ISSN 2039-1676


28 febbraio 2019 |

Applicabile l’art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: un revirement giurisprudenziale della Cassazione, di problematica compatibilità con il divieto di analogia

Cass., Sez. V, sent. 23 ottobre 2018 (dep. 11 gennaio 2019), n. 1275, Pres. Pistorelli, Est. Amatore, imp. Sgroi e Tritto

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1. La questione relativa all’applicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica periodica telematica si inserisce nel più ampio problema della possibile estensione ai nuovi mass-media del corpus normativo dettato dal legislatore con riferimento alla stampa.

La sentenza della Corte di cassazione, qui annotata, aderisce a un orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite della Suprema corte con la sentenza n. 31022 del 2015[1] adottando un’interpretazione estensiva del concetto di stampa, che vi ricomprende anche la testa giornalistica telematica: in particolare i giudici di legittimità, sulla base di tale ampia accezione di stampa – di problematica compatibilità con il divieto di analogia in malam partem – ritengono applicabile l’art. 57 c.p. anche al direttore del giornale online.

Come è noto, la questione sulla quale dottrina e giurisprudenza si sono confrontate riguarda la possibilità di ricomprendere nella nozione dettata dall’art. 1 della l. n. 47 del 1948 - che si pone come presupposto applicativo di tutte le norme previste in materia di stampa - anche ai mezzi di diffusione dell’informazione che si avvalgono della rete informatica[2].

Si rende necessario sin da subito un breve inciso. Come i giudici della V sezione della Cassazione hanno ribadito, all’interno di tale più ampia categoria, occorre distinguere le testate giornalistiche telematiche da altre forme di pubblicazione online quali newsletter, blog, newsgroup, mailing list o chat: per questi ultimi dottrina e giurisprudenza sono pressoché unanimi nell’affermare l’impossibilità di estendere la normativa dettata per gli strumenti cartacei di diffusione di informazione, stante la non equiparabilità tra i due concetti[3].

Prima di rievocare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che fa da sfondo alla pronuncia della Cassazione in commento, occorre soffermarsi sul caso di specie.

 

2. La Corte di Appello di Roma – riformando la decisione del Tribunale di Roma – aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione a favore degli imputati, un direttore di giornale telematico e un giornalista: il primo imputato, in qualità di direttore, era stato condannato dal Tribunale per aver omesso il controllo sul contenuto dell’articolo pubblicato, che aveva integrato gli estremi del reato di diffamazione commessa con mezzo stampa, consistita nell’aver attribuito alla persona offesa un fatto specifico (artt. 57 c.p., 595 co.3 c.p. e 13 l. 47 del 1948), mentre il secondo era stato riconosciuto responsabile della diffamazione a mezzo stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato (artt. 595 co.3 c.p. e 13 l. 47 del 1948). La sentenza di secondo grado aveva poi confermato la condanna agli effetti civili.

Gli imputati proponevano ricorso avverso la sentenza denunciando – oltre a vari motivi procedurali e argomentativi (entrambi rigettati dalla Corte) – la violazione di legge e vizio di motivazione per l’impossibilità di applicare l’art. 57 c.p. al direttore della testata telematica. Come anticipato, il Supremo Collegio rigettava i ricorsi sollevati.

Per meglio comprendere le argomentazioni della Corte, si ritiene di dover brevemente ripercorrere le soluzioni interpretative sviluppatesi in questi anni sulla nozione di stampa e sulla possibilità di estendere la relativa disciplina alla stampa c.d. telematica.

 

3. La nozione di stampa è contenuta nella legge 8 settembre 1948 n. 47Disposizioni sulla stampa” che all’art. 1 stabilisce: “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”. È stato osservato che la definizione ricomprende in sé due elementi: uno obiettivo o statico, rappresentato dalla riproduzione tipografica, e uno teleologico o dinamico, che consiste nella destinazione alla pubblicazione dell’elaborato[4].

Il risalente contesto storico-culturale di cui è figlia la legge sulla stampa, rende inevitabile che dal tenore letterale della norma non emerga alcun riferimento a tecniche di pubblicazione differenti rispetto a quella cartacea. La svolta legislativa si avrà soltanto con la l. n. 62 del 2001Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416” che all’art. 1 nel dare la definizione di “prodotto editoriale” ricomprende altresì il prodotto realizzato su supporto informatico, destinato alla pubblicazione con qualsiasi mezzo, anche elettronico: ad esso, come precisato al comma 3, si applicano le norme in materia di indicazioni obbligatorie e registrazione dettate dalla legge 47 del 1948[5].

La definizione contenuta in tale più recente legge – anche alla luce del nuovo comma 3 bis dell’art. 1 della l. 61 del 2001, introdotto con al l. 26 ottobre 2016 n. 198, che fornisce la definizione di “quotidiano online[6] – ha indotto alcuni interpreti a ritenere che il legislatore avesse inteso operare un’equiparazione tra i diversi media[7]. Tuttavia l’orientamento maggioritario[8] ha escluso una tale interpretazione estensiva, osservando da un lato come lo stesso art. 1 della l. 62 del 2001 contenga l’inciso “ai fini della presente legge”, indicativo della portata limitata delle disposizioni in esso contenute, in quanto non viene istituito un obbligo di rispetto degli articoli 2 e 5 della l. 47 del 1948, bensì un mero onere che grava su coloro che vogliano beneficiare delle sovvenzioni al settore dell’editoria previsti nella stessa l. 62 del 2001; dall’altro, si è ottenuta una seconda conferma in tal senso dal d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 che all’art. 7 co. 3 chiarisce che la registrazione è obbligatoria solo per i prestatori del servizio di informazione telematica che intendano avvalersi dei sostegni previsti dalla l. 62 del 2001[9].

 

4. In tema di testate giornalistiche online, le analogie tra il periodico cartaceo e quello telematico registrato – riscontrabili nell’organizzazione di forze umane, nella presenza di figure assimilabili al direttore, all’editore e al curatore, nonché nel fatto che spesso la pagina web è collegata ad una testa giornalistica che opera a mezzo stampa – hanno portato a tentativi di applicare estensivamente le norme dettate in materia di responsabilità del direttore di giornale ex art. 57 c.p. anche ai periodici telematici[10]. Secondo questa interpretazione, la mancata applicazione di tali norme avrebbe comportato un ingiustificato trattamento diversificato a vantaggio dell’editoria online, specialmente nel caso in cui i curatori di quest’ultima avessero deciso di registrare la testata sottoponendosi volontariamente alla disciplina sulla stampa (che prevede, tra l’altro, la nomina di un direttore), al fine di potere usufruire degli incentivi statali previsti dalla sopracitata l. 62/2001[11].

Una ferma[12] posizione opposta è stata assunta dalla giurisprudenza[13] e dalla dottrina maggioritarie[14], che hanno criticato l’approccio estensivo sostenendo che, sebbene vi siano innegabili aspetti comuni tra giornale stampato e telematico, l’attuale legislazione non sembra lasciare spazi aperti per estendere le norme incriminatrici dei reati commessi mezzo stampa a quelli commessi a mezzo internet, nemmeno quella prevista dall’art. 57 c.p.[15]. Il direttore o vicedirettore responsabile del periodico telematico, quindi, in caso di diffamazione o altro reato commesso dall’autore dell’articolo, non potranno essere chiamati a rispondere a titolo di colpa ex art. 57 c.p., ma solo a titolo di dolo per concorso nel reato. Le argomentazioni addotte dai sostenitori di tale tesi sono sostanzialmente tre.

i) La prima attiene principio di tassatività, da cui discende il divieto di interpretazione analogica in malam partem in ambito penale, desumibile dall’art. 25 co. 2 della Costituzione e codificato nel Codice penale che, all’art. 1, stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, nonché nelle Preleggi all’art. 14, in base al quale le norme penali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Posto che l’interpretazione letterale dell’art. 1 della l. 47 del 1948 non consente di ricomprendere nella nozione di stampa anche l’elaborato telematico, venendo a mancare l’elemento statico della definizione che consiste nella riproduzione su carta delle informazioni online (in questo caso meramente eventuale)[16], una tale estensione non può essere operata nemmeno alla luce dell’art. 1 della l. n. 62 del 2001, stante la portata circoscritta di tale norma (di cui si è detto sopra): ne consegue che un’eventuale interpretazione estensiva finirebbe per produrre un giudizio analogico “larvato[17].

ii) La seconda motivazione prende le mosse dalla ricostruzione della voluntas legis: il legislatore, nell’introdurre la l. 62 del 2001, pur ricomprendendo nella nozione di prodotto editoriale anche quello realizzato su supporto informatico, non vi ha previsto alcuna forma di responsabilità per il direttore del giornale online per omesso controllo[18]. Inoltre, come ha sottolineato la Corte di Cassazione “[…] il D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, art. 14 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e - a fortiori - gli hosting provider, a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art. 57 c.p.). Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per l'ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum. Non diversa è la figura del direttore del giornale diffuso sul web[19]. Si sostiene, dunque, che ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit: la previsione di discipline differenziate per i diversi mezzi di comunicazione è un dato costante nel nostro ordinamento giuridico, come è avvenuto per i telegiornali e le radio con l’art. 10 co. 1 della l. 9 agosto 1990 n. 223 (che ha esteso anche ai telegiornali e alle radio le norme sulla registrazione previste agli artt. 5 e 6 l. 47 del 1948) o per l’aggravante del comma 3 dell’art. 595 c.p., con la conseguenza che, qualora il legislatore avesse voluto estendere la responsabilità per omesso controllo anche al direttore o vicedirettore della testata giornalistica, lo avrebbe espressamente previsto[20].

iii) Da ultimo, una buona parte della dottrina si è soffermata sulla concreta inesigibilità di un controllo capillare da parte del direttore su tutti i contenuti pubblicati sul giornale telematico. Un soggetto agente può essere chiamato a rispondere per colpa solo quando, in presenza del presupposto del coefficiente psicologico, abbia violato una regola cautelare cagionando al bene giuridico un’offesa che avrebbe potuto essere evitata con l’ordinaria diligenza. Per poter affermare una forma di responsabilità, occorre tuttavia, che la condotta richiesta sia concretamente esigibile[21]: nel caso di specie, la natura stessa del sito web – che si caratterizza per una continua partecipazione e pubblicazione di commenti da parte dell’utente della rete – escluderebbe che al direttore della testata giornalistica telematica possa essere imposto un tale onere senza incorrere in una violazione del principio di colpevolezza, atteso che una previsione di tal genere finirebbe per attribuire una pura responsabilità oggettiva da posizione[22], travalicando, in sostanza, i confini della proporzionalità e ragionevolezza della condotta imposta all’agente[23].

 

5. Queste le posizioni di giurisprudenza e dottrina prima del 2015, anno in cui si registra un revirement giurisprudenziale da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[24], che hanno esteso le garanzie costituzionali previste dall’art. 21 co. 3 Cost. in tema di sequestro della stampa cartacea anche a quella diffusa a mezzo internet.

Il presupposto alla base di tale pronuncia è stato rinvenuto dai giudici nell’equiparabilità della stampa cartacea a quella telematica, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione della relativa disciplina dettata dal legislatore. Si legge nella sentenza: “In realtà, lo scopo informativo è il vero elemento caratterizzante l'attività giornalistica e un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti, strutturale e finalistico, di cui si è detto sopra, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici. Ma anche a prescindere da tali considerazioni, è il caso di aggiungere che non è certamente dirimente la tesi, secondo cui il giornale telematico non rispecchierebbe le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dalla legge n. 47 del 1948, vale a dire un'attività di riproduzione e la destinazione alla pubblicazione. L'informazione professionale, pertanto, può essere espressa non solo attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche attraverso la parola unita eventualmente all'immagine (telegiornale, giornale radio) o altro mezzo di diffusione, qual è internet (giornale telematico); e tutte queste forme espressive, ove dotate dei requisiti richiesti, non possono essere sottratte alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa[25].

Si tratta di un’estensione che ha fatto leva da un lato sul principio di uguaglianza sancito all’art. 3 Cost. – in base al quale si è argomentato che una diversa soluzione interpretativa avrebbe comportato un irragionevole trattamento differenziato tra l’informazione giornalistica veicolata su carta e quella diffusa a mezzo della rete – dall’altro sull’attribuzione al termine “stampa” di un significato evolutivo connesso al progresso tecnologico, frutto di un’interpretazione estensiva della norma coerente con la mens legis del legislatore.[26]

 

6. Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione è stato seguito dalle successive pronunce giurisprudenziali, che, sul presupposto dell’equiparabilità del mezzo di informazione cartaceo a quello telematico, sono giunte ad ipotizzare di applicare a quest’ultimo non solo la disciplina favorevole prevista per la stampa (come è quella in materia di sequestro), ma anche quella sfavorevole, che ricomprende la responsabilità del direttore ex art. 57 c.p.[27].

Sulla scia del recente filone giurisprudenziale si pone, altresì, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1275 del 2019, qui in commento. La S.C. afferma infatti espressamente di voler “aderire con convinzione alla soluzione esegetica offerta dalla giurisprudenza più recente sul tema in esame”. Ribadisce, dunque, la nozione evolutiva e costituzionalmente orientata del temine stampa [28] fornita dalla sentenza della Sezioni Unite n. 31022 del 2015, in cui occorre ricomprendere non già tutti i mezzi informatici di diffusione dell’informazione (quali blog, forum, newsletter, pagine Facebook o mailing list), ma soltanto la testata giornalistica telematica che è assimilabile alla nozione di stampa di cui all’art. 1 l. 47 del 1948 tanto dal punto di vista strutturale quanto da quello finalistico, con la conseguenza che sarebbe incongruente sotto il profilo della ragionevolezza ritenere che alle due fattispecie non vada applicata la medesima disciplina e che si verrebbe a creare una tensione con  il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost..

Il termine stampa, specificano i giudici, non indica solo il mezzo tecnico materiale con il quale si produce l’informazione (definizione necessariamente è soggetta a limiti storico-tecnologici), ma esprime anche un significato figurato poiché si riferisce ai giornali in ogni loro forma divulgativa, quali strumenti elettivi di informazione. “Tale concetto di stampa in senso figurato – prosegue la Corte – definisce il prodotto editoriale che presenta i requisiti ontologico (struttura) e teleologico (scopi della pubblicazione) propri di un giornale[29] che si concretizzano nella presenza di una testata, nella periodicità regolare delle pubblicazioni, nella finalità di raccolta e commento di notizia di attualità dirette al pubblico.

Ne consegue che “l'area riduttiva del significato attribuito al termine "stampa" dall'art. 1 della legge n. 47 del 1948 è strettamente legata alle tecnologie dell'epoca, e ciò non impedisce di accreditare oggi - e tenuto conto dei notevoli progressi verificatisi nel settore - una interpretazione estensiva del detto termine, la quale non esorbiti dal campo di significanza del segno linguistico utilizzato e che sia coerente con il dettato costituzionale[30].

Secondo la S.C., tali conclusioni non presuppongono un’interpretazione analogica in malam partem, ma sono il frutto di una deduzione interpretativa di carattere evolutivo che non si pone in contrasto con il dettato costituzionale, ma – al contrario – applica un criterio storico-sistematico per non incorrere in una violazione dell’art. 21 Cost., superando in tal modo il concetto di stampa di “gutenberghiana” memoria.

In conclusione, la Corte rigetta il riscorso proposto e afferma la responsabilità del direttore di testata giornalistica telematica per omesso controllo ai sensi dell’art. 57 c.p..

L’elemento di novità della sentenza in oggetto consiste in ciò: la portata della pronuncia delle Sezioni Unite del 2015 viene ampliata al di là di quello che era stato il caso di specie, spingendosi ad applicare la nuova interpretazione della nozione di stampa non solo ai casi in cui il corpus normativo prevede una disciplina favorevoli, ma anche quando il legislatore ha prescritto norme sfavorevoli, estensione che le precedenti pronunce della Cassazione non avevano ancora esplicitamente sancito.

 

* * *

 

7. Il nuovo orientamento giurisprudenziale è stato oggetto di critiche da parte della dottrina, che non ha ritenuto le argomentazioni della Corte di Cassazione sufficienti a superare le ragioni su cui si fondava la precedente tesi.

In primo luogo, è stata criticata la ricostruzione esegetica tramite la quale la Corte di Cassazione oltrepassa il dato letterale dell’art. 1 della l. 47 del 1948, che fa riferimento al duplice requisito di cui si è detto più sopra (la riproduzione tipografica e la destinazione alla diffusione). Se da un lato appare evidente che anche la testata giornalistica telematica ha il fine di diffondere al pubblico l’informazione, dall’atro ritenere che la stessa preveda una vera e propria “riproduzioneappare una forzatura, dal momento che i contenuti sono posti in rete e resi accessibili dagli utenti con tecniche ben diverse rispetto a quelle tipografiche o ad esse assimilabili[31].

Inoltre, molti autori hanno sottolineato che quella offerta dalla Corte di cassazione non può definirsi interpretazione estensiva risultando, piuttosto, una mal celata analogia in malam partem[32]. L’interpretazione estensiva è l’operazione ermeneutica che si attua quando un elemento lessicale della norma giuridica viene allargato al massimo della sua portata sistematica, affinché possa ricomprendere fattispecie che la lettera della legge, in apparenza, non contempla[33]: nel caso di specie la Corte esorbita il perimetro lessicale tracciato dall’art. 1 della l. 47/1948, facendovi rientrare una fattispecie – il giornale telematico, appunto – che risulta priva dei requisiti strutturali in essa descritti. Una tale operazione ermeneutica non può essere compiuta dalla giurisprudenza, anche a discapito dell’esigenza di adeguamento dell’ordinamento positivo all’evoluzione tecnologica che ha interessato i mass-media, ma richiede necessariamente l’intervento del legislatore[34].

Infine, l’inopportunità di un’equiparazione dell’informazione digitale con quella cartacea e la necessità dell’adozione di una disciplina differenziata per ciascuna delle due fattispecie è stata, altresì, rilevata dalla Corte Europea Dei Diritti dell’Uomo che, anche se incidentalmente, si è espressa in questi termini: “Internet is an information and communication tool particularly distinct from the printed media, especially as regards the capacity to store and transmit information. The electronic network, serving billions of users worldwide, is not and potentially will never be subject to the same regulations and control. The risk of harm posed by content and communications on the Internet to the exercise and enjoyment of human rights and freedoms, particularly the right to respect for private life, is certainly higher than that posed by the press. Therefore, the policies governing reproduction of material from the printed media and the Internet may differ. The latter undeniably have to be adjusted according to technology’s specific features in order to secure the protection and promotion of the rights and freedoms concerned[35].

 

8. A parere di chi scrive, le perplessità sollevate dalla dottrina in seguito alla Suprema Corte sono da condividere. A ben vedere, tanto l’art. 57 c.p. quanto – in generale – l’art. 1 della l. 47 del 1948 mancano di un dato letterale sul quale costruire un’interpretazione estensiva che sia contenuta nell’area di significanza del dettato normativo. Nemmeno si può far leva sull’interpretazione teleologica: invero, non pare convincente l’asserzione secondo cui il significato ristretto della nozione di stampa è “strettamente legato alla tecnologia dell’epoca[36], con cui la Corte di cassazione pare far intendere che l’interpretazione estensiva sarebbe basata sul dato teleologico riconducibile alla ratio sottesa alla volontà del legislatore[37]. Infatti, non si può ignorare che in epoca successiva al 1948 il legislatore stesso è espressamente intervenuto per disciplinare nuove aree d’informazione venutesi a creare con il progresso tecnologico: il riferimento è alla l. 223 del 1990 in materia di radiotelevisione - cui si è fatto cenno - come modificata dal d.lgs. 177 del 2005[38], con cui sono stati estesi anche ai giornali e alle radio gli obblighi di registrazione previsti dalla l. 47 del 1948 e la responsabilità in capo al direttore.

In altri termini il fatto che la nozione originaria di stampa non sia mai stata modificata ma che, al contrario, l’adeguamento ai nuovi mezzi di divulgazione dell’informazione sia stato realizzato tramite l’introduzione di una nuova normativa, induce a ritenere che la volontà del legislatore sia proprio quella di limitare la disciplina dettata dalla l. 47 del 1948 alla sola stampa caracea, proprio perché dove ha inteso diversamente, lo ha esplicitamente previsto. Ne consegue che, de jure condito, il pur necessario adeguamento della disciplina sulla stampa al progresso tecnologico non può avvenire prescindendo da un intervento del legislatore in materia, dal momento che il giudice penale è vincolato al divieto di analogia in malam partem.

Con specifico riferimento alla responsabilità del direttore di stampa periodica ex art. 57, si aggiunga che le questioni di legittimità sollevate, prima dell’intervento della l. 223 del 1990, per violazione degli artt. 3 e 21 Cost. - in relazione al fatto che l’inapplicabilità dell’art. 57 c.p. al mezzo televisivo che avrebbe comportato un ingiustificato trattamento diversificato a favore di uno strumento (quello televisivo, appunto) ritenuto più lesivo - sono state rigettate dalla Corte Costituzionale: la Corte ha, infatti, affermato che un’estensione di tal genere avrebbero comportato un inammissibile intervento additivo da parte del giudice e che la diversità di disciplina era giustificata dalla differenza del mezzo adottato[39]. La questione è stata, ad oggi, risolta con l’entrata in vigore della normativa testé citata che, all’art. 30, ha introdotto una responsabilità del concessionario privato, della concessionaria pubblica o del delegato al controllo della trasmissione per omesso controllo (solo con riferimento agli artt. 528 c.p. e 13, 14 e 15 l. 47 del 1948); la parziale estensione della disciplina, dunque, è stata operata dal legislatore e non già dal giudice. Si tratta, a ben vedere, di un dato emblematico che, se letto alla luce delle recenti pronunce in materia, conferma i dubbi sulla legittimità del nuovo orientamento, che sembra in contrasto con il divieto di analogia.

 

 


[1] Cass. SS.UU., sentenza n. 31022 del 29 gennaio 2015 (rv. 264089), Fazzo.

[2] Si precisa che i raeti commessi mediante videocassette o radio e telediffusione sono stati esclusi dall’ambito applicativo della disciplina della stampa. Si veda per la prima categoria Cass. sez. I, sentenza n. 259 del 3 febbraio 1989, Zanesi, in Giust. pen., 1990, n. 2, p. 1974 che ha stabilito, tra l’alto, che “ai fini della configurabilità di una fattispecie criminosa come reato commesso con il mezzo della stampa, le definizioni che di stampa e stampati fornisce l’art. 1 l. 47/48 non sono suscettibili di interpretazione analogica /o estensiva”; per la seconda Cass. sez. I, sentenza n. 1291 del 27 febbraio 1996 (rv. 205281); Cass. sez. II, sentenza n. 34717 del 23 aprile 2008 (rv. 240687), Matacena; da ultimo Cass. Sez. V, sentenza del 29 gennaio 2016, n. 12789 (È stata, inoltre, introdotta una disciplina specifica con la l. 223/1990 all’art. 30 prevede una forma di responsabilità per omissione colposa in capo al concessionario privato o pubblico, ma solo con riferimento agli artt. 528 c.p., 13, 14 e 15 l. 47/1948).

[3] In dottrina si sono espressi in tal senso Pisa, Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici, in Dir. pen. proc., 2011, fasc. 4, p. 455; Cabone, Responsabilità del Blogger: parziale revirement della Cassazione? In Cass. pen., 2017 fasc. 7-8, p. 2782 e ss. In giurisprudenza si veda, tra le altre, Cass. sez. v, sentenza del 5 novembre 2013 (Rv. 259888) n. 10594: si tratta di un orientamento confermato dalla stessa sentenza in commento, Cass. 1275/2019: “Invero, l'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine "stampa" non può riguardare tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook), a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, ma deve essere invece riconosciuta a quei casi che, per i profili strutturale e finalistico che li connotano, sono riconducibili nel concetto di "stampa" inteso in senso più ampio”. In altri termini, queste forme di pubblicazione online sono prive dei requisiti della riproduzione tipografica e della destinazione alla diffusione richiesti dall’art. 1 della l. 47 del 1948 (di cui si dirà più avanti) e, pertanto, non possono essere ricompresi nella nozione di stampa contenuta in tale norme.

[4] Scopinaro, Diffamazione via internet: applicabilità della circostanza aggravante relativa all’uso del mezzo di pubblicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1410

[5] All’art. 1 della l. 62 del 2001 – rubricato “Definizioni e disciplina del prodotto editoriale” -  si legge: “Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.”. Il comma 3 specifica che alla pubblicazione telematica si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della l. n. 47 del 1948, in materia di indicazioni obbligatorie sugli stampati (indicazione del luogo e della data della pubblicazione, del nome e del domicilio dello stampatore, del nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile), e all’art. 5 della medesima legge, in materia di registrazione, ma solo qualora il prodotto editoriale sia diffuso tra il pubblico con periodicità regolare.

[6] Art. 1 co. 3bis “Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;

b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;

d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; e) che produca principalmente informazione;

f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie”.

[7] Trib. Latina, ord 7 giugno 2010, in www.interlex.it, con la quale il giudice disponeva il sequestro di un sito internet qualificandolo come prodotto editoriale.

[8] Così Buonono, Le responsabilità penali, in Aa. Vv., I problemi giuridici di internet, Giuffrè, Milano, 2003, p. 604; Pezzella, Blog uguale giornale? C’è chi dice di sì. Se chi gestisce il sito è come il direttore, in Dir. e giust. 2006, n. 31 p. 75; Corrias Lucente, Ma i network providers, service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediane l’uso degli spazi che loro gestiscono? in Giur. Mer. 2004, p. 2526; Chindemi, Diffamazione a mezzo stampa, Giuffrè, Milano, 2006; Melzi d'Eril – Vigevani, La responsabilità del direttore del periodico telematico, tra facili equiparazioni e specificità di Internet, in Dir. inf. inform., 2010, p. 91; Pisa, Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici, in Dir. pen. proc., 2011, fasc. 4, p. 455; Lombardi, La responsabilità del direttore del periodico telematico ex art. 57 c.p. tra interpretazione estensivo-evolutiva e analogia in malam partem, in Giur. Pen. Web, 2019.

[9] L’ Art. 7 co. 3 d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico” stabilisce che “La registrazione della testata editoriale telematica è' obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”.

[10] Trib. Milano, Ufficio G.i.p., decreto 11 dicembre 2008, in Foro Ambrosiano, 2008, p. 401; Trib. Modica, 8 maggio 2008, in Dir. inf., 2008, p. 815; Trib. Firenze, sentenza del 13 febbraio 2009, in Dir. inf., 2010, 1, p. 91. Si è inoltre espressa a favore dell’estensione dell’ambito applicativo dell’art. 57 c.p. la Corte d’Appello di Milano con sentenza 25 settembre 2009, annullata senza rinvio perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato” dalla Corte di cassazione sez. V, sentenza del 16 luglio 2010, n. 35511.

[11] Pezzella, Blog uguale giornale? C’è chi dice di sì. Se chi gestisce il sito è come il direttore, in Dir. e giust. 2006, n. 31 p. 75.

[12] Emblematica in tal senso è la lapidaria affermazione “la telematica non è stampa”, in Zeno Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche, in Dir. inf. inform., 1998, p. 27.

[13] Si veda la già citata dalla Cass. sez. V, sentenza del 16 luglio 2010, n. 35511; lo stesso orientamento è stato espresso, tra le altre, da Cass., sez. V, sentenza del 28 ottobre 2011 (dep. 29.9.2011), n. 44126, da Cass. sez. V, sentenza del 5 novembre 2013, (dep. 5 marzo 2014), n. 10594.

[14] Per completezza d’esposizione, appare opportuno segnalare altresì l’orientamento minoritario espresso da Stea, La diffamazione a mezzo Internet, in Riv. pen., 2008, fasc. 12, p.1247 e ss., il quale sostiene che lo stesso fatto che la l. 223 del 1990 come modificata dal d. lgs. 177 del 2005 – in materia di radiotelevisione - preveda l’onere di registrazione con il connesso obbligo di indicazione del direttore responsabile, indirettamente imporrebbe a quest’ultimo un dovere di controllo del contenuto del giornale telematico: l’indicazione del direttore non avrebbe senso – sostiene l’Autore – se non fosse legata ad un obbligo di vigilanza sul materiale pubblicato nel sito, delineando un’ipotesi di reto omissivo costruito sulla base dell’art. 40 cpv. c.p..

[15] Melzi d'Eril – Vigevani, La responsabilità del direttore del periodico telematico, tra facili equiparazioni e specificità di Internet, in Dir. Inf. inform., 2010, p. 91.

[16] Melzi d'Eril – Vigevani, ibidem.

[17] Pisa, Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici, in Dir. pen. proc., 2011, fasc. 4, p. 455.

[18] Trucchetti, L'art. 57 c.p. non è applicabile al direttore del periodico online, in questa rivista, 17 novembre 2010.

[19] Cass. Cass. pen., sez. V., sentenza del 16 luglio 2010, n. 35511

[20] Melzi d'Eril – Vigevani, La responsabilità del direttore del periodico telematico, tra facili equiparazioni e specificità di Internet, in Dir. inf. inform, 2010, p. 91; Pisa, Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici, in Dir. pen. proc., 2011, fasc. 4, p. 455. Quest’ultimo autore sottolinea come la necessità di una clausola normativa di equiparazione espressa sarebbe, altresì, comprovata dal tentativo di modifica della normativa sulla stampa effettuato con il d.l. n. 3176 del 2004 recante modifiche alla disciplina della diffamazione e approvato soltanto dalla Camera, che prevedeva l’introduzione di un comma che estendesse le disposizioni dell’art. 1 della l. 47 del 1948 anche “ai siti internet aventi natura editoriale”.

[21] Campolo, La verifica di contenuti sempre in mutazione richiederebbe un grado di diligenza “inesigibile”, in Guid. dir., 2010, n. 44, p. 21.

[22] Corrias Lucente, Ma i network providers, service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediane l’uso degli spazi che loro gestiscono? in Giur. Mer. 2004, p. 2526; Melzi d'Eril – Vigevani, La responsabilità del direttore del periodico telematico, tra facili equiparazioni e specificità di Internet, in Dir. inf. inform., 2010, p. 91; Pisa, Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici, in Dir. pen. proc., 2011, fasc. 4, p. 455.;

[23] Seminara, La responsabilità penale degli operatori su Internet, in Dir. inf. inform., 1998, p.762.

[24] Cass. SS.UU., sentenza del 29 gennaio 2015 (rv. 264089) n. 31022, Fazzo.

[25] Ibidem, § 20

[26] Ibidem, § 17 e ss.

[27] Così Cass., Sez. V, sentenza del 14 novembre 2016 (dep. 1° febbraio 2017), n. 4873; Cass. sez. V, sentenza del 28 settembre 2017 (dep. 20 novembre 2017), n. 52743; Cass. Sez. V, sentenza del’11 dicembre 2017 (dep. 22 marzo 2018), n.13398. Si segnala altresì la pronuncia di segno opposto del Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia del 20 febbraio 2018, n. 95, secondo cui il direttore di un periodico online non può essere ritenuto responsabile per il reato di diffamazione ai sensi dell’art. 57 c.p., stante l’impossibilità di ricomprendere nella stampa periodica quella online e per l’impossibilità dello stesso di impedire i contenuti diffamatori postati direttamente sull’utenza.

[28] Cass. Sez. V, sentenza del 23 ottobre 2018 (deo. 11 gennaio 2019), n. 1275, § 9.2.

[29] Ibidem

[30] Ibidem

[31] Così Diotallevi, La Corte di cassazione sancisce l’”equiparazione” tra giornali cartacei e telematici ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di “scivolamento” dalla “nomofilachia” alla “nomopoiesi”?, in Giur. cost., 2015, p. 1063, il quale sottolinea che la giurisprudenza di legittimità sempre più spesso finisce per avallare soluzioni interpretative che si risolvono in una forzatura del significato letterale della norma e che, in tale senso, assumono una valenza creativa del diritto.

[32] Sul punto, si veda in particolare Lombardi, La responsabilità del direttore del periodico telematico ex art. 57 c.p. tra interpretazione estensivo-evolutiva e analogia in malam partem, in Giur. Pen. Web, 2019.

[33] Contento, Interpretazione estensiva e analogia, in Stile (a cura di), Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, Jovene, 1991, p. 3

[34] Paoloni, Le Sezioni Unite si pronunciano per l’applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?, in Cass. pen., 2015, 10, p. 3454 e ss. Invero, come osserva Papa, La disciplina della libertà di stampa alla prova delle nuove tecnologie, in Dir. inf. inform., 2011, p. 484, il corpus normativo che disciplina la stampa è caratterizzato “da un sistema di pesi e contrappesi” che bilanciano da un lato il diritto del cittadino all’informazione, e dall’altro la necessità di garantire che la tutela rafforzata in materia di materia di stampa, sia estesa solo ai mezzi di informazione che abbiano effettuato la registrazione e che siano, pertanto, disposti ad assumersi le responsabilità legate a tale adempimento.

[35] Corte EDU, sez. IV, 16 luglio 2013, Węgrzynowski and Solczewski v. Polonia

[36] Cass. Sez. V, sentenza del 23 ottobre 2018 (dep. 11 gennaio 2019), n. 1275, § 9.1.

[37] La giurisprudenza ha, infatti, affermato spesso che anche la ratio della norma permette di estenderne l’ambito di applicazione in casi non espressamente previsti. Si veda a tal proposito Cass. sez. IV, sentenza del 27 aprile 1990 (Rv. 185084) n. 11380; Cass. Sez. V, sentenza del 2 aprile 1986 (Rv. 172733), n. 3874; Cass. Sez. V, sentenza dell’8 gennaio 1980 (Rv. 144605) n. 3297.

[38] L’ art. 32 quinquies co. 1 d.lgs. 177/2005 dispone: “Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili

[39] C. Cost. sentenza del 4 gennaio 1977 (dep. 20 gennaio 1977) n. 42; C. Cost. ordinanza del 30 novembre 1982 (dep. 9 dicembre 1982) n. 213; C. Cost. sentenza del 21 aprile 1983 (dep. 5 maggio 1983) n. 53.