ISSN 2039-1676


13 ottobre 2016 |

Monitoraggio Corte Edu giugno 2016

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte Edu rilevanti in materia penale sostanziale e processuale

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Roberta Casiraghi e Tommaso Trinchera. L’introduzione è a firma di Roberta Casiraghi per quanto riguarda gli art. 5, 6 e 8 Cedu, mentre si deve a Tommaso Trinchera la parte relativa agli art. 2, 3, 10 e 1 Prot. add. Cedu.

 

1. Introduzione

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 8 Cedu

f) Art. 10 Cedu

g) Art. 1 Prot. add. Cedu

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

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1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

Per quanto concerne gli obblighi di protezione che discendono dall’art. 2 Cedu, la Corte europea ha avuto modo di pronunciarsi questo mese nella sent. 23 giugno 2016, Lovyginy c. Ucraina, sul ruolo dello Stato nella pianificazione e conduzione delle attività di addestramento del corpo di polizia. Nel caso di specie, un ufficiale di polizia che svolgeva la parte del criminale nel corso di un’esercitazione era stato accidentalmente colpito da un altro poliziotto ed era rimasto ucciso. Nel riconoscere la violazione, la Corte europea ha affermato che lo Stato ucraino non ha adottato le misure idonee a garantire l’incolumità degli agenti coinvolti nell’attività di addestramento, in quanto non esistono strumenti normativi che regolano lo svolgimento di tale attività e i poliziotti coinvolti non avevano ricevuto alcuna formazione su come agire in simili circostanze e non erano stati neppure informati del fatto che si trattava di un’esercitazione. In relazione alla medesima vicenda, inoltre, la Corte di Strasburgo ravvisa anche una violazione degli obblighi positivi di natura procedurale incombenti sullo Stato ucraino, che non ha condotto le indagini approfondite che sarebbero state necessarie per accertare la reale dinamica dei fatti.

È sempre la violazione dell’obbligo positivo discendente dal diritto alla vita a fondare poi la condanna dello Stato convenuto nella sent. 28 giugno 2016, Halime Kılıç c. Turchia (per una sintesi, v. infra), in relazione ad un caso di violenza domestica nei confronti di una donna che è stata uccisa dal marito, nonostante le ripetute denunce da parte della vittima e i provvedimenti emessi dai tribunali interni per proteggere la donna. La Corte europea ha in particolare rilevato che le autorità nazionali avevano omesso di vigilare sulla corretta esecuzione degli ordini di protezione e di allontanamento creando un contesto di impunità nel quale l’aggressore ha potuto continuare a usare violenza nei confronti della moglie. Lo Stato ha pertanto violato l’art. 2 della Convenzione avendo mancato di fornire adeguata protezione alla donna. Nella medesima vicenda, la Corte europea ha riscontrato anche la violazione dell’art. 14 Cedu.

 

b) Art. 3 Cedu

Tra le pronunce in tema di divieto di trattamenti inumani e degradanti merita innanzitutto attenzione questo mese la sentenza 7 giugno 2016, Enver Aydemir c. Turchia, nella quale la Corte europea ha ravvisato la violazione dell’art. 3 della Convenzione in relazione ad un caso nel quale il ricorrente si era rifiutato di prestare servizio militare in ragione del proprio credo religioso ed era stato per questo condannato e incarcerato più volte. In particolare, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le aggressioni fisiche cui l’obbiettore era stato sottoposto e i numerosi procedimenti penali che erano stati avviati contro di lui, considerato anche l’effetto cumulativo delle condanne, erano stati tali da suscitare in lui sentimenti di angoscia e inferiorità che avevano leso la sua dignità. Nella medesima vicenda, la Corte ha rilevato anche una violazione dell’obbligo procedurale in quanto le indagini condotte dallo Stato turco per accertare le aggressioni subite dal ricorrente erano state inidonee e i responsabili erano rimasti impuniti. La Corte europea ha per contro escluso la violazione dell’art. 9 della Convenzione ritenendo che non fosse stato provato che il rifiuto del ricorrente a prestare il servizio militare fosse motivato da una credenza religiosa che ripudia il ricorso alla guerra e all’uso delle armi.

La mancanza di cure mediche adeguate nei confronti di un detenuto affetto da pancreatite acuta ed ernia ombelicale ha portato invece la Corte europea – nella sentenza 9 giugno 2016, Mekras c. Gracia – ad affermare la violazione dell’art. 3 della Convenzione ritenendo che il regime di detenzione cui era stato sottoposto il ricorrente si era risolto in un trattamento disumano e degradante. Benché l’obbligo che incombe sullo Stato ai sensi dell’art. 3 Cedu non sia quello di garantire ad ogni detenuto assistenza medica a un livello equivalente a quello offerto “nelle migliori cliniche private” – precisa la Corte di Strasburgo –, nel caso di specie non erano state garantite al detenuto una parte importante delle cure mediche di cui aveva bisogno e che erano state prescritte dai sanitari.

 

c) Art. 5 Cedu

Per quanto concerne la legittimità delle misure privative della libertà personale, viene in rilievo la sent. 21 giugno 2016, Vasenin c. Russia (per una sintesi, v. infra), in cui la Corte di Strasburgo dichiara violato il parametro espresso nell’art. 5 comma 1 Cedu, per l’ingiustificato ritardo di otto giorni nell’esecuzione della sentenza irrevocabile, con la conseguente protrazione della custodia cautelare in carcere al posto del ricovero in ospedale psichiatrico. Con riguardo all’art. 5 comma 4 Cedu, nella sent. 14 giugno 2016, Urazov c. Russia, il giudice europeo reputa violato il diritto al controllo sulla legalità della detenzione provvisoria, per il sistematico rigetto degli appelli senza un preliminare esame nel merito degli argomenti addotti.

 

d) Art. 6 Cedu

Sul versante dell’equità processuale, protetta dall’art. 6 Cedu, merita attenzione la sent. 30 giugno 2016, Duceau c. Francia (per una sintesi, v. infra), in cui viene constatata la violazione del diritto d’accesso al giudice, essendo sproporzionata la dichiarazione d’irricevibilità dell’appello per sanzionare un iniziale difetto di mera forma (già rimediato in sede istruttoria) nella nomina del difensore.

In materia di diritto alla difesa personale, si rammenta la sent. 21 giugno 2016, Vasenin c. Russia (per una sintesi, v. infra), ove è stato reputato iniquo, ai sensi dell’art. 6 comma 1 Cedu, vietare la partecipazione dell’accusato al dibattimento in ragione di condizioni mentali che invece non erano di gravità tale da impedirne la capacità di stare in giudizio consapevolmente. La stessa pronuncia si segnala altresì per la violazione ex art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu del diritto a un’assistenza tecnica effettiva, considerata la condotta completamente passiva sia del difensore che del tutore legale dell’imputato. Rimanendo in tema di diritto alla difesa tecnica, va segnalata la sent. 9 giugno 2016, Saranchov c. Ucraina (per una sintesi, v. infra), in cui la Corte europea accerta la violazione convenzionale, poiché all’imputato non è stata riconosciuta l’assistenza di un difensore, nonostante, come risulta da una serie di verbali contraddittori e incompleti, mancasse la prova inequivoca di una sua rinuncia volontaria. Infine, non può non menzionarsi la sent. 14 giugno 2016, Urazov c. Russia, in cui la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu scaturisce dall’impossibilità di una comunicazione riservata tra l’imputato, costretto a partecipare al dibattimento rinchiuso in una gabbia metallica, e il proprio difensore.

Con riguardo al diritto al confronto, anzitutto, si evidenzia la sent. 23 giugno 2016, Ben Moumen c. Italia (per una sintesi, v. infra), con cui la Corte europea ha ritenuto equo un processo in cui è stata data lettura ex art. 512 c.p.p di dichiarazioni non decisive di una persona ingiustificatamente dichiarata irreperibile, per di più avendo verificato sia l’esistenza di fattori compensativi sia l’imprevedibilità (nella fase delle indagini) dell’assenza dibattimentale del testimone. La sent. 28 giugno 2016, Dimović c. Serbia (per una sintesi, v. infra), afferma invece la sussistenza di una violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu, in quanto la lettura delle dichiarazioni determinanti del testimone nel frattempo deceduto non è stata adeguatamente controbilanciata da solide salvaguardie procedimentali, mancando tanto una valutazione prudente della testimonianza letta quanto la presenza di riscontri. In materia, si segnala infine la sent. 14 giugno 2016, Riahi c. Belgio, in cui è stata accertata l’iniquità di una condanna basata in modo determinante su dichiarazioni rese da un testimone la cui ingiustificata assenza non ha trovato compensazione in altri fattori idonei a salvaguardare comunque le prerogative difensive.

 

e) Art. 8 Cedu

Quanto all’art. 8 Cedu, occorre rammentare la sent. 16 giugno 2016, Versini-Campinchi e Crasnianski c. Francia (per una sintesi, v. infra), in cui è stato escluso che l’intercettazione di conversazioni fra difensori e cliente e l’impiego di esse nel procedimento disciplinare nei confronti dei primi violino la disposizione convenzionale, a condizione, per un verso, che la normativa interna sia dotata dei caratteri di accessibilità, prevedibilità e ricorribilità e, per l’altro verso, che le comunicazioni intercettate non siano attinenti all’esercizio del diritto di difesa dell’assistito (nel caso in esame, infatti, il loro contenuto era tale da far presumere la commissione di un illecito da parte degli avvocati che assistevano l’imputato).

Con riguardo al rispetto della vita privata, va segnalata la sent. 14 giugno 2016, Biržietis c. Lituania, con cui la Corte di Strasburgo ha affermato che viola l’art. 8 Cedu vietare a un individuo di farsi crescere la barba in carcere: in particolare, la scelta del detenuto deve considerarsi espressione della propria identità e personalità, cosicché il divieto da parte delle autorità penitenziarie appare arbitrario, in quanto non giustificato da alcuna esigenza pubblica.

 

f) Art. 10 Cedu

Diverse le decisioni rilevanti in tema di libertà di espressione nel mese di giugno 2016.

Particolare attenzione merita innanzitutto una sentenza della Grande Camera – sent. 23 giugno 2016, Baka c. Ungheria – che si è pronunciata sul rapporto tra libertà di espressione dei magistrati e garanzia di indipendenza del potere giudiziario (per una sintesi, v. infra). Nel caso di specie, la Corte europea ha ritenuto che la prematura decadenza del presidente della Corte suprema ungherese, in seguito alle opinioni critiche che lo stesso – nella sua veste istituzionale – aveva espresso rispetto alle riforme legislative in atto, sia incompatibile con la libertà di espressione garantita dall’art. 10 Cedu. La Corte europea ha in particolare ritenuto che l’interruzione prematura dell’incarico, dovendosi considerare diretta conseguenza delle idee e opinioni espresse pubblicamente dal magistrato nel corso del suo mandato, abbia determinato un’interferenza con il diritto del ricorrente alla libertà di espressione. Tale interferenza, a giudizio della Corte di Strasburgo, si pone in contrasto con l’esigenza di garantire l’autonomia della funzione giurisdizionale e con il principio della inamovibilità dei giudici.

Segnaliamo poi due pronunce che hanno ad oggetto la libertà di stampa e l’attività giornalistica. La prima decisione – sent. 2 giugno 2016, Instytut Ekonomichnykh Reform, TOV c. Ucraina – riguarda il ricorso proposto dalla società editrice di un’importante testata nazionale ucraina nei cui confronti era stata inflitta una sanzione pecuniaria di 1700 Grivnie (pari circa 300 Euro) per avere pubblicato un articolo dal tono satirico nel quale si accusava la portavoce dell’allora primo ministro Victor Yanukovich di candidarsi alle elezioni politiche al solo scopo di ottenere un appartamento a Kiev, beneficio a cui hanno diritto tutti membri del parlamento. Dopo avere ribadito il ruolo essenziale svolto dalla stampa in una società democratica, la Corte europea ha sottolineato come i giudici nazionali nel caso di specie non avessero tenuto conto del fatto che le dichiarazioni, di sicuro interesse pubblico e formulate con tono satirico, contenute nell’articolo impugnato dovevano essere lette nel contesto di un dibattito politico molto acceso e dovevano essere pertanto intese non come dichiarazioni di puro fatto, ma come una valutazione dell’autore sulla sincerità della candidata alle elezioni politiche. Nel riconoscere la violazione dell’art. 10 Cedu, la Corte europea precisa che, benché la sanzione inflitta alla società ricorrente fosse relativamente modesta, tuttavia la condanna aveva un valore simbolico che avrebbe potuto avere un effetto dissuasivo (c.d. “chilling effect”) sull’editore e sugli altri partecipanti al dibattito pubblico.

Nessuna violazione, invece, ha riscontrato la Corte di Strasburgo nella sent. 23 giugno 2016, Brambilla e altri c. Italia (per una sintesi, v. infra), in relazione ad un caso che riguardava la condanna di tre giornalisti italiani che avevano intercettato le comunicazioni radio tra carabinieri, allo scopo di raggiungere più celermente la scena del crimine e poter riferire l’accaduto sul loro giornale locale. La Corte europea, dopo avere richiamato la nozione di “giornalismo responsabile”, ha sottolineato come nel caso di specie il divieto posto ai giornalisti non fosse quello di portare all’attenzione del pubblico una notizia, ma di utilizzare apparecchi radiofonici per intercettare le comunicazioni tra le forze di polizia, tenendo un comportamento che, secondo il diritto interno, è contrario alla legge penale. La Corte europea ha anche osservato che le sanzioni ordinate dai tribunali nazionali, consistite nel sequestro delle apparecchiature radio e nell’imposizione di una pena detentiva, non erano sproporzionate, perché le pene detentive erano state sospese ed era stato comunque consentito ai ricorrenti di portare a conoscenza del pubblico i fatti di cronaca.

Nessuna violazione infine è stata riscontrata anche nella sent. 7 giugno 2016, CICAD c. Svizzera, avente ad oggetto i limiti alla libertà di espressione nell’ambito di una campagna contro il razzismo e l’antisemitismo. Il caso, in particolare, trae origine da una sentenza di condanna emessa in sede civile nei confronti dell’associazione CICAD (Coordinamento Intercomunitario Contro l’Antisemitismo e la Diffamazione) che aveva pubblicato nella sua newsletter un testo nel quale si definiva come “antisemita” un professore di scienze politiche che aveva curato la pubblicazione di un libro sul ruolo del giudaismo nella politica perseguita dallo Stato di Israele. Disattendendo l’argomento avanzato dal ricorrente, secondo cui il margine di apprezzamento dello Stato si ridurrebbe quando si tratta di garantire la libertà di espressione nell’attività di contrasto all’antisemitismo, la Corte europea ha ritenuto che l’accusa rivolta nei confronti del professore fosse un giudizio di valore privo di base fattuale, dal momento che le affermazioni contenute nel libro non potevano essere considerate offensive del popolo ebraico.

 

g) Art. 1 Prot. add. Cedu

In materia di property right, questo mese la Corte europea ha escluso – con la sent. 14 giugno 2016, Philippou c. Cipro – che la perdita automatica delle prestazioni pensionistiche, in seguito a licenziamento disciplinare giustificato dalle numerose condanne penali riportate dal lavoratore, sia in contrasto con il diritto sancito dall’art. 1 Prot. add. Nel caso di specie, la misura che ha inciso sul diritto di proprietà era proporzionata rispetto alla gravità delle accuse mosse al ricorrente, al quale peraltro l’ordinamento nazionale aveva riconosciuto adeguate tutele, sia sul piano procedimentale (il ricorrente aveva avuto la possibilità di difendersi in un procedimento equo), sia su quello economico (il ricorrente non era rimasto sprovvisto di qualsiasi sussidio, avendo ricevuto lui un assegno di sussistenza e la moglie da vedova una pensione di reversibilità).

 

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2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 28 giugno 2016, Halime Kılıç c. Turchia

Nel luglio 2008, una donna turca, madre di sette figli, vittima di violenza domestica, ha sporto denuncia nei confronti del marito. Il tribunale competente in materia di famiglia ha accolto la domanda della donna e ha emanato un provvedimento di protezione, ordinando in particolare al marito di allontanarsi dalla casa familiare e di tenere un comportamento non aggressivo nei confronti della moglie, avvertendolo che in caso di violazione del provvedimento sarebbe stata applicata nei suoi confronti una misura privativa della libertà personale. Successivamente, la donna ha sporto altre due denunce (la prima a fine luglio, la seconda a ottobre) ottenendo altri due ordini di protezione di tenore analogo a quello già emanato. Il tribunale penale, però, ha respinto la domanda di applicazione della misura cautelare in carcere presentata dal procuratore. La donna si è allora rivolta direttamente al procuratore e ha evidenziato la situazione di grave pericolo in cui versava riferendo che il marito aveva rapito due dei suoi figlie e l’aveva minacciata di morte. Il 7 novembre 2008 la donna viene uccisa dal marito che si suicida immediatamente dopo.

Esauriti i rimedi interni, la madre della vittima si rivolge alla Corte di Strasburgo lamentando che le autorità nazionali non erano riuscite a proteggere la vita della figlia, tra le altre cose, non verificando la corretta esecuzione degli ordini di protezione emessi dall’autorità giudiziaria. Nell’accogliere il ricorso, la Corte europea ha innanzitutto rilevato che, benché la legge nazionale prevedesse in teoria la possibilità di adottare misure adeguate a contrastare fenomeni di violenza domestica e benché tali misure fossero state di fatto adottate nel caso di specie, il mancato controllo sulla loro concreta attuazione ha di fatto lasciato la vittima priva di ogni tutela, anche in considerazione del fatto che il giudice penale aveva respinto la domanda di applicazione della misura custodiale presentata dal procuratore. Non sanzionare la trasgressione al provvedimento da parte del suo destinatario, osserva la Corte di Strasburgo, equivale a privare il provvedimento medesimo di ogni effettività e crea un contesto d’impunità nel quale l’uomo può reiterare, senza essere punito, le aggressioni nei confronti della moglie.

La Corte europea ha poi sottolineato che in Turchia vi è un numero esiguo di strutture dove le vittime di violenza domestica possono trovare assistenza e protezione e che, in ogni caso, sarebbe stato compito delle autorità nazionali tenere conto della situazione di particolare vulnerabilità, sia morale che fisica, in cui versava la donna, offrendogli un sostegno adeguato. La Corte europea ha pertanto concluso riconoscendo la violazione dell’obbligo positivo che discende dall’art. 2 Cedu e che impone allo Stato di fornire adeguata protezione nei confronti dei minori e degli altri soggetti vulnerabili, tra i quali figurano anche le vittime di violenza domestica.

Nella stessa vicenda, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto anche la violazione dell’art. 14 della Convenzione, in relazione all’art. 2. Richiamando principi già affermati nella precedente pronuncia Opuz c. Turchia, la Corte ha sottolineato che il mancato adempimento – anche se involontario – dell’obbligo che incombe sugli Stati membri di proteggere le donne contro la violenza domestica determina una violazione del loro diritto a una eguale tutela da parte della legge. Nel caso di specie, l’impunità di cui ha goduto l’aggressore dimostra l’inequivoco rifiuto da parte delle autorità turche a riconoscere la gravità degli episodi di violenza domestica. Ignorando regolarmente le ripetute aggressioni e minacce di morte subite dalla vittima, le autorità nazionali hanno creato un clima favorevole alla violenza domestica che riflette un atteggiamento discriminatorio nei confronti delle donne da parte del governo turco. (Tommaso Trinchera)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 9 giugno 2016, Saranchov c. Ucraina

Nel dicembre 2004, il ricorrente, precedentemente arrestato in Russia, è estradato in Ucraina e posto in custodia cautelare. Nel gennaio 2005, nello stesso giorno, il ricorrente firma due verbali contraddittori: nel primo, risulta la scelta dell’accusato di farsi assistere da un difensore; nel secondo, si constata la volontaria rinuncia all’assistenza tecnica, non motivata da ragioni economiche. Il giorno successivo, dopo aver firmato un altro verbale, in cui si ribadisce l’esclusiva intenzione di autodifendersi, il ricorrente, interrogato, nega ogni coinvolgimento nel reato addebitatogli. Qualche giorno dopo, il ricorrente è formalmente accusato di furto aggravato e firma un verbale in cui afferma sia di essere stato informato dei suoi diritti difensivi sia della volontà di rinunciare a un difensore; questa intenzione è ribadita in un successivo verbale. In dibattimento (svoltosi in gran parte senza la partecipazione dell’organo dell’accusa), l’accusato, come risulta dal verbale d’udienza (però contestato dal ricorrente), conferma la rinuncia alla difesa tecnica e si dichiara sin da subito colpevole. Il processo si conclude con la condanna.

Il ricorrente contesta l’iniquità del procedimento, tanto per non essersi potuto avvalere dell’assistenza di un difensore quanto per il difetto d’imparzialità, a causa dell’assenza del procuratore durante il dibattimento. A tal riguardo, la Corte europea non è convinta che la rinuncia dell’imputato all’assistenza tecnica sia stata manifestata in maniera inequivoca, considerato che lo Stato convenuto non ha convincentemente confutato l’allegazione del ricorrente (secondo cui la sua rinuncia al difensore è avvenuta sotto costrizione) né ha spiegato in modo soddisfacente la contraddittorietà dei primi verbali firmati dall’accusato; analogamente, secondo il giudice di Strasburgo il verbale dibattimentale non riporta esaustivamente tutti gli eventi accaduti prima dell’arrivo del procuratore. Ne consegue la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 21 giugno 2016, Vasenin c. Russia

Dopo essere stato arrestato, il ricorrente confessa il reato addebitatogli, affermando altresì di essere fuggito diversi mesi prima da un ospedale psichiatrico: viene così disposta la custodia cautelare in carcere. Chiesto il rinvio a giudizio, nel corso dell’udienza preliminare, l’imputato e il proprio difensore esprimono differenti opinioni su vari argomenti (quali il mantenimento della custodia in carcere o la sua sostituzione con il ricovero in ospedale psichiatrico e la necessità o meno della presenza personale in udienza). In dibattimento, all’accusato viene negato il diritto di partecipare ed è rappresentato in giudizio dal proprio difensore e dal tutore legale, i quali tuttavia non presentano obiezioni sull’ammissibilità delle prove né controesaminano le vittime sentite in udienza. Il processo si conclude con il riconoscimento della commissione del reato da parte del ricorrente, nei cui confronti viene disposto il ricovero in ospedale psichiatrico, accogliendo le richieste presentate in giudizio dalla difesa. Nelle more dell’impugnazione, viene mantenuta la custodia cautelare, la quale però si protrae anche otto giorni dopo l’esecutività della condanna.

La Corte europea anzitutto esclude la violazione dell’art. 3 Cedu, poiché le autorità penitenziarie hanno garantito tutte le cure mediche necessarie per salvaguardare la salute del ricorrente. È invece accertata l’illegittimità ex art. 5 comma 1 Cedu della detenzione provvisoria per il periodo di otto giorni compreso fra l’irrevocabilità della sentenza e la sua esecuzione, essendo tale ritardo nel disporre il ricovero in ospedale psichiatrico idoneo a influenzare negativamente l’esito del trattamento medico. Il ricorrente lamenta infine l’iniquità del procedimento, tanto per l’impossibilità di autodifendersi quanto per l’ineffettività della difesa tecnica. Con riguardo al primo profilo, il giudice di Strasburgo dichiara violato l’art. 6 comma 1 Cedu, poiché il mero fatto che un imputato soffra di disturbi psichici o sia dichiarato legalmente incapace non può automaticamente condurre a negargli il diritto di partecipare al processo: nel caso in esame, infatti, può affermarsi che la condizione dell’accusato non gli impedisse di stare in udienza, tenuto conto altresì della ragionevolezza e chiarezza delle sue osservazioni. In merito al secondo profilo, è ravvisata la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu, poiché né il difensore né il tutore hanno adeguatamente salvaguardato gli interessi del ricorrente. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 23 giugno 2016, Ben Moumen c. Italia

Il 23 novembre 2008, A, una cittadina rumena, denuncia il ricorrente per violenza sessuale. A bordo della macchina in cui si è consumato il reato, si trovava anche B, un cittadino marocchino, che tuttavia si è allontanato al momento della commissione della violenza. B, interrogato dai carabinieri, ricorda le esplicite avances del ricorrente nei confronti di A, nonché il modo con cui il primo aveva costretto quest’ultima a risalire in auto, dopo che la stessa si era allontanata. Successivamente, nel febbraio 2009, con la partecipazione del difensore del ricorrente, A viene sentita in incidente probatorio e conferma le accuse. Il ricorrente è così rinviato a giudizio. In dibattimento, è data lettura sia del verbale della deposizione resa da A in incidente probatorio, sia, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., del verbale delle dichiarazioni rilasciate in indagine da B, irreperibile e quindi non comparso in udienza. Sulla base della testimonianza di A, corroborata da altri elementi (tra cui le affermazioni di B), il Tribunale di Lucera condanna l’accusato; la sentenza è confermata nei successivi gradi di giudizio.

Il ricorrente lamenta l’iniquità del processo penale, affermando di essere stato condannato sulla base di dichiarazioni rese alle autorità inquirenti da un testimone mai sentito in dibattimento. Dopo aver richiamato i principi stabiliti nella sentenza Al-Khawaja e Tahery e precisati nella pronuncia Schatschaswili c. Germania, la Corte europea osserva anzitutto come l’assenza dibattimentale del testimone non sia giustificata, poiché le autorità giudiziarie non hanno indicato le ragioni dell’impossibilità di ricorrere alla cooperazione giudiziaria internazionale per contattare il testimone, presumibilmente ritornato in Marocco. Quanto al valore probatorio della deposizione del teste assente, essa è solo un elemento corroborativo (per di più non esclusivo) della prova principale, cioè la testimonianza di A. Infine, con riguardo alla presenza di solide garanzie compensative, si rileva come l’attendibilità tanto di A quanto di B sia stata attentamente valutata, escludendo altresì una collusione tra i medesimi; per di più, la difesa ha potuto controinterrogare tutti i testimoni, fra cui A, nonché contestare la loro credibilità, conoscendone l’identità. È vero che le autorità procedenti non hanno offerto al ricorrente la possibilità d’interrogare B nel corso delle indagini; nondimeno, al momento dell’audizione da parte della polizia, non era prevedibile l’assenza del testimone, il quale era regolare e aveva sia un domicilio che un lavoro stabile in Italia. Alla luce di un apprezzamento complessivo dell’equità processuale, la Corte di Strasburgo reputa gli elementi compensatori idonei a controbilanciare le difficoltà incontrate dalla difesa, escludendo la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 16 giugno 2016, Versini-Campinchi e Crasnianski c. Francia

Disposte le intercettazioni nei confronti dell’imputato, anche le sue conversazioni con i ricorrenti, difensori del medesimo, restano captate. Di queste intercettazioni, una sola viene stralciata, in quanto attinente all’esercizio del diritto di difesa dell’imputato, mentre le altre vengono mantenute, poiché idonee a rivelare condotte illecite dei ricorrenti (in particolare, la violazione del segreto professionale e l’oltraggio alla corte). Nei confronti dei ricorrenti viene così instaurato un procedimento disciplinare per violazione del segreto professionale, il quale, anche sulla base delle conversazioni intercettate, si conclude con la condanna all’interdizione temporanea dall’esercizio della professione legale.

I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 8 Cedu, per l’intercettazione, trascrizione e uso nei loro confronti delle conversazioni intrattenute con il loro cliente. A tal riguardo, la Corte europea osserva, in primo luogo, come le intercettazioni avessero una propria base in una legge interna dotata dei caratteri di accessibilità e prevedibilità e perseguissero uno scopo legittimo; in secondo luogo, era garantito a favore dei ricorrenti un controllo efficace (le intercettazioni erano disposte in virtù di un previo provvedimento giurisdizionale e nell’ambito sia del procedimento penale che del procedimento disciplinare è stato previsto un controllo ex post sulla legalità delle intercettazioni e del loro impiego); infine, la trascrizione delle conversazioni non ha leso il diritto di difesa dell’assistito, poiché era giustificata dal loro contenuto idoneo a rivelare la commissione da parte dei ricorrenti di un illecito. Va dunque esclusa la violazione dell’art. 8 Cedu. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 28 giugno 2016, Dimović c. Serbia

Nel gennaio 2008, i ricorrenti sono prosciolti dalle accuse loro addebitate; a seguito però dell’appello del procuratore, la sentenza è annullata, poiché nel giudizio di primo grado non è stata considerata la confessione (resa, in assenza sia dei ricorrenti che dei loro difensori, alla polizia giudiziaria e poi ritrattata) di un altro coimputato, morto nelle more del giudizio di impugnazione: sulla scorta della lettura di tali dichiarazioni, gli imputati sono così condannati. La sentenza è confermata nei successivi gradi di impugnazione.

I ricorrenti lamentano di esser stati condannati sulla scorta di una testimonianza decisiva resa da una persona che non hanno mai avuto occasione di interrogare. Sulla scorta dell’Al-Khawaja test, il giudice di Strasburgo accerta la violazione dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu: pur risultando giustificata l’assenza del testimone (in quanto defunto), sono mancate sufficienti garanzie che compensassero l’ammissione e l’uso determinante delle dichiarazioni lette, poiché le autorità procedenti non hanno valutato con particolare prudenza tali prove né hanno compiuto alcun serio tentativo per raccogliere ulteriori elementi che confermassero la responsabilità dei ricorrenti. (Roberta Casiraghi

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 30 giugno 2016, Duceau c. Francia

Il ricorrente, assistito dal difensore D.C., presenta denuncia e si costituisce parte civile. Successivamente il ricorrente nomina un nuovo difensore, L., il quale domanda il compimento di un atto d’istruttoria complementare: il giudice istruttore, non essendo stato informato della nuova nomina, dichiara, con ordinanza, irricevibile tale istanza, per difetto del potere di rappresentanza del difensore. Il ricorrente provvede all’adempimento di tale formalità e, tramite il nuovo difensore, presenta appello: anche questo è però dichiarato irricevibile per l’originario difetto di nomina. Dopo circa un anno dalla presentazione della denuncia, il giudice istruttore dichiara il non luogo a procedere, poiché le osservazioni presentate dal difensore L. devono considerarsi irricevibili, in quanto, per un verso, sono state presentate prima che il ricorrente informasse il giudice istruttore della nomina e, per l’altro, non sono state reiterate dopo l’adempimento della formalità prevista. Anche il successivo appello è dichiarato irricevibile, per difetto di rappresentanza in capo al difensore, poiché la comunicazione al giudice istruttore tramite raccomandata, oltre che tardiva, deve ritenersi irregolare; la decisione è confermata in cassazione.

Il ricorrente asserisce violato il principio del contraddittorio, lamentando che la corte d’appello abbia dichiarato l’irricevibilità ex officio, senza preliminarmente consultare le parti presenti; tale doglianza è però respinta dal giudice di Strasburgo, poiché le parti sono state comunque messe nella condizione di esprimere le proprie osservazioni per iscritto. È invece violato il diritto d’accesso al giudice ex art. 6 comma 1 Cedu, con riguardo alla dichiarazione d’irricevibilità dell’appello motivata dal difetto di rappresentanza del difensore. Nonostante la mancata comunicazione del ricorrente, il giudice istruttore era a conoscenza della nuova nomina difensiva e, per di più, successivamente l’aveva reputata valida: ne consegue che la decisione d’irricevibilità della Corte d’appello ha impedito l’esercizio del diritto di difesa. (Roberta Casiraghi)

 

C. eur. dir.uomo, grande camera, 23 giugno 2016, Baka c. Ungheria

Il ricorrente, András Baka, è stato giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo per diciassette anni, dal 1991 al 2008, ed è stato eletto dal Parlamento ungherese alla presidenza della Corte suprema per un mandato di sei anni, dal 2009 al 2015. A quest’ultimo incarico – secondo la legislazione in vigore all’epoca – si accompagna quello di presidente del Consiglio nazionale di giustizia, il cui ruolo comporta l’obbligo di esprimere un parere sui disegni di legge riguardanti l’ordinamento giudiziario. In tale veste, tra febbraio e novembre 2011, Baka ha manifestato pubblicamente, e a più riprese, il proprio dissenso rispetto alle riforme legislative promosse dal governo che includevano, tra le altre cose, un emendamento volto a ridurre da 70 a 62 anni l’età di pensionamento obbligatorio per i magistrati e la sostituzione della Corte suprema con un nuovo organismo, la Kúria, al vertice del sistema giudiziario ungherese.

Il mandato di Baka cessa con l’entrata in vigore della nuova Costituzione, il 1 gennaio 2012, tre anni e mezzo prima rispetto al termine naturale del mandato. In virtù delle nuove regole introdotte per l’elezione del presidente della Kuria, Baka non può essere rieletto alla carica di presidente e perde, di conseguenza, il proprio ruolo e le indennità connesse a questo incarico. Baka adisce la Corte europea lamentando – da un lato – la violazione del suo diritto di accesso a un tribunale, ai sensi dall’art. 6 § 1 Cedu, perché egli non ha potuto ricorrere davanti a un’autorità giurisdizionale avverso il provvedimento di rimozione dalla carica in ragione del tenore costituzionale della misura, e – dall’altro lato – la violazione del suo diritto alla libertà di espressione, sancito dall’art. 10 Cedu, perché la misura adottata nei suoi confronti aveva un intento punitivo essendo la cessazione anticipata dall’incarico diretta conseguenza delle posizioni e idee espresse durante il mandato.

Per quanto concerne il rispetto dei requisiti fissati dall’art. 6 § 1 della Convenzione, la Corte europea ha rilevato che la rimozione dalla carica di presidente della Corte suprema non è stata effettivamente sottoposta al controllo di alcun tribunale ordinario o altro organismo che esercita poteri giudiziari, né era possibile che fosse sottoposta ad alcun controllo. Un simile difetto di judicial review, ad avviso della Corte europea, non può essere ritenuto compatibile con i principi dello stato di diritto, come testimonia anche la crescente importanza che gli strumenti internazionali e del Consiglio d’Europa riconoscono alla correttezza della procedura di rimozione o licenziamento dei giudici, che deve necessariamente includere l’intervento da parte di un’autorità che sia indipendente dal potere esecutivo e dal potere legislativo. Nel caso di specie, lo Stato ungherese ha alterato l’essenza stessa del diritto del ricorrente di accesso ad un tribunale ed ha pertanto violato l’articolo 6 § 1 della Convenzione.

Per quanto riguarda invece la doglianza relativa all’art. 10 Cedu, la Corte europea ha ritenuto che la cessazione anticipata del mandato, dovendosi considerare diretta conseguenza delle idee e opinioni espresse pubblicamente dal magistrato nel corso del suo mandato, ha determinato un’interferenza con il diritto del ricorrente alla libertà di espressione. Tale interferenza è, a giudizio della Corte di Strasburgo, difficilmente conciliabile con l’esigenza di garantire «la natura della funzione giurisdizionale come autonomo potere dello Stato e con il principio della inamovibilità dei giudici, che … è un requisito fondamentale per il mantenimento della indipendenza della magistratura» (§ 172). Inoltre, la misura adottata nei confronti del ricorrente rischia di avere un effetto dissuasivo (c.d. “chilling effect”) anche su altri esponenti del potere giudiziario scoraggiando i magistrati dal partecipare al dibattito pubblico sulle riforme legislative che interessano il potere giudiziario e, più in generale, sulle questioni relative all’indipendenza della magistratura. La Corte ha conseguentemente riconosciuto anche la violazione da parte dello Stato ungherese dell’art. 10 Cedu. (Tommaso Trinchera)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 23 giugno 2016, Brambilla e altri c. Italia

I ricorrenti sono il direttore di un quotidiano locale online della provincia di Lecco e due giornalisti che lavorano per lo stesso quotidiano. Il 1 agosto 2002, i ricorrenti, utilizzando apparecchi radiofonici che hanno accesso alle frequenze utilizzate dalle forze dell’ordine, intercettano una conversazione nel corso della quale il nucleo operativo dei carabinieri di Merate decideva di inviare una pattuglia nel luogo in cui, secondo informazioni anonime, erano state depositate delle armi illegalmente. I due cronisti si recano immediatamente sul luogo allo scopo di riferire la notizia sul proprio quotidiano locale. I carabinieri decidono di perquisire l’auto dei ricorrenti e trovano due apparecchi ricetrasmittenti. Presso la redazione del quotidiano i carabinieri rinvengono e sequestrarono altri due analoghi apparecchi ricetrasmittenti. I tre giornalisti vengono quindi rinviati a giudizio con l’accusa di avere illegalmente installato apparecchi finalizzati all’intercettazione di comunicazioni tra i centri operativi delle forze dell’ordine e le pattuglie (art. 617 bis e 623 bis c.p.) e di avere illecitamente acquisito tali comunicazioni (art. 617 e 623 bis c.p.). La sentenza di primo grado, che aveva assolto gli imputati, viene riformata in appello e i due cronisti vengono condannati alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, mentre il direttore viene condannato alla pena di sei mesi di reclusione. La Corte d’appello concede la sospensione condizionale della pena. La decisione viene confermata dalla Corte di cassazione.

Investita del ricorso, la Corte europea ha preliminarmente osservato che, nel caso di specie, il divieto imposto ai giornalisti non è stato quello di portare all’attenzione del pubblico una notizia, bensì quello di utilizzare apparecchi radiofonici per ottenere più rapidamente informazioni intercettando le comunicazioni tra le forze di polizia. A tale proposito, la Corte di Strasburgo ha sottolineato come la nozione di “giornalismo responsabile” implichi che, in linea di principio, il giornalista non possa essere esonerato dall’obbligo di rispettare le leggi nazionali e, quando il suo comportamento è contrario a una norma penale, lo stesso deve sapere che si espone a sanzioni giuridiche, anche di natura penale. Nel caso di specie, prosegue la Corte europea, i tribunali nazionali hanno correttamente distinto – da un lato – il dovere dei tre giornalisti di rispettare il diritto interno, che proibisce, in via generale, a chiunque di intercettare conversazioni a lui non dirette, e – dall’altro lato – lo svolgimento della loro attività giornalistica, che non ha ricevuto di per sé alcuna limitazione. La Corte ha inoltre osservato che, secondo la propria giurisprudenza, anche la gravità della sanzione imposta ai ricorrenti è un elemento di cui tenere conto nel valutare la proporzionalità dell’ingerenza nel diritto riconosciuto dalla Convenzione. Nella presente vicenda, tale sanzione – che è consistita nella condanna a una pena detentiva condizionalmente sospesa, nonché nel sequestro degli apparecchi ricetrasmittenti – non appare sproporzionata. La Corte europea ha pertanto concluso all’unanimità che non vi è stata violazione dell’art. 10 Cedu. (Tommaso Trinchera)