ISSN 2039-1676


16 febbraio 2016 |

La Cassazione sul sequestro e la confisca del profitto in presenza dell'impegno a pagare il debito tributario

Cass. pen., sez. III, 14 gennaio 2016 (dep. 11 febbraio 2016), n. 5728, Pres. Fiale, Est. Andreazza

 

1. Con la pronuncia in oggetto, la III sezione della Corte di Cassazione ha affrontato e risolto la questione relativa alla legittimità, o meno, del sequestro preventivo del profitto di un reato fiscale, qualora il contribuente abbia presentato un impegno a pagare il debito tributario, secondo rate concordate con l'amministrazione finanziaria.

La questione ha quindi ad oggetto un problema interpretativo legato alla nuova norma di cui all'art. 12-bis, comma 2 d.lgs 74/2000, recentemente introdotta d.lgs.158/2015 che ha riformato la disciplina dei reati tributari. Tale norma, al primo comma, conferma l'applicabilità ai reati fiscali di una forma di confisca obbligatoria, anche per equivalente e, al secondo comma (dove riposa l'essenziale novità della norma), così oggi recita: "La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta".

Rinviando per una più analitica riflessione sul punto ad un precedente contributo già pubblicato su questa Rivista (cfr., volendo, S. Finocchiaro, L'impegno a pagare il debito tributario e i suoi effetti su confisca e sequestro, 14 dicembre 2015), peraltro sostanzialmente in linea con quanto affermato nella sentenza in oggetto, ci limiteremo anzitutto a ripercorrere quanto ora deciso dai giudici della III Sezione.

 

2. Nel caso di specie da cui prende origine la pronuncia, il contribuente aveva raggiunto con l'Agenzia delle entrate un accordo di rateizzazione del debito tributario (ammontante a 409.969,72 euro), di cui questi aveva provveduto a versare le prime tre rate per un importo di 47.159,04 euro. Di fronte a tale situazione il Tribunale di Fermo aveva ritenuto che il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 c.p.p., disposto nella forma per equivalente nei confronti dell'imputato, non dovesse essere eseguito per la parte versata, ma dovesse invece esserlo per la parte non ancora pagata ancorché oggetto di rateizzazione (ossia: 362.810,32 euro). La ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento, asserendo che l'avvenuta ammissione alla rateazione del debito erariale faccia venir meno i presupposti della misura cautelare.

 

3. La Corte ritiene infondato il ricorso. I giudici di legittimità tengono anzitutto a rammentare che, secondo un pressoché pacifico e condivisibile orientamento giurisprudenziale[1], la sanatoria della posizione debitoria con l'amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale perseguito con la confisca (e con il relativo sequestro), dato che il profitto suscettibile di ablazione corrisponde sostanzialmente all'ammontare dell'imposta evasa. Di talché i beni in sequestro devono essere restituiti per un ammontare corrispondente a quanto versato; e - ci sentiamo di aggiungere - quello stesso importo andrà detratto dal quantum oggetto di confisca. Tuttavia, precisa correttamente la Corte, solamente l'effettivo pagamento del debito tributario rende illegittimo disporre, per la parte versata, la confisca e, correlativamente, il sequestro ad essa prodromico, essendo invece insufficiente la mera ammissione ad un piano rateale.

 

4. Ma tale assunto - e qui sta il problema di diritto risolto dalla pronuncia in oggetto - non è forse stato scalfito dalla nuova previsione di cui al nuovo 2° comma dell'art. 12-bis cit., introdotto dalla recente riforma dei reati tributari? La domanda in effetti sorge quasi spontanea laddove si noti che tale norma esclude l'operatività della confisca, non già in presenza di un effettivo versamento, ma (addirittura) in presenza di un "impegno a versare".

Ora, un accordo di rateizzazione con l'Agenzia delle entrate, come quello prodotto dall'imputato, è senza dubbio - lo riconosce la stessa Corte[2] - un valido "impegno" a pagare ai sensi dell'art. 12-bis, giacché trattasi di un "obbligo assunto in maniera formale", e non di una "mera esternazione unilaterale del proposito", la quale sarebbe invece stata inidonea. Lo step successivo, naturalmente, è quello di stabilire se il sequestro disposto in presenza di tale "impegno" sia illegittimo in quanto la confisca a cui sarebbe prodromico "non opera".

Se s'interpreta quest'ultima locuzione come se impedisse al giudice di adottare la confisca per le somme oggetto dell'impegno, anche il sequestro di quelle somme sarebbe precluso e, se adottato, andrebbe revocato in quanto illegittimo.

Non è tuttavia questa l'opzione interpretativa accolta dalla III Sezione della Cassazione che, al contrario - e in modo, ci pare, condivisibile - conclude che "anche in presenza di piano rateale di versamento, la confisca continua ad essere consentita per gli importi che non siano stati ancora corrisposti, così continuando ad essere consentito anche il sequestro a detta confisca finalizzato" (cit. p. 6 della sentenza).

La ragione addotta dalla Corte a fondamento di tale soluzione è quella per cui - dovendosi escludere che il legislatore sia caduto in una macroscopica contraddizione interna, ammettendo da un lato il sequestro e, dall'altro, negando la ragione dello stesso - la locuzione 'non opera' utilizzata dall'art. 12-bis non significa che la misura ablatoria non possa essere "adottata" dal giudice della cognizione, bensì semplicemente che essa "non diviene efficace" per la parte coperta dall'impegno, ben potendo poi essere disposta qualora esso non venga rispettato e il versamento delle rate pattuite non si verifichi (così, quasi testualmente, p. 6 della sentenza).

 

5. Tale apprezzabile conclusione cui giunge la Corte di Cassazione sembrerebbe tradursi, in termini pratici, nella conseguenza per cui i giudici di merito che si trovino a condannare per un reato tributario possano (o meglio, debbano, essendo tale confisca prevista come "obbligatoria") "adottare" la confisca del profitto accertato, ancorché oggetto di impegno a versare formalizzato con l'amministrazione finanziaria. Ma - poiché quella confisca adottata, cioè disposta nella sentenza, non ha efficacia in riferimento alla somma che il contribuente si è impegnato a versare - il giudice dovrebbe contestualmente esplicitare che quella misura ablatoria non produrrà effetti ("non opererà", appunto) per la parte oggetto di impegno. In sostanza, dunque, riprendendo anche terminologicamente quanto già affermato su questa Rivista (cfr., volendo, S. Finocchiaro, L'impegno, cit., cui si rinvia per una più distesa trattazione della tesi interpretativa), per la quota che il contribuente si è impegnato a pagare, l'esecuzione della confisca adottata dal giudice in sede di condanna rimarrebbe "condizionalmente sospesa" fino all'eventuale inadempimento dell'impegno. A quel punto, qualora l'accordo venga rispettato, la confisca non verrà mai eseguita; in caso invece di mancato versamento successivo alla condanna, esso potrà essere facilmente riscontrato dall'amministrazione finanziaria, la quale dovrebbe farne comunicazione al p.m., il quale - rilevato il verificarsi della condizione che fa venir meno la sospensione dell'esecutività della confisca - provvederà ad eseguire la misura; con possibilità, comunque, che l'interessato azioni un incidente ex art. 666 c.p.p., provocando il contraddittorio innanzi al giudice dell'esecuzione. Soluzione interpretativa, questa, che - oltre ad essere del tutto coerente con la lettera della norma - pare in grado di garantire al meglio la concreta eseguibilità della confisca in caso di mancato versamento, facendo permanere gli effetti del sequestro anche dopo la sentenza di condanna, e rendendo altresì agile l'esecuzione della misura ablatoria da parte del p.m. sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza che ha disposto la confisca 'condizionata'.

 


[1] Cfr., ad es., Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2015, n. 20887; cfr., nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, 16 maggio 2012, n. 30140; Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2012, n. 46726, in Corr. Trib., 2013, 7, p. 591, con nota di Iorio A., Mecca S., Il tardivo pagamento dei tributi evasi esclude la confisca per equivalente.

[2] In questo senso si esprime, condivisibilmente, la sentenza in commento (p. 5). D'altronde, fanno leva sull'importanza della serietà e della formalizzazione dell'impegno quasi tutti i commenti a prima lettura della riforma, alcuni dei quali sono consultabili nella colonna di destra.