europea, l’equità processuale non è violata nel suo complesso in maniera irrimediabile, tanto più perché il contrasto a gravissimi fatti di terrorismo dev’essere il più forte ed effettivo possibile. Opposte le conclusioni in rapporto ad un quarto ricorrente, coimputato dei primi tre e con loro condannato per i medesimi reati. Nei confronti di costui, le autorità procedenti avevano mancato di riconoscere numerose garanzie difensive ben oltre i primi momenti successivi all’arresto: più precisamente, non gli era stato consentito di essere assistito da un difensore in tutti gli interrogatori di polizia nel corso delle indagini e, soprattutto, egli non era mai stato avvertito del diritto al silenzio, essendo poi impiegate ai fini della condanna anche le sue dichiarazioni, rese in sede d’indagine senza le garanzie in parola. Qui, per i giudici di Strasburgo, l’equità processuale è lesa sin nei suoi più essenziali requisiti, con la conseguente violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu. 

e) Art. 8 Cedu

Il diritto alla privatezza garantito dall’art. 8 Cedu (considerato unitariamente al diritto alla protezione della proprietà privata di cui all’art. 1 Prot. n. 1 Cedu) è oggetto della già rammentata dec. 13 settembre 2016, Vence Noveski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia (per la cui sintesi, v. infra). La Corte europea dichiara irricevibile la doglianza sollevata in rapporto alla pretesa, mancata tutela da parte del giudice penale del diritto del ricorrente danneggiato al risarcimento dei danni civilistici da reato. Il diritto del danneggiato di agire nell’autonoma sede civile per il risarcimento del danno dopo la condanna nella sede penale del danneggiante e la mancanza di plausibili ragioni addotte dal danneggiato per non avere agito nell’apposita sede escludono una lesione del violazione del diritto alla privatezza e un’interferenza illegittima nel godimento del diritto di proprietà.

f) Art. 10 Cedu

Sul versante della precisazione dei limiti convenzionali alla libertà di espressione da interferenze da parte dei pubblici poteri, nella sent. 13 settembre 2016, Semir Güzel c. Turchia (per la cui sintesi, v. infra) la Corte europea ha avuto modo di precisare che l’art. 10 Cedu garantisce anche il c.d. “diritto negativo” di non essere costretti ad esprimersi, qualora tale comportamento – alla luce delle circostanze oggettive apprezzabili da un osservatore esterno e delle intenzioni avute di mira dall’agente – debba esso stesso essere considerato foriero di significato. Il caso riguarda un uomo politico turco, condannato alla pena di un anno di reclusione (successivamente censurata e ultimamente prescritta) perché, in qualità di chairman di un congresso, non era intervenuto ad interrompere alcuni dei partecipanti all’incontro che svolgevano le loro relazioni in lingua curda.

g) Art. 13 Cedu

Con la già citata sent. 6 settembre 2016, W.D. c. Belgio (per la cui sintesi, v. infra), la Corte europea ha condannato il Belgio in ragione dell’assenza di una via di ricorso interna effettiva da esperire nei casi di trattenimento in condizioni inumane e degradanti di persone affette da disturbi psichiatrici.

h) Art. 2 Prot. n. 4 Cedu

In tema di libertà di movimento, si segnala la sent. 20 settembre 2016, Vlasov e Benyash c. Russia, con la quale la Corte europea ha accertato una violazione dell’art. 2 Prot. n. 4 Cedu, in relazione al caso di due cittadini russi a cui era stato negato il rilascio del passaporto in ragione di una condanna condizionalmente sospesa. L’interferenza dello Stato nell’esercizio della libertà convenzionale dei ricorrenti, infatti, appare ai giudici di Strasburgo sproporzionata, le autorità avendo omesso di specificare le precise ragioni per cui il divieto di espatrio sarebbe dovuto ritenersi utile alla loro riabilitazione.

 

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2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 1° settembre 2016, Huzuneanu c. Italia

Condannato in contumacia a ventotto anni di reclusione e tradotto in carcere in esecuzione di provvedimento di estradizione attiva, il ricorrente Huzuneanu presenta istanza alla competente Corte d’appello per essere rimesso nel termine per impugnare, deducendo di non essersi volontariamente sottratto al processo, facendo leva sulla disciplina di cui all’art. 175 c.p.p. nel testo in vigore prima delle riforme apportate dalla l. n. 67 del 2014. La Corte d’appello ammette il condannato a proporre il solo ricorso per cassazione, poiché – alla luce dello sviluppo procedimentale – l’unico mezzo d’impugnazione ancora esperibile era, per l’appunto, il ricorso dinanzi ai giudici di legittimità. Investite del giudizio, le Sezioni unite della Corte di cassazione dichiarano inammissibile l’impugnazione del già condannato rimesso nei termini: sulla base di un complesso iter argomentativo, affermano che il ricorso per cassazione nel frattempo proposto dal difensore di ufficio aveva già “consumato” il potere d’impugnare in capo all’imputato. Poco dopo, la Corte costituzionale – in un diverso procedimento penale non riguardante Huzuneanu – dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 175 c.p.p., così come interpretato dalle Sezioni unite al fine di escludere l’autonomo diritto dell’imputato di proporre ricorso per cassazione. Huzuneanu, a tal punto, presenta una nuova istanza di remissione nel termine, facendo leva anche sul dictum della Corte costituzionale, ma questa viene rigettata per tardività. Dinanzi alla Corte europea, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu, per essere egli stato leso nel proprio diritto a far riesaminare la vicenda processuale, dopo una giudizio svolto in contumacia, senza che vi fosse stata una sua rinuncia a partecipare al processo. Per la Corte europea il ricorso è fondato, ravvisandosi la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu, in rapporto alla disciplina del termine per proporre impugnazione ex art. 175 c.p.p., nel testo in vigore anteriormente alla novella operata con la l. n. 67 del 2014. Come rileva la Corte di Strasburgo, la difesa tecnica assicurata dal difensore d’ufficio – che aveva proposto ricorso per cassazione (nella prospettazione delle Sezioni unite, “consumando” il potere d’impugnazione dell’imputato) non costituisce una garanzia sufficiente per assicurare l’equità processuale. L’esercizio del diritto di difesa di un imputato (che non si era sottratto alla giustizia né aveva rinunciato inequivocabilmente alle garanzie processuali) non può essere compresso al punto da renderlo inoperante con il pretesto di garantire altri diritti fondamentali, come quelli alla durata ragionevole del processo o quello offerto dalla garanzia del divieto di secondo giudizio, o, a fortiori, per preoccupazioni legate al carico di lavoro degli organi giurisdizionali. In effetti, la comparizione dell’imputato è di fondamentale importanza alla luce del diritto di quest’ultimo di essere sentito e della necessità di controllare la correttezza delle sue affermazioni e di confrontarle con la versione della vittima (di cui si devono proteggere gli interessi), nonché con quelle dei testimoni. Pertanto, la Corte europea ravvisa la violazione dell’art. 6 Cedu, poiché il ricorrente – pur rimesso nel termine per impugnare – non ha, poi, goduto della possibilità di ottenere una nuova decisione sulla fondatezza dell’accusa in fatto e in diritto, benché la sua assenza al processo non gli fosse imputabile. (Fabio Cassibba)

 

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 6 settembre 2016, W.D. c. Belgio

Il ricorrente, W.D., è un ragazzo di nazionalità belga affetto da disturbi mentali. A novembre 2006, egli viene arrestato per avere commesso atti contro il pudore di un minore e – riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto – viene posto in stato di detenzione nel reparto di “difesa sociale” del carcere di Merksplas. Durante il periodo detentivo, egli si sottopone a diverse visite psichiatriche, le quali evidenziano che W.D. è affetto da “disabilità mentale”, che presenta un rischio molto alto di recidiva, e che necessiterebbe di fruire di appropriate cure in un centro per disabili gestito dalla Agenzia fiamminga per persone con disabilità (“VAPH”). I tentativi effettuati dalle autorità e dal ricorrente per essere ammesso in uno di questi centri si rivelano, nondimeno, infruttuosi. Alcune strutture, infatti, si rifiutano di accogliere il ricorrente per il suo particolare profilo psichiatrico; altre invece sono semplicemente prive di posti disponibili. Nel corso dell’internamento, W.D. ricorre in varie occasioni contro il suo stato di detenzione sia davanti alle autorità di “difesa sociale”, sia davanti agli organismi giudiziari. Le sue domande vengono, tuttavia, rigettate, non essendo il ricorrente in grado di provare la presa in carico da parte di una struttura del “VAPH”. Esauriti i rimedi interni, il ricorrente adisce la Corte di Strasburgo, asserendo la violazione dell’art. 3 Cedu (per essere stato detenuto in assenza di trattamenti adeguati alla sua condizione mentale), dell’art. 5 § 1 Cedu (per l’illegalità della sua detenzione), dell’art. 5 § 4 Cedu e dell’art. 13 Cedu in combinato disposto con l’art. 3 Cedu (per non avere avuto a disposizione rimedi nazionali effettivi per tutelare le sue condizioni di detenzione).

Nell’accogliere le doglianze sollevate, i giudici di Strasburgo osservano che la situazione del ricorrente porta drammaticamente alla luce alcuni problemi di carattere strutturale del sistema predisposto dallo Stato convenuto per la detenzione di persone affette da disturbi mentali. Rileva infatti la Corte europea che, da una parte, le terapie mediche offerte nei reparti di “difesa sociale” delle carceri belga appaiono del tutto inadeguate alla cura dei soggetti ivi detenuti (ad es. le relazioni psichiatriche mostrano che a W.D. erano stati prescritti esclusivamente farmaci antidepressivi e psicotici); dall’altra, che la collocazione di queste persone all’interno di strutture extra carcerarie idonee al loro riabilitazione risulta pressoché impossibile, sia per la generale scarsità di ospedali psichiatrici, sia perché la legge non consente alle autorità di ordinare a tali strutture – spesso restie ad accogliere individui che abbiano commesso reati – di ammettere queste persone. Sulla scorta di queste considerazioni, i giudici di Strasburgo ritengono che il Belgio sia venuto meno ai propri obblighi di protezione scaturenti dall’art. 3 Cedu, avendo detenuto W.D. in condizioni incompatibili con la dignità umana. Osservazioni analoghe inducono la Corte europea a ravvisare, nel caso di specie, anche la violazione dell’art. 5 § 1 Cedu, sotto il profilo della correlazione tra condizioni e scopo della detenzione. La C. eur. dir. uomo, infine, riscontra ulteriormente la violazione dell’art. 5 § 4 Cedu e dell’art. 13 Cedu in combinato disposto con l’art. 3 Cedu, poiché il ricorrente è stato trattenuto in carcere, senza avere la possibilità di ricorrere in modo effettivo davanti alle autorità nazionali. Nei diversi procedimenti, le richieste del ricorrente sono state, infatti, subordinate alla prova dell’inadeguatezza delle cure ricevute nel carcere di Merksplas o della sua accettazione da parte di un istituto del “VAPH”, condizioni, invero, quasi impossibili da realizzare alla luce degli accertati disturbi mentali e della generale mancanza di ospedali psichiatrici extra carcerari. Da ultimo, va osservato che – in virtù dei deficit strutturali poc’anzi esposti e dei numerosi ricorsi presentati – la Corte europea adotta il sistema della sentenza pilota, raccomandando allo Stato convenuto di prendere nel termine di due anni misure adeguate ad assicurare ai detenuti affetti da disturbi psichiatrici condizioni compatibili con la dignità umana. (Riccardo Bertolesi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 13 settembre 2016, A.S. c. Turchia

Il ricorrente è un minorenne di nazionalità turca. A febbraio 2010, viene incriminato del reato di abuso sessuale e viene posto in stato di custodia cautelare all’interno di un dormitorio comune ad altri giovani accusati di aver commesso reati della stessa indole. Durante il periodo di permanenza nella struttura, egli è vittima di due violenze sessuali ad opera di un co-detenuto e di un’aggressione fisica da parte di altri tre compagni. Venute a sapere di questi fatti, le autorità carcerarie prendono misure disciplinari nei confronti dei responsabili e svolgono gli accertamenti necessari a verificare l’accaduto. Esse trasmettono quindi le notizie di reato al pubblico ministero locale per l’avvio di procedimenti penali a loro carico. In un successivo colloquio con gli organi inquirenti, il ricorrente dichiara tuttavia di non volere sporgere denuncia nei confronti dei responsabili. Conseguentemente, il pubblico ministero interrompe il procedimento contro gli autori dell’aggressione, che in base al codice di procedura penale turco costituisce un reato perseguibile a querela di parte. Il processo a carico dell’autore delle violenze sessuali invece prosegue e il colpevole viene condannato alla pena di 8 anni e 9 mesi di reclusione. Il ricorrente invoca l’art. 3 Cedu lamentando che le autorità statali siano venute meno ai loro obblighi di protezione, avendo egli subito abusi e violenze fisiche mentre si trovava “affidato” alla custodia dello Stato. Nel pervenire ad una sentenza di condanna nei confronti dello Stato convenuto, la Corte europea esamina separatamente gli episodi di violenza sessuale, dalla aggressione subita dal ricorrente. Con riferimento ai primi, la C. eur. dir. uomo esclude possa riscontrarsi una violazione dell’art. 3 Cedu nel comportamento del governo turco. I giudici di Strasburgo sottolineano, infatti, che le autorità carcerarie hanno immediatamente svolto le indagini necessarie per ricostruire l’accaduto, che contro il responsabile sono state prese misure disciplinari, che questo ultimo è stato condannato per le violenze commesse. Quanto invece all’aggressione fisica, la C. eur. dir. uomo ravvisa una violazione del dettato convenzionale nell’applicazione della norma del codice di procedura penale turco sulle condizioni di procedibilità del reato di aggressione. In particolare, i giudici di Strasburgo rilevano che “richiedendo che il ricorrente presenti una denuncia formale come prerequisito per avviare il procedimento penale, senza tenere in considerazione la sua particolare vulnerabilità (rappresentata dalla minore età e dallo stato di detenzione), la legge turca abbia nel caso di specie reso inefficaci le misure predisposte per proteggere gli individui contro comportamenti contrari all’art. 3 Cedu”. (Riccardo Bertolesi)

 

 

C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 13  settembre 2016, Ibrahim e altri c. Regno unito

Nell’immediatezza dei gravi attentati terroristici avvenuti a Londra nel luglio 2005, vengono avviate indagini ad ampio raggio per individuarne i responsabili e per prevenire ulteriori stragi. Nell’ambito di tali indagini, condotte in forza della speciale e assai restrittiva normativa interna antiterrorismo, la polizia arresta alcune persone sospettate di essere coinvolte negli attentati o, comunque, di essere in possesso di informazioni utili per l’identificazione degli attentatori. Gli indagati, in stato di detenzione di polizia, non possono avere alcun contatto fra loro e, soprattutto, con i difensori, mentre vengono più volte interrogati dalla polizia in via d’urgenza (per scongiurare il verificarsi di un imminente attacco dinamitardo in citta, ad avviso della polizia) e senza l’assistenza del difensore. Va precisato che nei confronti di tre degli indagati, il primo colloquio col difensore viene differito di poche ore, mentre nei confronti del quarto indagato, mai avvertito del diritto al silenzio, è sempre impedito di colloquiare col difensore lungo tutta la durata delle indagini e della detenzione. I quattro, in sede d’interrogatorio di polizia, rendono una pluralità di dichiarazioni, ad avviso degli organi inquirenti aventi contenuto autoincriminante. Rinviati, così, a giudizio per vari reati di terrorismo, i quattro imputati sono condannati all’esito di un giudizio con giuria. Tutti e quattro i condannati propongono ricorso dinanzi alla Corte europea adducendo la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu: a loro avviso, il processo e la conseguente condanna non sono stati equi, avendo essi subito una palese violazione delle minimali prerogative inerenti l’esercizio del diritto di difesa, personale e tecnica. Per la Corte europea, le doglianze sono fondate solo nei confronti del quarto ricorrente. Per i primi tre, la Corte europea non ravvisa la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu, sulla scorta di vari argomenti, benché non si manchi di evidenziare come le autorità inquirenti avessero commesso “alcuni errori procedurali”. Più precisamente, durante le indagini, le autorità procedenti avevano illustrato agli indagati tutte le circostanze eccezionali che legittimavano l’applicazione della legge speciale antiterrorismo e avevano loro riconosciuto il diritto di colloquiare col difensore; nel dibattimento, gli imputati avevano potuto contestare, anche a mezzo dei difensori, le modalità di interrogatorio impiegate dagli organi inquirenti; dal canto suo, il giudice dibattimentale aveva prestato particolare cura nell’esaminare le circostanze eccezionali che avevano giustificato l’applicazione delle norme antiterrorismo e nel dare alla giuria le più complete e precise istruzioni su come valutare la situazione processuale e le dichiarazioni delle dichiarazioni degli imputati come prova utilizzabile. In definitiva, per la Corte europea, l’equità processuale non è violata nel suo complesso in maniera irrimediabile, a maggior ragione perché il contrasto a gravissimi fatti di terrorismo dev’essere il più forte ed effettivo possibile. Opposte le conclusioni in rapporto al quarto ricorrente. Nei confronti di costui, le autorità procedenti avevano mancato di riconoscere numerose garanzie difensive ben oltre i primi momenti successivi all’arresto e durante lungo tutto l’arco della detenzione: non gli era stato consentito di essere assistito da un difensore in tutti gli interrogatori di polizia nel corso delle indagini e, “soprattutto”, egli non era mai stato avvertito del diritto al silenzio, essendo poi impiegate ai fini della condanna anche le dichiarazioni da lui rese in sede di indagine senza le garanzie in parola e mentre era detenuto. Qui, per i giudici di Strasburgo, l’equità processuale è lesa sin nei suoi più essenziali requisiti, con la conseguente violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu. (Fabio Cassibba)

 

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, dec. 13 settembre 2016, Vence Noveski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Nell’ambito di un rapporto di vicinato assai conflittuale, il ricorrente sporge denuncia contro il proprio vicino di casa per danneggiamento. Nel corso del conseguente processo penale, il giudice, condannato l’imputato danneggiante, informa il danneggiato che, per ottenere il risarcimento dei danni civilistici, egli dovrà agire nell’autonoma sede civile. Il ricorrente reputa che tale decisione del giudice penale abbia leso il proprio diritto di accesso al giudice, nonché il diritto di proprietà e quello alla privatezza: su tali basi, propone ricorso dinanzi alla Corte europea per violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu, nonché del combinato disposto degli art. 8 Cedu e 1 Prot. n. 1 Cedu. Per la Corte di Strasburgo, le doglianze sono ambedue irricevibili. Da un lato, i giudici di Strasburgo evidenziano la circostanza che il ricorrente danneggiato fosse stato adeguatamente informato dal giudice penale circa la necessità di agire nell’autonoma sede civile al fine del risarcimento del danno; inoltre, la mancata liquidazione del danno nella sede penale è compatibile con la legge nazionale e non integra un’irragionevole e arbitraria limitazione del diritto di accesso al giudice.  Dall’altro, proprio il diritto del danneggiato di agire nell’autonoma sede civile per il risarcimento del danno dopo la condanna in sede penale del danneggiante, nonché la mancanza di plausibili ragioni addotte dal danneggiato per non avere agito nella apposita sede, escludono una lesione del violazione del diritto alla privatezza e non integrano un’interferenza illegittima nel godimento del diritto di proprietà. (Fabio Cassibba)

 

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 13 settembre 2016, Semir Güzel c. Turchia

Il ricorrente, Semir Güzel, è un uomo politico turco. A gennaio 2004, egli viene eletto dai delegati come chairman di un congresso del proprio partito. Durante l’incontro, alcuni partecipanti si esprimono pubblicamente in lingua curda e Semir Güzel – nonostante i moniti di un funzionario governativo presente al raduno – decide di lasciarli proseguire e di non interromperli. Per tale condotta, a febbraio 2005, Semir Güzel viene incriminato. La legge turca vieta, infatti, ai partiti politici di utilizzare lingue diverse dal turco per le loro costituzioni, i loro programmi, i congressi, gli incontri, nonché per le attività di propaganda. Davanti al tribunale di prime cure, egli riconosce di non essere intervenuto durante l’incontro, ma di avere agito nella convinzione che non può ritenersi né eticamente, né giuridicamente corretto, forzare una persona ad esprimersi in una lingua diversa da quella di origine. A febbraio 2007, egli viene condannato alla pena di un anno di reclusione. La sentenza del tribunale di merito è però appellata e censurata dalla Corte di cassazione. Successivamente, il procedimento a suo carico si interrompe per decorrenza di termini.

La Corte europea accoglie il ricorso presentato dal ricorrente sulla base di tre ordini di considerazioni. Anzitutto, i giudici di Strasburgo sottolineano che le garanzie di cui al dettato convenzionale dell’art. 10 Cedu si estendono anche al c.d. “diritto negativo” di non essere obbligati ad esprimersi, qualora tale comportamento – alla luce delle intenzioni dell’agente e del suo esame obiettivo – debba esso stesso essere considerato una manifestazione del pensiero. Nel caso di specie, la C. eur. dir. uomo ritiene che Semir Güzel, avendo agito nonostante gli espliciti avvisi di un rappresentante del governo e sulla base di convinzioni personali, abbia voluto, in verità, tenere una condotta di sfida nei confronti delle autorità. Una volta ricondotto il comportamento di Semir nell’ambito dell’art. 10 Cedu, la Corte europea esclude che l’estinzione per decorrenza dei termini dell’azione penale comporti automaticamente la perdita dello status di vittima del ricorrente. Osserva, infatti, la Corte di Strasburgo che Semir ha vissuto per anni sotto la minaccia della sanzione penale e nella costante incertezza che simili comportamenti avrebbero potuto provocare l’avvio di altri procedimenti penali. Concludendo, dunque, che il ricorrente abbia subito una interferenza nel godimento della libertà convenzionalmente garantita. Da ultimo, la C. eur. dir. uomo ritiene che detta interferenza da parte dei pubblici poteri sia ingiustificata, in quanto fondata su una legge priva del necessario requisito della prevedibilità. (Riccardo Bertolesi)