20 giugno 2018 |
Concorso in diffamazione del direttore e articolo firmato con pseudonimo: la Cassazione insiste sulla responsabilità "di posizione"
Nota a Cass., Sez. V, sent. 28 settembre 2017 (dep. 20 novembre 2017), n. 52743, Pres. Fumo, Est. Scotti
Contributo pubblicato nel Fascicolo 6/2018
Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.
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Abstract. Il tema della responsabilità del direttore per i reati a mezzo stampa si caratterizza da sempre per la sua tendenza a riproporre i meccanismi di imputazione tipici della responsabilità oggettiva. In particolare, nei casi di pubblicazione di un articolo diffamatorio firmato con pseudonimo, la giurisprudenza dominante ravvisa un’ipotesi di concorso del direttore nel delitto di diffamazione, escludendo in via di principio che costui possa rispondere, se del caso, del reato di omesso controllo ex art. 57 c.p. Peraltro, in tale contesto, i giudici eludono puntualmente l’accertamento del dolo mediante il ricorso a logiche presuntive. Il contributo, dopo aver analizzato in chiave critica la menzionata prassi giurisprudenziale, evidenzia come, di fatto, anche nella fattispecie colposa si annidino forme di responsabilità ‘di posizione’. In un’ottica de jure condendo si propone quindi di intervenire sull’attuale disciplina normativa, seguendo la scia di precedenti infruttuose riforme, e di riflettere sulla possibile trasposizione dell’obbligo di controllo del direttore sull’impresa giornalistica che, ai sensi del d. lgs. 231/2001, sarà chiamata ad assolverlo mediante la predisposizione di modelli organizzativi per la prevenzione dei reati di stampa.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il caso. – 3. L’iter motivazionale: la responsabilità del direttore a titolo di concorso ex art. 110 c.p. – 3.1. In particolare: l’accertamento del dolo. – 4. L’alternativa della responsabilità colposa ex art. 57 c.p. – 5. Osservazioni conclusive e spunti de jure condendo.