ISSN 2039-1676


9 marzo 2016 |

Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate

Nota Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, Pres. Santacroce, Rel. Milo, Ric. Fazzo e altro

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Abstract. Con la sentenza, che si annota, la Corte ha fissato due principi di diritto: da un lato, il sequestro preventivo di una pagina web può essere disposto anche imponendo al fornitore di servizi in rete di rendere inaccessibile la risorsa; dall'altro, il giornale on-line registrato, al pari di quello cartaceo, non può essere sottoposto a sequestro preventivo, salvo nelle ipotesi specificatamente previste dall'art. 21 Cost. Il Supremo Collegio muove dalla considerazione che una testata giornalistica telematica non è funzionalmente diversa rispetto a quella diffusa con mezzi tradizionali e afferma che essa è riconducibile alla nozione di «stampa». I suoi contenuti, quindi, sono sottoposti alla normativa, di rango costituzionale e ordinario che l'ordinamento prevede appunto per l'attività di informazione professionale. Da qui, L'Autore, dopo aver presentato una sintesi dei precedenti, pur condividendo in parte l'esito della pronuncia commentata, si sofferma criticamente su alcuni passaggi della motivazione che suggeriscono qualche perplessità, offrendo infine una soluzione alternativa.

 

SOMMARIO: 1. I due principi. - 2. Il caso concreto e la scelta dell'argomento da trattare. - 3. Una sintesi dei precedenti giurisprudenziali: un'apertura a un'applicazione estensiva. - 4. (segue) l'inapplicabilità dell'art. 21 co. 3 Cost. ai contenuti diffusi on-line. - 5. La motivazione delle Sezioni unite. - 6. Alcune perplessità sulla motivazione; anzitutto nel metodo: un discutibile "utilizzo" del principio di uguaglianza. - 7. (segue) e nel merito: una non convincente interpretazione della nozione di «stampa». - 8. Una soluzione alternativa (e più convincente).