ISSN 2039-1676


22 febbraio 2017 |

Monitoraggio Corte EDU dicembre 2016

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Serena Santini (artt. 2, 3, 10, 11 e 1 Prot. add. Cedu) e Luca Pressacco (artt. 5, 6, 8 e 13 Cedu).

 

a) Art. 2 Cedu

In tema di obblighi di protezione che discendono dal diritto alla vita, con la sent. 1 dicembre 2016, Gerasimenko e altri c. Russia, la C. eur. dir. uomo si pronuncia sul ruolo svolto dallo stato nelle procedure di selezione e supervisione degli agenti di polizia equipaggiati con armi da fuoco. Nel caso di specie, un comandante della polizia appena promosso a capo del distaccamento di Tsaritsino – fuori dall’orario di lavoro e tuttavia indossando la divisa, utilizzando un’arma precedentemente rubata al dipartimento dell’Interno e delle munizioni procuratesi illegalmente dal magazzino della polizia – faceva una carneficina, sparando in luoghi e momenti diversi a ventiquattro individui, due dei quali rimanevano uccisi. Nel riconoscere all’unanimità la violazione della garanzia convenzionale, la Corte di Strasburgo censura tanto la negligenza dei superiori che hanno omesso di tenere in debita considerazione (sia al momento dell’ammissione nel corpo di polizia, sia in occasione della sua promozione) i trascorsi disturbi psicologici e neurologici dell’agente, quanto la mancata adozione, da parte dell’autorità nazionale, di “appropriate steps” per assicurare un’attenta e adeguata selezione e supervisione dei membri del corpo di polizia; selezione che, come sottolineato in tale circostanza, deve essere effettuata non solo sulla base delle competenze tecniche, ma altresì in base alla personalità dei candidati che deve essere sottoposta ad un attento scrutinio.

Sempre la violazione degli obblighi positivi – e in particolare di quello procedurale di esperire un’indagine effettiva per l’accertamento della dinamica dei fatti nei casi in cui la morte di un individuo avvenga in circostanze sospette – è stata posta a fondamento della condanna unanime della Russia nella sent. 1 dicembre 2016, Trapeznikova e altri c. Russia, con la quale sono state accolte le doglianze dei familiari di un detenuto con trascorsi psichiatrici e tendenze suicide, la cui morte per asfissia da impiccagione è stata qualificata come suicidio dall’autorità investigativa. La Corte di Strasburgo coglie peraltro l’occasione per ribadire come il sistema russo della “pre-investigation inquiry” non sia in sé idoneo ad assicurare il rispetto della garanzia procedurale scaturente dall’art. 2 Cedu. In relazione alla medesima vicenda, la C. eur. dir. uomo ravvisa inoltre una violazione dell’obbligo positivo di natura sostanziale che discende dall’art. 2: assunta per vera l’ipotesi del suicidio, infatti, la Corte di Strasburgo censura la mancata erogazione di adeguate cure psichiatriche al detenuto – che pure già aveva dato segni di scompenso e compiuto atti di autolesionismo e tentativi di suicidio – oltreché l’assenza di un’adeguata supervisione dello stesso durante il periodo di detenzione.

Ancora una volta, poi, la Russia viene condannata dalla Corte di Strasburgo con la sent. 20 dicembre 2016, Dzidzava c. Russia, in relazione alle espulsioni collettive dei georgiani verificatesi nel 2006. In particolare, nel caso di specie, viene riconosciuta la violazione dell’art. 2 Cedu, tanto nel suo aspetto sostanziale, quanto in quello procedurale, in relazione alla morte di un georgiano – affetto da crisi asmatiche – cui era stata negata la possibilità di recarsi all’ospedale nel periodo di detenzione precedente all’espulsione e che era stato successivamente trasportato per molte ore su un pullman mal areato, senza possibilità di aprire i finestrini e con altre 24 persone. In relazione al medesimo caso, inoltre, viene riconosciuta la violazione dell’art. 3 Cedu – solo ed in combinato disposto con l’art. 13 Cedu – in relazione alle condizioni detentive precedenti l’espulsione e all’assenza, all’epoca dei fatti, di una via di ricorso interna effettiva per far valere le doglianze sul punto. (Serena Santini)

 

b) Art. 3 Cedu

Tra le pronunce in tema di divieto di trattamenti inumani e degradanti merita innanzitutto di essere segnalata questo mese la sent. 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia (sulla quale cfr. più ampiamente, Giliberto, La pronuncia della Grande Camera della Corte EDU sui trattenimenti (e i conseguenti respingimenti) di Lampedusa del 2011, in questa Rivista, 23 dicembre 2016), con la quale la Grande Camera – in parziale riforma della sentenza resa dalla Seconda Sezione proprio sotto il profilo specifico dell’art. 3 Cedu – ha escluso che le condizioni di trattenimento dei migranti presso il centro di prima assistenza e soccorso (CSPA) di Contrada Imbricola, e a bordo delle navi ormeggiate nel porto di Palermo, abbiano raggiunto quella soglia minima di gravità necessaria per ritenere integrata la violazione dell’art. 3 Cedu. La Corte di Strasburgo, in particolare, perviene a tale conclusione facendo leva sull’eccezionale contesto di “emergenza umanitaria” che lo stato italiano si è trovato ad affrontare in ragione dei consistenti flussi migratori, sulla brevità del trattamento e sull’assenza di violenze o maltrattamenti perpetrate direttamente nei confronti dei migranti. Al contrario, la C. eur. dir. uomo riconosce la violazione dell’art. 3 in combinato disposto con l’art. 13 Cedu a fronte dell’assenza di una via di ricorso interno a disposizione dei migranti per far valere le lamentate condizioni di trattenimento.

Si segnala poi la sent. 13 dicembre 2016, Paposhvili c. Belgio, con la quale la Grande Camera rimodella i parametri da tenere in considerazione ove si discuta dell’espulsione di uno straniero irregolare affetto da gravi patologie, laddove nello Stato di rinvio non siano disponibili – o siano di difficile accesso – le cure mediche necessarie, così superando l’orientamento restrittivo accolto dalla giurisprudenza precedente. Nel caso di specie, la C. eur. dir. uomo censura l’operato dell’autorità belga che ha omesso di valutare i rischi connessi all’espulsione del ricorrente in ragione delle sue precarie condizioni di salute – il ricorrente era affetto da una grave leucemia linfocitica cronica – e non ha verificato la concreta possibilità dello stesso di ricevere cure mediche adeguate in Georgia, in occasione del diniego del permesso di soggiorno a causa dei suoi precedenti penali che, in base alla normativa belga, possono costituire motivo di esclusione dal beneficio; a nulla rilevando che tale valutazione potesse essere effettuata in extremis al momento dell’esecuzione dell’espulsione “in the absence of any indication of the extent of such an assessment and its effect on the binding nature of the order to leave the country”.

Sotto il profilo degli obblighi positivi scaturenti dall’art. 3 Cedu, poi, la C. eur. dir. uomo, con la sent. 6 dicembre 2016, Ioan Pop e altri c. Romania, riconosce la violazione della garanzia convenzionale per inottemperanza, da parte dell’autorità, all’obbligo di affidare un minore di dodici anni – rimasto solo a causa dell’arresto dei propri genitori – alla sorveglianza e alle cure di un adulto e di spiegargli l’accaduto in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui versava, avendo il minore assistito all’intera operazione di polizia, caratterizzata peraltro dall’impiego della forza nei confronti del padre.

La Corte di Strasburgo si occupa, poi, anche questo mese, di due casi di police brutality commessi nei confronti di soggetti sottoposti alla custodia della polizia russa. Il riconoscimento della violazione dell’art. 3 Cedu è abbastanza scontato in entrambi i casi: nel primo, la Corte sanziona la condotta degli agenti – intervenuti per sedare una violenta lite familiare – che avevano ripetutamente picchiato il ricorrente sia durante il tragitto che all’arrivo alla stazione di polizia, provocandogli in particolare fratture alle costole (sent. 6 dicembre 2016, Mikhail Nikolayev c. Russia); nel secondo, la Corte di Strasburgo, nell’accogliere in parte le doglianze del ricorrente, condanna l’operato degli agenti che lo avevano picchiato in quattro distinte circostanze (sent. 13 dicembre 2016, Idalov c. Russia). Con riferimento a tale ultimo caso, poi, la C. eur. dir. uomo riconosce altresì la violazione dell’art. 3 in combinato disposto con l’art. 13 Cedu in relazione all’assenza di rimedi per il ricorrente di lamentarsi delle proprie condizioni detentive oltreché di quelle di trasporto. In entrambi i casi, inoltre, la C. eur. dir. uomo sanziona altresì la violazione dell’obbligo procedurale di svolgere indagini effettive nel caso di denuncia di maltrattamenti da parte delle forze di polizia.

Particolarmente nutrito, poi, il novero di sentenze in materia di art. 3 Cedu pronunciate dalla C. eur. dir. uomo circa le condizioni di vita dei soggetti in vinculis. Tra queste, si segnala innanzitutto la sent. 6 dicembre 2016, Kanalas c. Romania, che riconosce, tra le altre, la violazione dell’art. 3 in relazione alle condizioni detentive cui il ricorrente era stato sottoposto, che lamentava in particolare – oltre al sovraffollamento carcerario – l’assenza di illuminazione e areazione all’interno della cella oltreché la cattiva qualità del cibo somministrato. In tale circostanza, la Corte di Strasburgo fa mostra di ben conoscere la situazione delle strutture penitenziarie oggetto di lamentela, non perdendo così l’occasione per ribadire come il problema del sovraffollamento carcerario e delle precarie condizioni igieniche in alcune prigioni rumene abbia ormai assunto i connotati di un “problema di natura strutturale”. La situazione delle prigioni rumene costituisce parimenti oggetto di censura nella sent. 6 dicembre 2016, Vasilică Mocanu c. Romania, con la quale la C. eur. dir. uomo valorizza ancora una volta – oltre alla situazione di sovraffollamento carcerario, l’assenza di aereazione e le cattive condizioni igieniche e sanitarie della struttura carceraria.

Il problema del sovraffollamento carcerario nelle strutture penitenziarie russe destinate ad ospitare i soggetti sottoposti a misura cautelare torna ad essere censurato nella sent. 13 dicembre 2016, Dumikyan c. Russia. In tale circostanza, peraltro, la C. eur. dir. uomo riscontra la violazione dell’art. 3 Cedu anche sotto il profilo dell’inadeguatezza del trattamento medico somministrato al ricorrente: arrestato contro il parere dei medici mentre era ancora ricoverato in ospedale per alcune gravi fratture e trasferito presso la struttura penitenziaria senza l’utilizzo di alcuna particolare accortezza, il ricorrente fu lasciato per molti giorni senza assistenza medica e antidolorifici, il che ne aveva compromesso la piena guarigione. Sempre in materia di trattamento sanitario dei detenuti, la sent. 13 dicembre 2016, Yunzel c. Russia, riconosce la violazione dell’art. 3 Cedu in un caso in cui al detenuto in stato di custodia cautelare, che lamentava forti dolori ai denti in ragione di una pulpite cronica e delle parodontiti, erano state somministrate con ampio ritardo – e in maniera saltuaria – cure dentistiche, ciò che lo aveva esposto ad una “prolungata sofferenza fisica e mentale” e gli aveva reso impossibile per molti mesi masticare il cibo servito in prigione. (Serena Santini)

 

c) Art. 5 Cedu

Per quanto concerne il diritto alla libertà e alla sicurezza, nel periodo in esame viene anzitutto in rilievo la sent. 6 dicembre 2016, Trutko c. Russia: con tale pronuncia la Corte europea sancisce la violazione dell’art. 5 comma 1 lett. b Cedu, in un caso di illegittima privazione della libertà personale in funzione esecutiva. In particolare, risulta che il pubblico ministero avesse richiesto l’autorizzazione ad eseguire una perizia psichiatrica coattiva nei confronti della ricorrente per accertarne l’effettivo stato di salute mentale, in vista della prosecuzione del procedimento penale. Il tribunale assentiva alle richieste della pubblica accusa pronunciandosi inaudita altera parte, privando di fatto la ricorrente del diritto di partecipare personalmente all’udienza in cui la necessità dell’accertamento forense veniva argomentata unilateralmente dalla pubblica accusa. Peraltro, l’appello contro l’ordine del tribunale veniva discusso solo successivamente all’esecuzione della perizia psichiatrica e le argomentazioni presentate dalla ricorrente nel giudizio d’impugnazione venivano sbrigativamente respinte. La Corte di Strasburgo, dopo aver ricordato che le esigenze tipiche del processo penale richiedono in talune circostanze l’esecuzione di misure investigative a sorpresa – soprattutto a tutela della genuinità degli elementi di prova – osserva, tuttavia, che l’internamento dell’accusato in un complesso ospedaliero al fine di condurre un’indagine forense non pare integralmente assimilabile a tali ipotesi  e, viste le circostanze del caso di specie, ritiene arbitraria la detenzione subita dalla ricorrente.

Occorre, poi, considerare la già citata sent. 13 dicembre 2016, Idalov c. Russia (n. 2). Pure in questo caso, la Corte eur. dir. uomo giunge ad accertare la violazione del dettato convenzionale, constatando l’arbitrarietà e la non conformità all’ordinamento nazionale della detenzione cautelare del ricorrente (art. 5 comma 1 lett. c Cedu). Quest’ultimo è stato formalmente trattenuto per aver omesso di declinare le proprie generalità agli agenti di polizia e per aver opposto resistenza all’arresto, quando in realtà egli era già sospettato di aver commesso ben più gravi delitti. Ancor peggio, secondo la Corte di Strasburgo la contestazione dell’illecito amministrativo è stato solo un pretestuoso espediente, funzionale a privare il ricorrente dei suoi diritti processuali, in particolare del diritto alla difesa tecnica. En passant, viene anche rilevato che il provvedimento che ha disposto la detenzione del ricorrente non conteneva alcun riferimento al termine finale di durata della misura cautelare, contrariamente a quanto richiesto dalla normativa interna. Da tutto quanto precede, discende la violazione del dettato pattizio.

Merita attenzione la sent. Tiba c. Romania, emessa nella medesima data dalla Corte di Strasburgo. La privazione della libertà personale del ricorrente, derivante dall’accompagnamento coattivo di fronte al pubblico ministero, risulta in contrasto con la normativa interna, che consente l’esecuzione di tale misura solo ove l’accusato non si sia presentato spontaneamente in seguito a una regolare convocazione oppure nei casi eccezionali di necessità e urgenza. Tuttavia, in quest’ultimo caso è necessario un provvedimento motivato del pubblico ministero; regola che, nel caso di specie, è stata palesemente contravvenuta. Ne consegue la violazione dell’art. 5 comma 1 Cedu. Con il medesimo ricorso, si lamenta pure la violazione dell’art. 5 comma 4 Cedu. Di contrario avviso la Corte eur. dir. uomo che – non senza una dissenting opinion sul punto – considera tale disposizione non applicabile nel caso di specie. Secondo la ricostruzione della Corte di Strasburgo, infatti, il dettato convenzionale garantisce un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo (idoneo, se del caso, a condurre all’immediato rilascio del detenuto) ai soggetti che si trovino in stato di detenzione. Per converso, ulteriori rimedi – diretti ad accertare e sanzionare ex post facto l’illegittima privazione della libertà personale – non potrebbero essere ricondotti entro l’alveo di garanzia dell’art. 5 comma 4 Cedu, soprattutto nei casi in cui tale privazione si sia protratta – come nel caso di specie – solo per un breve lasso temporale.

Infine, sempre in materia di tutela della libertà personale, non sarà superfluo rimarcare nuovamente l’importanza della sent. 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia. Pur riformando sotto altri profili la pronuncia emessa in precedenza dalla sezione semplice, la grande camera della Corte di Strasburgo ha invece confermato in toto le statuizioni concernenti la violazione dell’art. 5 commi 1 lett. f, 2 e 4 Cedu che, a questo punto, assumono carattere definitivo. (Luca Pressacco)

 

d) Art. 6 Cedu

Sul versante dell’equità processuale, merita di essere segnalata la sent. 6 dicembre 2016, Škaro c. Croazia, concernente il principio d’immediatezza nel processo penale e, in particolare, il corollario dell’immutabilità del giudice nel corso del dibattimento. Il ricorrente si duole della violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. d, ponendo in rilievo il mutamento nella composizione dell’organo collegiale, registratosi successivamente all’escussione – nel contraddittorio dibattimentale – del testimone oculare decisivo per la condanna.  Viste le circostanze, egli sostiene che l’udienza avrebbe dovuto essere rinviata per consentire la rinnovazione dell’atto istruttorio, dal momento che il testimone allegava un legittimo impedimento a comparire di fronte alla corte nazionale. Quest’ultima, invece, ha disposto la lettura del verbale delle dichiarazioni rese in precedenza, utilizzando successivamente tali elementi di prova ai fini della condanna. La Corte di Strasburgo respinge le doglianze del ricorrente, rinvenendo nel caso di specie talune «speciali circostanze», idonee a giustificare la deroga al principio d’immediatezza: anzitutto, il ricorrente non è stato in alcun modo privato del diritto al confronto col testimone d’accusa, considerato che le dichiarazioni precedenti erano state assunte nel contraddittorio alla presenza dell’imputato e del suo difensore; secondariamente, consta che solamente uno dei cinque giudici (un componente togato del collegio) non ha assistito personalmente alla deposizione del testimone a carico.

Occorre, poi, considerare la già menzionata sent. 13 dicembre 2016, Idalov c. Russia (n. 2). Con tale pronuncia, la Corte europea ritiene che l’allontanamento dell’imputato ricorrente dall’aula d’udienza sia stato pienamente legittimo e, di conseguenza, non vi sia stata nel procedimento in oggetto alcuna violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c e d Cedu. In particolare, seguendo l’impostazione adottata dalla C. eur. dir. uomo, è possibile ritenere che il ricorrente abbia manifestato – mediante il suo comportamento irriguardoso e disturbante nel corso dell’udienza – la sua rinuncia inequivocabile al diritto di assistere personalmente all’udienza e di confrontarsi coi testimoni a carico. Inoltre, l’atto dispositivo compiuto dal ricorrente sarebbe “contornato” dalle necessarie garanzie procedurali, dal momento che il tribunale nazionale ha ripetutamente ammonito il ricorrente circa le possibili conseguenze del suo comportamento ostruzionista e considerato che l’avvocato difensore ha svolto diligentemente il proprio mandato nel corso dell’intero procedimento.

Nella medesima data, infine, si segnala la dec. Kaiser c. Austria, in tema di presunzione d’innocenza. Nel caso giudiziario sotteso alla pronuncia in questione il ricorrente, accusato di aver abusato sessualmente della figlia minorenne, otteneva l’assoluzione definitiva in sede penale. A questo punto, egli richiedeva pure la revoca delle misure provvisorie adottate dalla giurisdizione civile (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla prole) nelle more del procedimento criminale. Tali richieste, tuttavia, venivano ripetutamente respinte dalle corti austriache; motivo per cui il ricorrente propone ricorso a Strasburgo lamentando la violazione del parametro costituito dall’art. 6 comma 2 Cedu. Respingendo l’impostazione del ricorrente, la Corte di Strasburgo dichiara il ricorso inammissibile ratione materiae: il procedimento concernente le misure in questione, infatti, non è diretto alla verificazione di un’accusa penale, essendo piuttosto finalizzato a tutelare gli interessi preminenti del minore. Inoltre, esaminando lo svolgimento concreto dei procedimenti interni, la Corte europea non rinviene alcuna connessione fattuale o giuridica idonea ad estendere l’ambito di applicazione della presunzione d’innocenza anche nella sede civile, la cui pronunce non risultano strettamente consequenziali rispetto alle risultanze processuali penali. (Luca Pressacco)

 

e) Art. 8 Cedu

Per quanto concerne il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 Cedu, occorre richiamare anzitutto due pronunce emesse in pari data dalla Corte di Strasburgo, entrambe concernenti i diritti del detenuto. Con la prima, vale a dire la già citata sent. 6 dicembre 2016, Kanalas c. Romania, viene dichiarata la violazione del dettato pattizio in relazione a un caso in cui le autorità penitenziarie avevano negato al detenuto il permesso di lasciare il carcere per assistere alle esequie della madre. In particolare, secondo la Corte europea, l’interferenza con la vita privata del ricorrente – pur prevista dalla legge nazionale e volta al perseguimento di obiettivi legittimi – non può essere considerata strettamente necessaria nell’ambito di una società democratica, tenuto conto che le autorità nazionali hanno completamente ignorato l’ipotesi di un trasferimento del detenuto con la scorta. Nella già citata sent. Vasilică Mocanu c. Romania la violazione della privacy deriva, invece, dalla non conformità dell’interferenza rispetto all’ordinamento rumeno. Pure se lo Stato resistente sostiene che la videosorveglianza permanente nella cella del detenuto (senza captazione dei suoni né salvataggio delle immagini) si renda in alcuni casi necessaria per mantenere l’ordine penitenziario e prevenire atti autolesionisti da parte dei medesimi detenuti, la Corte eur. dir. uomo rileva che – secondo la legislazione interna – la sorveglianza mediante dispositivi elettronici è consentita solo in casi eccezionali e limitatamente agli spazi comuni degli istituti di detenzione. Fuori da questi casi, il controllo sul detenuto non può che essere effettuato mediante osservazione diretta da parte di un agente penitenziario, peraltro del medesimo sesso del soggetto sottoposto al regime di sorveglianza speciale.

Si segnala, inoltre la sent. 20 dicembre 2016, Radzhab Magomedov c. Russia, in materia di intercettazioni di comunicazioni telefoniche. Nel caso di specie, il ricorrente lamentava di non aver avuto accesso, nel corso dell’intero procedimento penale, al provvedimento giurisdizionale che autorizzava le operazioni d’intercettazione nei suoi confronti. La Corte di Strasburgo, pur ammettendo che i provvedimenti in questione contengano frequentemente informazioni “sensibili” in merito alle fonti informative o alle tecniche di indagine utilizzate dalle forze dell’ordine, ritiene che nel caso di specie non vi sia stato un adeguato bilanciamento tra le esigenze di interesse pubblico alla prevenzione e repressione dei reati e l’interesse privato del ricorrente a disporre di tutto il materiale necessario a predisporre la propria difesa. In particolare, non si comprende per quale ragione il provvedimento non sia stato fornito alla difesa dopo la conclusione delle operazioni d’intercettazione, oppure al termine delle indagini preliminari. In tali circostanze, secondo la Corte europea, al ricorrente è stata ingiustamente negata la possibilità di contestare la ragionevolezza e la proporzionalità del mezzo di ricerca della prova. Peraltro, nemmeno l’organo giurisdizionale competente a statuire sul merito dell’accusa ha potuto esaminare l’atto in questione, al fine di effettuare le opportune valutazioni. Ne consegue inevitabilmente la violazione dell’art. 8 Cedu.

Nella medesima data, infine, merita particolare attenzione la sent. Lindstrand Partners Advokatbyrå AB c. Svezia, concernente il diritto al rispetto della privatezza del domicilio e della corrispondenza ex art. 8 Cedu. Nell’ambito dei controlli fiscali svolti dall’agenzia di riscossione svedese, emergeva il ruolo apicale svolto dal partner di uno studio legale associato all’interno di molteplici compagini sociali, sospettate di evadere le imposte. A questo punto, l’autorità procedente chiedeva al tribunale amministrativo l’autorizzazione a svolgere perquisizioni locali sia presso la sede di una società interessata dagli accertamenti che presso la sede dello studio legale associato. In seguito a tali perquisizioni, i files contenuti in due dispositivi informatici rinvenuti presso la sede della società venivano copiati e sottoposti a sequestro probatorio. Esauriti i procedimenti nazionali, lo studio legale associato ricorre a Strasburgo, sostenendo – per un verso – che la perquisizione effettuata dall’agenzia delle entrate abbia violato il diritto alla riservatezza del domicilio e della corrispondenza della law firm e – per altro verso – che il sequestro dei predetti documenti informatici abbia cagionato un’indebita compressione del segreto professionale, attesa l’esistenza di un mandato difensivo conferito dalla società perquisita al medesimo studio legale. Per quanto riguarda il primo profilo, la Corte eur. dir. uomo respinge nel merito le doglianze del ricorrente: la perquisizione, sia pure effettuata presso un soggetto giuridico diverso da quello effettivamente interessato dagli accertamenti, è stata autorizzata conformemente alla normativa nazionale e si è svolta con modalità non eccessive né sproporzionate rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti con tale misura. La Corte di Strasburgo ritiene, invece, di non doversi pronunciare sul secondo profilo del ricorso. Le autorità nazionali, infatti, hanno compiuto valutazioni non arbitrarie né irragionevoli in ordine alla proprietà dei dispositivi informatici rinvenuti nel corso della perquisizione: questi ultimi, in mancanza di prova contraria, devono presumersi appartenenti non al ricorrente, bensì alla società nei cui locali sono stati reperiti. In ogni caso, le corti interne hanno diligentemente esaminato il materiale appreso, verificando – nel contraddittorio tra le parti – la necessità di escludere singoli documenti dal novero di quelli sottoposti a sequestro, in quanto coperti dal segreto professionale. Viste le circostanze precedenti, la Corte europea ritiene che – limitatamente al sequestro di materiale informatico presso la sede della società sottoposta a verifiche fiscali – non sia configurabile alcuna interferenza nei confronti del diritto alla riservatezza dello studio legale ricorrente. (Luca Pressacco)

 

f) Art. 10 Cedu

In materia di libertà di espressione, si segnala innanzitutto la sent. 15 dicembre 2016, M.P. c. Finlandia, relativa alla condanna per il reato di diffamazione di una madre che si era più volte rivolta ai servizi di protezione dell’infanzia affinché fossero avviate nuove indagini per accertare se il padre della figlia, di circa tre anni, abusasse sessualmente di quest’ultima nel corso degli incontri settimanali. La Corte di Strasburgo, nel bilanciamento tra l’esigenza di salvaguardare l’integrità sessuale del minore da un lato, e quella di tutelare il diritto del padre al rispetto della vita privata e familiare e a non essere accusato ingiustamente dall’altro, valorizza il contesto dell’ingerenza statale – la condanna si basava unicamente sul contenuto di una telefonata intercorsa con i servizi di protezione dell’infanzia e dunque coperta da segreto professionale – oltreché la sproporzione della condanna inflitta rispetto alla condotta serbata dalla ricorrente, attesa peraltro l’assenza di un “pressing social need” per minare alla libertà convenzionale, così ritenendo integrata la violazione dell’art. 10 Cedu.

In tema di limiti alla libertà di espressione, si segnala altresì la sent. 6 dicembre 2016, Belge c. Turchia, con la quale la C. eur. dir. uomo riconosce la violazione dell’art. 10 Cedu nella condanna a dieci mesi di reclusione inflitta al ricorrente – presidente della sede locale del Partito Democratico del Popolo che aveva tenuto un discorso nel corso di una protesta – per il reato di propaganda in favore di un’organizzazione criminale. Pacifica l’ingerenza dello Stato nell’esercizio del diritto, così come la previsione legale di tale limitazione (ancorché la Corte non sottaccia dubbi in merito alla prevedibilità e accessibilità della condanna), lo scrutinio si concentra sulla necessità di una tale limitazione ai sensi del secondo comma della disposizione convenzionale. La Corte di Strasburgo fornisce a tale quesito risposta negativa, ritenendo che le parole utilizzate nel discorso, ed in particolare l’impiego dell’espressione “leader del popolo curdo” con riferimento a Abdullah Öcalan (leader del PKK) e “guerriglieri” con riferimento ai membri del PKK,  non rappresentassero un incitamento alla violenza – elemento costitutivo del reato ascritto al ricorrente – essendo al contrario evidenti i toni pacifici del discorso, come pure la volontà manifestata dal ricorrente di addivenire ad una soluzione pacifica della questione curda. Per tale ragione la C. eur. dir. uomo ha ritenuto che la condanna inflitta non fosse necessaria in una società democratica, tenuto altresì conto della severità della pena inflitta al ricorrente. (Serena Santini)

 

g) Art. 11 Cedu

In materia di libertà di manifestazione si segnala la sent. 13 dicembre 2016, Kasparov e altri c. Russia, con la quale la C. eur. dir. uomo ritiene che l’arresto dei ricorrenti – uno dei quali noto campione di scacchi – avvenuto mentre questi si stavano recando ad un raduno di protesta, e la successiva condanna a cinque giorni di detenzione amministrativa per gli illeciti di manifestazione non autorizzata e rifiuto di obbedire all’ordine di disperdersi, costituiscano un’indebita interferenza nel loro diritto di riunione e associazione, a nulla rilevando il fatto che si trattasse di manifestazione non autorizzata, attesa l’evidente natura pacifica della stessa. Nel riconoscere la violazione dell’art. 11 Cedu, la Corte di Strasburgo stigmatizza la reazione serbata dall’autorità pubblica nei confronti dei ricorrenti, sottolineando come essa potesse produrre un serio effetto dissuasivo (cd. “chilling effect”) nei confronti di tutti gli oppositori del governo, così convincendoli ad astenersi dal partecipare a ulteriori manifestazioni, e più in generale al dibattito politico. (Serena Santini)

 

h) Art. 13 Cedu

La sent. 20 dicembre 2016, Lindstrand Partners Advokatbyrå AB c. Svezia, già menzionata in precedenza, non è priva di interesse anche sotto il profilo del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, garantito dall’art. 13 Cedu. La doglianza del ricorrente – uno studio legale associato – nasce dal fatto che le corti interne non hanno riconosciuto allo studio medesimo un’autonoma legittimazione processuale ad impugnare il provvedimento giurisdizionale che autorizzava, su richiesta dell’agenzia delle entrate, lo svolgimento di perquisizioni locali presso la sede della law firm, il cui partner rivestiva contemporaneamente incarichi dirigenziali nell’ambito della società sottoposta ad accertamenti fiscali. La Corte eur. dir. uomo, pur considerando la perquisizione in oggetto conforme ai requisiti stabiliti dall’art. 8 Cedu (v, supra), accoglie nondimeno le doglianze del ricorrente. Se è pacifico che lo studio legale non fosse il destinatario diretto degli accertamenti fiscali in questione, è indubbio che la misura investigativa intrapresa abbia prodotto effetti rilevanti anche nei confronti della law firm: sono stati, infatti, ispezionati diversi locali (compresi alcuni armadi e una cassaforte) ed analizzati dettagliatamente i dispositivi informatici ivi presenti. Di conseguenza, le autorità giudiziarie nazionali – negando allo studio legale la legittimazione ad impugnare il provvedimento che autorizzava la perquisizione – hanno privato il ricorrente del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, funzionale a verificare la legittimità della misura sia dal punto di vista dei presupposti applicativi che sotto il profilo delle modalità esecutive. Il ricorrente lamenta, ulteriormente, la lesione dell’art. 13 Cedu in riferimento alla decisione di sequestrare determinati documenti informatici rinvenuti nel corso della perquisizione. La Corte europea, tuttavia, respinge tale doglianza, osservando che lo studio legale – pur non partecipando formalmente al procedimento in questione – ha avuto l’occasione di far pervenire le sue osservazioni alle corti interne, anche attraverso l’operato di uno dei partners della law firm, che rappresentava in giudizio gli interessi della società sottoposta alle verifiche fiscali. (Luca Pressacco)

 

i) Art. 1 Prot. add.

In materia di diritto di proprietà, si segnala la sent. 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania, con la quale la C. eur dir. uomo ha escluso la violazione della garanzia convenzionale in relazione alla confisca di una somma di denaro di importo pari al valore di mercato dell’attività di raccolta e riciclo di ferraglia svolta dalla società nel periodo compreso tra la scadenza e il rinnovo della licenza d’esercizio e del permesso ambientale, disposta conformemente alla normativa vigente in Romania. La Corte di Strasburgo ritiene in particolare che la misura ablatoria, anche ove valutata congiuntamente alla sanzione pecuniaria disposta in relazione alla medesima condotta, debba considerarsi proporzionata sia in relazione alla gravità dell’illecito amministrativo – posto a tutela dell’ambiente – sia poiché non ha imposto un “individual and excessive burden” alla società ricorrente, in quanto la confisca risultava limitata al profitto conseguito durante il periodo in cui la società aveva operato illegalmente. (Serena Santini)