ISSN 2039-1676


17 maggio 2019 |

La Cassazione sulla responsabilità del blogger per contenuti diffamatori (commenti) pubblicati da terzi

Cass., Sez. V, 8 novembre 2018 (dep. 20 marzo 2019), n. 12546, Pres. Vessichelli, Rel. Miccoli

 

1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità del gestore di un blog per condotte diffamatorie poste in essere da terzi utilizzando il diario virtuale, un contenitore di testo in rete, all’interno del quale i contenuti sono visualizzati in ordine cronologico. La decisione ha dato alla S.C. l’occasione per soffermarsi, ancora una volta, come sempre più spesso ormai avviene, sui rapporti tra la disciplina penale in materia di diffamazione e i mezzi di comunicazione via internet, rispetto ai quali si pongono notoriamente peculiari problemi. Tra questi, la possibilità di estendere a quei mezzi di comunicazione le tradizionali nozioni di “mezzi di pubblicità” e di “stampa”, nonché la configurabilità di una responsabilità penale dell’internet provider e del gestore di blog/forum di discussione, correlata in particolare, come nel caso di specie, a un ravvisato obbligo di rimozione ex post di contenuti diffamatori pubblicati da terzi e di cui provider o gestore abbiano avuto conoscenza.

La vicenda portata all’attenzione della Cassazione riguarda due distinte condotte: la prima consiste nella pubblicazione su un blog, ad opera del gestore dello stesso (c.d. blogger), di una lettera aperta a contenuto diffamatorio;   la seconda è rappresentata dalla pubblicazione, da parte di utenti anonimi, di innumerevoli commenti pesantemente offensivi all’indirizzo della vittima della prima condotta diffamatoria, rimossi quasi tre anni dopo la pubblicazione, e solo a seguito dell’oscuramento della pagina web da parte del fornitore del servizio di accesso a internet (c.d. provider).

Nulla quaestio con riguardo alla prima condotta, consistente nella pubblicazione della lettera, risultando incontroversa la configurabilità di una responsabilità ex art. 595 c.p. a carico del  blogger per aver immesso in rete un commento diffamatorio; la responsabilità è stata altresì ritenuta aggravata ai sensi del terzo comma dell’art. 595, non esistendo dubbi circa la riconducibilità dei nuovi mezzi di comunicazione del pensiero via internet alla nozione di “mezzo di pubblicità”, stante la loro capacità di diffusione dell’informazione praticamente illimitata (in tal senso v. già, in questa Rivista, Cass., sez. V, 14 novembre 2016, n. 4873).

La S.C. si pone, invece, ed è questo il tema centrale della pronuncia in esame, il problema della eventuale configurabilità di una responsabilità a titolo di diffamazione a carico del blogger, per i commenti pubblicati da terzi sulla pagina virtuale da lui gestita.

 

2. A tal proposito, nonostante la sentenza abbia ad oggetto la responsabilità del blogger, la S.C. approccia il problema proponendo un parallelo tra questa figura e quella dell’internet provider service, ovvero del “fornitore di servizi in internet” (secondo la definizione dell’art. 7 della Direttiva europea sul commercio elettronico 2000/31 CEE), per valutare la riconducibilità, in capo allo stesso, di un obbligo giuridico di impedire la commissione di illeciti perpetrati da terzi avvalendosi dei servizi forniti. Ricostruendo i recenti approdi giurisprudenziali in materia, la Corte esclude che possa sussistere, in capo al provider, un obbligo di verifica ex ante delle informazioni trasmesse, ipotizzando a suo carico un solo obbligo di rimozione ex post del contenuto diffamatorio di cui abbia avuto conoscenza. Tale forma di responsabilità presupporrebbe il riconoscimento, non pacifico in dottrina, dell’art. 14, c.1, l. b) della Direttiva europea appena citata- che prevede che il provider che sia giunto a conoscenza di contenuti diffamatori “agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso”- quale fonte di un obbligo di impedimento del reato altrui a carico del provider, con la conseguente attribuibilità allo stesso di una responsabilità a titolo di concorso omissivo nel reato commissivo altrui, qualora, giunto a conoscenza di un contenuto diffamatorio, abbia omesso di rimuoverlo. La Corte si inserisce invero nel solco della dottrina più critica, escludendo che la norma europea appena citata sia fonte di un obbligo giuridico di impedire l’altrui condotta diffamatoria. Inoltre, sottolinea che la responsabilità per omesso impedimento del reato presuppone che questo non sia ancora stato consumato; nel caso della diffamazione, è pacifico che il reato sia integrato al momento della pubblicazione del contenuto diffamatorio (per un contributo sul tema, pubblicato su questa Rivista, clicca qui). Il provider, quindi, interverrebbe solo a reato consumato.

 

3. A questo punto, la S.C. passa ad esaminare la responsabilità del blogger. A carico di questa figura viene esclusa innanzitutto la configurabilità di una culpa in vigilando, ex art. 57 c.p., stante la non assimilabilità del diario virtuale alla nozione distampa”: i nuovi mezzi informatici di diffusione dell’informazione (quali blog, mailing list, forum di discussione..) si differenziano dal giornale o dalla rivista (anche online, come recentemente affermato dalla giurisprudenza, criticata anche sulle pagine di questa Rivista) in quanto a struttura (manca una testata, manca la periodicità della pubblicazione, manca una figura assimilabile a quella del direttore) e finalità (scopo di essi è scambiare opinioni, non raccogliere e diffondere professionalmente notizie).

Esclusa, quindi, l’applicabilità dell’art. 57 c.p. al blogger, e in assenza di norme specifiche che ne disciplinino il ruolo, lo stesso può ritenersi responsabile di diffamazione in quanto autore del commento lesivo, o in quanto concorrente con l’autore materiale.

 

4. A proposito di tale ultima forma di responsabilità, oggetto della pronuncia in commento, la Corte ripropone le medesime criticità già prospettate nel caso del provider, osservando che tanto la figura del reato omissivo improprio (40, 595 c.p.), quanto quella del concorso omissivo nel reato commissivo altrui (110, 40, 595 c.p.) presuppongono l’esistenza di una posizione di garanzia in capo al soggetto agente, sul quale graverebbe un obbligo giuridico di impedire l’evento, o la commissione del reato da parte di altri; tale posizione di garanzia non è configurabile nel caso di specie, non essendo disponibile, nel caso del blogger, nemmeno una norma quale quella prevista per i provider dall’art. 14 della Direttiva CEE sopra citata. Non solo: la Corte osserva come la diffamazione sia un reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui il contenuto lesivo è immesso sul web; gravando a carico del blogger un solo obbligo di rimozione ex post dei contenuti diffamatori, tale obbligo potrebbe essere adempiuto solo dopo la consumazione del reato. Ciò che mancherebbe, quindi, è uno dei requisiti del concorso omissivo, ovvero che l’azione doverosa omessa avrebbe impedito la commissione del reato da parte di altri.

 

5. La Corte, quindi, pur avendo distinto nettamente la figura del blogger e quella del provider, sottolineando che il primo non fornisce alcun servizio internet, limitandosi a mettere a disposizione una piattaforma virtuale, su cui gli utenti possano interagire, giunge a delineare due forme di responsabilità sostanzialmente equivalenti, riconoscendo che nemmeno a carico dell’amministratore di blog grava un obbligo di controllo ex ante delle informazioni pubblicate, potendosi riconoscere solo un dovere di rimozione dei contenuti lesivi di cui lo stesso sia venuto a conoscenza. Alla medesima soluzione era giunta anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, nel caso Phil vs Sweden, richiamato nella motivazione della sentenza qui annotata, aveva messo in guardia dal rischio di compromissione della libertà di espressione insita nell’introduzione di una tale forma di “censura privata”.

 

6. Per superare l’impasse, la S.C. prospetta il ricorso alla figura della pluralità di reati: l’amministratore del blog che, giunto a conoscenza di contenuti diffamatori, ometta di rimuoverli, li fa propri, finendo per porre in essere ulteriori condotte diffamatorie.

La Corte sembra proporre, in sostanza, di scindere un’unica condotta in due condotte distinte: la prima consiste nella pubblicazione del post diffamatorio da parte di utenti terzi rispetto al blogger, sulla pagina virtuale dallo stesso gestita; la seconda nella ripubblicazione (o nell’omessa rimozione, la sentenza non lo specifica) del medesimo post ad opera di un soggetto diverso dal suo autore, il blogger. A seconda di voler assimilare la condotta dell’amministratore a una nuova pubblicazione del medesimo contenuto, o all’omessa rimozione del contenuto stesso, si avrebbe la configurabilità, in capo al gestore del blog, del reato di diffamazione in forma commissiva, ovvero in forma omissiva. Quanto alla prima, ci pare evidente la forzatura insita nel considerare “azione” una condotta naturalisticamente consistente nella omissione di una condotta; quanto alla seconda, si ripresenterebbe il problema della configurabilità di una posizione di garanzia, di cui non si rinvengono tracce normative.

 

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7. La ricerca di appigli normativi a cui ancorare la responsabilità penale del provider e del blogger è di stretta attualità: essa si inserisce nel tema, ampiamente discusso, della responsabilizzazione degli utenti del web; come osservato dalla Corte stessa, i nuovi mezzi di comunicazione via internet hanno offerto a chiunque la possibilità di esprimere il proprio pensiero senza limiti, con il vantaggio/svantaggio della protezione di uno schermo, che consente di tenere comportamenti aggressivi e offensivi con il massimo della leggerezza. Il tentativo di proteggere i destinatari di tali comportamenti si scontra, da un lato, con la libertà di espressione e, dall’altro, con la natura stessa di tali mezzi di comunicazione, la cui straordinaria forza consiste nella assoluta democraticità. Proprio da tale democraticità discende l’impossibilità (e, secondo alcuni, l’inopportunità) dell’esercizio di un controllo sui contenuti pubblicati da parte del gestore di un sito o del fornitore di servizi internet. La configurazione di un tale obbligo di controllo richiede un intervento creativo, che in un sistema retto dal principio della riserva di legge spetta al Parlamento: non al giudice.