ISSN 2039-1676


14 giugno 2013 |

Delega di funzioni all'interno di una struttura organizzativa complessa e responsabilità  per il cattivo stato di conservazione degli alimenti in una catena di supermercati

Cass. pen., Sez. III, sent. 19.2.2013 (dep. 13.3.2013), n. 11835, Pres. Mannino. Est. Orilia, P.M. D'Ambrosio (diff.)

 

1. Con la sentenza qui pubblicata, la Suprema Corte torna ad affrontare il delicato tema della delega di funzioni nell'ambito di strutture organizzative complesse, questa volta con riguardo ai reati alimentari. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che qualora un'unità produttiva territoriale di una società di notevoli dimensioni operante nel settore alimentare sia dotata di un soggetto investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità relativa al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari vada affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all'interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti contestati, senza che sia necessario il conferimento di un'apposita delega di funzioni.

 

2. Questa, in estrema sintesi, la vicenda sottoposta all'attenzione dei giudici di legittimità: all'interno di un punto vendita appartenente a un'articolata catena di supermercati dislocata su tutto il territorio nazionale, vengono rinvenuti generi alimentari destinati al consumo e alla distribuzione in condizioni pericolose per la salute pubblica, in quanto infestate da roditori, insudiciate ed esposte a vari fattori di contaminazione.

In ordine a tali fatti - suscettibili, come evidente, di integrare la contravvenzione di cui all'art. 5 lett. d), L. 283/1962[1] - è chiamato a rispondere penalmente il legale rappresentante, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione, della società[2], il quale viene condannato dal giudice di prime cure alla pena di 25.000 euro di ammenda sulla base di due argomenti: in primo luogo, in ragione della sua posizione gerarchica che lo pone al vertice della società e della sua organizzazione; in secondo luogo, perché l'imputato ben conosceva la grave situazione di emergenza in cui versava il supermercato[3].

Avverso tale sentenza, l'imputato propone ricorso per Cassazione, lamentando che la particolare complessità organizzativa della società e l'esistenza di soggetti preposti alle singole unità produttive avrebbero dovuto portare il Tribunale a escludere la responsabilità del legale rappresentante. L'individuazione del legale rappresentante quale soggetto penalmente responsabile per le disfunzioni o gli incidenti che possono verificarsi all'interno di una struttura societaria complessa si risolve in una responsabilità di posizione, che come tale è inammissibile in campo penale. Se trovasse accoglimento tale ricostruzione, infatti, il legale rappresentante risulterebbe onerato di un amplissimo, e, di fatto, irreale ed impraticabile anche in presenza di un individuo estremamente virtuoso e competente, obbligo di controllo nei confronti di ogni singolo, anche il più ininfluente, accadimento che si verifica all'interno della struttura aziendale. Un obbligo, di fatto, non suscettibile di adempimento in forza del noto brocardo nemo ad impossibilia tenetur.

 

3. Queste censure sono state accolte dai giudici di legittimità, i quali hanno affermato il principio "secondo il quale nei casi [...] in cui l'apparato commerciale di una società sia articolato in più unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto ad uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti commerciali va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all'interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi od omissivi". Si tratta di un principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità[4], la quale ha ulteriormente precisato che, in tale contesto, risulta superflua la sussistenza o meno di una delega di funzioni ad hoc formulata per iscritto[5] e proveniente dal legale rappresentante verso il responsabile del singolo punto vendita. In una società di rilevanti dimensioni, infatti, la delega di funzioni è superflua, "dovendosi presumere in re ipsa" in relazione a una "realistica valutazione delle esigenze della moderna economia, imponenti l'articolato decentramento delle grandi strutture produttive ed un approccio ragionevole alla problematica della suddivisione delle responsabilità, anche organizzative e di vigilanza".

 

4. La Cassazione mostra pertanto di accogliere una concezione moderna dell'impresa. Superando una nozione prettamente individualistica, ossia focalizzata esclusivamente sulla figura dell'imprenditore, la Suprema Corte propone una nozione di impresa come organizzazione, in questo caso complessa, in cui interagiscono tra di loro più figure, secondo le varie competenze e secondo predeterminate procedure. Questo comporta una valorizzazione della dimensione organizzativa dell'azienda in quanto, come ha osservato autorevole dottrina, "dire organizzazione è dire divisione del lavoro, ripartizione di compiti e valorizzazione di competenze differenziate"[6], senza che possa rivestire alcun carattere dirimente, ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale, l'eventuale presenza di caratteri formali, quali la rappresentanza legale.

Ebbene, con riferimento alle singole unità territoriali operanti nel settore alimentare, la Corte di Cassazione, prendendo spunto da tali riflessioni, si spinge ad affermare che la complessità dell'organizzazione aziendale e la sua preventiva suddivisione in più sedi territoriali operative comporta di per sé la divisione e la conseguente ripartizione dei vari compiti, doveri e poteri nelle singole unità territoriali in cui si articola la società, rendendo, in definitiva, del tutto superflua la previsione di un'apposita delega di funzioni per le attività concernenti l'igiene e la conservazione dei generi alimentari.

Detto in altri termini, la preliminare divisione dell'organizzazione in settori, zone, unità produttive risulta essere criterio decisivo e dirimente ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale, sostituendosi al criterio formale che tende ad identificare il legale rappresentante quale soggetto penalmente responsabile e rendendo inutile e superflua un'eventuale delega di funzioni.

Al contempo, non può comunque sfuggire che la divisione della struttura aziendale non si sottrae al principio di effettività, dal momento che la Cassazione si cura di precisare che "nella singola struttura, poi, il soggetto responsabile va individuato in base alle mansioni effettivamente esercitate, con prudente apprezzamento del caso concreto e valutazione non condizionata da aprioristici schematismi". Si tratta di un passaggio importante perché rivela una linea di continuità con il principio di personalità della responsabilità penale, costituzionalmente sancito dall'art. 27 Cost., volto a radicare la responsabilità penale, nelle organizzazioni complesse, laddove si annida il potere di neutralizzare le fonti del pericolo, ossia in capo ai soggetti che effettivamente abbiano piena signoria sulle dinamiche del rischio all'interno dell'impresa e che non presuppone il mero esercizio di poteri di fatto ma richiede che il soggetto sia titolare della funzione tipica, ossia eserciti i poteri e i doveri giuridici corrispondenti a una data funzione[7].

 

5. Negli stessi termini della sentenza qui pubblicata si segnala Cass. pen., Sez. III, 26.2.1998, n. 681, Caron, secondo cui "il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l'azienda sia stata preventivamente suddivisa in distinti settore, rami o servizi ed a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione di quel servizio o settore"[8]. Tale indirizzo è stato poi ribadito dalla sentenza Rossetto (Cass. pen., Sez. III, 6.3.2003, n. 19642), che ha escluso la responsabilità del legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni che era stata decentrata, mediante una preventiva ripartizione in distinti settori, rami o servizi, ravvisando in tale organizzazione la sussistenza, di fatto, "di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole sedi, anche in assenza di un atto scritto". Tale principio è stato affermato in una materia affine a quella oggetto della sentenza qui annotata (vendita di bottiglie di acqua minerale in cattivo stato di conservazione). Da ultimo, Cass. pen., Sez. III, 16.2.2012, n. 28541, Eheim, ha ribadito che in tema di tutela dei prodotti alimentari, "la valutazione in ordine alla responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienico sanitari dei medesimi va effettuata, nelle ipotesi di enti articolati in più unità territoriali autonome, con riferimento alla singola struttura aziendale, e, al suo interno, al preposto ad essa o ad un singolo suo settore, senza necessità della prova specifica di una delega ad hoc conferita a detto preposto da parte del legale rappresentante dell'ente".

 


[1] Nonostante alcune voci contrarie in dottrina, la Cassazione ha chiarito, anche di recente, che la Legge 283/1962 è ad oggi ancora in vigore. In tal senso, ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, 19.7.2011, n. 48471.

[2] Si tenga conto, comunque, che si è proceduto separatamente anche nei confronti del capo settore del supermercato, a sua volta dipendente dal capo area, il quale, a sua volta, rispondeva al direttore regionale. Come si può evincere, si trattava di una struttura aziendale di tipo piramidale, come peraltro, evidenzia puntualmente la sentenza.

[3] In particolare, l'imputato era stato avvertito da una ditta di derattizzazione, intervenuta sei volte, e non aveva provveduto a dotare il locale di un porta ermetica di chiusura.

[4] Si vedano, Cass. pen., Sez. III, 16.2.2012, n. 28541, in www.lexambiente.it; Cass. pen., Sez. III, 6.3.2003, in Foro it., 2003, II, c. 610; Cass. pen., Sez. III, 26.2.1998, n. 681, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, pp. 364 ss., con nota di F. Centonze, Ripartizione di attribuzioni aventi rilevanza penalistica e organizzazione aziendale. Un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità

[5] Sul punto, con riferimento alle carenze igienico-sanitarie in ambito alimentare, si vedano, Cass. pen., Sez. III, 6.2.2012, n. 28541, cit.; Cass. pen., Sez. III, 6.3.2003, cit.; Cass. pen., Sez. III, 26.2.1998, n. 681, cit. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 24.4.2004, in Foro ambr., 2004, p. 255. Sul punto, si veda, Cass. pen., Sez. III, 6.6.2007, n. 32014, la quale, pur non affrontando il profilo della necessità di un'apposita delega di funzioni, afferma che la delega di funzioni sia ammissibile anche in forma orale.

[6] Testualmente, Pedrazzi, Profili problematici del diritto penale d'impresa, in Riv. trim. dir. pen. econ,, 1988, pp. 125 ss., ora in Alessandri (a cura di), Diritto penale dell'impresa, Giappichelli, Torino, 2007, p. 320.

[7] Per approfondimenti, Alessandri, Parte generale, in AA.VV., Manuale di diritto penale dell'impresa. Parte generale e reati fallimentari, Ed. Monduzzi, Bologna, 2004, pp. 59-62. Con riferimento a tale distinzione, seppure con riferimento al settore relativo alla sicurezza sul lavoro, si veda N. Pisani, Posizioni di garanzia e colpa d'organizzazione nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, p. 129. Peraltro, il principio di effettività, come noto, ha trovato puntuale sanzione legislativa nel diritto penale dell'economia sia mediante l'introduzione dell'art. 2639 c.c. sia, più recentemente, mediante l'introduzione dell'art. 299 del D.Lgs. 81/2008 nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro.

[8] In epoca risalente, si vedano anche: Cass. pen., Sez. III, 5.5.1983, n. 4223, secondo cui "L'amministratore o il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni deve essere ritenuto esente da ogni responsabilità in merito alle infrazioni ed alle violazioni di legge - non escluse quelle penali - verificatesi nell'esercizio della impresa, allorché, in concreto, egli abbia preposto ai vari servizi e settori soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia; e dei poteri indispensabili per la gestione dei relativi affari (fattispecie in tema di detenzione di alcool in violazione del relativo regime fiscale)"; nonché, in termini pressoché identici, Cass. pen., Sez. III, 22.2.1991, n. 3272 (fattispecie in tema di violazione di legge finanziaria per irregolare tenuta del registro mod. C/41).