ISSN 2039-1676


17 novembre 2010 |

L'art. 57 c.p. non è applicabile al direttore del periodico online

Nota a Cass. pen., sez. V., 16 luglio 2010, n. 35511

Nella pronuncia che si annota la Corte di Cassazione affronta il seguente problema: se al direttore di un periodico telematico sia applicabile o meno l’art. 57 c.p. che, con specifico riferimento ai “reati commessi col mezzo della stampa periodica, sancisce un’autonoma responsabilità del direttore che “omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati”.
 
La vicenda oggetto del provvedimento della Cassazione è la seguente: il direttore responsabile di un periodico telematico viene condannato in primo grado, ai sensi dell’art. 57 c.p., per una lettera diffamatoria (nei confronti del Ministro della Giustizia e del suo consulente per l’edilizia penitenziaria) pubblicata on line su tale periodico.
 
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, pronuncia sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili (art. 578 c.p.p), evidentemente sulla base del riconoscimento, anche da parte dei giudici di appello, della sussistenza di una responsabilità del direttore del periodico on line, ai sensi dell’art. 57 c.p.
 
La difesa impugna la sentenza, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 57 c.p.
 
La Cassazione ritiene tale censura fondata, sul rilievo che l’art. 57 c.p. non è applicabile al direttore di un periodico telematico.
I passaggi fondamentali attraverso i quali la S.C. perviene a tale conclusione sono i seguenti.
 
Innanzitutto, i Giudici di legittimità circoscrivono l’ambito di operatività dell’art. 57 c.p. alla “carta stampata”: sul punto, affermano “la legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l’interpretazione ‘storica’ della norma”.
 
Premesso, quindi, che l’art. 57 c.p. si riferisce esclusivamente alla carta stampata, la Corte vaglia, arrivando ad escluderla, la possibilità di una interpretazione estensiva del concetto di “stampato”, tale da includere anche il “prodotto di internet.
 
La non assimilabilità del “prodotto di internet” allo “stampato” si fonda principalmente sulla definizione di “stampe o stampati, contenuta all’art. 1 della l. 47/1948, che richiede quale elemento indefettibile, oltre alla destinazione alla pubblicazione, “che si tratti di “riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico–chimici”: caratteristiche che certo non presenta il “prodotto di internet”. Dalla non assimilabilità del “prodotto di internet” allo stampato, vigente il principio di tassatività in diritto penale (in altri termini, il divieto di analogia in malam partem), consegue la non applicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore del periodico on line.
 
Ulteriori elementi depongono a favore dell’insussistenza di una responsabilità del direttore del periodico on line per omesso controllo.
 
Innanzitutto, l’art. 14 del d.lgs. 70/2003 (attuativo di una direttiva CE sul commercio elettronico) sostanzialmente esclude,secondo la Corte, una responsabilità dei providers (la Corte richiama la tripartizione access, service e hosting providers) per i reati commessi in rete (“a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato”, nel qual caso ne risponderebbero a titolo di concorso nel reato doloso) e porta di conseguenza ad escludere anche “qualsiasi tipo di coinvolgimento per i coordinatori dei blog e dei forum”, nonchè “del direttore del giornale diffuso sul web”, figura a questi assimilabile.
 
In secondo luogo, la voluntas legis: pur essendo intervenuto in subiecta materia con la l. 62/2001 sull’editoria, il legislatore non ha introdotto una forma di responsabilità del direttore del periodico on line per omesso controllo. A tal proposito, visto il passaggio un po’ criptico della sentenza della Cassazione, sembra opportuno precisare che tale legge, pur avendo esteso la nozione di ‘prodotto editoriale’ anche a “quello realizzato su supporto informatico destinato alla pubblicazione, o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico” (art. 1, co. 1), avrebbe tuttavia circoscritto, nell’articolo ora citato, la portata di tale definizione ai fini della sola legge che la prevede (che è relativa “alle modalità di erogazione delle provvidenze”); inoltre,  l’applicazione a tale “prodotto editoriale” della legge sulla stampa è limitata agli artt. 2 e 5 (cui l’art. 1 l. 61/2001 fa espresso rinvio) che riguardano esclusivamente le “indicazioni obbligatorie sugli stampati” e l’ “obbligo di registrazione” (manca un richiamo all’art. 3 che obbliga “ogni giornale o altro periodico” ad avere un “direttore responsabile”).
 
Infine, prosegue la Corte, anche i progetti di legge pendenti - volti ad estendere l’applicabilità dell’ art. 57 al direttore del periodico telematico - confermano l’attuale insussistenza a suo carico di una  responsabilità colposa per omesso controllo. La Corte si riferisce verosimilmente al d.d.l. n. 881 C. (Pecorella – Costa), assegnato alla II Commissione Giustizia, che mediante l’aggiunta di un comma all’art. 1 l. 47/1948 estenderebbe l’applicazione della legge in parola anche “ai siti internet aventi natura editoriale”. 
 
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A quanto consta, la sentenza in esame è la prima nella quale i giudici di legittimità affrontano l’attualissimo e dibattuto problema inerente l’applicabilità o meno dell’art. 57 c.p. al direttore di periodico on line in ipotesi di fatti illeciti (nello specifico, diffamazione) commessi da altri attraverso pubblicazioni inserite sul sito di cui egli è responsabile.
 
Sul punto, infatti, la Cassazione si era, sinora, espressa solo indirettamente allorchè, nell’escludere che l’art. 57 c.p. potesse intendersi riferito ai direttori delle trasmissioni radiofoniche o televisive (la cui responsabilità per omesso controllo è stata introdotta con legge ad hoc, la c.d. legge Mammì, l. 6 agosto 1990, n. 223), giungeva ad affermare che “l’art. 57 c.p… è dettato esclusivamente per i reati commessi col mezzo della stampa periodica” (Cass. 23 aprile 2008, CED 240687). In tal senso anche una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva ritenuto “impossibile estendere la qualifica di direttore responsabile del quotidiano ‘La Repubblica’ anche al notiziario telematico ‘La Repubblica.it’ perché non costituente stampato” (C. App. Roma, 11 gennaio 2001, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2001, 31).
 
La soluzione ora inaugurata dai giudici di legittimità è in linea, inoltre, con quanto ritenuto di recente dalla Corte d’Appello di Torino, che, questa volta con specifico riferimento al gestore di un blog, ha, a sua volta, escluso la possibilità di interpretare estensivamente la locuzione utilizzata dall’art. 57 c.p. “direttore o vice direttore responsabile… del periodico” attribuendole un significato tale da abbracciare anche il ‘direttore’, gestore di un blog (C. App. Torino, 23 aprile 2010, est. Witzel, in Corriere del merito, n. 11/2010, 1073). Con tale pronuncia, la Corte d’Appello ha riformato la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva invece equiparato, con palese ricorso all’analogia, “colui che gestisce un blog” al “direttore responsabile” di una testata giornalistica stampata (Trib. Aosta, 2 maggio 2006, n. 553, in Giur. Merito, 2007, 1065, con nota critica di Salvadori).
 
A conclusioni simili a quelle del Tribunale di Aosta era pervenuto anche il Tribunale di Firenze, che, ricorrendo alla ‘nuova’ nozione di prodotto editoriale, di cui al citato art. 1, co. 1 l. 62/2001, aveva ritenuto estesa “alle pubblicazioni con il mezzo elettronico (internet) la disciplina sulla stampa” e conseguentemente la responsabilità del direttore, ai sensi dell’art. 57 c.p., per omesso controllo, al direttore di periodici on line (Trib. Firenze, 13 febbraio 2009 n. 982, in www.penale.it; per una nota critica a tale sentenza v. Melzi d’Eril – Vigevani, La responsabilità del direttore del periodico telematico, tra facili equiparazioni e specificità di Internet, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2010, p. 9155).
 
Parallelamente al manifestarsi di nuove forme di aggressione in rete a beni di primaria importanza, dal panorama giurisprudenziale sembra emergere una tendenza dei giudici a forzare le leggi esistenti al fine di apprestare tutela alla collettività contro le nuove forme di criminalità legate al mondo virtuale. In particolare, tentativi di estendere una responsabilità penale, di tipo omissivo, ai soggetti ritenuti in qualche modo ‘responsabili’, in quanto gestori o direttori (di blog, di forum, di siti internet, di periodici on line, etc.) si concretizzano nella formulazione di imputazioni, a carico di tali soggetti, spesso ai sensi dell’art. 57 c.p. o degli artt. 595, co. 1 e 3, 40 cpv c.p. (quest’ultimo è, per es., il caso della nota ‘vicenda Google’, in cui il Tribunale di Milano, ha, però, assolto l’imputato per insussistenza di un obbligo giuridico, in capo al provider, di impedire l’evento diffamatorio) (Trib. Milano, 12 aprile 2010, in Corriere del merito, 10/2010, 960, con nota di Beduschi).
 
In realtà, si tratta di altrettanti espedienti per aggirare il principio nullum crimen sine lege, e in particolare il divieto di analogia in diritto penale.
 
Anche la prevalente dottrina concorda sull’impossibilità di individuare, nelle norme vigenti, un’autonoma responsabilità per omesso controllo tanto dei providers, quanto dei direttori di periodici on line: se davvero un’esigenza di responsabilizzazione per omesso controllo esiste anche in questo settore, è solo il legislatore che può legittimamente farsene carico. Contro l’estensione della responsabilità ex art. 57 c.p., cfr. Melzi d’Eril – Vigevani, La responsabilità del direttore del periodico telematico, tra facili equiparazioni e specificità di Internet, cit.; Sica – Zeno-Zencovich, Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell’Internet, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2010, 377; Zeno-Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1998, 15. Per una critica alla pretesa di riferire a Internet le norme sulla stampa, cfr. Petrini, La responsabilità penale per i reati via internet, 2004, 65 ss. In relazione al ‘caso Google’, cfr. Beduschi, Caso Google: libertà d’espressione in internet, tutela penale dell’onore e della riservatezza, in Corriere del merito, 10/2010, 96 e Rossello, Riflessioni de iure condendo in materia di responsabilità del provider, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2010, 617.