ISSN 2039-1676


12 aprile 2017 |

Monitoraggio Corte EDU febbraio 2017

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Francesco Viganò e Francesco Zacchè.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Alessandra Galluccio (artt. 2, 3, 7, 8, 11, e 2 Prot. 4 Cedu) e Stefania Basilico (artt. 5 e 6 Cedu).

 

a) Art. 2 Cedu

Relativamente al diritto alla vita e all’integrità fisica, nella sent. 14 febbraio 2017, Kharakhanyan c. Russia, la Corte europea ribadisce consolidati principi in materia di responsabilità dello Stato nel trattamento sanitario di soggetti privati della libertà personale e di rifiuto di sottoporsi alle cure. Il caso concerneva, in particolar modo, un detenuto affetto dal virus dell’HIV, morto a seguito del suo asserito rifiuto di sottoporsi, in carcere, alla necessaria profilassi medica. Il documento che avrebbe comprovato il rifiuto ‘informato’ del paziente non risultava debitamente sottoscritto e la moglie del detenuto ricorreva alla Corte Edu lamentando una violazione dell’art. 2 della Convenzione tanto dal punto di vista sostanziale, quanto da quello procedurale (a causa della pretesa ineffettività delle indagini svolte dopo il decesso). I giudici di Strasburgo – nel ravvisare la duplice violazione – sottolineano l’obbligo, gravante sulle autorità statali, di prodigarsi per fornire tempestivamente le cure necessarie al detenuto, cure alle quali quest’ultimo può evitare di sottoporsi soltanto mediante la prestazione di un rifiuto realmente informato e documentato: preceduto, cioè, da adeguate informazioni mediche e debitamente sottoscritto. In relazione alle cause del decesso di soggetti in stato di custodia – aggiunge poi la Corte – grava sugli Stati il dovere di predisporre indagini adeguate ed efficaci, anche qualora i decessi in questione siano apparentemente da attribuirsi all’autonomo decorso di pregresse patologie potenzialmente letali.

La violazione potenziale dell’art. 2 Cedu, in congiunzione con l’art. 3 Cedu, è stata riscontrata nella sent. 14 febbraio 2017, S.K. c. Russia, in relazione alla procedura di espulsione di un cittadino siriano verso il paese d’origine, qualora tale espulsione avvenisse nonostante la comprovata esistenza di un conflitto in atto, che coinvolge su larga scala i civili e che metterebbe a repentaglio la stessa vita del ricorrente. Una situazione di violenza generalizzata – afferma la Corte Edu – sebbene normalmente non sia sufficiente, da sola, a giustificare un divieto di espulsione su base umanitaria, può essere posta a fondamento del divieto di espulsione in casi particolarmente gravi, quale quello siriano.  (Alessandra Galluccio)

 

b) Art. 3 Cedu

In materia di divieto di sottoposizione a tortura, trattamenti inumani e degradanti, nella sent. 14 febbraio 2017, Allanazarova c. Russia, i giudici di Strasburgo tornano ad occuparsi del divieto di estradizione in Stati che non forniscano minime garanzie in ordine alle condizioni psico-fisiche dei detenuti, con particolare riferimento alla preoccupante situazione del Turmenkistan.

In più pronunce, inoltre, la Corte Edu condanna gli Stati convenuti per le violenze perpetrate delle forze di polizia su arrestati e detenuti – sent. 14 febbraio 2017, Maslova c. Russia e sent. 7 febbraio 2017, Dinu v. Romania –, episodi che almeno in un caso – sent. 21 febbraio 2017, Ovakimyan c. Russia – costituiscono vere e proprie violazioni del divieto di tortura. In tutte le vicende in questione i giudici di Strasburgo riscontrano anche una violazione dell’art. 3 Cedu sotto il versante procedurale, a causa dell’ineffettività delle indagini svolte e del difetto di imparzialità degli organi preposti alle investigazioni. (Alessandra Galluccio)

 

c) Art. 5 Cedu

In materia di libertà personale, degna di nota è la sent. 2 febbraio 2017, Navalnyy c. Russia, ove i giudici di Strasburgo accertano la violazione dell’art. 5 comma 1 Cedu, poiché l’arresto del ricorrente, avvenuto ad opera delle autorità russe in occasione di una manifestazione pacifica, si era rivelato misura del tutto arbitraria, e, dunque, non conforme al dettato convenzionale.

Sempre con riguardo all’art. 5 comma 1 lett. c Cedu, si rammenta la sent. 28 febbraio 2017, Bivolaru c. Romania, ove la Corte eur. dir. uomo ne ha escluso la violazione, in quanto la detenzione cautelare del ricorrente ha trovato fondamento nel ragionevole sospetto di commissione del reato e del pericolo di fuga. Tuttavia, nella medesima pronuncia, la Corte eur. dir. uomo constata una violazione della medesima disposizione sotto un altro profilo, sull’assunto che il tempo trascorso tra la pronuncia di rilascio dell’autorità e l’effettiva liberazione del ricorrente, ossia oltre ventuno ore, è stato ingiustificatamente lungo, sicché la privazione della libertà personale del ricorrente è da ritenersi, per questo motivo, illegittima.

In tema di limitazioni della libertà personale di soggetti mentalmente instabili si segnala inoltre la sent. 2 febbraio 2017, Ilnseher c. Germania, nella quale la Corte Edu ribadisce con fermezza il principio per il quale le misure di sicurezza personali non costituiscono violazioni dell’art. 5 comma 1 Cedu quando i soggetti ad esse sottoposti siano affetti da conclamati problemi psichici e vengano ospitati in apposite strutture, in cliniche o ospedali. Nel caso di specie, il ricorrente – affetto da un disturbo di personalità caratterizzato da fantasie di violenze sessuali e strangolamento e già autore, da minorenne, di un efferato omicidio effettuato con queste modalità, per il quale aveva scontato una pena di dieci anni di reclusione – dopo avere scontato la pena veniva sottoposto alla misura della custodia di sicurezza (Sicherungsverwahrung), stante la sua persistente pericolosità sociale. Ilnseher ricorreva alla Corte Edu lamentando di essere, invece, sano di mente. Poiché la patologia da cui il soggetto risultava tuttora affetto era stata diagnosticata da due esperti – un sociologo e un criminologo – i giudici di Strasburgo ritenevano immune da censure l’operato dello Stato tedesco. La sentenza è poi interessante sotto il profilo dell’art. 5 comma 4 Cedu, poiché i quasi nove mesi occorsi alla Corte costituzionale federale per operare il vaglio di legittimità della misura nel caso di specie sono considerati – dalla Corte Edu – giustificati dalla complessità del caso di specie e, dunque, non integranti una violazione. (Stefania Basilico).

 

d) Art. 6 Cedu

In merito all’equità processuale, si deve segnalare la sent. 2 febbraio 2017, Ait Abbou c. Francia: nel caso di specie, il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu in quanto, condannato in contumacia e proposta opposizione, ottenuta la ripetizione del giudizio ma non la dichiarazione di nullità della fase investigativa, lo stesso era stato ulteriormente condannato. I giudici di Strasburgo escludono una violazione del canone convenzionale in esame, avendo infatti l’autorità giurisdizionale nazionale pienamente accertato la volontaria fuga del ricorrente durante il procedimento, e, così, garantito l’equità processuale.

Sotto il profilo dell’art. 6 comma 1 Cedu, interessante è anche la già segnalata sent. 2 febbraio 2017, Navalnyy c. Russia (cfr. supra, sub art. 5), ove la Corte eur. dir. uomo accerta una violazione della disposizione in esame per aver i giudici nazionali, da una parte, irragionevolmente rigettato alcune richieste di prove formulate dal ricorrente e, dall’altra, immotivatamente presunto l’inattendibilità dei testimoni che hanno reso dichiarazioni favorevoli all’imputato stesso.       

In materia, si evidenzia altresì la sent. 28 febbraio 2017, Manoli c. Repubblica di Moldavia, ove i giudici di Strasburgo rilevano una violazione dell’art. 6 Cedu in considerazione della condanna per la prima volta in appello del ricorrente, imputato di maltrattamenti, senza che i giudici d’appello, a fronte della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado, abbiano disposto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

Sul versante del diritto alla prova, degna di nota è la sent. 14 febbraio 2017, Patrascu c. Romania, ove una violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu viene ravvisata per il caso in cui il ricorrente è stata condannato esclusivamente sulla base di prove assunte nel corso di un’operazione sotto copertura. In tale contesto, ragionevolmente dubbio è, secondo i giudici di Strasburgo, che il ricorrente abbia ricoperto un ruolo effettivamente attivo nel traffico di sostanze stupefacenti contestatogli e che, in assenza di indagini effettive, l’agente sotto copertura si sia limitato a compiere un’operazione lecita e a non porre in essere una vera e propria istigazione a delinquere.

In merito all’imparzialità dell’organo giudicante, d’interesse è la già segnalata sent. 2 febbraio 2017, Ilnseher c. Germania (cfr. supra, sub art. 5): nella specie, avendo il giudice nazionale allertato l’avvocato (donna) del ricorrente della pericolosità del ricorrente (affetto da sadismo sessuale) solo dopo la condanna dello stesso, non deve dubitarsi, secondo la Corte eur. dir. uomo, dell’imparzialità dell’autorità giurisdizionale, né in senso soggettivo né in senso oggettivo. Ne consegue, dunque, nel caso di specie, nessuna violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu.

Una violazione del canone convenzionale in esame, per combinato disposto degli art. 6 comma 1 e 6 comma 3 lett. c Cedu, viene invece riscontrata nella sent.  14 febbraio 2017, Hokkeling c. Paesi Bassi. Nella specie, secondo la C. eur. dir. uomo, è stato leso il diritto di difesa personale del ricorrente, avendo i giudici di appello ingiustificatamente negato allo stesso un rinvio d’udienza, da lui richiesto per legittimo impedimento. Così, in assenza di elementi da cui desumere la rinuncia del ricorrente a comparire, la sua condanna deve intendersi non conforme ai principi convenzionali in materia di equità processuale.

Con riguardo specifico alla presunzione di innocenza, si segnala infine la sent. 28 febbraio 2017, Bivolaru c. Romania (cfr. supra, sub art. 5), ove i giudici di Strasburgo non ravvisano alcuna violazione dell’art. 6 comma 2 Cedu per le perplessità manifestate dal Ministro dell’interno circa il rilascio del ricorrente a seguito del suo arresto. Infatti, in motivazione, la Corte di Strasburgo precisa che le dichiarazioni rese dal politico sono antecedenti alla pronuncia di merito in primo grado e che, essendo decorsi nove anni tra dette affermazioni e la condanna del ricorrente in Cassazione, non può dubitarsi dell’imparzialità dell’organo giudicante, nonché, più in generale, dell’equità del procedimento (Stefania Basilico).

 

e) Art. 7 Cedu

La già citata (cfr. supra, sub art. 5 Cedu) sent. 2 febbraio 2017, Ilnseher c. Germania, presenta risvolti interessanti anche sotto il profilo dell’art. 7 Cedu. Il ricorrente infatti – assieme alle doglianze già esaminate – lamentava di essere stato sottoposto non a una misura di sicurezza, bensì ad una vera e propria pena, facendo riferimento alla qualificazione autonoma di pena della custodia di sicurezza (Sicherungsverwahrung) nel sistema tedesco cui la stessa Corte di Strasburgo era pervenuta nella nota sentenza M. c. Germania. La Corte Edu, tuttavia, osserva come la detenzione del soggetto (diversamente da quanto riscontrato nel precedente citato) abbia nel caso di specie avuto luogo in una struttura apposita, idonea al trattamento psichiatrico di soggetti affetti da patologie mentali. I giudici di Strasburgo, pertanto, non riscontrano alcuna violazione del nulla poena sine lege: non si tratta, infatti – per la Corte Edu– di una ‘reclusione mascherata’, ma di una vera e propria misura avente lo scopo di prevenire futuri, probabili delitti da parte del ricorrente. (Alessandra Galluccio)

 

f) Art. 8 Cedu

Ancora in materia di obblighi positivi, discendenti questa volta dal diritto alla vita privata e familiare, si segnala la sent. 23 febbraio 2017, D’Alconzo c. Italia. Nella pronuncia in questione la Corte Edu perviene alla condanna dello Stato italiano per l’eccessiva durata del procedimento penale a carico del ricorrente, ingiustamente accusato di violenza sessuale in danno dei figli, statuendo che un particolare obbligo di speditezza grava sulle autorità statali quando l’eccessiva durata del procedimento può ripercuotersi negativamente sui legami familiari dell’indagato o imputato. Nel caso di specie, il ricorrente, genitore separato, in un contesto di gravi dissidi familiari, era stato accusato dalla moglie di violenza sessuale prima su uno e poi su entrambi i figli, a lei affidati, e pertanto aveva perso il diritto di far loro visita. Dal momento della querela (marzo 2011) a quello del proscioglimento del ricorrente in udienza preliminare (giugno 2014), il ricorrente aveva potuto vedere i figli, in contesti protetti, solo sporadicamente e la relazione con questi ultimi, anche dopo il proscioglimento, si presentava come inevitabilmente deteriorata: i figli stessi, infatti, si rifiutavano di partecipare agli incontri. D’Alconzo ricorreva allora alla Corte Edu, lamentando una violazione dell’art. 8 Cedu, tanto dal suo versante sostanziale quanto da quello procedurale: le autorità, infatti, avrebbero compromesso la relazione del ricorrente coi suoi figli, anche in ragione dell’eccessiva durata del processo relativo all’accusa di violenza sessuale, e non avrebbero compiuto gli sforzi necessari ad assicurare la continuità dei legami affettivi dei soggetti coinvolti. I giudici di Strasburgo riscontrano, innanzi tutto, una violazione degli obblighi positivi procedurali in capo allo stato italiano; per quanto, infatti, la decisione di allontanare i figli dal padre sia stata giustificata dalla necessità di proteggerli (e dunque dal contro-interesse della tutela dei diritti altrui), gli accertamenti necessari non sono stati, dalle autorità competenti, compiuti con sufficiente rapidità. Proprio la rapidità del procedimento è considerata dai giudici di Strasburgo, infatti, una caratteristica fondamentale e indefettibile di questo genere di indagini, pena appunto la violazione del diritto alla vita familiare dei soggetti coinvolti. Nessuna violazione è invece riscontrata dalla Corte Edu sotto il profilo degli obblighi positivi sostanziali nel periodo successivo all’assoluzione del ricorrente: gli sforzi profusi dai servizi sociali per favorire il riavvicinamento del padre ai figli sono, dai giudici, considerati perfettamente adeguati.

Sul versante del diritto alla privatezza, si segnala ancora la sent. 28 febbraio 2017, Bivolaru c. Romania (cfr. supra, sub art. 5 e sub art. 6 Cedu), ove i giudici di Strasburgo escludono la violazione dell’art. 8 Cedu in un caso ove il ricorrente asseriva la diffusione a mezzo stampa, da parte delle autorità inquirenti, di informazioni circa la sua relazione personale con la persona offesa, vittima di abusi sessuali. La Corte, infatti, rileva l’insussistenza di prove a sostegno dell’addebito mosso alle autorità, evidenziando come, in ogni caso, nel contesto di un procedimento di rilevanza mediatica, i dati diffusi costituiscano mere e generiche informazioni circa l’arresto, l’assoluzione e la condanna del ricorrente. (Alessandra Galluccio)

 

g) Art. 11 Cedu

Nella sent. 7 febbraio 2017, Lashmankin e a. c. Russia – concernente l’indebito arresto di oltre venti pacifici manifestanti – la Corte Edu ribadisce come, perché sia riscontrabile una violazione del diritto riunione e associazione, non sia necessario che le autorità statali proibiscano tout court ai cittadini di manifestare; sussiste, infatti, un’indebita ingerenza nel diritto garantito dall’art. 11 della Convenzione anche quando le restrizioni imposte ai manifestanti siano ingiustificatamente gravose e pregiudizievoli della buona riuscita dell’iniziativa. Parimenti indebita è, poi, l’ingerenza delle autorità statali quando esse – come nella già citata (cfr. supra, sub artt. 5 e 6) sent. 2 febbraio 2017, Navalnyy c. Russia – interrompano una manifestazione non autorizzata ma pacifica. Il semplice fatto che i manifestanti non abbiamo richiesto un’autorizzazione, infatti, non rende l’ingerenza statale automaticamente giustificata: per potere intervenire, le autorità devono dimostrare che l’ingerenza è giustificata da uno dei contro-interessi espressamente menzionati dalla Convenzione e che l’intervento statale è necessario in una società democratica. (Alessandra Galluccio)

 

h) Art. 2 prot. 4 Cedu

Rilevantissima, in materia di libertà di circolazione, la sent. 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in cui la Grande Camera della Corte Edu censura pesantemente la disciplina delle misure di prevenzione personali italiane. Per un commento approfondito si rimanda a F. Viganò, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in questa Rivista, 3 marzo 2017. (Alessandra Galluccio)