ISSN 2039-1676


26 ottobre 2016 |

La Cassazione conferma l'inestensibilità ai blog delle garanzie costituzionali previste per gli stampati in tema di sequestro

Nota a Cass. pen., Sez. V, 25 febbraio 2016 (dep. 24 marzo 2016), n. 12536, Pres. Nappi, Rel. Caputo, Ric. Boschi

Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui.

 

Abstract. Con la sentenza che si annota, la Corte, richiamando la decisione delle Sezioni Unite (n. 31022/2015), ribadisce che, differentemente dalle testate giornalistiche telematiche, a tutti gli altri mezzi di comunicazione informatici non si estendono le garanzie costituzionali in tema di sequestro accordate agli stampati in quanto ritenuti non riconducibili alla nozione di "stampa". Di conseguenza, il blog, ove contenga contenuti diffamatori, può legittimamente essere sottoposto a sequestro preventivo.

Da qui, l'Autrice, dopo aver dato conto del percorso della giurisprudenza, con particolare attenzione alla decisione del Supremo consesso, svolge alcune considerazioni critiche sull'iter argomentativo della Corte, specie in ordine all'interpretazione asseritamente evolutiva dell'art. 21 della Costituzione e al distinguo tra informazione di tipo professionale e non, quale criterio per l'applicabilità delle guarentigie ivi contenute. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il percorso della giurisprudenza sull'applicabilità al web dell'art. 21, co. 3, Cost.: dal "no" delle sezioni semplici fino alla (parziale) apertura delle Sezioni Unite. - 3. (segue) la sentenza delle Sezioni Unite. - 4. Il principio di diritto applicato al caso: ai blog non si estendono le garanzie costituzionali accordate agli stampati. - 5. Alcune riflessioni sulla nuova interpretazione della nozione di "stampa".