ISSN 2039-1676


26 giugno 2019 |

Caso Sea Watch: cosa ha detto e cosa non ha detto la Corte di Strasburgo nella decisione sulle misure provvisorie

 

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1. Nel pomeriggio del 25 giugno 2019 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la richiesta di misure provvisorie avanzata dalla capitana della nave Sea Watch 3 e da una quarantina di migranti presenti a bordo provenienti da Paesi dell’Africa occidentale e subsahariana. Invocando gli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione, i ricorrenti avevano chiesto alla Corte europea di invitare il Governo italiano ad autorizzare l’ingresso della nave nelle acque territoriali ed il successivo sbarco.

 

2. La vicenda è nota alle cronache. Il 12 giugno scorso un barcone con a bordo una cinquantina di migranti provenienti dalla Libia è stato soccorso in acque internazionali, nella zona SAR libica, dall’equipaggio dell’ONG Sea Watch. Dopo avere disatteso le indicazioni della Guardia costiera libica che aveva indicato lo sbarco a Tripoli, ormai pacificamente ritenuto porto non sicuro, la nave si è diretta verso Lampedusa, luogo di attracco geograficamente più vicino, chiedendo all’Italia un place of safety.

Il 15 giugno, mentre la Sea Watch si trovava ancora in acque internazionali, è entrato in vigore il decreto legge n. 53/2019 (c.d. decreto sicurezza-bis), che, tra l’altro, conferisce al Ministro dell’Interno il potere di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare l’ingresso di imbarcazioni nelle acque territoriali per finalità di contrasto all’immigrazione irregolare (art. 1, che ha modificato l’art. 11 T.U. imm. inserendo il comma 1-ter); e prevede per i trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie da 10 mila a 50 mila euro, nonché, in caso di reiterazione della condotta, la confisca del mezzo (art. 2, che ha modificato l’art. 12 T.U. imm. inserendo il comma 6-bis). Lo stesso giorno il titolare del Viminale ha firmato il primo di tali provvedimenti nei confronti dell’equipaggio della Sea Watch, che da allora staziona in acque internazionali nei pressi dell’isola di Lampedusa con a bordo circa quaranta persone, mentre undici migranti (famiglie, minori e donne incinte) sono stati sbarcati dalle autorità italiane per ragioni di salute e vulnerabilità.

 

3. Avverso il divieto di ingresso è stato anzitutto esperito ricorso al TAR del Lazio, con richiesta al Presidente di sospendere in via cautelare l’efficacia del provvedimento ministeriale. Quest’ultima richiesta è stata tuttavia rigettata il 19 giugno, in ragione della circostanza che i soggetti vulnerabili erano stati sbarcati e che pertanto non residuavano ragioni di eccezionale gravità tali fa giustificare la sospensiva.

 

4. Si è giunti così alla richiesta di interim measures ai sensi dell’art. 39 del Regolamento di procedura della Corte EDU, basata come già evidenziato sul diritto alla vita ed il divieto di trattamenti inumani e degradanti, incompatibili con la prolungata permanenza dei naufraghi su una nave sovraffollata e inidonea ad ospitarli per un lasso di tempo di tale entità, senza possibilità di presentare domanda di protezione internazionale. I giudici di Strasburgo, dopo avere rivolto domande ai ricorrenti ed al Governo in merito alla situazione a bordo ed alla gestione delle situazioni di vulnerabilità, da un lato hanno deciso di non indicare al Governo la misura dell’autorizzazione all’ingresso; dall’altro lato hanno comunque richiesto alle autorità italiane di continuare a fornire assistenza di carattere umanitario.

 

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5. La circostanza che la richiesta di misure provvisorie sia stata respinta, se da un lato suscita preoccupazione per le sempre più precarie condizioni umanitarie a bordo della Sea Watch, dall’altro non sembra discostarsi da quanto normalmente accade nell’ambito delle procedure d’urgenza dinanzi alla Corte di Strasburgo; proprio per tale ragione – questo il punto che vorremmo evidenziare – non deve essere interpretata né come un’anticipazione della posizione della Corte rispetto ad un eventuale ricorso proposto dalle stesse persone per violazione dei propri diritti fondamentali; né, tanto meno, come autorevole avallo sovranazionale della politica dei porti chiusi che sta portando avanti il Governo italiano.

La portata della pronuncia deve essere infatti contestualizzata nel quadro di un consolidato orientamento restrittivo in materia di misure provvisorie, le quali vengono concesse soltanto a fronte di un imminente rischio di danno irreparabile («an imminent risk of irreparable harm»). Si consideri a tal proposito che, in base agli ultimi dati disponibili, la Corte accoglie le richieste di interim measures soltanto nel 20% dei casi. Del resto, l’efficacia delle misure in questione, che sono a tutti gli effetti vincolanti per gli Stati, discende proprio dal loro carattere eccezionale, che favorisce il contenimento del loro numero assoluto e consente così alla Corte di evaderle con priorità assoluta nel giro di pochissime ore. Si noti, infine, che più della metà delle richieste accolte provengono da persone in procinto di essere espulse o estradate verso Paesi dove rischiano di subire trattamenti contrari all’art. 3 o di perdere la vita, situazione almeno in parte diversa da quella qui in esame, dove non è in corso un respingimento verso la Libia, i naufraghi essendo pur sempre nelle mani dei loro soccorritori.  

Leggere il rigetto odierno come conferma della legittimità, al metro della Convenzione europea, del decreto sicurezza-bis e dei provvedimenti in base ad esso adottati, costituirebbe allora un clamoroso fraintendimento della posizione espressa dalla Corte, la quale – giova insistere sul punto – si è limitata a ritenere che la situazione a bordo della Sea Watch non sia ad oggi tale da creare un rischio di danni irreparabili per la salute delle persone. Nessun riferimento al contrasto all’immigrazione irregolare, dunque, né tanto meno all’attività di coloro che vengono talvolta definiti “aiutanti dei trafficanti”, e che anzi dal comunicato stampa risultano chiaramente individuati come soccorritori di naufraghi in pericolo di vita.

Del resto, la posizione del Consiglio d’Europa – cioè dell’organizzazione di cui la Corte di Strasburgo è braccio giurisdizionale – sulla questione dei soccorsi in mare è stata espressa in maniera cristallina pochi giorni fa dalla Commissaria per i diritti umani Dunja Mijatović, la quale ha espressamente condannato le campagne denigratorie in corso nei confronti delle organizzazioni internazionali impegnate nei soccorsi lungo la rotta del Mediterraneo centrale; nonché l’avvio di indagini penali e la previsione di sanzioni amministrative suscettibili di ostacolarne l’attività, che mettono a rischio la vita di moltissime persone per mere esigenze di contenimento dei flussi migratori. A fronte della riduzione delle risorse statali impegnate nei soccorsi, e della drastica riduzione delle attività delle ONG, i dati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite dimostrano infatti che, sebbene il numero totale delle morti sia diminuito, la percentuale delle morti per numero di persone che hanno tentato la traversata è seriamente aumentata, passando da una morte ogni 38 arrivi nel 2017 ad una ogni 14 nel 2018.

La decisione della Corte, in conclusione, merita di essere segnalata forse più per ciò che non dice, che per ciò che statuisce: se infatti sotto quest'ultimo profilo assistiamo ad un esito come visto per nulla infrequente in materia di interim measures, sotto il primo profilo pare significativa l'assenza di argomenti a sostegno della legittimità dell’operato del Governo nell’attuale gestione della crisi migratoria. Al contrario, non avendo indicato nessuna specifica misura provvisoria diversa dalla prosecuzione delle attività di assistenza nei confronti delle persone vulnerabili, la Corte ha in ultima analisi rimesso alle autorità italiane la responsabilità delle scelte su come garantire i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione nella vicenda Sea Watch, lasciando anche aperta la strada per futuri eventuali ricorsi.