ISSN 2039-1676


16 dicembre 2011 |

Un secondo "alt" della Cassazione all'applicazione dell'art. 57 c.p. al direttore del periodico on line

Nota a Cass. pen., sez. V, 28.10.2011 (dep. 29.9.2011), n. 44126, Pres. Grassi, Rel. Demarchi Albengo

A poco più di un anno dalla precedente pronuncia sul tema (Cass. pen., 16.7.2010, n. 35511, con nota di Turchetti, L'art. 57 c.p. non è applicabile al direttore del periodico on line, in questa Rivista), la Sezione V penale della Cassazione ribadisce l'insussistenza, ai sensi dell'art. 57 (e 57 bis) c.p., di una responsabilità penale del direttore del periodico on line per i reati commessi col mezzo della pubblicazione telematica.

Questa la vicenda oggetto dell'attuale provvedimento della Cassazione: la direttrice dell'edizione on line del settimanale L'Espresso veniva condannata in primo grado dal Tribunale di Bologna per diffamazione aggravata a mezzo stampa per la pubblicazione di un post (commento) da parte di un lettore, considerato lesivo della reputazione di un determinato soggetto.

La Corte d'Appello di Bologna, pur ritenendo che fosse impossibile esigere un controllo preventivo dei post da parte del direttore del periodico on line, confermava tuttavia la condanna, affermando che il direttore del periodico avrebbe dovuto effettuare il controllo (richiesto dall'art. 57 c.p.) successivamente all'inserimento del post e quindi procedere alla sua rimozione dal sito.

La difesa impugnava deducendo l'erronea applicazione dell'art. 57 c.p. (in subordine chiedeva l'annullamento per intervenuta prescrizione).

Il Procuratore Generale concludeva per l'accoglimento nel merito del ricorso della difesa, evidenziando non solo un'applicazione analogica dell'art. 57 c.p. al periodico on line, ma anche, nel caso di specie, uno "stravolgimento [da parte dei giudici d'Appello] della norma incriminatrice che punisce il mancato impedimento della pubblicazione e non invece l'omissione di controllo successivo".

La Cassazione, condividendo la tesi della difesa e del Procuratore Generale, annullava senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

I motivi che inducono i Giudici di legittimità ad escludere l'applicabilità degli artt. 57 (e 57 bis) c.p. al direttore del periodico on line sono sostanzialmente gli stessi già enunciati nella precedente sentenza del luglio 2010, che la V sezione richiama espressamente nella motivazione della nuova pronuncia.

In particolare, nella sentenza che si annota, la Cassazione ribadisce la non assimilabilità del "prodotto di internet" allo "stampato".  A tal proposito, infatti, l'art. 1 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 definisce "stampa o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione". Ad avviso della Corte, mancano, nel caso del commento 'postato' sul sito del periodico, due condizioni perché si possa parlare di "stampato": 1) la riproduzione tipografica; 2) la destinazione alla pubblicazione "attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico".

Inoltre, come sottolineano i Giudici di legittimità anche in quest'ultimo provvedimento, "non si può ritenere che la l. n. 62/2001 abbia assimilato l'editoria elettronica alla stampa periodica". A tal proposito, val solo la pena ricordare che ai sensi dell'art. 1, co.1, l. 62/2001 sull'editoria elettronica per "prodotto editoriale" si intende anche "quello realizzato su supporto informatico destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico". Tuttavia, come si era rilevato nel commento alla precedente sentenza della Cassazione (del luglio 2010), la legge sull'editoria limita il rinvio ad alcuni specifici articoli della l. 47/1948 sulla stampa periodica (artt. 2 e 5), in tema di obbligo di registrazione e indicazioni obbligatorie, non rinviando al resto della legge, né, in particolare, all'art. 3 in tema di responsabilità del direttore.

Pertanto, l'impossibilità di estendere la nozione di "stampa o stampato" al prodotto di internet fa sì che l'applicazione dell'art. 57 (e dell'art. 57 bis) c.p. al direttore del periodico on line integri un'ipotesi di analogia in malam partem, vietata in materia penale dal principio di tassatività (art. 25 Cost.).