ISSN 2039-1676


26 luglio 2011

Si applica il ne bis in idem tra giurisdizione italiana e svizzera

Trib. Varese, Sez. G.i.p., (sent.) 28.1.2011, Giud. Battarino

 
 
L’accordo internazionale “tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen” del 26 ottobre 2004 estende ai rapporti tra le giurisdizioni italiana ed elvetica la disciplina del ne bis in idem internazionale codificato dall’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. Nel nostro ordinamento il principio del bis in idem ha forza espansiva, tanto più se letto alla luce dell’art. 111 della Costituzione: costituisce complemento logico dei principi del giusto processo e della ragionevole durata di esso che il cittadino non debba essere sottoposto ad alcun processo, al ricorrere delle condizioni minime perché questo aggravio della sua condizione personale possa non verificarsi.
 
Riferimenti normativi: Accordo UE-Svizzera sull'applicazione del trattato di Schengen
  C.p.p. art. 649