ISSN 2039-1676


20 luglio 2015

La sentenza delle Sezioni unite sul sequestro di testate giornalistiche on line

Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022, Pres. Santacroce, Rel. Milo

Per la sua evidente rilevanza pubblichiamo immediatamente, con riserva di un prossimo approfondimento critico, la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, depositata il 17 luglio scorso, in materia di sequestro preventivo avente ad oggetto una testata giornalistica on line.

Era già noto, grazie all'informazione provvisoria diffusa all'epoca della deliberazione (cliccare qui), il contenuto essenziale della decisione assunta, che, pur ammettendo la possibilità di sequestrare siti  web,   ha negato l'ammissibilità del sequestro quando si tratti di una testata giornalistica, sempreché si tratti di una pubblicazione" obiettivamente assimilabile alla stampa.

Come può evincersi dalla lettura del provvedimento, la Corte ha stabilito in effetti che il sequestro di sito web è in sé perfettamente ammissibile. Ecco la sintesi del principio, come enunciata dalle stesse Sezioni unite: «ove ricorrano i presupposti  del fumus commissi delicti e del periculum in mora, è ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata».

Tuttavia, concentrando l'analisi  sulle testate giornalistiche che operino anche (o solo) sul web, la Corte ha identificato la protezione di matrice costituzionale tipica della stampa. Ecco il principio, ancora secondo la sintesi testualmente operata nella sentenza. In primo luogo, «la testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di 'stampa' e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico». Ciò detto, ne consegue che «il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa ».

Per accedere alla sentenza, in versione PDF, cliccare sulla icona sottostante. (G.L.)