ISSN 2039-1676


15 dicembre 2016 |

Monitoraggio Corte EDU ottobre 2016

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A partire da questo mese, il monitoraggio mensile delle sentenze della Corte Edu rilevanti in materia penale e processuale penale sarà curato da Francesco Viganò e Francesco Zacché.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Pietro Bernardoni (art. 2, 3, 7, 11 Cedu) e da Paola Concolino (art. 5, 6, 8 e 4 Prot. n. 7) .

 

a) Art. 2 Cedu

In materia di art. 2, nella sent. 4 ottobre 2016, Cevrioğlu c. Turchia, la C. eur. dir. uomo ha affermato che, per considerare rispettata la garanzia convenzionale, non è sufficiente che lo Stato adotti una normativa idonea a garantire la sicurezza dei cantieri edili; è necessario infatti che tale disciplina sia accompagnata da procedure finalizzate a verificarne l’osservanza in concreto. Proprio per la carenza di una procedura siffatta e per la mancata individuazione di un responsabile pubblico dell’attuazione delle misure di sicurezza imposte dalla legge, la Corte europea dichiara la violazione da parte della Turchia del diritto alla vita di due bambini, affogati in una buca piena di acqua piovana situata in un cantiere non protetto.

Sempre relativamente all’art. 2 Cedu, la sent. 13 ottobre 2016, Kitanovska Stanojkovic e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dichiara la violazione del diritto alla vita da parte dello Stato resistente in quanto quest’ultimo, dopo aver condannato alla reclusione l’autore del fatto da cui è derivata la morte del marito e padre delle ricorrenti, non ha provveduto con sufficiente celerità a garantire l’esecuzione della sentenza. La Corte di Strasburgo afferma infatti che un lasso di tempo di diciotto mesi tra il momento in cui la condanna diviene definitiva e l’inizio dell’esecuzione della pena, se non giustificato da particolari ragioni, non è compatibile con la tutela del diritto in esame.

Si segnala poi la dec. 4 ottobre 2016, Patitucci c. Italia, con cui la C. eur. dir. uomo ha dichiarato irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne il ricorso degli eredi di un cittadino italiano, deceduto per tumore cerebrale nel 2012, i quali sostenevano che il decorso della malattia fosse stato aggravato dalle condizioni di carcerazione del ricorrente e dal conseguente tardivo espletamento degli esami diagnostici. La Corte europea dichiara il ricorso irricevibile in quanto proposto in pendenza della causa civile per il risarcimento dei danni intentata dagli eredi del ricorrente nei confronti dello Stato italiano per i fatti che costituiscono l'asserita violazione della Convenzione;  dal momento che tra i motivi del ricorso non compare l'inefficacia della procedura interna di risarcimento, sarebbe stato necessario attendere la conclusione di quest’ultima prima di sottoporre il caso alla Corte di Strasburgo. (Pietro Bernardoni)

 

b) Art. 3 Cedu

Particolarmente nutrito il gruppo di sentenze in materia di art. 3 Cedu emesse dalla C. eur. dir. uomo nel periodo in esame. Innanzitutto si segnala la sent. 20 ottobre 2016, Muršić c. Croazia, (in questa Rivista, con scheda di F. Cancellaro, Carcerazione in meno di 3 metri quadri: la grande camera sui criteri di accertamento della violazione dell'art. 3 Cedu, 13 novembre 2016), pronunciata dalla grande camera, che ha in parte modificato i parametri giurisprudenziali di valutazione delle condizioni di vita dei detenuti in relazione all’art. 3 Cedu.

Significativa è anche la sent. 4 ottobre 2016, T.P. e A.T. c. Ungheria (in questa rivista, con scheda di P. Bernardoni, Ancora in tema di ergastolo e art. 3 CEDU: la Corte di Strasburgo pone un limite al margine di apprezzamento degli Stati?, 28 novembre 2016), con la quale la disciplina ungherese dell’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata è stata dichiarata incompatibile con la Convenzione, in quanto l’unica procedura di revisione d’ufficio della condanna si attiva solamente dopo quarant’anni di pena e si conclude con una decisione discrezionale e non motivata del Presidente della Repubblica.

La sent. 4 ottobre 2016, Yaroslav Belousov c. Russia, si occupa della compatibilità con l’art. 3 Cedu del trattamento processuale di un individuo sottoposto a misure cautelari. In particolare, la Corte europea afferma che le condizioni detentive e la carenza di trattamenti sanitari lamentati dal ricorrente non superano la soglia di gravità richiesta per integrare un trattamento inumano e degradante. Tuttavia, nella stessa sentenza vengono individuati due altri profili di contrasto con l’art. 3: da un lato, le modalità ed i tempi dei trasferimenti dal carcere al tribunale hanno sottoposto il ricorrente ad una sofferenza psico-fisica tale da poter essere considerati trattamenti inumani e degradanti; dall’altro le gabbie di vetro che erano state utilizzate per la collocazione in udienza degli imputati sottoposti a custodia cautelare sono ritenute dalla Corte di Strasburgo troppo piccole rispetto al numero di imputati che vi trovavano posto.

In materia di obblighi positivi derivanti dall’art. 3 Cedu, poi, la C. eur. dir. uomo, con la sent. 18 ottobre 2016, G. U. c. Turchia, dichiara la violazione per l’inefficacia e la tardività delle indagini condotte dallo Stato sull’episodio di violenza sessuale di cui la ricorrente afferma di essere stata vittima ad opera del suo patrigno.

La sent. 13 ottobre 2016, B.A.C. c. Grecia, dichiara la violazione dell’art. 3 congiuntamente all’art. 13 Cedu in relazione al tema dell’estradizione. In particolare, il ricorso è proposto da un cittadino turco residente in Grecia, in passato già sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in Turchia per la sua attività politica, la cui domanda di asilo presso le autorità greche, inoltrata nel 2002, non ha ricevuto risposta da parte del ministro competente. La Corte europea afferma che la mancata concessione del diritto di asilo e la consegna del ricorrente alla Turchia potrebbero integrare una violazione degli artt. 3 e 13 Cedu se non fossero accompagnate da un’analisi in concreto della situazione del ricorrente e del rischio che questi corre di subire trattamenti contrari all’art. 3 nel suo paese di origine.

Si segnalano infine tre decisioni assunte dalla Corte europea in materia di art. 3 Cedu. Innanzitutto, con la dec. 4 ottobre 2016, Ali e altri c. Svizzera e Italia, la Corte nega che il trasferimento di alcuni richiedenti asilo dalla Svizzera all’Italia, effettuato sulla base di norme internazionali, violi il diritto convenzionale. Analogamente, nella dec. 4 ottobre 2016, Petrarche e Tranca c. Italia, la Corte di Strasburgo nega che la sistemazione offerta dal Comune di Roma ad alcuni cittadini rumeni di etnia Rom all’interno di una struttura abitativa autonoma costituisca violazione degli artt. 3, 13 e 14 della Convenzione, nonostante tale abitazione sia collocata in un’area distante da quella di attuale residenza delle ricorrenti, sia riservata unicamente all’accoglimento di altre persone di etnia Rom, e sia poco servita dai mezzi di trasporto pubblici. Infine, nella già citata dec. 4 ottobre 2016, Patitucci c. Italia, la Corte dichiara che il motivo di ricorso relativo all’art. 3 Cedu fondato sulle condizioni di sovraffollamento carcerario subite dal defunto ricorrente non può essere proposto dagli eredi dello stesso, e ne dichiara pertanto l’irricevibilità. (Pietro Bernardoni)

 

c) Art. 5 Cedu

In relazione al diritto alla libertà e alla sicurezza, si segnala la sent. 4 ottobre 2016, Yaroslav Belousov c. Russia. Premesso che le circostanze di tale caso sono state oggetto di scrutinio da parte della Corte europea anche sotto i profili del divieto di tortura (v. supra) e del principio di equità processuale (v. infra), i giudici di Strasburgo hanno accertato la violazione dell’art. 5 comma 3 Cedu, poiché il ricorrente è stato sottoposto a una detenzione cautelare per un lasso di tempo irragionevole (oltre un anno e otto mesi, dalla data dell’arresto alla sentenza di primo grado). Per la Corte europea, la gravità dei reati contestati al ricorrente e agli altri coimputati (slogan e getto d’oggetti non pericolosi alle forze dell’ordine durante una manifestazione di protesta) non era tale da giustificare alcuna protrazione della detenzione provvisoria, in particolare una volta iniziato il dibattimento.

Similmente, nella sent. 20 ottobre 2016, Ara Harutyunyan c. Armenia, i giudici di Strasburgo hanno condannato l’Armenia per avere sottoposto il ricorrente a detenzione provvisoria per un lasso di tempo di quattro mesi - dall’esecuzione dell’ordine di custodia fino alla concessione della libertà sotto cauzione - motivando tale misura sulla base della mera gravità delle accuse (lesioni dolose) e ricorrendo a formule stereotipate per sostenere la sussistenza d’un astratto pericolo di reiterazione del reato.

Nella sent. 11 ottobre 2016, Kasparov c. Russia, infine, la Corte europea ha affermato che trattenere dei cittadini all’interno d’un aeroporto, senza consentire loro d’imbarcarsi, né di uscire dalla stanza all’interno della quale erano stati collocati, al solo scopo di verificare l’autenticità dei loro biglietti, costituisce una forma di privazione della libertà ai sensi dell’art. 5 comma 1 Cedu. Nella specie, il Governo russo non ha fornito spiegazioni sufficienti a giustificare tale ingerenza nell’habeas corpus sulla base delle deroghe previste dal medesimo comma 1, interpretate in senso restrittivo. (Paola Concolino)

 

d) Art. 6 Cedu

Quanto al principio d’equità processuale, con la sent. 25 ottobre 2016, Chaushev e altri c. Russia, la Corte europea si è espressa in tema di pubblicità dell’udienza accertando la violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu in un processo che - avente ad oggetto una serie di accuse connesse alla partecipazione dei ricorrenti a un movimento di matrice islamica - si era celebrato a porte chiuse senza che i giudici nazionali motivassero in alcun modo tale scelta.

Si segnalano, poi, due interessanti pronunce in materia di presunzione d’innocenza: nella sent. 11 ottobre 2016, Turyev c. Russia, la Corte di Strasburgo ha stigmatizzato la condotta di un pubblico ministero il quale, nel corso di un’intervista giornalistica, indicava il ricorrente come l’assassino prima della celebrazione del processo a suo carico; anche nella sent. 18 ottobre 2016, Alkaşı c. Turchia, i giudici europei hanno accertato una violazione del principio in esame laddove un tribunale del lavoro aveva ritenuto fondato il licenziamento della ricorrente motivato sulla base di un’accusa penale avanzata nei suoi confronti, nonostante il successivo processo si fosse concluso con l’assoluzione dell’imputata.

In tema di diritto al confronto, la Corte europea ha escluso la violazione dell’art. 6 comma 3 lett. d Cedu in un caso in cui i giudici nazionali avevano impedito all’imputato d’esaminare personalmente il teste determinante ai fini della condanna e d’assistere alla relativa udienza (sent. 4 ottobre 2016, Smajgl c. Slovenia). In effetti, il dichiarante era stato escusso dal difensore dell’imputato e le limitazioni imposte dal giudice nazionale avevano ragioni di sicurezza, dato che il teste aveva personalmente assistito all’omicidio contestato al ricorrente; inoltre, le dichiarazioni del testimone erano state riscontrate da prove scientifiche.

Sempre in materia di diritto al contraddittorio, ma con riguardo all’esame dei consulenti tecnici, la Corte di Strasburgo ha ancora escluso la violazione della norma citata nel caso d’impossibilità per l’imputato d’esaminare uno dei consulenti tecnici dell’accusa (sent. 6 ottobre 2016, Constantinides c. Grecia). I giudici di Strasburgo hanno ritenuto d’escludere la violazione del principio in esame, avendo il ricorrente avuto occasione di contestare la consulenza tecnica mediante l’audizione dei propri esperti; l’ipotesi accusatoria, inoltre, era suffragata da altri elementi probatori.

Viceversa, la Corte europea ha accertato la violazione dell’art. 6 comma 3 lett. d Cedu nella sent. 27 ottobre 2016, Ter-Sargsyan c. Armenia, poiché nella specie il ricorrente era stato privato del diritto di esaminare i testi a carico non comparsi in udienza, nonostante la loro formale citazione. Peraltro, nel caso in parola, la Corte di Strasburgo ha riscontrato pure una violazione del principio di equità processuale ex art. 6 comma 1 Cedu a causa del rifiuto dei giudici nazionali d’esaminare in udienza due registrazioni video poste anch’esse a base della condanna del ricorrente.

Con riguardo al diritto di difesa, i giudici europei hanno riscontrato una violazione dell’art. 6 comma 3 lett. c Cedu in un’ipotesi di mancata notifica alla ricorrente e al suo difensore dell’udienza di appello, celebrata in loro assenza e conclusasi con il rigetto dell’impugnazione (sent. 25 ottobre 2016, Arps c. Croatia)

La stessa norma risulta violata nel caso Yaroslav Belousov c. Russia. I giudici di Strasburgo hanno qui affermato che la reclusione dell’imputato all’interno d’una cabina di vetro durante l’udienza non aveva garantito al ricorrente la possibilità d’un agevole e costante confronto con il suo difensore.

Nessuna lesione al diritto di difesa è stata invece ravvisata in un caso di rifiuto ingiustificato da parte dell’imputato d’avvalersi di due difensori d’ufficio, avendo successivamente i giudici nazionali conferito al ricorrente la possibilità di difendersi personalmente in giudizio (sent. 6 ottobre 2016, Jemeļjanovs c. Lettonia). (Paola Concolino)

 

e) Art. 7 Cedu

In relazione al principio del nullum crimen sine lege, la C. eur. dir. uomo si è espressa con la sent. 4 ottobre 2016, Žaja c. Croazia. Il caso sottoposto al vaglio della Corte europea riguardava una sanzione amministrativa irrogata nei confronti di un cittadino croato, residente a Praga, per essere entrato in territorio croato con la sua automobile senza pagare i relativi dazi di importazione. La Corte europea, afferma innanzitutto l'applicabilità dell'art. 7 Cedu al caso di specie in quanto, nonostante la qualifica formalmente amministrativa degli illeciti contestati al sig. Žaja, questi hanno natura sostanzialmente penale per via del loro ambito di applicazione generale, della loro funzione punitiva e dell'elevato importo della sanzione astrattamente applicabile. Quindi, basandosi sulla sua consolidata giurisprudenza in materia di prevedibilità della sanzione sulla base della chiarezza e precisione della norma anche alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale, statuisce che nel caso di specie era impossibile, per il sig. Žaja, non più residente in Croazia, prevedere che il suo comportamento avrebbe integrato un illecito sanzionabile in via amministrativa. (Pietro Bernardoni)

 

f) Art. 8 Cedu

Con riguardo al diritto alla vita privata e familiare, di particolare rilievo è la sent. 6 ottobre 2016, K.S. e M.S. c. Germania, nella quale la Corte europea ha considerato legittimo un mandato di perquisizione domiciliare disposto sulla base d’informazioni ottenute dai servizi segreti tedeschi illecitamente, mediante l’acquisto di dati fiscali illegalmente copiati su supporto informatico da un dipendente della Liechtenstein L. Bank. I giudici di Strasburgo, dopo avere affermato la proporzionalità e l’adeguatezza della misura disposta rispetto alla gravità del reato per il quale si procedeva (evasione fiscale), hanno considerato determinante ai fini della legittimità del mandato di perquisizione il fatto che gli illeciti dei quali eventualmente le autorità tedesche si erano rese complici, e sul cui esito era stato poi fondato il mandato, non avevano violato direttamente alcuno dei diritti tutelati dalla Convenzione. (Paola Concolino)

 

h) Art. 11 Cedu

Nelle sent. 4 ottobre 2016, Yaroslav Belousov c. Russia, e 11 ottobre 2016, Kasparov c. Russia, entrambe già citate, la C. eur. dir. uomo afferma che il diritto di riunirsi pacificamente costituisce lex specialis rispetto al diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero sancito dall’art. 10 Cedu, quando la riunione ha uno scopo di manifestazione politica. In entrambe le pronunce, la Corte di Strasburgo individua una violazione dell’art. 11 Cedu da parte della Russia: nel caso Yaroslav Belousov la pena applicata al ricorrente appare manifestamente sproporzionata al fatto sanzionato, ed è pertanto da considerarsi diretta a sanzionare la partecipazione stessa alla manifestazione; nel caso Kasparov, la partecipazione alla manifestazione è direttamente impedita dalla privazione della libertà cui il ricorrente è sottoposto dalla polizia. Essendo tale privazione di libertà illegittima ai sensi dell’art. 5 Cedu, l’impossibilità per il ricorrente di prendere parte alla manifestazione costituisce illegittima ingerenza nel diritto garantito dall’art. 11 Cedu.

Da segnalare anche la sent. 27 ottobre 2016, Les Authentiks et Supras Auteuil 91 c. Francia, nonostante non entri in gioco il diritto penale in senso stretto. In tale pronuncia la Corte europea afferma che lo scioglimento per via amministrativa di associazioni di tifosi è compatibile con la Convenzione se è “necessario all’interno di una società democratica per la difesa dell’ordine pubblico e la prevenzione del crimine”. Nel caso in cui ricorrano tali requisiti, gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità nell’individuare le risposte sanzionatorie e preventive più adeguate a reagire a fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. (Pietro Bernardoni)

 

i) Art. 4 Prot. 7 Cedu

In relazione al diritto di non essere giudicato o punito due volte, i giudici di Strasburgo hanno escluso la violazione dell’art. 4 del Prot. n. 7 Cedu nella sent. 4 ottobre 2016, Rivard c. Svizzera: il ricorrente aveva dedotto la violazione del principio di ne bis in idem, in quanto era stato condannato per eccesso di velocità al pagamento d’una multa, all’esito d’un processo penale, e al ritiro della patente, all’esito d’un procedimento amministrativo. La Corte europea ha qui rilevato che il collegamento materiale e temporale fra le due procedure è stato così stretto da poter essere considerato come il duplice aspetto d’un unico sistema sanzionatorio e procedimentale. Tale pronuncia peraltro anticipa la sent. 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, con la quale, in un caso analogo, la Grande Camera ha ribadito il medesimo principio (v. sul punto Viganò, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in questa Rivista, 18 novembre 2016). (Paola Concolino)